Tutela complementare dp Flashcards
Dove sono regolati nel codice civile gli strumenti principali di tutela?
libro terzo capo iv titolo ii delle azioni a difesa della proprietà
Ratio azione di rivendicazione
garantire attività di appropriazione al proprietario
Ratio azione negatoria
garantire pienezza del dp
Parla della natura del risarcimento danni
TUTELA COMPLEMENTARE
è tutela indiretta perché
1) tutela ripristinatoria c’è solo in ipotesi residuali (art. 2058)
2) completa le azioni di cui sopra
qualcuno dice che è superfluo che sia prevista dalle due azioni sopra perché c’è già art. 2043
da NON accogliere perché vedremo che proprietario ha tutela risarcitoria diversificata
Art 1148 e tutela risarcitoria
proprietario ha perso disponibilità materiale del bene
- tutela restitutoria -> è presente verbo “restituire”
- tutela risarcitoria -> dp è titolo di acquisto di frutti civili e naturali -> non bastava già art 2043?
Rodolfo Sacco
es Tizio abbandona villa per 10 anni e Caio la da in conduzione a terzi e percepisce canoni locazione
se Caio ripulisce la villa prima che torna Caio non crea danni a Tizio, però deve comunque restituire i frutti civili
quindi il possessore risponde dei frutti (se mala fede da inizio se buona fede da giorno domanda) INDIPENDENTEMENTE dal danno arrecato
problema applicabilità art. 2043
possessore mala fede
si può applicare perché la mala fede è un quid rispetto alla colpa lieve
possessore buona fede
non si ritiene che possa applicarsi questa tutela
Quali frutti deve restituire il possessore ex art 1148?
- possessore buona fede
frutti percepiti e quelli che avrebbe potuto percepire usando diligenza del buon padre di famiglia da giorno di notifica della domanda di rivendicazione
- possessore mala fede
frutti percepiti e percepibili dal momento dell’instaurazione della relazione possessoria con il bene
tesi di chi cerca di difendere il possessore in mala fede
si evidenzia come la norma non regoli espressamente il caso del possessore di mala fede
da NON accogliere perché
- d possesso mala fede deve essere ovviamente più rigorosa del possesso di buona fede
- la norma parla del possesso di buona fede per questa ratio
- > si devono restituire i frutti da quando il possessore è reso edotto di ledere l’altrui posizione giuridica
Qual è l’esatta qualificazione della pretesa del proprietario?
tesi duplicazione art 2043 -> abbiamo già visto che non è da accogliere
possesso viene conseguito
- spossessamento clandestino (raramente)
- da atto di acquisto poi invalido retroattivamente
possessore diventa di mala fede da quando è reso edotto dell’invalidità del suo titolo di acquisto
contenuto della pretesa
- tutela restitutoria -> ripristino situazione di fatto e di diritto
obbligazione che grava in capo al possessore NON ha natura restitutoria
frutti potrebbero non esistere più
deve restituire anche frutti percepibili
si deve supporre che questa OBBLIGAZIONE DI RESTITUZIONE abbia quindi ad oggetto una somma di danaro
- tutela risarcitoria -> compensazione pecuniaria
NO ricondurre fattispecie nella figura dell’ ingiustificato arricchimento
non importa arricchimento effettivo del possessore
manca requisito della sussidiarietà
scopo diritto civile -> risolvere conflitti tra privati -> in questo modo si rischia di ricondurre ogni fattispecie nell’ingiustificato arricchimento
Si ritiene che l’azione in esame dà luogo ad un’obbligazione riconducibile nell’alveo dell’art. 2043 e ha alcune peculiarità rispetto all’istituto dell’illecito civile
Dimostrazione sussistenza elementi requisito soggettivo e ingiustizia del danno
per qualcuno questi elementi non ci sono perché spesso non c’è spossessamento e inoltre non c’è colpa o dolo e, nel caso di buona fede, neanche consapevolezza
contro tesi
oggetto della norma in esame è un’attività e NON atto
1) danno ingiusto
- illegittimo possesso di un bene altrui
- illegittimo sfruttamento del bene
2) elemento soggettivo
- NO dolo o colpa
SI mala fede (consapevolezza di ledere l’altrui diritto)
-> diversa colorazione rispetto a illecito civile
BUONA FEDE
attività del possessore PRIMA lecita POI illecita
per prof questo passaggio è dubbio
INOLTRE c’è chi prova a estendere art. 1147 c c
possessore si considera sempre di buona fede se lo era al momento dell’acquisto del possesso
per prof questa è deroga e non regola generale
Conclusioni
art. 1148 distingue buona fede da mala fede solo per individuare dies a quo di restituzione dei frutti percepiti e percepibili
art 1149
il possessore che è tenuto a restituire frutti indebitamente percepiti ha diritto al rimborso delle spese
Criteri di quantificazione dell’obbligazione del possessore che deve restituire i frutti
art 1149 -> rimborso al possessore delle spese per produrre i frutti (principio generale) -> frutti naturali
art 1150 -> rimborso spese limitatamente al tempo per cui è dovuta la restituzione -> frutti civili
queste due norme NON sono tutela restitutoria ma hanno ad oggetto una somma di danaro
NO piena corrispondenza tra spese sopportare e spese rimborsate (che invece servirebbe per tutela restitutoria)
Possessore deve restituire sia i frutti percepiti che percepibili
norma prescinde
- da arricchimento effettivamente conseguito dal possessore
- danno effettivamente subito dal proprietario
proprietario NON deve dimostrare entità del danno subito
può dimostrare solo la normale redditività del bene (guadagno percepibile usando ordinaria diligenza)
Proprietario deve restituire spese sostenute
Cosa accade in caso di gestione poco razionale del bene che ha comportato esborsi superiori alla normale razionalità economica?
NON devono essere rimborsati, occorre rimborsare solo
- spese collegate a produzione dei frutti
- spese collegate a conservazione del bene
TESI a supporto di questo
es possessore ha destinato bene a finalità produttiva impropria e non ha conseguito alcun reddito
art 1148 prevede comunque che siano restituiti frutti percepibili
es possessore non ha ricavato alcun reddito perché ha pagato spese eccessive
spese rimborsabili sono solo quelle collegate a criteri di razionalità economica
es il bene non ha prodotto reddito per eventi naturali
- se erano imprevedibili
niente frutti percepibili al proprietario - se erano prevedibili
possessore deve pagare frutti percepibili al proprietario
Torniamo all’ipotesi di Sacco
Non importa se il proprietario non ha subito danni al bene, perché la norma prevede che il proprietario ha diritto ai frutti naturali e civili che il bene avrebbe prodotto con un razionale sfruttamento del bene
Ulteriori regole su quantificazione pretesa del proprietario
Proprietario non può chiedere somma superiore dimostrando la possibilità di USO eccezionale del bene che avrebbe potuto dare reddito eccezionale
SE vuole farlo dovrà attivare la responsabilità extracontrattuale e seguire regole dell’ILLECITO
dovrà provare che avrebbe ricavato tale reddito
Può chiedere anche risarcimento danni imprevedibili
Nell’azione in esame, invece, proprietario
NON deve provare reddito che avrebbe potuto ricavare, ma solo l’attitudine a produrre tale reddito
NON può chiedere risarcimento danni imprevedibili
ratio di quanto appena detto è che danneggiamento è FATTO ECCEZIONALE e non si può predeterminare
Azione in oggetto è TUTELA FORTE dp legata a parametri oggettivi
se fosse stata assoggettata a illecito civile -> proprietario avrebbe avuto un onere della prova più gravoso
Attività del possessore agisce sul potere del proprietario di appropriarsi dei frutti che è il nucleo essenziale del dp