DA PAGINa 46 a 70 Flashcards
Il Sindacato e le Istituzioni
Il sindacato, pur operando principalmente nel settore privato, interagisce significativamente con le istituzioni pubbliche. Questa interazione si manifesta attraverso la partecipazione a organismi pubblici che gestiscono problemi del mondo del lavoro, la stipula di accordi con il Governo (contrattazione triangolare), e l’influenza sull’indirizzo politico generale, sia legislativo che economico-programmatorio.
Il Sindacato Rappresentativo e la Contrattazione
Nel settore privato, l’individuazione dei soggetti contraenti, l’apertura delle trattative e gli esiti contrattuali dipendono dai rapporti di forza. Tuttavia, alcune leggi conferiscono al sindacato maggiormente rappresentativo (o comparativamente più rappresentativo) il potere di derogare a norme di legge tramite contrattazione. Nel settore pubblico, il sindacato rappresentativo è l’interlocutore contrattuale esclusivo della Pubblica Amministrazione.
Ratio Storico-Politica dei Diritti Sindacali nell’Impresa
La garanzia della libertà sindacale (art. 39, comma 1, Cost.) è rafforzata dal Titolo II e III dello Statuto dei Lavoratori. Il Titolo II garantisce la libertà sindacale, mentre il Titolo III fornisce diritti specifici che prescindono dai rapporti di forza, promuovendo l’attività sindacale all’interno dell’impresa. Questi diritti sono concessi principalmente a RSA/RSU.
Associazione e Attività Sindacale in Azienda
L’art. 14 dello Statuto dei Lavoratori garantisce il diritto di costituire associazioni sindacali e svolgere attività sindacale nei luoghi di lavoro. Questo diritto tutela anche il pluralismo sindacale, incluso il sindacato di dissenso, con il limite della liceità dei fini e della non segretezza (art. 18).
Il Principio di Non Discriminazione (art. 15-16)
Gli artt. 15 e 16 dello Statuto dei Lavoratori vietano le discriminazioni per motivi sindacali, politici, religiosi, di sesso, razza, lingua, handicap, età, orientamento sessuale o convinzioni personali. Sono vietati atti che subordinino l’occupazione all’adesione o meno a un sindacato, o che ledano un lavoratore per la sua attività sindacale. L’art. 16 vieta trattamenti economici collettivi discriminatori.
Sindacati di Comodo
L’art. 17 dello Statuto dei Lavoratori vieta ai datori di lavoro di costituire o sostenere sindacati di comodo (o sindacati gialli), organizzazioni create per avere un interlocutore apparentemente antagonista ma in realtà controllato.
Il Diritto di Assemblea (art. 20)
Il diritto di assemblea è riconosciuto a ogni lavoratore, ma il potere di indire assemblee spetta alle RSA (e alle RSU). Le assemblee possono essere indette in forma unitaria o separata, e possono trattare materie di interesse sindacale e del lavoro, anche di carattere politico. Sono previste 10 ore annue retribuite per assemblea per lavoratore.
Il Referendum (art. 21)
Le fonti non forniscono dettagli specifici sul referendum in ambito sindacale. Mentre il diritto di assemblea è ampiamente descritto, il referendum è menzionato solo brevemente come strumento di partecipazione lavorativa a decisioni sindacali e contrattuali.
Diritto di Affissione
Il diritto di affissione spetta alle RSA e RSU e alle organizzazioni sindacali che hanno stipulato il CCNL applicato. Il datore di lavoro deve fornire spazi appositi (bacheche sindacali), e non può controllare il contenuto degli scritti.
Proselitismo e Collette Sindacali (art. 26)
L’art. 26 consentiva ai lavoratori di raccogliere contributi e fare proselitismo, con il limite del normale svolgimento dell’attività aziendale. Dopo l’abrogazione dei commi 2 e 3 ad opera del referendum del 1995, il diritto è rimasto disciplinato principalmente dai contratti collettivi nazionali.
Locali per le RSA (art. 27)
L’art. 27 obbliga il datore di lavoro a fornire locali idonei per le RSA. Nelle aziende con almeno 200 dipendenti, il locale deve essere permanente; nelle aziende più piccole, il locale deve essere messo a disposizione di volta in volta. Il rifiuto costituisce condotta antisindacale.
Permessi per i Dirigenti Sindacali Aziendali (artt. 23-24)
Gli artt. 23 e 24 prevedono permessi retribuiti (art. 23) e non retribuiti (art. 24) per i dirigenti sindacali aziendali per lo svolgimento del loro mandato e la partecipazione ad attività sindacali.
Permessi e Aspettative per i Dirigenti Sindacali Esterni
L’art. 30 prevede permessi retribuiti per i dirigenti sindacali provinciali e nazionali per partecipare a riunioni, e l’art. 31 prevede aspettative non retribuite per la durata del loro mandato.
Garanzie per i Dirigenti Sindacali Aziendali
L’art. 22 e l’art. 18 offrono garanzie speciali contro licenziamenti e trasferimenti. In caso di licenziamento illegittimo, il lavoratore può essere reintegrato e il datore di lavoro deve pagare la retribuzione per il periodo di ritardo.
Licenziamento
I dirigenti sindacali godono di tutele speciali contro il licenziamento, con possibilità di reintegrazione provvisoria e pagamento della retribuzione in caso di ritardo della reintegrazione.
Trasferimento
I dirigenti sindacali godono di tutele speciali contro trasferimenti illegittimi, ma le fonti non specificano i dettagli di tali tutele.
Campo di Applicazione del Titolo III dello Statuto
Il Titolo III dello Statuto dei Lavoratori si applica ai rapporti di lavoro subordinato. I diritti sindacali ivi previsti sono accordati alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o RSU, se presenti.
Diritti Sindacali nel Lavoro Pubblico
Nel settore pubblico, i diritti sindacali sono simili a quelli del settore privato, ma con alcune specificità. Vi sono distacchi sindacali retribuiti, permessi retribuiti e non retribuiti, ed aspettative non retribuite per i dirigenti sindacali.
Diritti di Informazione e Controllo
I diritti di informazione, consultazione e controllo su scelte aziendali possono derivare da leggi o contratti. Il diritto di informazione consiste nella trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori, mentre la consultazione è un confronto tra le parti.
L’Importanza dell’Art. 28
L’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori definisce la condotta antisindacale, tutelando la libertà, l’attività sindacale e il diritto di sciopero. Qualsiasi comportamento del datore di lavoro che leda questi beni è considerato antisindacale.
La Fattispecie e il Soggetto Attivo (Art. 28)
L’art. 28 indica il datore di lavoro come soggetto attivo della condotta antisindacale. La fattispecie è ampia, includendo comportamenti diretti o indiretti che ledono i beni protetti.
Il Comportamento Antisindacale
Il comportamento antisindacale, secondo l’art. 28, è qualsiasi comportamento del datore di lavoro che impedisca o limiti l’esercizio della libertà sindacale, dell’attività sindacale o del diritto di sciopero.
I Beni Protetti dall’Art. 28
I beni protetti dall’art. 28 sono la libertà sindacale, l’attività sindacale e il diritto di sciopero.
I Limiti dell’Antisindacalità
La condotta antisindacale deve ledere potenzialmente i beni protetti dall’art. 28. Il normale funzionamento dell’impresa costituisce un limite all’esercizio dei diritti sindacali.
Antisindacalità Giuridica e di Fatto
Le fonti non distinguono esplicitamente tra antisindacalità giuridica e di fatto, ma l’art. 28 si concentra sulla condotta del datore di lavoro, mentre altri comportamenti, come il rifiuto di trattare con determinate sigle sindacali, possono essere o meno considerati antisindacali a seconda della giurisprudenza.
Fronte
Retro
Antisindacalità e l’Interesse dell’Impresa
L’esercizio dei diritti sindacali deve avvenire nel rispetto del normale svolgimento dell’attività aziendale. L’art. 28 bilancia la libertà sindacale con le esigenze organizzative dell’impresa.
Reazioni allo Sciopero (Fonti non specificano)
Le fonti non forniscono informazioni dettagliate sulle reazioni allo sciopero.
Comportamenti nelle Trattative (Fonti non specificano dettagli)
Le fonti non forniscono informazioni dettagliate sui comportamenti nelle trattative.
Stipulazione e Applicazione Generalizzata di Accordi Separati
La stipula di accordi separati, come quelli del settore metalmeccanico tra la Fiat e alcune sigle sindacali, ha portato a situazioni complesse in cui l’efficacia dei contratti è discussa.
Violazione dei Diritti Sindacali Contrattuali
La violazione delle clausole obbligatorie contenute negli accordi sindacali è considerata condotta antisindacale.
La Irrilevanza degli Elementi Soggettivi (Fonti non lo affermano esplicitamente)
Le fonti non affermano esplicitamente l’irrilevanza degli elementi soggettivi in caso di condotta antisindacale.
Legittimazione ad Agire e Interessi Protetti dall’Art. 28
L’art. 28 legittima ad agire gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali. La giurisprudenza estende la legittimazione anche a organizzazioni monocategoriali nazionali, ma non a RSA o RSU.
Il Procedimento per Conducta Antisindacale
Il procedimento per condotta antisindacale si svolge innanzi al Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Le Sanzioni per Conducta Antisindacale
Le sanzioni per condotta antisindacale includono la reintegrazione del lavoratore e il pagamento della retribuzione per il periodo di ritardo e, secondo la legge n. 388 del 2000, la revoca delle agevolazioni fiscali per l’occupazione.
La Contrattazione Collettiva in Generale
La contrattazione collettiva è il processo di regolamentazione congiunta (sindacati-datori di lavoro) dei rapporti di lavoro. In Italia, le modalità e le procedure sono largamente derivate dalla prassi, soprattutto nel settore privato.
Anni ‘60: La Prima Modernizzazione del Sistema Contrattuale (Fonti non forniscono dettagli specifici su questo periodo)
Le fonti non forniscono dettagli specifici sulla prima modernizzazione del sistema contrattuale negli anni ‘60.
Il Ciclo 1968-1975: Sviluppo e Decentramento della Contrattazione (Fonti non forniscono dettagli specifici su questo periodo)
Le fonti non forniscono dettagli specifici sullo sviluppo e decentramento della contrattazione nel periodo 1968-1975.
La Centralizzazione e gli Accordi Triangolari
Negli anni ‘90, la contrattazione triangolare (tra Governo, sindacati e datori di lavoro) si è intensificata a causa delle esigenze di risanamento economico e di allineamento alle regole europee.
Anni ‘80: Nuovo Decentramento o Riequilibrio? (Fonti non forniscono dettagli specifici su questo periodo)
Le fonti non forniscono dettagli specifici sul decentramento o riequilibrio del sistema contrattuale negli anni ‘80.
Gli Anni ‘90: Riapplicazione e Razionalizzazione del Sistema Contrattuale
Negli anni ‘90, si è cercato di riaccentrare e razionalizzare il sistema contrattuale, con l’introduzione di due livelli di contrattazione (nazionale di categoria e aziendale) e clausole di tregua per evitare azioni unilaterali.
RSA e RSU nel Settore Pubblico
Nel settore pubblico, le RSA sono costituite dai sindacati rappresentativi (almeno 5% di rappresentatività), mentre le RSU sono elette a suffragio universale. Le RSU tendono ad assorbire le funzioni delle RSA.
Antisindacalità e l’interesse dell’impresa
Comportamenti del datore di lavoro che ostacolano l’esercizio dei diritti sindacali. Devono esistere esigenze aziendali concretamente dimostrabili a giustificazione del comportamento, escludendo intenzioni antisindacali.
Reazioni allo sciopero
L’articolo 28 tutela lo sciopero entro i limiti legali e contrattuali. Il crumiraggio indiretto interno (sostituzione con personale interno) è lecito se non comporta dequalificazione; il crumiraggio indiretto esterno (assunzione di personale esterno) è illegittimo.
Comportamenti nelle trattative
Inizialmente, il rifiuto del datore di partecipare alle trattative era considerato lecito. Successivamente, la Corte Costituzionale ha ritenuto antisindacale il rifiuto ingiustificato di accesso alle trattative del sindacato maggiormente rappresentativo.
Stipulazione e applicazione generalizzata di accordi separati
Applicare un contratto collettivo firmato solo da alcuni sindacati a tutti i lavoratori, anche quelli di sindacati dissenzienti, è stato ritenuto antisindacale, soprattutto dopo l’accordo interconfederale del 2009 e la successiva stagione di accordi separati.
Violazione dei diritti sindacali contrattuali
Violazioni degli accordi collettivi sulle prestazioni indispensabili (es. imporre lavoro senza rispettare il minimo fissato dall’accordo) sono considerate antisindacali.
La irrilevanza degli elementi soggettivi
Le fonti non forniscono informazioni specifiche sull’irrilevanza degli elementi soggettivi nell’antisindacalità.
Legittimazione ad agire e interessi protetti dall’art. 28
L’articolo 28 protegge i diritti sindacali contro comportamenti antisindacali del datore di lavoro. La giurisprudenza ha esteso la legittimazione ad agire alle RSA per la tutela dei diritti contrattuali (es., diritto all’informazione).
Il procedimento per accertare comportamenti antisindacali
Le fonti non specificano un procedimento dettagliato. Si deduce che si tratti di un processo giudiziario, con possibilità di ricorso in Cassazione per violazione o falsa applicazione del contratto collettivo (dal 2006).
Le sanzioni per comportamenti antisindacali
Possono includere la revoca di agevolazioni fiscali per l’occupazione (legge 388/2000). Le fonti non elencano altre sanzioni specifiche.
La contrattazione collettiva in generale
Processo di regolamentazione congiunta (sindacati-datori di lavoro) dei rapporti di lavoro. In Italia, le modalità e procedure sono spesso derivate dalla prassi, soprattutto nel settore privato. Attori principali: sindacati maggiormente/comparativamente rappresentativi e datori di lavoro.
Gli anni ‘60: la prima modernizzazione del sistema contrattuale
Crescita della contrattazione a due livelli: nazionale di categoria (asse portante, con tabelle minime salariali, orario, diritti sindacali) e aziendale (inizialmente tramite commissioni interne, poi istituzionalizzata). Decentramento controllato tramite clausole di rinvio e tregua.
Il ciclo 1968-1975: sviluppo e decentramento della contrattazione
Rottura con il passato: schema di clausole di rinvio e tregua distrutto; decentramento massimo; contrattazione aziendale prevalente su quella nazionale; bipolarità completa; contratto nazionale come strumento di generalizzazione.
La centralizzazione e gli accordi triangolari (anni ‘70)
Crisi economica: contrattazione difensiva; riconferma di istituti preesistenti e ricerca di nuovi elementi contrattuali (diritti di informazione e controllo); pressione per contenimento del costo del lavoro; ricentralizzazione della struttura contrattuale e accordi triangolari (Governo, sindacati, datori di lavoro).
Anni ‘80: nuovo decentramento o riequilibrio?
Spinta al decentramento per adattamento alle esigenze produttive; scomparsa della contrattazione interconfederale; perdita di rilievo dei contenuti innovativi nella contrattazione di categoria; blocchi nei rinnovi contrattuali; riemersione di contrattazione aziendale non coordinata; obiettivi sindacali difensivi; imprenditori che riaffermano le proprie prerogative.
Gli anni ‘90: riaccentramento e razionalizzazione del sistema contrattuale
Urgenza di risanamento economico; intervento statale incisivo ma non espropriativo dei poteri sindacali; contrattazione triangolare di vertice; valorizzazione del sindacato maggiormente rappresentativo; accordo del 23 luglio 1993 (due livelli di contrattazione: nazionale di categoria e aziendale, con prevalenza del primo; durata predeterminata; clausole di tregua); razionalizzazione del sistema.
Rappresentatività sindacale - generale
La legislazione italiana sulla rappresentatività sindacale è carente. La mancanza di una legge sindacale (art. 39 Cost.) ha portato ad un sistema basato sull’auto-regolamentazione, con un ruolo significativo della giurisprudenza e della prassi.
Rappresentatività sindacale - Art. 19 Statuto dei Lavoratori
Criteri iniziali: appartenenza alle confederazioni maggiormente rappresentative o stipula di contratti collettivi nazionali/provinciali. Successivamente modificato dal referendum del 1995 (enfasi sulla sottoscrizione di contratti collettivi a qualsiasi livello) e dalla sentenza della Corte Costituzionale 231/2013 (partecipazione alle trattative sufficiente).
Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)
Introdotte nel 1993, strutture unitarie di rappresentanza aziendale elettive, aperte a tutti i lavoratori. Coesistenza con RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali).