7. I Registri di Pubblicità e gli Organismi di Gestione Collettiva Flashcards
Registro pubblico generale delle opere protette
• Istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dal Ministero della Cultura (MIC).
• Indica nome dell’autore, produttore, data di pubblicazione e altre informazioni stabilite dal regolamento.
Obbligo di deposito delle opere
• Autori e produttori devono depositare un esemplare o copia dell’opera/prodotto.
• Per opere drammatico-musicali o sinfoniche senza partitura d’orchestra, basta la riduzione per canto e pianoforte.
• Il deposito per software è facoltativo e oneroso. Non è richiesto per le fotografie.
Funzione del deposito
• Omissione del deposito non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto d’autore.
• La registrazione costituisce una presunzione semplice circa l’esistenza dell’opera e la sua paternità, senza effetti costitutivi.
Registri specifici gestiti dalla SIAE
• La SIAE gestisce il pubblico registro cinematografico e il pubblico registro per il software.
• Il registro cinematografico sarà trasferito al MIC con la creazione di un nuovo registro delle opere cinematografiche e audiovisive.
Società di gestione collettiva
• Creano una rete tra autori per la gestione di diritti di utilizzazione economica di opere (musica, teatro, letteratura, ecc.).
• Facilitano la concessione di licenze, riscossione di proventi e prevenzione di usi illeciti delle opere.
Funzioni delle società di gestione collettiva
• Determinano, controllano e ripartiscono i proventi dall’uso delle opere.
• Prevengono utilizzi illeciti e facilitano negoziazioni più favorevoli per i titolari dei diritti.
Condizioni operative delle società di gestione collettiva
• Gestiscono diritti per conto di più titolari e non perseguono scopo di lucro.
• Sono autorizzate a cedere licenze, incassare proventi e ripartire i guadagni, trattenendo un aggio.
Ripartizione dei proventi
• Può essere analitica (ogni titolare riceve compenso specifico) o a campionamento (quando non è possibile ripartire analiticamente).
• Somme non ripartibili possono essere distribuite a tutti gli aventi diritto.
Diritti gestiti collettivamente
• Musica: esecuzioni, comunicazioni, riproduzioni, compensi per copia privata.
• Letteratura: letture in pubblico, reprografia, prestiti.
• Arti visive: utilizzi su internet, diritto di seguito.
• Cinema: compensi adeguati per noleggio e copia privata.
• Teatro e TV: diritti esclusivi per autori.
Gestione collettiva dei diritti connessi
Opera solo nella musica e nell’audiovisivo, raccoglie e distribuisce compensi per esecuzioni pubbliche e copia privata.
Principali organismi di gestione collettiva in Italia
• SIAE (diritto d’autore).
• NuovoImaie, SCF, Artisti 7607 (diritti connessi).
• Itsright, Getsound, Videorights, Associazione Liberi Editori (varie categorie).
Fondazione e trasformazione della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)
• Fondazione: Nata a Milano nel 1882 come “Società per la tutela della proprietà letteraria ed artistica”.
• Trasformazione: Si evolve da sodalizio culturale a ente economico per la gestione dei diritti d’autore.
Evoluzione del nome della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)
• 1927: Diventa “Società italiana degli autori ed editori”.
• 1941: Si trasforma in Ente Italiano per il Diritto d’Autore (EIDA).
• 1945: Riprende il nome attuale, SIAE.
Ruolo e struttura della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)
• Ruolo: Ente pubblico economico dal 1999 con funzioni di intermediazione dei diritti d’autore.
• Struttura interna: Sei divisioni amministrative, gestite da un Direttore Generale e organi sociali (Assemblea, Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di Gestione, Collegio dei Revisori).
Attività di intermediazione della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)
• Concede licenze per l’utilizzo economico delle opere.
• Raccoglie i proventi dalle licenze e li distribuisce agli aventi diritto.
• Gli autori possono anche gestire i propri diritti personalmente.
Sezioni artistiche della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)
- Musica: gestisce Opere musicali.
- Lirica: Opere teatrali e danza.
- DOR (Drammaticca, Operetta, Rivista): Teatro e opere simili.
- OLAF (Opere Letterarie ed Arti 5. Figurative): Opere letterarie e arti visive.
- Cinema: Diritti cinematografici e televisivi (tranne le colonne sonore).
Compensi per le opere SIAE
• Non sono imposte, ma corrispettivi per il lavoro intellettuale.
• Tariffa per spettacoli: 10% degli introiti, inclusi sponsor e pubblicità.
• Per eventi gratuiti, viene fissato un compenso determinato dalla capienza del luogo.
Contrassegno SIAE
• Obbligatorio per supporti contenenti opere come programmi per elaboratore, suoni, video, etc.
• Indica il titolo dell’opera, nome dell’autore, produttore e numero progressivo.
Attività di controllo SIAE
• SIAE vigila su distribuzione, riproduzione e duplicazione delle opere.
• Collabora con l’INPS per il monitoraggio delle attività di spettacolo e sport.
Servizi di deposito e registrazione DIAE
• Servizio di deposito di opere inedite per fornire prova della loro esistenza.
• Deposito di format televisivi con validità di tre anni.
• Intermediazione per la registrazione di opere presso il Copyright Office di Washington, utile per le controversie negli USA.
Distinzione tra “grande diritto” e “piccolo diritto”
Grande diritto: gestito dalle sezioni Lirica e DOR, include l’utilizzo dell’opera “in ogni forma e modo” poiché rappresenta un evento spettacolistico completo.
Piccolo diritto: gestito dalla sezione Musica, include la concessione di licenze d’uso su diverse opere musicali senza permettere al titolare di modificare le condizioni per ogni singolo brano o utilizzatore. È prevista una licenza globale (blanket license) per l’intero repertorio.
Autorizzazioni e gestione collettiva
Autorizzazione generica: permette l’uso dell’intero repertorio musicale in modo indifferenziato, senza che il numero o il tipo di brani utilizzati sia rilevante.
Conseguenze pratiche: la gestione collettiva è più semplice da ottenere rispetto a quella “opera per opera”, il che agevola l’uso del repertorio musicale.
Categorie di titolari dei diritti
Compositori (parte musicale).
Autori (testi letterari).
Editori (detentori di diritti derivati acquisiti tramite contratti).
Procedura di associazione alla SIAE
Per associarsi come compositore o autore: basta presentare una domanda e un brano in cui il proprio nome sia indicato come autore o compositore.
È possibile richiedere entrambe le qualifiche (autore e compositore) se presenti in brani diversi.
Gli editori acquisiscono i diritti tramite contratti di cessione.