7. I Registri di Pubblicità e gli Organismi di Gestione Collettiva Flashcards
Registro pubblico generale delle opere protette
• Istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dal Ministero della Cultura (MIC).
• Indica nome dell’autore, produttore, data di pubblicazione e altre informazioni stabilite dal regolamento.
Obbligo di deposito delle opere
• Autori e produttori devono depositare un esemplare o copia dell’opera/prodotto.
• Per opere drammatico-musicali o sinfoniche senza partitura d’orchestra, basta la riduzione per canto e pianoforte.
• Il deposito per software è facoltativo e oneroso. Non è richiesto per le fotografie.
Funzione del deposito
• Omissione del deposito non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto d’autore.
• La registrazione costituisce una presunzione semplice circa l’esistenza dell’opera e la sua paternità, senza effetti costitutivi.
Registri specifici gestiti dalla SIAE
• La SIAE gestisce il pubblico registro cinematografico e il pubblico registro per il software.
• Il registro cinematografico sarà trasferito al MIC con la creazione di un nuovo registro delle opere cinematografiche e audiovisive.
Società di gestione collettiva
• Creano una rete tra autori per la gestione di diritti di utilizzazione economica di opere (musica, teatro, letteratura, ecc.).
• Facilitano la concessione di licenze, riscossione di proventi e prevenzione di usi illeciti delle opere.
Funzioni delle società di gestione collettiva
• Determinano, controllano e ripartiscono i proventi dall’uso delle opere.
• Prevengono utilizzi illeciti e facilitano negoziazioni più favorevoli per i titolari dei diritti.
Condizioni operative delle società di gestione collettiva
• Gestiscono diritti per conto di più titolari e non perseguono scopo di lucro.
• Sono autorizzate a cedere licenze, incassare proventi e ripartire i guadagni, trattenendo un aggio.
Ripartizione dei proventi
• Può essere analitica (ogni titolare riceve compenso specifico) o a campionamento (quando non è possibile ripartire analiticamente).
• Somme non ripartibili possono essere distribuite a tutti gli aventi diritto.
Diritti gestiti collettivamente
• Musica: esecuzioni, comunicazioni, riproduzioni, compensi per copia privata.
• Letteratura: letture in pubblico, reprografia, prestiti.
• Arti visive: utilizzi su internet, diritto di seguito.
• Cinema: compensi adeguati per noleggio e copia privata.
• Teatro e TV: diritti esclusivi per autori.
Gestione collettiva dei diritti connessi
Opera solo nella musica e nell’audiovisivo, raccoglie e distribuisce compensi per esecuzioni pubbliche e copia privata.
Principali organismi di gestione collettiva in Italia
• SIAE (diritto d’autore).
• NuovoImaie, SCF, Artisti 7607 (diritti connessi).
• Itsright, Getsound, Videorights, Associazione Liberi Editori (varie categorie).
Fondazione e trasformazione della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)
• Fondazione: Nata a Milano nel 1882 come “Società per la tutela della proprietà letteraria ed artistica”.
• Trasformazione: Si evolve da sodalizio culturale a ente economico per la gestione dei diritti d’autore.
Evoluzione del nome della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)
• 1927: Diventa “Società italiana degli autori ed editori”.
• 1941: Si trasforma in Ente Italiano per il Diritto d’Autore (EIDA).
• 1945: Riprende il nome attuale, SIAE.
Ruolo e struttura della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)
• Ruolo: Ente pubblico economico dal 1999 con funzioni di intermediazione dei diritti d’autore.
• Struttura interna: Sei divisioni amministrative, gestite da un Direttore Generale e organi sociali (Assemblea, Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di Gestione, Collegio dei Revisori).
Attività di intermediazione della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)
• Concede licenze per l’utilizzo economico delle opere.
• Raccoglie i proventi dalle licenze e li distribuisce agli aventi diritto.
• Gli autori possono anche gestire i propri diritti personalmente.