POSSESSO Flashcards
Possesso
ART. 1140: “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o altro diritto reale, si può possedere direttamente o per mezzo di un’altra persona che ha la detenzione della cosa”.
IL POSSESSO NON E’ UN DIRITTO, MA UNA SITUAZIONE DI FATTO!
Questa situazione di fatto è rilevante per il nostro ordinamento giuridico a prescindere da cosa ci sia dietro ad essa.
Si potrebbe trovare una situazione di diritto (chi possiede la cosa è anche il proprietario), oppure chi possiede la cosa non è legittimato a farlo.
Se così non fosse si giustificherebbe l’uso della forza, per cui chiunque contesti a qualcuno l’utilizzo di una della propria cosa potrebbe pretendere di riprenderla con la forza.
Nel nostro ordinamento è invece previsto un meccanismo diverso: il giudice constata che il soggetto possiede un bene ed esso può continuare a possederlo sino a quando non si verifica chi sia l’effettivo titolare, solo allora si ordina la restituzione.
Si compone di due elementi:
- “corpus possessionis”, il rapporto materiale con la cosa;
- “animus possidendi”, l’atteggiamento psicologico di chi si serve della cosa come se fosse propria;
Detenzione
La detenzione prevede:
- “corpus possessionis”, rapporto materiale con la cosa;
- “animus detinenti”, l’atteggiamento psicologico di chi si serve della cosa pur riconoscendone l’altruità;
Si tratta di una distinzione puramente tradizionale, in quanto l’ordinamento non può basare la distinzione tra possesso e detenzione basandosi esclusivamente sullo status psicologico dei soggetti.
In generale possiamo dire:
- il (possesso) è quella situazione di fatto che consiste in un potere sulla cosa che dall’esterno si presenti come esercizio del diritto di proprietà;
- la (detenzione), è un potere sulla cosa titolato (es. locazione o deposito);
Il possesso si acquista?
IL POSSESSO NON SI ACQUISTA SI E’ IMMESSI NEL POSSESSO!
ART. 1141: “si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto quando non si provi che ha iniziato ad esercitarlo come detenzione”.
Al secondo comma si ha che chi ha iniziato a servirsi della cosa come detentore non può per fatto proprio modificare il suo status.
La detenzione muta in possesso solo per interversione.
Interversione
Mutamento del titolo della detenzione di un bene.
La detenzione può mutare in possesso solo per interversione, e cioè:
- per fatto di un terzo (un terzo che affermi di essere proprietario della cosa o di altro diritto reale decida di trasferire, proprietà o altro diritto reale, al soggetto detentore);
- per opposizione del detentore al possessore (l’affittuario di un fondo che non paghi più il canone, si rifiuti di restituire il bene alla scadenza del contratto e impedisca al proprietario ogni esercizio del proprio diritto);
Presunzioni RELATIVE
ART. 1142 - presunzione di possesso intermedio:
“chi è stato possessore in passato ed è in grado di provarlo, ed è possessore attualmente, va considerato possessore anche nel tempo intermedio”.
ART. 1143 - presunzione di possesso anteriore:
“il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo in poi”.
N.B. - NON determinano possesso gli “atti di tollerabilità”, non è possessore colui che si serve della cosa altrui con il consenso del proprietario.
ART. 1146 - successione nel possesso:
“se il successore è:
EREDE, cioè successore a titolo universale che subentra quindi in determinate quote o nell’intero patrimonio del suo dante causa, egli automaticamente acquista il possesso del dante causa e quindi somma al proprio possesso il possesso del testatore;
LEGATARIO, cioè successore a titolo particolare che subentra quindi soltanto in determinati beni o diritti del dante causa, egli dovrà chiedere la somma del possesso che non sarà automatica;”
ART. 1147 - possesso in buona fede:
“si considera in buona fede il possesso esercitato da chi si serve della cosa ignorando che la cosa appartenga ad altri, a meno che controparte non sia in grado di provare la consapevolezza del possessore.
Se l’ignoranza dipende da colpa grave il possesso non può essere considerato in buona fede”.
ART. 1148 - acquisto dei frutti:
“il possessore in buona fede fa propri i frutti naturali e civili che si sono prodotti fino al giorno della domanda giudiziale”
(la norma serve a creare pressione psicologica sul possessore per spingerlo a restituire la cosa immediatamente quando si ha la domanda giudiziale di restituzione, visto che dovrà restituire frutti naturali e civili maturati da quel giorno in poi).
ART. 1149 - rimborso spese produzione e raccolta:
Il possessore chiamato a restituire i frutti ha diritto al rimborso delle spese che ha sostenuto per la loro raccolta.
Nel caso in cui il possessore abbia apportato miglioramenti alla cosa, se egli è in buona fede, ha diritto alla restituzione del loro valore, se è in malafede avrà diritto soltanto alla minor somma tra le spese sostenute e l’incremento di valore che i miglioramenti hanno apportato alla cosa.
Usucapione
Istituto che basandosi sulla proprietà consente di acquisire la proprietà o altri diritti reali.
ART. 1158 - l’articolo prevede che il possesso continuato e ininterrotto per 20 anni determina l’acquisto della proprietà o altri diritti reali sui beni immobili.
possesso continuato: si intende che il possessore non abbia perso il contatto con la cosa per fatto proprio per più di un anno;
possesso ininterrotto: fa riferimento agli stessi atti interruttivi della prescrizione (es. costituzione in mora/ atto di riconoscimento del debito dal debitore/ ..);
L’usucapione esiste non per punire il proprietario del bene per inerzia, dal momento che il diritto di proprietà è imprescrittibile.
La ratio dell’usucapione riguarda la certezza dei rapporti giuridici. Se, infatti, i consociati assistono senza nessuna contestazione alla situazione in cui un soggetto si serve per un periodo così prolungato di un bene, nutrono un affidamento legittimo circa il fatto che quel soggetto sia proprietario del bene e questo affidamento legittimo va tutelato.
Usucapione abbreviata
ART. 1159: il possessore acquista la titolarità del bene tramite possesso continuato e ininterrotto per 10 anni, a condizione che sia entrato nel possesso in virtù di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà (es. contratto/testamento), sia in buona fede e abbia provveduto alla trascrizione del titolo (pubblicità dichiarativa).
Regole particolari sull’usucapione
Per alcune tipologie di beni esistono particolari regole circa l’usucapione:
PICCOLA PROPRIETA’ RURALE: il termine ordinario di usucapione è pari a 20, quello abbreviato è pari a 5;
UNIVERSALITA’ DI BENI MOBILI: il termine ordinario è pari a 20, quello abbreviato è pari a 10, ma senza il presupposto della trascrizione;
BENI MOBILI REGISTRATI: il termine ordinario è di 10 anni, quello abbreviato è pari a 3 anni, ma al posto della trascrizione si ha l’iscrizione;
Regola possesso vale titolo
Per il BENI MOBILI esiste una regola ancora più vantaggiosa per il possessore, la regola del possesso vale titolo.
Tale regola prevede che, nel caso di “acquisto a non domino” di un bene mobile, il possessore acquista la proprietà o altro diritto reale di godimento immediatamente nel momento in cui è immesso nel possesso purché sia in buona fede.
L’esistenza di una regola così vantaggiosa si ha perché i beni mobili non godono di un sistema pubblicitario che permetta di valutare chi sia il reale titolare del bene.
Il reale proprietario è comunque tutelato!
Infatti, egli perde la titolarità del bene, ma può agire nei confronti del sottrattore con l’azione di responsabilità extracontrattuale e ottenere il risarcimento del danno.
N.B. La regola del possesso vale titolo non si applica alle universalità dei beni mobili.
Azioni possessorie
Sono azioni poste a tutela del possesso e sono:
1) Azione di spoglio o reintegrazione
2) Azione di manutenzione
Azioni di nunciazione
Sono azioni poste a tutela della proprietà, dei diritti reali di godimento e del possesso. Sono:
1) Azione di denunzia di nuova opera
2) Azione di denunzia di danno temuto
Azione di spoglio o reintegrazione
Azione posta a tutela del possesso.
Si tratta di un rimedio a disposizione del possessore che è stato privato della cosa in modo violento o clandestino.
Violento: vuol dire contro la volontà del possessore;
In modo clandestino: vuol dire senza la sua consapevolezza.
Se ricorre uno dei due requisiti il possessore può agire dinanzi al giudice affinché condanni lo spogliante alla restituzione. Deve però agire entro 1 anno dall’avvenuto spoglio e se lo spoglio è clandestino il dies a quo ricorre dal giorno in cui lo spoglio è scoperto.
Il termine prescrizionale è così breve perché il possesso è più facile da provare se si è vicini alla data dell’avvenuto spoglio.
Il possessore ha un onere della prova abbastanza leggero: dato che il possesso è una situazione di fatto, il giudice può decidere sulla mera notorietà dei fatti, cioè il giudice domanda ad uno o più testimoni se sia vero che il soggetto x ha posseduto il bene sino a tale data, se la risposta è positiva il possesso è provato (prova testimoniale).
L’azione di spoglio o reintegrazione è posta a tutela anche del detentore quando la detenzione è qualificata, cioè quando il detentore si serve della cosa nell’interesse proprio.
Azione di manutenzione
Azione che può essere esperita quando il possessore viene ostacolato nell’esercizio del proprio potere.
La turbativa deve, però, riguardare specifiche ipotesi di possesso:
- pos. beni immobili;
- diritti reali su beni immobili;
- universalità di beni mobili;
Il possessore può agire dinnanzi al giudice affinché condanni il terzo alla cessazione delle condotte turbative.
L’azione deve essere posta in essere entro 1 anno da quando le turbative hanno inizio e il possesso deve avere determinate caratteristiche:
- possesso continuato ed ininterrotto per almeno 1 anno;
- non ottenuto in modo clandestino/violento;
Se il possesso è stato ottenuto in modo clandestino/violento, allora il possessore dovrà essere tale da almeno 2 anni, cioè 1 affinché vada in prescrizione l’azione di spoglio e 1 anno di termine necessario per l’azione di manutenzione).
Art. 705 codice di procedura civile:
si parla di “merito possessorio” e si fa riferimento alla situazione in cui ad aver compiuto lo spoglio o la turbativa è il legittimo proprietario, in tal caso se esso viene citato in giudizio, egli non potrà difendersi invocando la sua qualità di proprietario.
Questo accade perché la situazione di diritto cede di fronte a quella di fatto per il principio secondo cui prima si bloccano le cose nello stato in cui si trovano e solo dopo si procede con la verifica della titolarità del bene.
L’art. 705 cpc è stato dichiarato illegittimo perché il fatto di dover restituire il bene al possessore e dopo procedere alla verifica della proprietà può portare al proprietario un danno grave ed irreparabile (es. il possessore modifica il bene).
Si è quindi stabilito che, se ci sono circostanze oggettive che inducono il giudice a ritenere che attendere l’esito del giudizio possa portare ad un grave danno del proprietario, il giudice può tenere conto della situazione di diritto
Azione di denunzia di nuova opera
Azione posta a tutela non soltanto della proprietà ma anche dei diritti reali di godimento e del possesso.
Mira a tutelare chiunque abbia ragione di temere che da una nuova opera da altri intrapresa sulla proprietà o sul fondo vicini stia per derivare un danno alla cosa che forma oggetto del proprio diritto o del proprio possesso.
In sostanza conferisce ai soggetti che ne abbiano interesse la possibilità di ottenere dal giudice un provvedimento che sospenda l’esecuzione dell’opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio.
Il procedimento che si avvia può prevedere due fasi:
1) La prima, di carattere urgente e cautelare, ha come fine l’adozione, da parte del giudice, di tutti i provvedimenti di cui c’è bisogno per evitare il pericolo di grave danno;
2) La seconda, invece, consiste in un semplice giudizio di merito, teso a verificare la fondatezza della pretesa;
Azione di denunzia di temuto danno
Il proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento o il possessore, che abbiano ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa esistente possano derivare pericoli di danni gravi e prossimi sulla cosa che forma oggetto del loro diritto o possesso, possono denunziare il fatto all’autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanza, che si provveda per ovviare al pericolo.
I presupposti per l’azione di denuncia da danno temuto sono tre:
1) legato al pericolo di danno che deriva da una res ad un’altra;
2) determinato dalla prossimità e gravità del danno stesso;
3) “ragionevole timore”;
In sintesi, per poter esperire tale azione il danno non deve già essersi verificato, ma deve esservi contemporaneamente il ragionevole pericolo che si verifichi nel prossimo futuro.
Per quanto intuibile, nel caso in cui il danno si sia già verificato, il legittimato non tenterà un’azione di denuncia di danno temuto, bensì un’azione risarcitoria, qualora ne ricorrano i requisiti.
Si noti come il presupposto non richieda che il danno sia certo, poiché è sufficiente un timore attuale e probabile, con riferimento alla valutazione ragionevole che darebbe una persona media.
Invece è essenziale che il danno sia grave, da valutarsi al momento della proposizione di denuncia, e che sia prossimo, temporalmente (potrebbe cioè verificarsi da un momento all’altro).
Sia per l’azione di denunzia di opera nuova che per l’azione di denunzia di danno temuto è previsto che la parte a cui venga data ragione deve versare una caparra che serve nell’ipotesi in cui la decisione del giudice risulti sbagliata.