2. L'oggetto del Diritto d'autore: le Opere Protette Flashcards
Cosa protegge il diritto d’autore e quali caratteristiche deve avere l’opera per essere considerata un bene giuridico?
Il diritto d’autore protegge le opere dell’ingegno, attribuendo diritti esclusivi ai titolari. L’opera deve essere utile, accessibile (appropriabile dall’uomo) e limitata (disponibile in quantità limitata).
Come si distinguono l’opera dell’ingegno e il suo supporto, e qual è il rapporto tra il diritto di proprietà sul supporto e il diritto d’autore sull’opera?
L’opera dell’ingegno è immateriale (corpus mysticum) e distinta dal supporto fisico (corpus mechanicum) su cui è fissata o veicolata. Ad esempio, un libro per un romanzo o un file digitale per una composizione musicale.
Acquistando il supporto (ad esempio, un disco in vinile), si diventa proprietari dell’oggetto fisico, ma non si acquisisce il diritto d’autore sull’opera.
Quali requisiti deve avere un’entità immateriale per essere considerata “opera dell’ingegno” secondo la giurisprudenza europea?
Deve essere originale, espressione della creazione intellettuale dell’autore e identificabile con precisione e obiettività.
Perché l’originalità non è un requisito sufficiente per la tutela di un’opera?
L’originalità è un requisito per la tutela, ma non per l’esistenza di un’opera: un’opera non originale può esistere ma non essere tutelata.
In che modo la presenza di elementi preesistenti influisce sulla definizione di un’opera?
Un’opera può includere elementi preesistenti, ma la protezione riguarda solo gli elementi che esprimono la creazione intellettuale dell’autore, non quelli preesistenti.
Cosa implica il requisito di identificabilità per un’opera?
L’opera deve essere identificabile con sufficiente precisione e obiettività, ma anche avere una funzione espressiva finalizzata alla comunicazione di un messaggio.
Qual è il principio ordinatore del diritto d’autore secondo l’ordinamento internazionale?
La tutela autoriale si riferisce esclusivamente alla forma espressiva dell’opera, non al suo contenuto (idee, procedure, informazioni, fatti).
Cosa si intende per “contenuto” e “forma espressiva” di un’opera?
Il “contenuto” riguarda idee, procedure, informazioni e fatti (pensiero formato nella mente dell’autore), mentre la “forma espressiva” è il modo in cui il contenuto è reso conoscibile (pensiero esternato).
Perché è importante la dicotomia idea/forma espressiva (idea/expression dichotomy)?
Permette pluralismo culturale e libertà di espressione, escludendo la protezione delle idee e consentendo la creazione di opere con contenuti simili senza bisogno di autorizzazione.
In quali tipologie di opere la forma espressiva ha maggiore rilevanza rispetto alle idee?
Nei trattati storici, dove i fatti preesistenti non sono creativi, ma la forma espressiva (struttura, concatenazione delle parole) lo è. In un saggio scientifico, invece, le idee possono avere maggiore importanza della forma.
Quali elementi di un’opera sono protetti dal diritto d’autore?
L’intera opera e le sue parti, comprese sequenze di parole, note, strutture di racconti o singoli personaggi, purché abbiano un carattere creativo autonomo.
Quando un’idea non tutelata diventa un’espressione oggetto di tutela?
Un’idea diventa tutelabile quando è espressa con sufficiente dettaglio da qualificarla come opera (concetto di “compiutezza espressiva”).
Con principi in tema di contraffazione: La protezione si attiva se ulteriori elaborazioni porterebbero alla creazione di un’opera sostanzialmente simile a quella esistente.
Cosa garantisce la protezione giuridica di un’opera?
La protezione giuridica è garantita solo alle opere di carattere creativo appartenenti a determinati “domini” (es. letteratura, scienze, musica) indipendentemente dal modo o dalla forma di espressione.
Cos’è il “carattere creativo” di un’opera?
Il carattere creativo non dipende dal merito artistico o dal pregio estetico e non richiede una novità assoluta; è sufficiente che l’opera sia una creazione intellettuale dell’autore, frutto di “scelte libere e creative”.
Cosa significa “scelte libere e creative”?
Significa che l’opera deve essere il risultato di un gamma di libertà creativa, con l’autore che esercita scelte discrezionali non banali o standardizzate, escludendo opere senza spazio per la creatività (es. bugiardini dei farmaci).
Quali sono i requisiti per un’opera per ottenere protezione giuridica?
L’opera deve essere frutto di “scelte libere e creative” con un sufficiente gamma di alternative possibili. Non deve essere semplicemente una copia di altre opere, anche se il livello di creatività richiesto può variare.
Come influisce il livello di originalità sull’estensione della protezione?
Esiste una proporzionalità tra il “gradiente creativo” e l’estensione della tutela: più ampio è la gamma di scelte creative, maggiore sarà il livello di originalità richiesto e l’estensione della protezione accordata.
Cosa comprende il primo genere di opere protette dal elenco del art.2 l.d.a?
Opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche (oggetto di libere utilizzazioni), e religiose, sia scritte che orali. Include anche creazioni brevi come racconti o interviste, purché non siano mere narrazioni di esperienze o aneddoti. Devono essere espressi o comunicati dati informativi
Qual è la condizione per proteggere opere scientifiche?
Le opere scientifiche sono protette come rappresentazione letteraria di un contenuto scientifico, tutelando solo la forma espressiva, non le idee o i contenuti scientifici stessi.
Quali opere musicali sono protette? (secondo genere)
Opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e variazioni musicali costituenti opere originali, purché abbiano originalità creativa, anche minima.
Cosa si intende per opere drammatico-musicali?
È combinazione di più attività artistiche, letterarie e musicali, è un opera unica ed inscindibile, che determina una comunione di coautori
Cosa si intende per le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale?
Si tratta di composizioni che modificano sostanzialmente un brano esistente (adattamenti, variazioni di tonalità, aggiunte, tagli, ecc.), con un contributo creativo tale da considerarle nuove opere originali, non necessitando dell’autorizzazione dell’autore dell’opera originaria.
(Qui rientrano anche edizioni critiche)