PERSONE FISICHE - PRESCR./DECAD. Flashcards
Capacità giuridica
ART. 1 “la capacità giuridica si acquista al momento della nascita; i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati al momento della nascita”.
Si perde con la morte, è l’attitudine ad essere titolari di poteri e doveri giuridici.
Capacità d’agire
ART. 2 “La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere atti per i quali non sia stabilita età diversa”.
Sentenza concepito 2015
Caso di una gestante che mette alla luce una bambina affetta da sindrome di down, dovuto ad un handicap di tipo genetico.
Due contestazioni:
1) danno da nascita indesierata
2) danno da vita indesiderata
differenza tra concepito e nascituro
concepito: feto in grembo materno
nascituro: ipotetico/potenziale figlio
Legge sull’aborto 194 del 1978
La donna può decidere di abortire entro i primi 90 giorni di gravidanza dato che entro questo termine l’intervento comporta rischi minimi dal punto di vista fisico. Trascorso tale termine, solo se sussistono gravi motivi fisici o psichici, accertati dal medico con l’eventuale consulenza di altri specialisti, sarà possibile interrompere la gravidanza.
Le donne di età inferiore ai diciotto anni posso effettuare l’interruzione solo se ottengono l’autorizzazione di entrambi i genitori o del giudice tutelare;
i medici hanno comunque la possibilità dell’obiezione di coscienza.
Minore emancipato
ART. 390, raggiunti i 16 anni il minore può chiedere al giudice di valutare la serietà dei suoi motivi e la maturità psico-fisica per poter ottenere l’emancipazione.
L’istituto si collega con l’istituto del matrimonio, il minore otterrà la limitata capacità d’agire il giorno delle nozze e la manterrà qualora il matrimonio dovesse finire.
Curatore: non è rappresentante del minore, non agisce in nome e per contro, semplicemente va ad integrare la sua volontà prestando consenso.
Può:
- compiere atti di ordinaria amministrazione, atti che hanno cioè lo scopo di migliorare/conservare il patrimonio;
-chiedere ed ottenere autorizzazione dal tribunale per particolari atti eccedenti l’ordinaria amministrazione;
-esercitare attività d’impresa, se autorizzato dal giudice, potendo quindi in questo caso compiere atti di straordinaria amministrazione in totale autonomia, sia concernenti att. d’impr, che estranei a quest’ultima.
Interdizione giudiziale
ART. 414 “il maggiore d’età o il minore emancipato, che si trovino in condizione di abituale infermità mentale che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti per assicurare la loro protezione”.
Chiede al giudice interdizione: legittimati attivi;
Causa la perdita totale della capacità d’agire;
Affiancato da un TUTORE, che agisce in qualità di rappresentante legale;
Gli atti compiuti dall’interdetto sono annullabili e l’azione di annullamento può essere esercitata dai legittimati attivi.
Interdizione legale
Si configura come una pena accessoria che può essere disposta nei confronti di coloro che siano stati condannati all’ergastolo o ad una reclusione non inferiore a 5 anni per delitto non colposo.
Non serve a tutelare l’interessato, ma è uno strumento punitivo, infatti questa tipologia di interdizione limita soltanto gli atti che riguardano la disponibilità e amministrazione dei beni.
Gli atti compiuti dall’interdetto legale sono annullabili e l’azione di annullamento può essere esercitata da chiunque ne abbia interesse.
Inabilitazione
ART. 415, possono essere inabilitati:
-soggetti che si trovino in stato di infermità mentale non tanto grave da richiedere l’interdizione;
-soggetti che si trovino in stato di prodigalità: soggetti con dipendenze da alcol e droghe ma solo se ciò causa grave pregiudizio economico;
-soggetto che abbia un handicap fisico dalla nascita che non lo rende del tutto capace di provveder ai propri interessi;
Chiedono i legittimati attivi.
Posizione analoga a quella del minore emancipato.
Curatore.
Atti dell’inabilitato possono essere annullati e l’azione di annullamento può essere esercitata dai legittimati attivi.
Fase istruttoria interdizione/inabilitazione
Il giudice prima di procedere all’interdizione/inabilitazione raccoglie tutte le informazioni necessarie sulla situazione dell’intedicendo/inabilitando, può anche decidere di recarsi presso il luogo in cui si trova il soggetto accompagnato da professionisti (es. psicologo/psichiatra) per avere una quadro completo della situazione.
Amministrazione di sostegno
ART. 404, istituto che si basa sulla perdita della capacità d’agire, strutturalmente diverso da interdizione e inabilitazione in quanto questi ultimi sono istituti standardizzati, mentre l’amm. viene delineato in funzione del caso specifico.
Significa che il giudice valuterà di volta in volta le condizioni del beneficiario e stabilirà quali atti può compiere in autonomia, per quali dovrà essere affiancato dal curatore e per quali dovrà ottenere l’autorizzazione del tribunale.
Può scegliere da sé il proprio CURATORE.
ART. 404
“La persona che, per effetto di infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.
Incapacità naturale
Ipotesi in cui un soggetto, pur non essendo legalmente incapace di agire, sia anche per causa transitoria incapace di intender e di volere nel momento in cui gli atti sono compiuti (es. effetti collaterali di un farmaco).
In questi casi non si possono applicare interdizione o inabilitazione perché si tratta di istituti che operano soltanto per i futuro, quindi l’art. 428 disciplina che l’atto è annullabile ma solo a particolari condizioni:
-atto unilaterale> provare il grave pregiudizio economico;
-atto bilaterale> provare la malafede di controparte (status soggettivo, si prova per presunzione);
-matrimonio/testamento> provare incapacità;
Azione di annullamento si prescrive in 5 anni dal dies a quo.
Residenza, domicilio e dimora
DOMICILIO: è nel luogo nel quale si stabilisce la sede principale degli affari e interessi, che può anche non coincidere con quello di residenza;
RESIDENZA: luogo nel quale la persona ha dimora abituale, caratterizzata dall’elemento formale che consiste nell’iscrizione all’anagrafe;
DIMORA: luogo nel quale il soggetto abita;
Scomparsa
ART. 48, si ha quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio/residenza.
Sorge il dubbio se la persona sia ancora in vita o meno, se inoltre la situazione si protrae nel tempo crea problemi legati alla famiglia e al suo patrimonio.
Il Tribunale può su richiesta dei presunti eredi/interessati/pubblico ministero nominare un CURATORE il cui compito è quello di occuparsi della conservazione del patrimonio dello scomparso.
Non si procede alla nomina se vi è un volontario o un rappresentante legale.