DA PAGINa 46 a 70 Flashcards
Il Sindacato e le Istituzioni
Il sindacato, pur operando principalmente nel settore privato, interagisce significativamente con le istituzioni pubbliche. Questa interazione si manifesta attraverso la partecipazione a organismi pubblici che gestiscono problemi del mondo del lavoro, la stipula di accordi con il Governo (contrattazione triangolare), e l’influenza sull’indirizzo politico generale, sia legislativo che economico-programmatorio.
Il Sindacato Rappresentativo e la Contrattazione
Nel settore privato, l’individuazione dei soggetti contraenti, l’apertura delle trattative e gli esiti contrattuali dipendono dai rapporti di forza. Tuttavia, alcune leggi conferiscono al sindacato maggiormente rappresentativo (o comparativamente più rappresentativo) il potere di derogare a norme di legge tramite contrattazione. Nel settore pubblico, il sindacato rappresentativo è l’interlocutore contrattuale esclusivo della Pubblica Amministrazione.
Ratio Storico-Politica dei Diritti Sindacali nell’Impresa
La garanzia della libertà sindacale (art. 39, comma 1, Cost.) è rafforzata dal Titolo II e III dello Statuto dei Lavoratori. Il Titolo II garantisce la libertà sindacale, mentre il Titolo III fornisce diritti specifici che prescindono dai rapporti di forza, promuovendo l’attività sindacale all’interno dell’impresa. Questi diritti sono concessi principalmente a RSA/RSU.
Associazione e Attività Sindacale in Azienda
L’art. 14 dello Statuto dei Lavoratori garantisce il diritto di costituire associazioni sindacali e svolgere attività sindacale nei luoghi di lavoro. Questo diritto tutela anche il pluralismo sindacale, incluso il sindacato di dissenso, con il limite della liceità dei fini e della non segretezza (art. 18).
Il Principio di Non Discriminazione (art. 15-16)
Gli artt. 15 e 16 dello Statuto dei Lavoratori vietano le discriminazioni per motivi sindacali, politici, religiosi, di sesso, razza, lingua, handicap, età, orientamento sessuale o convinzioni personali. Sono vietati atti che subordinino l’occupazione all’adesione o meno a un sindacato, o che ledano un lavoratore per la sua attività sindacale. L’art. 16 vieta trattamenti economici collettivi discriminatori.
Sindacati di Comodo
L’art. 17 dello Statuto dei Lavoratori vieta ai datori di lavoro di costituire o sostenere sindacati di comodo (o sindacati gialli), organizzazioni create per avere un interlocutore apparentemente antagonista ma in realtà controllato.
Il Diritto di Assemblea (art. 20)
Il diritto di assemblea è riconosciuto a ogni lavoratore, ma il potere di indire assemblee spetta alle RSA (e alle RSU). Le assemblee possono essere indette in forma unitaria o separata, e possono trattare materie di interesse sindacale e del lavoro, anche di carattere politico. Sono previste 10 ore annue retribuite per assemblea per lavoratore.
Il Referendum (art. 21)
Le fonti non forniscono dettagli specifici sul referendum in ambito sindacale. Mentre il diritto di assemblea è ampiamente descritto, il referendum è menzionato solo brevemente come strumento di partecipazione lavorativa a decisioni sindacali e contrattuali.
Diritto di Affissione
Il diritto di affissione spetta alle RSA e RSU e alle organizzazioni sindacali che hanno stipulato il CCNL applicato. Il datore di lavoro deve fornire spazi appositi (bacheche sindacali), e non può controllare il contenuto degli scritti.
Proselitismo e Collette Sindacali (art. 26)
L’art. 26 consentiva ai lavoratori di raccogliere contributi e fare proselitismo, con il limite del normale svolgimento dell’attività aziendale. Dopo l’abrogazione dei commi 2 e 3 ad opera del referendum del 1995, il diritto è rimasto disciplinato principalmente dai contratti collettivi nazionali.
Locali per le RSA (art. 27)
L’art. 27 obbliga il datore di lavoro a fornire locali idonei per le RSA. Nelle aziende con almeno 200 dipendenti, il locale deve essere permanente; nelle aziende più piccole, il locale deve essere messo a disposizione di volta in volta. Il rifiuto costituisce condotta antisindacale.
Permessi per i Dirigenti Sindacali Aziendali (artt. 23-24)
Gli artt. 23 e 24 prevedono permessi retribuiti (art. 23) e non retribuiti (art. 24) per i dirigenti sindacali aziendali per lo svolgimento del loro mandato e la partecipazione ad attività sindacali.
Permessi e Aspettative per i Dirigenti Sindacali Esterni
L’art. 30 prevede permessi retribuiti per i dirigenti sindacali provinciali e nazionali per partecipare a riunioni, e l’art. 31 prevede aspettative non retribuite per la durata del loro mandato.
Garanzie per i Dirigenti Sindacali Aziendali
L’art. 22 e l’art. 18 offrono garanzie speciali contro licenziamenti e trasferimenti. In caso di licenziamento illegittimo, il lavoratore può essere reintegrato e il datore di lavoro deve pagare la retribuzione per il periodo di ritardo.
Licenziamento
I dirigenti sindacali godono di tutele speciali contro il licenziamento, con possibilità di reintegrazione provvisoria e pagamento della retribuzione in caso di ritardo della reintegrazione.
Trasferimento
I dirigenti sindacali godono di tutele speciali contro trasferimenti illegittimi, ma le fonti non specificano i dettagli di tali tutele.
Campo di Applicazione del Titolo III dello Statuto
Il Titolo III dello Statuto dei Lavoratori si applica ai rapporti di lavoro subordinato. I diritti sindacali ivi previsti sono accordati alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o RSU, se presenti.
Diritti Sindacali nel Lavoro Pubblico
Nel settore pubblico, i diritti sindacali sono simili a quelli del settore privato, ma con alcune specificità. Vi sono distacchi sindacali retribuiti, permessi retribuiti e non retribuiti, ed aspettative non retribuite per i dirigenti sindacali.
Diritti di Informazione e Controllo
I diritti di informazione, consultazione e controllo su scelte aziendali possono derivare da leggi o contratti. Il diritto di informazione consiste nella trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori, mentre la consultazione è un confronto tra le parti.
L’Importanza dell’Art. 28
L’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori definisce la condotta antisindacale, tutelando la libertà, l’attività sindacale e il diritto di sciopero. Qualsiasi comportamento del datore di lavoro che leda questi beni è considerato antisindacale.
La Fattispecie e il Soggetto Attivo (Art. 28)
L’art. 28 indica il datore di lavoro come soggetto attivo della condotta antisindacale. La fattispecie è ampia, includendo comportamenti diretti o indiretti che ledono i beni protetti.
Il Comportamento Antisindacale
Il comportamento antisindacale, secondo l’art. 28, è qualsiasi comportamento del datore di lavoro che impedisca o limiti l’esercizio della libertà sindacale, dell’attività sindacale o del diritto di sciopero.
I Beni Protetti dall’Art. 28
I beni protetti dall’art. 28 sono la libertà sindacale, l’attività sindacale e il diritto di sciopero.
I Limiti dell’Antisindacalità
La condotta antisindacale deve ledere potenzialmente i beni protetti dall’art. 28. Il normale funzionamento dell’impresa costituisce un limite all’esercizio dei diritti sindacali.