PROPRIETA' Flashcards
Definizione di proprietà
ART. 832 “il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e nel rispetto degli obblighi imposti dall’ordinamento”
Per “diritto di godimento” si intende il potere di fare della cosa ciò che si vuole, anche eventualmente distruggerla.
Per “potere di disposizione” si intende il potere di cedere agli altri diritti sulla cosa (es. diritto reale di godimento).
Per “obblighi e limiti” si fa riferimento ai limiti al diritto di proprietà imposti dall’ordinamento per bilanciare l’interesse egoistico del proprietario con l’interesse della collettività generale.
-limiti fisiologici: indicano il perimetro delle prerogative del titolare (es. è necessario chiedere il permesso di costruire o la regolamentazione dei rapporti con il vicinato);
-limiti in nome della funzione sociale, imposti da terzi (es. espropriazione per pubblica utilità o diritti reali di godimento);
Caratteristiche della proprietà
PIENEZZA: richiamata all’art. 832, vuol dire che al proprietario è permessa ogni lecita utilizzazione del bene;
ESCLUSIVITA’: anch’essa richiamata all’art. 832, è il potere di escludere chiunque dal godimento del bene;
ELASTICITA’: il diritto di proprietà rimane sostanzialmente integro anche quando i poteri del proprietario sono limitati; infatti non appena viene meno il vincolo che la comprime, la proprietà riprende automaticamente la sua ampiezza originaria (si parla di consolidazione);
PERPETUITA’: non esistono limiti temporali al diritto di proprietà (imprescrittibile);
Espropriazione e indennizzo
Art. 42 Costituzione:
“la proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale”.
La posizione del proprietario può essere sacrificata in virtù di un interesse generale. Ad esso spetta un indennizzo, che la giurisprudenza esclude debba rappresentare un risarcimento integrale, per cui non dovrà essere pari al valore venale del bene, ma è altresì specificato che non può essere fissato in termini simbolici, deve dunque rappresentare un serio ristoro.
Si è stabilito che:
-Area non edificabile: indennizzo sarà pari al valore agricolo del bene, tenendo contro delle colture su di esso praticate e degli eventuali manufatti edilizi presenti.
-Area edificabile: sarà pari al valore venale del bene ma può essere ridotto del 25% qualora l’espropriazione avvenga nell’ambito di una riforma economico-sociale.
-Costruzione legittimamente edificata: indennizzo pari al valore venale del bene.
Per incentivare la cessione volontaria, senza la necessità di un decreto di esproprio, il corrispettivo della cessione è in genere maggiore rispetto all’indennizzo.
Decreto di esproprio, è il provvedimento con il quale viene effettuato il passaggio di proprietà dal privato allo Stato e si compone di tre fasi:
1)Apposizione vincolo preordinato all’esproprio (previsione che produce come effetto l’inedificabilità in funzione del futuro esproprio);
2)Dichiarazione di pubblica utilità (atto con il quale dovrà emergere la collettiva utilità del bene);
3)Determinazione, anche in via provvisoria, dell’indennizzo;
Sentenza Scordino
Oggetto della sentenza è l’espropriazione per pubblica utilità che subisce il Sig. Scordino.
L’indennità riconosciuta al sig. Scordino viene fissata dall’art. 5 bis della legge 359 del ‘92.
Egli agisce nei confronti della Repubblica Italiana dinnanzi la Cedu, Corte europea dei diritti dell’uomo, organo che non è un tribunale ma è posto al presidio del valore cogente della convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Tale convenzione riconosce all’art. 1 protocollo 1, tra i diritti fondamentali dell’uomo, anche il diritto di proprietà.
Scordino agisce nei confronti dell’Italia affermando che la norma sull’indennità per espropriazione contrasti l’art. 1 del protocollo 1.
La Cedu con sentenza della Grande Camera del 29 marzo 2006 (caso scordino contro la Rep. It.) accerta la contrarietà all’art. 1 prot. 1 dell’art. 5 della legge 359 del ‘92, condannando l’Italia al pagamento di una somma di denaro e ponendo il problema della legittimità costituzionale della norma.
ART. 5 bis legge 359 del ‘92
L’art. 5 bis fissava l’indennità per espropriazione pari alla media tra il valore venale del bene (v. di mercato) e il reddito dominicale del bene (reddito teorico che il proprietario avrebbe conseguito dando il locazione il bene), il tutto abbattuto del 40% nel caso di mancato accorda tra P.A. e proprietario.
Proprietà beni culturali
Sono beni ad interesse storico, artistico, archeologico e simili. Al proprietario al quale viene notificato il carattere culturale dei suoi beni sono imposti dei limiti.
Essi sono:
-potere di godimento, non può danneggiare o distruggere il bene o ancora adibirlo ad usi non compatibili con il suo carattere;
-obbligo di protezione;
-potere di disposizione, dovrà comunicare al Ministero dei Beni Culturali qualsiasi atto di cessione o trasferimento del bene;
Proprietà edilizia
Con il termine ius edificandi si intende l’attività di costruire un’opera, un edificio sul proprio fondo.
Intorno agli anni ‘70 si iniziò a limitare lo ius edificansi perché si tratta di un’attività che incide sul decoro artistico, architettonico e paesaggistico, fino a rendere la concessione edilizia, oggi chiamata “permesso di costruire”, onerosa.
In particolare occore:
- chiedere il permesso di costruzione all’Autorità comunale;
- versare il contributo di costruzione;
- denunziare l’inizio dei lavori con almeno 30 giorni di anticipo;
Proprietà fondiaria
Si tratta della proprietà della terra e dei fondi.
In senso orizzontale, si estende nell’ambito dei suoi confini.
In senso verticale è molto importante il principio di accessione, che troviamo all’art. 840, secondo il quale “il proprietario è proprietario di tutto ciò che insiste nel suolo e sottosuolo” l’art. specifica inoltre che non può opporsi ad attività di terzi che vengano svolte a tale altezza o a tale profondità da non dargli un valido motivo per farlo.
Secondo l’art. 841, il proprietario è libero in qualsiasi momento di cintare il proprio fondo e impedirne l’accesso a chiunque, salvo per:
- esercizio di attività di caccia
- recuperare animale o cosa che si trovi accidentalmente lì
- costruzione o riparazione di opera che si trovi sul confine o presso esso
Rapporti di vicinato
Vengono regolati per evitare che la vicinanza tra i soggetti arrechi danno reciproco.
Art. 833 parla di “divieto di atti emulativi”, cioè quei comportamenti che non hanno altro scopo se non quello di nuocere a qualcuno.
Affinché un atto di godimento sia vietato sono necessari due elementi:
- elemento oggettivo, cioè l’assenza di utilità;
- elemento soggettivo, volontà di nuocere;
Art. 844 parla invece di “immissioni”, facendo riferimento a tutte quelle propagazioni di fumo, odori, suoni e qualsiasi altra cosa che da un fondo possa passare ad un altro.
Queste sono sempre consentite a meno che non superino il limite della normale tollerabilità.
NORMALE TOLLERABILITA’ è una clausola generale, ragion per cui sarà il giudice, di volta in volta, a stabilire se un comportamento superi tale limite o meno.
La tutela garantita è di tipo inibitorio, ma al comma 2 troviamo una “modulazione dei rimedi”, in alcuni casi, infatti nonostante un comportamento superi la normale tollerabilità, il giudice potrebbe optare per una tutela diversa da quella inibitoria (es. risarcimento danno) in modo da bilanciare l’interesse del soggetto leso con l’interesse dell’economia locale.
Distanze legali
il codice prevede che le costruzioni su fondi vicini, se non sono unite, devono trovarsi ad una distanza di almeno tre metri.
Considerando il carattere potenzialmente dannoso, sono previste distanza maggiori per fossi, cisterne, pozzi e simili.
Se la distanza è minore il vicino può chiedere la rimozione dell’opera e il risarcimento del danno.
Specie di finestre
(Art. 900)
Si distinguono:
-Le “vedute”, aperture sul fondo del vicino che consentono di guardare sullo stesso senza l’ausilio di mezzi meccanici ma anche di sporgere il capo su di esso per vedere di fronte, lateralmente o obliquamente.
Il proprietario del muro contiguo al fondo altrui può sempre aprire su di esso delle vedute ma nel rispetto delle distanze minime previste dal confine.
-Le “luci”, sono aperture che consentono l’ingresso di aria e luce ma non consentono l’affaccio. La luce deve essere dotata di inferriata idonea a mantenere la sicurezza del vicino e questa deve essere in metallo a maglie strette per evitare che sia possibile lanciare ogetti.
Modi di acquisto della proprietà
A “titolo derivativo”, quando si ha il passaggio del diritto da un dante causa (precedente proprietario) ad un avente causa (colui che riceve il diritto).
(es. contratto, successione,..)
A “titolo originario”, quando si ha la nascita di un nuovo diritto.
Le modalità sono:
- usucapione
- occupazione
- invenzione
- accessione
Occupazione
(Art. 923 ss.)
Consiste nella presa di possesso di cose mobili che non sono di nessuno o abbandonate (le cose immobili spettano allo Stato).
Si acquisiscono per occupazione anche conigli, pesci, colombi passati ad altra conigliera, peschiera, colombiera (se non reclamati) e i frutti naturali.
In via eccezionale si possono acquisire per occupazione anche mammiferi, uccelli, sciami d’ape, animali sfuggiti dal proprietario se non richiamati.
Invenzione
(Art. 927 ss.)
Consiste nel ritrovamento di una cosa mobile smarrita.
Il ritrovatore dovrà consegnarla all’autorità comunale.
Se il proprietario non la reclama entro 1 anno, il ritrovatore diviene proprietario per invenzione.
Se invece il proprietario la reclama, dovrà pagare un’indennità al ritrovatore pari a 1/10 del valore del bene se esso non supera i 5,16 euro, altrimenti dovrà pagare un’indennità pari a 1/20 del valore.
Accessione
ART. 934 ss.
In generale consiste nell’unione di due o più beni di proprietari differenti.
Esistono tre tipi di accessione:
- Accessione di mobile ad immobile (3 casi differenti art. 935, 936 e 937).
- Accessione di immobile ad immobile (alluvione e avulsione)
- Accessione di mobile a mobile (unione art. 939 e specificazione art.940)
Accessione di mobile ad immobile (opere fatte dal proprietario del suolo con materiale altrui)
ART. 935: il proprietario di un fondo realizza sullo stesso un’opera utilizzando materiali altrui.
Il proprietario dei MATERIALI può reclamarli entro 6 mesi dal giorno in cui si rende contro del loro utilizzo.
Se la separazione dei materiali dall’opera non è possibile senza arrecare eccessivo danno all’opera o ai materiali, il proprietario del fondo dovrà pagare il loro valore.
Inoltre, a prescindere che la separazione dei materiali dall’opera sia o meno possibile, il proprietario del fondo è tenuto al risarcimento del danno nei confronti del proprietario dei materiali.
Accessione di mobile ad immobile (opere fatte da un terzo con materiali propri)
ART. 936: un soggetto realizza con materiali propri un’opera sul fondo altrui.
Il proprietario del fondo ha diritto di scegliere se ritenere l’opera o obbligare colui che l’ha realizzata alla rimozione a sue spese.
Se il proprietario vuole ritenere l’opera dovrà pagare, a sua scelta, il valore dei materiali e della manodopera o l’aumento di valore che l’opera ha apportato al fondo.
La rimozione deve essere domandata entro 6 mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia della realizzazione dell’opera.
Accessione di mobile ad immobile ( opere fatte da un terzo con materiale altrui)
ART. 937: ci sono tre soggetti, colui che realizza l’opera, il proprietario del fondo e il proprietario dei materiali.
Il proprietario dei materiali può reclamarli entro sei mesi da quando viene a conoscenza del fatto che siano stati utilizzati da altri, previa separazione a spese del terzo, sempre se la separazione è possibile senza arrecare grave danno alle opere o al fondo.
Se la separazione non è richiesta o non è possibile, il terzo che ne fa uso e il proprietario del fondo (se in malafede) sono tenuti in solido a pagarne il valore.
Se il proprietario del fondo è in buona fede sarà soltanto chi ha realizzato l’opera a pagare il valore dei materiali.
Accessione invertita
Consiste nella situazione in cui un soggetto, nella realizzazione di un’opera, occupi una porzione di fondo altrui.
Egli potrà chiedere al giudice di diventare proprietario della porzione di fondo che ha occupato pagando il doppio del suo valore.
N.B. è l’unico modo di acquisto a titolo originario che non è automatico ma sotteso ad un giudizio del giudice.
Accessione di immobile ad immobile
Due casi:
ALLUVIONE, consiste nell’accrescimento del fondo per azione dell’acqua corrente, per cui le porzioni di fondo che sono state spostate diventano di proprietà del fondo che si è arricchito.
AVULSIONE, consiste nell’unione ad un fondo di porzioni di un altro fondo per la forza dell’acqua corrente; quelle porzioni diventano di proprietà del fondo che si è arricchito, il quale dovrà però pagare un’indennità al proprietario del fondo che si è impoverito.