ENTI Flashcards
Enti definizione
centri di imputazione di interessi creati dall’ordinamento.
Categorie di enti
Persone giuridiche: enti riconosciuti;
Enti non riconosciuti;
Enti libro I: enti a scopo non lucrativo, possono comunque svolgere attività economica, ma soltanto in maniera sussidiaria allo scopo principale che non può essere di lucro;
Enti libro V: enti a scopo di lucro, le società;
Riconoscimento enti
Due tipologie:
-Legale: tipico degli enti del libro V, è una forma di riconoscimento abbastanza automatica, in quanto avviene attraverso l’iscrizione presso il registro delle imprese, senza la necessità di un particolare meccanismo di valutazione;
-Concessorio: tipico degli enti del libro I, è una forma di riconoscimento più complessa perché si passa attraverso una valutazione di merito, verrà quindi valutata la meritevolezza dello scopo e la congruità del patrimonio rispetto allo stesso;
Differenza tra ente riconosciuto e non riconosciuto
Si basa sull’autonomia patrimoniale, infatti:
Ente riconosciuto, avrà autonomia patrimoniale perfetta;
Ente non riconosciuto, avrà autonomia patrimoniale imperfetta;
Differenza tra ente riconosciuto e non riconosciuto
Si basa sull’autonomia patrimoniale, infatti:
Ente riconosciuto, avrà autonomia patrimoniale perfetta;
Ente non riconosciuto, avrà autonomia patrimoniale imperfetta;
Autonomia patrimoniale
ART. 2740: “Il debitore risponde delle obbligazioni assunte con tutto il suo patrimonio presente e futuro”
Quindi:
- SE l’ente è riconosciuto, è cioè una persona giuridica e quindi un’entità autonoma, allora i creditori sociali potranno aggredire soltanto il patrimonio dell’ente stesso;
-SE l’ente non è riconosciuto, delle obbligazioni saranno responsabili anche coloro che costituiscono l’ente o che hanno agito in nome e per conto;
Società
Si distinguono in:
-s. di capitali: (s.r.l., s.p.a., s.a.p.a.) > Autonomia patrimoniale perfetta;
-s. di persone: (s.s., s.n.c., s.a.s) > Autonomia patrimoniale imperfetta;
Società semplici
Art. 2267: delle obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente i soci oltre alla società stessa con il suo patrimonio;
I creditori sociali possono dunque scegliere se aggredire il patrimonio dell’ente o quello dei singoli soci.
In base all’art. 2268, i soci possono però opporre il beneficio di escussione, il quale consente di costringere i creditori ad aggredire prima il patrimonio della società e solo qualora esso risulti insufficiente potrà poi aggredire anche quello dei soci.
Il socio dovrà però indicare su quali beni della società i creditori dovranno soddisfarsi.
Società in nome collettivo
Il trattamento riservato ai soci è diverso.
Art. 2304, prevede che i creditori sono obbligati a cercare prima soddisfacimento presso il patrimonio della società e solo qualora sia insufficiente potranno aggredire quello dei soci.
Quindi quello che nelle s.s. era un beneficio concesso ai soci, diventa invece una regola nelle s.n.c.
In breve, i soci rispondono in maniera sussidiaria alle obbligazioni.
Società in accomandita semplice
(Art. 2313) Si caratterizzano per la distinzione al suo interno di due tipologie di soci:
-accomandatari: soci che rispondono personalmente ed illimitatamente delle obbligazioni assunte dalla società, ragion per cui, accollandosi maggiori rischi vengono riconosciute loro maggiori prerogative.
-accomandanti: soci responsabili limitatamente alla quota che hanno versato.
Autonomia patrimoniale enti libro I
ART. 38 “delle obbligazioni assunte risponde l’ente con tutto il suo patrimonio; delle obbligazioni rispondono anche personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente”.
Quindi non rispondo tutti coloro che fanno parte dell’ente.
Solidalmente?
Significa che ogni soggetto può essere chiamato a pagare l’intero debito e non soltanto la propria quota, salvo poi chiedere la restituzione delle quote agli altri debitori tramite l’azione di regresso.
Elementi base degli enti
-Elemento personale: soggetti che partecipano ala vita dell’ente;
-Elemento patrimoniale: beni e diritti che fanno capo all’ente;
-Scopo: elemento di aggregazione;
Associazioni
(art.36)
Sono enti a base prevalentemente PERSONALE, che perseguono uno scopo di carattere non economico, non realizzabile individualmente o non realizzabile con la stessa efficacia se perseguito individualmente.
Gli associati, coloro che fanno parte, si obbligano a versare un conferimento che andrà a formare il fondo comune dell’a.
L’a. nasce tramite un atto costitutivo, che deve avere forma solenne (atto pubblico o scrittura privata);
Atto costitutivo, è un contratto plurilaterale, poiché più soggetti si impegnano a porre in essere una prestazione (versare il conferimento) e può inoltre essere definito come un contratto a struttura aperta, dal momento che l’a. può sopravvivere a colore che la costituiscono se sostituiti da altri associati.
Art. 16 elementi dell’atto costitutivo (denominazione, scopo, sedi, patrimonio, obblighi e doveri)
Statuto: contratto con il quale i soci convengono in merito alle regole fondamentali dell’ente, sul suo funzionamento e l’ordinamento interno.
Organi delle associazioni
ASSEMBLEA: (organo deliberativo) esprime la volontà degli associati.
Deve riunirsi almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e in caso di necessità/richiesta di almeno 1/10 degli associati.
Quorum costitutivi, affinché essa sia valida devono essere presenti almeno la metà degli associati.
Quorum deliberativi, è richiesta la maggioranza dei voti favorevoli affinché la delibera sia approvata.
Le delibere possono essere annullate se contrarie alla legge, all’atto cost. o statuto, su istanza di qualunque associato o del pubblico ministero.
L’annullamento non pregiudica diritti acquistati da terzi in buona fede.
AMMINISTRATORE/I: come previsto dall’art. 18, gli amm. sono legati all’ass. da un rapporto di mandato, quindi agiscono in nome e per contro dell’ente, lo rappresentano.