da 30 a 45 Flashcards
La multidirezionalità della tutela dell’art. 39 comma 1 Cost.
Il riconoscimento costituzionale della libertà sindacale influenza sia il diritto pubblico, garantendo l’immunità del sindacato nei confronti dello Stato, sia i rapporti privati, soprattutto nei confronti del datore di lavoro.
Esempio di multidirezionalità nel diritto pubblico
L’art. 39 comma 1 Cost. impedisce allo Stato di interferire con la creazione e l’attività dei sindacati.
Esempio di multidirezionalità nei rapporti privati
L’art. 39 comma 1 Cost. protegge i lavoratori da discriminazioni da parte del datore di lavoro a causa della loro affiliazione sindacale.
Definizione di Rappresentatività
Idoneità del sindacato a esprimere e tutelare l’interesse collettivo di un’ampia fascia di lavoratori, iscritti e non iscritti.
Definizione di Rappresentanza
Potere del sindacato di agire legalmente, soprattutto in ambito contrattuale, in nome e per conto dei soli iscritti.
Rappresentatività a geometria variabile
Il concetto di rappresentatività per ottenere benefici o diritti dal legislatore non ha una definizione univoca. Varia a seconda dell’obiettivo.
Ambiti di applicazione della rappresentatività
Riconoscimento della rappresentanza in azienda e attribuzione dei diritti sindacali; accesso alla negoziazione per il CCNL; ambiti e finalità più generali.
Criteri per la maggiore rappresentatività
- Elevato numero di iscritti,
- presenza equilibrata in diverse categorie professionali,
- diffusione sul territorio nazionale
- l’esercizio continuativo dell’azione di autotutela con riguardo a diversi livelli e diversi interlocutori
- la reale capacità di influenza sull’assetto economico e sociale del paese: quale solo un interlocutore stabile ed effettivo dei pubblici poteri è in grado di spiegare.
Confederazioni con maggiore rappresentatività
CGIL, CISL, UIL, CIDA, UGL, Confsal, CISAL e altre.
Critiche al criterio della maggiore rappresentatività
Accusato di favorire arbitrariamente il sindacato confederale storico (CGIL, CISL, UIL).
Superamento delle critiche alla maggiore rappresentatività
Interpretata come criterio selettivo basato su indici oggettivi e verificabili, consentendo anche ai sindacati inizialmente privi dei requisiti di accedere ai benefici legali una volta raggiunti.
Sentenza della Corte Costituzionale sulla maggiore rappresentatività
Conferma la legittimità della disposizione statutaria, interpretando la rappresentatività come un criterio oggettivo e non lesivo della libertà sindacale.
Rottura dell’unità sindacale nel 2009
L’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali non viene firmato dalla CGIL, aprendo la strada a una serie di accordi separati.
Accordi interconfederali del 2011 e 2013
Introducono una definizione di rappresentatività sindacale per la contrattazione collettiva nazionale di categoria.
Criterio di rappresentatività per il CCNL
Dati associativi (deleghe per i contributi sindacali) e consensi nelle elezioni delle RSU.
Soglia di rappresentatività per la stipula del CCNL
Almeno il 5% del totale dei lavoratori della categoria.
Limiti del criterio quantitativo
Valido solo nel settore industriale e in alcuni altri settori che lo hanno recepito.
Criterio di accesso alle trattative in altri settori
Governato dai rapporti di forza e dal principio di effettività.
Obiettivo dell’art. 19 St. Lav.
Legittimazione di una rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro e attribuzione di diritti, limitati però ai sindacati delle maggiori Confederazioni o stipulanti contratti collettivi nazionali o provinciali.
Inadeguatezza dei criteri dell’art. 19 St. Lav.
Potevano escludere sindacati forti in azienda ma non aderenti a grandi centrali, e viceversa.
Interventi per la revisione dei criteri di rappresentanza aziendale
Accordo Interconfederale del 1993 (RSU) e referendum abrogativo del 1995.
Effetto del referendum del 1995 sull’art. 19 St. Lav.
Sposta il criterio di rappresentatività sulla sottoscrizione di contratti o accordi collettivi di qualsiasi livello applicati nell’unità produttiva.
Conseguenze del referendum del 1995
Un sindacato che ha stipulato un contratto collettivo, anche aziendale, può essere considerato rappresentativo e legittimato a costituire una RSA.
Sentenza n. 231/2013 della Corte Costituzionale
Non è più necessaria la sottoscrizione, ma basta la partecipazione alle trattative di un contratto collettivo applicato in azienda per costituire una RSA.
Modello di rappresentanza dell’art. 19 St. Lav.
"Canale unico" che riflette le istanze dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali.