OBBLIGAZIONI Flashcards
Obbligazione
Consiste in un rapporto giuridico di natura vincolante che impone ad un soggetto (debitore) di compiere una condotta commissiva o omissiva per realizzare l’interesse di controparte (creditore).
Il codice civile non ci da questa definizione di obbligazione, non da’ in realtà nessuna definizione, semplicemente all’ART. 1174 dice:
“la prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale del creditore”.
ART. 1173
Fonti delle obbligazioni: “le obbligazioni derivano da contratto, fatto illecito o da qualunque altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”.
Teorie sulle obbligazioni
Tra ‘800 e ‘900 si sono delineate due teorie riguardanti le obbligazioni:
TEORIE PERSONALISTICHE: secondo queste teorie il diritto di credito consiste nella pretesa della condotta.
Questa teoria fu fortemente criticate per due motivi:
- perché in contrapposizione con la logica liberale, poiché si basa sul presupposto che il creditore abbia a disposizione mezzi per portare il debitore ad adempiere anche contro la sua volontà;
- pone esclusiva enfasi sulla condotta del debitore;
TEORIE PATRIMONIALISTICHE: il creditore ha a propria disposizione strumenti per aggredire esclusivamente la sfera patrimoniale del debitore.
Anche questa teoria è stata fortemente criticata per due motivi:
- adotta una visione distorta del rapporto obbligatorio, poiché presume che vi sarà inadempimento;
- individua come unico rimedio posto a tutela della posizione creditoria il risarcimento del danno;
In realtà non è così perché il creditore dispone di un altro rimedio, cioè l’adempimento in natura.
Adempimento in natura
Consiste nella possibilità (per il creditore) di ottenere esattamente la prestazione che il debitore non ha posto in essere.
Il creditore agisce dinnanzi al giudice con l’azione di adempimento e il giudice può decidere di condannare il debitore all’adempimento in natura, cioè all’esecuzione forzata della prestazione.
Questo rimedio non è esperibile in tutti i casi:
OBBL. DI DARE (consegnare qualcosa):
- Beni specifici, l’esecuzione forzata è possibile;
- Beni indeterminati, allora non sarà possibile esperire questo rimedio perché nemmeno il giudice può calarsi così a fondo nella sfera giuridica del debitore da andare a selezionare i beni sui quali potrà soddisfarsi il creditore;
OBBL. DI FARE:
l’esecuzione forzata sarà possibile solo se l’obbligazione è fungibile, cioè solo se il debitore può essere sostituito con un altro soggetto senza che ciò pregiudichi l’interesse del creditore. Se è fungibile il debitore sarà condannato a pagare un terzo affinché ponga in essere la prestazione che era dovuta da lui.
OBBL. DI NON FARE:
l’esecuzione forzata è possibile se essa riguarda la non costruzione di un’opera. Quando il debitore è inadempiente (cioè realizza l’opera che si era impegnato a non realizzare) il giudice può condannarlo alla rimozione.
Obbligazioni di mezzi e di risultato
In passato vigeva un’importante orientamento che prevedeva la distinzione obbligazioni di mezzi e di risultato.
OBBLIGAZIONI DI MEZZI: obbligazioni nelle quali il debitore si impegna a porre in essere una prestazione con DBP o con P*, senza impegnarsi ad uno specifico risultato.
*(la perizia riguarda le obbligazioni di fare professionale, è l’impegno del professionista medio)
Le principali obbligazioni di mezzi sono quelle caratterizzate dalla necessità di un particolare impegno dal punto di vista intellettuale (principalmente obbligazioni di fare professionale come le obbligazioni dei medici).
OBBLIGAZIONI DI RISULTATO:
obbligazioni in cui il debitore, oltre ad impegnarsi a svolgere una prestazione con DLB o P, si obbliga anche ad uno specifico risultato.
Questa distinzione non nasceva tanto in sede di descrizione del rapporto obbligatorio ma nasceva in sede di responsabilità:
- obbl. di mezzi: il debitore può esonerarsi sia provando l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile, che provando di aver agito diligentemente;
- obbl. di risultato: l’unica causa di esonero è quella legata all’impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore;
Mengoni
Il giurista Mengoni in uno dei suoi saggi confuta la distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato affermando che in tutti i rapporti giuridici si produce una qualche modificazione, uno stock di mezzi, prestazioni c’è sempre, semplicemente in alcuni casi il risultato è determinabile in anticipo in altri no.
Si concentra piuttosto sulla differenza di contenuto che esiste tra la posizione debitoria e creditoria: oggetto del diritto di credito è il RISULTATO, mentre oggetto del debito è la PRESTAZIONE.
Per dimostrare questa ipotesi occorre capire se esistono casi in cui il credito è soddisfatto senza che il debitore abbia posto in essere la prestazione o casi in cui il debitore ponga in essere la prestazione senza che ciò soddisfi l’interesse del creditore.
Questo può accadere in due ipotesi:
“Adempimento del terzo” e “Pagamento a creditore apparente”
Con questi due istituti si dimostra che credito e debito hanno contenuti differenti, con l’insieme di prestazioni, mezzi e risultato si ha l’adempimento.
Adempimento del terzo
ART. 1180 - è l’ipotesi in cui un soggetto terzo estraneo al rapporto obbligatorio, ponga in essere la prestazione dovuta dal debitore.
Il credito si è soddisfatto senza che il debitore abbia posto in essere la prestazione.
In questo caso il debito si estingue, a meno che il creditore non surroghi il terzo nel suo diritto. Se lo fa il debitore sarà obbligato a porre in essere la prestazione nelle mani del terzo.
Se, invece, il creditore decide di non surrogare il terzo nel suo diritto, egli potrà comunque recuperare la sua prestazione facendo ricordo all’“arricchimento ingiustificato” e otterrà indietro non l’intera prestazione che ha posto in essere ma la minor somma tra il suo impoverimento e l’arricchimento del debitore che è stato liberato senza porre in essere la sua prestazione.
(es. se il debitore per adempiere aveva a disposizione mezzi più efficienti impiegando quindi ipotizziamo 80 euro, ma il terzo per adempiere ha dovuto spendere 100 euro, il terzo avrà diritto ad ottenere 80 euro nonostante abbia speso di più).
Pagamento a creditore apparente
ART. 1189 - è l’ipotesi in cui il debitore adempia nelle mani di un soggetto che non è il creditore reale, sulla base, non di un errore proprio del debitore, ma sulla base di caratteristiche oggettive che fanno apparire quel soggetto come il reale creditore.
In questo caso il debito si estingue, quindi il debitore è liberato nonostante il creditore sia rimasto insoddisfatto.
Il reale creditore non è privo di tutela, potrà infatti agire con l’azione di ripetizione dell’indebito (ART. 2033 - INDEBITO OGGETTIVO) nei confronti del creditore apparente per avere indietro la prestazione che sarebbe toccata a lui.
Quando si ha adempimento?
Si ha adempimento quando la prestazione è stata effettuata e realizza l’interesse del creditore; affinché l’interesse del creditore si realizzi è necessario che la prestazione sia “esatta” e “corretta”.
La prestazione è esatta quando corrisponde esattamente a quanto previsto dal titolo e quando il debitore la pone in essere con la diligenza del buon padre di famiglia.
La prestazione è corretta quando entrambe le parti operano con buonafede*.
*(buonafede: si intende bf oggettiva, cioè quel livello di lealtà che bisogna tenere nei rapporti giuridici, la malafede oggettiva è la slealtà)
Buonafede
La buonafede oggettiva è quel livello di lealtà che bisogna mantenere nei rapporti giuridici.
Essa è fonte integrante del rapporto obbligatorio perché da essa scaturiscono obblighi accessori come:
- obbligo di protezione (scopo di mantenere intatta la sfera giuridica delle parti da eventuali lesioni che il rapporto giuridico potrebbe causare).
Altre regole che arricchiscono il rapporto sono:
Art. 1177 - obbligazione di custodire:
“l’obbligazione di consegnare una cosa determinata include l’obbligo di custodirla fino alla consegna”.
Art. 1178 - obbligazione generica:
“quando l’obbligazione ha ad oggetto la consegna della cosa generica, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media”.
Adempimento parziale
Art. 1181: Consiste in un adempimento frazionato ed è possibile solo quando la prestazione è divisibile.
(es. dilazione di un pagamento)
Il creditore può rifiutare l’adempimento parziale anche quando la prestazione sia divisibile perché spetta solo a lui scegliere se accettare o meno un adempimento parziale.
Luogo e tempo dell’adempimento
La prestazione va effettuata in un determinato momento e in un determinato luogo, in genere, stabiliti dalle parti.
Qualora le parti non si siano accordate, intervengono per colmare tali lacune delle norme suppletive.
In particolare:
ART. 1182 - Luogo dell’adempimento
“se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è stabilito né dalle parti né dagli usi, allora:
- obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando è sorta l’obbligazione;
- le obbligazione portables (che hanno ad oggetto denaro o titoli di credito) si adempiono al domicilio del creditore il giorno della scadenza;”
ART. 1183 -Tempo dell’adempimento