6. La Trasmissione dei Diritti di Utilizzazione Flashcards

1
Q

I diritti patrimoniali e i diritti connessi possono essere trasmessi?

A

Sì, i diritti patrimoniali e connessi possono essere trasmessi inter vivos o mortis causa (art. 107, l.d.a.).

La trasmissione avviene con diritto a una remunerazione adeguata e proporzionata, commisurata ai ricavi o, in certi casi, forfettaria.

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2
Q

Qual è la differenza tra cessione e licenza dei diritti patrimoniali?

A

Cessione: Trasferimento definitivo della titolarità dei diritti a un terzo.

Licenza: Il titolare conserva i diritti, ma un terzo può esercitarli secondo i termini contrattuali, in regime di esclusiva o non esclusiva.

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3
Q

Cosa caratterizza i contratti di cessione e di licenza?

A

Cessione: Definita come vendita, trasferisce definitivamente i diritti.

Licenza: Definita come locazione, consente l’uso dei diritti per un periodo limitato.

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4
Q

La cessione e la licenza possono riguardare tutti i diritti di utilizzazione?

A

Sì, possono riguardare tutti i diritti di utilizzazione (totale) o solo alcuni (parziale).

La cessione è sempre esclusiva, mentre la licenza può essere esclusiva o non esclusiva.

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5
Q

Come funziona il trasferimento dei diritti in termini di durata e compenso?

A

Cessione: Di solito non ha una durata limitata e il pagamento avviene una tantum (prezzo).

Licenza: Di solito limitata nel tempo, con pagamento periodico (royalty).

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6
Q

È possibile trasferire i diritti gratuitamente?

A

Sì, è possibile trasferire i diritti gratuitamente, ma, se la cessione o la licenza è gratuita, può qualificarsi come donazione, richiedendo un atto pubblico

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7
Q

Quali diritti ha un autore minorenne?

A

Un autore che ha compiuto 16 anni può gestire i diritti sulle proprie opere.

I diritti dei minori di 16 anni sono gestiti dai genitori, con necessità di autorizzazione del giudice per atti straordinari.

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8
Q

Il trasferimento di un’opera comporta automaticamente il trasferimento dei diritti di utilizzazione?

A

No, la cessione di un’opera non implica il trasferimento dei diritti di utilizzazione, salvo patto contrario

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9
Q

Quali prove sono richieste per il trasferimento inter vivos dei diritti?

A

Il trasferimento deve essere provato per iscritto.

La prova può essere fornita con confessione o giuramento, ma non con testimonianza o presunzioni, salvo eccezioni.

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10
Q

Cosa prevede la normativa in caso di difficoltà nel raggiungere un accordo per la licenza delle opere audiovisive su servizi di video on demand?

A

Le parti possono richiedere assistenza all’AGCOM, che fornisce soluzioni negoziali

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11
Q

Qual è l’obbligo dei cessionari dei diritti o dei beneficiari delle licenze nei confronti dell’originario titolare?

A

Devono fornire informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle opere e sulla remunerazione, almeno ogni sei mesi

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12
Q

Qual è la facoltà concessa a chi ha trasferito o concesso in licenza i propri diritti in caso di mancato sfruttamento dell’opera?

A

Può agire per la risoluzione, anche parziale, del contratto se l’opera non è sfruttata entro il termine contrattuale, non superiore a 5 anni o 2 anni dopo la disponibilità dell’opera

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13
Q

Cosa accade ai diritti economici sulle opere dell’ingegno in caso di morte del titolare?

A

I diritti diventano parte dell’asse ereditario e sono trasferiti agli eredi. Il diritto rimane indiviso per tre anni dopo la morte, salvo diversa disposizione dell’autore.

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14
Q

I diritti dell’autore possono essere espropriati?

A

Sì, per ragioni di interesse dello Stato, con il pagamento di un’indennità

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15
Q

Qual è il principio di indipendenza dei diritti d’autore?

A

L’alienazione di uno o più diritti non implica il trasferimento di altri diritti che non siano dipendenti dal diritto trasferito, salvo patto contrario

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16
Q

I diritti di utilizzazione di un’opera possono essere dati in pegno o sequestrati?

A

No, non possono essere oggetto di pegno, pignoramento o sequestro finché spettano personalmente all’autore. Tuttavia, i proventi dell’utilizzazione possono esserlo

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17
Q

Cosa sono le licenze Creative Commons?

A

Sono licenze che concedono, gratuitamente e a determinate condizioni, l’autorizzazione a compiere specifici atti riservati al titolare dei diritti.

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18
Q

Quali sono i quattro moduli delle licenze Creative Commons?

A

Attribuzione: Permette l’uso e modifica dell’opera con riconoscimento dell’autore.

Non commercializzazione: Permette l’uso non commerciale.

Non produzione di opere derivate: Permette l’uso dell’opera senza modifiche.

Condivisione con identica licenza: Le opere derivate devono avere la stessa licenza dell’opera originale.

19
Q

Contratto di edizione per le stampe

A

L’autore concede all’editore il diritto di pubblicare un’opera per stampe, a spese dell’editore.

Utilizzato principalmente per opere letterarie.

Oggetto del contratto: trasferimento di alcuni o tutti i diritti di utilizzazione dell’opera.

Futuri diritti attribuiti da leggi successive non sono compresi.

20
Q

Indipendenza dei diritti del contratto di edizione per le stampe

A

Il trasferimento di uno o più diritti di utilizzazione non implica automaticamente il trasferimento di altri diritti, a meno che non sia espressamente concordato.

Per i diritti relativi a elaborazioni e adattamenti (cinema, radio, ecc.), è necessaria una pattuizione specifica.

21
Q

Durata del contratto di edizione per le stampe

A

Il contratto può essere stipulato:

“Per edizione”: conferisce all’editore l’esclusiva per un numero di edizioni con un minimo di esemplari.

“A termine”: consente all’editore di eseguire il numero di edizioni necessarie con un numero minimo di esemplari.

Durata massima: venti anni.

22
Q

Obblighi delle parti del contratto di edizione per le stampe

A

L’editore deve pubblicare e commercializzare l’opera, pagando all’autore i compensi pattuiti (in termini stabiliti nel contratto, non più di 2 anni)

L’autore deve consegnare l’opera, garantire i diritti ceduti e correggere le bozze.

Se l’editore non pubblica l’opera entro i termini, l’autore può risolvere il contratto.

23
Q

Modifiche e aggiornamenti all’opera nel contratto di edizione per le stampe

A

Prima della pubblicazione, l’autore può apportare modifiche all’opera, purché non ne alteri il carattere, ma dovrà farsi carico delle spese aggiuntive.

Per nuove edizioni, l’editore deve accordarsi con l’autore.

Se l’opera richiede aggiornamenti, l’autore deve effettuarli; altrimenti, l’editore può incaricare un altro soggetto.

24
Q

Compenso dell’autore nel contratto di edizione per le stampe

A

Il compenso è calcolato in percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti, salvo diverso accordo.

L’autore può opporsi al prezzo fissato dall’editore se pregiudica gravemente i suoi interessi.

25
Q

Cause di estinzione del contratto dal contratto di edizione per le stampe

A

Decorso del termine contrattuale.

Morte dell’autore prima del compimento dell’opera.

Ritiro dell’opera dal commercio o impossibilità di pubblicazione.

Il fallimento dell’editore non risolve il contratto, salvo specifiche condizioni.

26
Q

Opere musicali nel contratto di edizione per le stampe

A

I contratti “per la stampa” sono sempre meno usati per le opere musicali, data la scarsa rilevanza delle edizioni grafiche in questo settore.

27
Q

Contratto di edizione musicale

A

L’autore cede all’editore l’esercizio di tutti i diritti di utilizzazione della sua opera musicale.

Diritti ceduti: pubblicazione, esecuzione, rappresentazione, riproduzione (dischi, nastri), diffusione (radio, TV).

L’editore si impegna a riprodurre e commercializzare l’opera, pagando i compensi all’autore.

28
Q

Diritti e poteri dell’editore nel contratto di edizione musicale

A

L’editore decide il tipo e la forma delle edizioni.

Può trasferire i diritti a terzi o concedere licenze per sfruttamento economico, anche a livello internazionale.

Può utilizzare l’opera in film sonori, riviste, pubblicazioni, ecc.

L’autore partecipa agli incassi delle varie forme di sfruttamento.

29
Q

Compensi per l’autore nel contratto di edizione musicale

A

Pubblica esecuzione: 8/24 al compositore e 4/24 all’autore del testo.

Sfruttamento fonomeccanico: almeno 30% al compositore e 15% all’autore del testo.

Riproduzione a mezzo stampa: circa 5% al compositore e 2.5% all’autore, calcolati sul prezzo di copertina delle copie vendute.

30
Q

Contratto atipico del contratto di edizione musicale

A

Non regolato specificamente dalla legge, quindi si applicano le norme generali sui contratti e obbligazioni.

Non soggetto al limite di durata di venti anni, tipico dei contratti di edizione per le stampe.

31
Q

Tipologie di contratti di edizione musicale

A
  1. Contratto per edizioni:

L’autore cede i diritti di sfruttamento dell’opera già creata.
Il compenso dipende dal successo della diffusione.
L’editore ha l’obbligo di pubblicazione.

  1. Contratto di edizione in esclusiva (a termine):

L’autore cede i diritti per un certo numero di opere da creare durante il periodo di vigenza (massimo 10 anni).

  1. Contratto per cessione di singola opera o gruppo di opere:

Si cede l’utilizzo economico di una o più opere, già create o da creare, con un oggetto specifico.

  1. Contratto di coedizione:

Due o più editori condividono i diritti su una o più opere musicali.

32
Q

Contratto di rappresentazione

A

L’autore concede il diritto di rappresentare in pubblico un’opera (drammatica, musicale, coreografica, ecc.).

La rappresentazione deve essere “dal vivo”, non tramite registrazioni proiettate.

33
Q

Non esclusività e non trasferibilità del contratto di rappresentazione

A

Il diritto non è esclusivo e non è trasferibile ad altri, a meno che non sia previsto nel contratto.

Il concessionario non rappresenta necessariamente l’opera direttamente, ma può delegare l’organizzazione (es. impresario teatrale).

34
Q

Obblighi del concessionario del Contratto di rappresentazione

A

Rappresentare l’opera entro 2 anni (5 anni per opere drammatico-musicali).

Non modificare l’opera senza il consenso dell’autore.

Informare il pubblico su titolo, autore e traduttore (se presente).

Permettere all’autore di vigilare sulla rappresentazione.

Non cambiare interpreti principali o direttori d’orchestra senza giustificato motivo.

35
Q

Obblighi dell’autore nel contratto di rappresentazione

A

Consegnare il testo dell’opera se non è stata ancora pubblicata.

Garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.

36
Q

Risoluzione del contratto di rappresentazione

A

Se il concessionario non rappresenta l’opera dopo la prima rappresentazione o ciclo, l’autore può chiedere la risoluzione del contratto se dimostra la colpa del cessionario.

37
Q

Durata del Contratto di rappresentazione

A

La durata del contratto è libera, non soggetta ai termini ventennali delle opere stampate.

Non si applica alle opere drammatico-musicali, destinate alla rappresentazione.

38
Q

Esercizio collettivo dei diritti del contratto di rappresentazione

A

Le società di collecting rilasciano licenze d’uso per conto degli autori.

L’autore può riservarsi il diritto di scegliere a chi affidare la rappresentazione dell’opera.

39
Q

Contratti nella fonografia

A

Ambito variegato, non solo “discografico” (nonostante il termine comune).

Comprende:

  1. Contratti tra artista e produttore di fonogrammi.
  2. Contratti di licenza fonografica.
  3. Contratti di distribuzione fonografica.
  4. Contratti tra produttore di fonogrammi e produttore artistico/esecutivo.
40
Q

Contratto tra artista e produttore di fonogrammi

A

Contratto atipico (non previsto dal codice civile).

Oggetto: l’artista si impegna a realizzare registrazioni; il produttore a commercializzarle.

Clausole rispecchiano l’esigenza del produttore di ridurre rischi e dell’artista di ottenere guadagni certi.

Durata espressa in numero di registrazioni (es. tre album, due singoli).

41
Q

Realizzazione dei videoclip nel contratto tra artista e produttore di fonogrammi

A

Spesso il produttore di fonogrammi affida a terzi la produzione dei videoclip promozionali tramite contratti specifici.

42
Q

Contratti di licenza fonografica

A

Oggetto: concessione dell’uso di fonogrammi già realizzati.

Licenze “pure”: per usi diversi da quelli di sfruttamento tramite fonogrammi (es. usi cinematografici, radiofonici, teatrali).

Possono riguardare:

Master futuri (registrazioni non ancora realizzate).

Catalogo (gruppi di registrazioni già realizzate).

Compilation (master di registrazioni già commercializzate).

Sample (porzione di una registrazione).

43
Q

Contratti di distribuzione fonografica

A

Oggetto: distribuzione del fonogramma finito.

Solitamente affidata a società di collecting tramite contratti di mandato.

Dettagli su modalità e limitazioni spazio-temporali inclusi nel contratto.

44
Q

Contratti tra produttore di fonogrammi e produttore artistico/esecutivo

A

Il produttore artistico/esecutivo agisce come tramite tra l’artista e il produttore di fonogrammi.

Coordina la scelta delle opere e la realizzazione delle registrazioni.

Inquadrabile come contratto di prestazione d’opera autonoma.