8 - la Compravendita e la Permuta Flashcards
1.0 La compravendita
- Definizione
La compravendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una casa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 c.c.)
1.0 La compravendita
- Caratteristiche
- Consensuale = si perfezione solo con il consenso delle parti
- Ad effetti reali = si trasferisce la proprietà o altro diritto reale.
- A prestazioni corrispettive = ciascuna parte deve eseguire una prestazione
- Commutativo = i sacrifici reciproci sono certi
- Non di durata = non si protrae nel tempo
- Bilaterale = tra due parti, venditore ed acquirente
- A titolo oneroso = prevede un corrispettivo (il prezzo)
1.0 La compravendita
- Forma
La compravendita di beni immobili richiede la forma scritta a pena di nullità. Un contratto preliminare o definitivo di compravendita immobiliare è pienamente valido tra le parti se redatto in forma scritta e se provvisto dei requisiti essenziali, anche se non è registrato (in quanto la registrazione è un adempimento meramente fiscale) o trascritto (deve essere trascritto solo se redatto da un pubblico ufficiale)
2.0 Obblighi del venditore
- Obblighi
Il venditore ha l’obbligo di consegnare il bene al compratore, fargli acquistare la proprietà o altro diritto se l’acquisto non è l’effetto immediato del contratto e garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa
2.0 Obblighi del venditore
- Evizione
L’evizione si verifica se il compratore è privato del bene oggetto del contratto di compravendita, a causa dell’esistenza di un diritto vantato ad un terzo sul bene stesso
L’evizione può essere totale se il compratore è privato dell’intero bene, parziale se è privato solo parzialmente del bene acquistato e limitativa se il terzo vanta di un diritto limitato, reale o personale sul bene
2.0 Obblighi del venditore
- azioni a tutela del compratore evitto
Le azioni a tutela del compratore evitto sono l’azione di risoluzione, di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno.
2.0 Obblighi del venditore
- Vizi
Il venditore deve garantire che la cosa sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
I vizi sono rilevanti se non sono conosciuti dal compratore, non sono facilmente riconoscibili e se sono materiali preesistenti alla vendita.
2.0 Obblighi del venditore
- Le azioni a tutela del compratore della cosa viziata
Le azioni a tutela del compratore della cosa viziata sono l’azione redibitoria diretta alla restituzione della cosa e del prezzo versato e l’azione estimatoria volta ad ottenerne la diminuzione del prezzo.
Il compratore decade dal diritto di esercitare le predette azioni se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo diverso termine stabilito dalle parti e l’azione si prescrive in un anno dalla consegna.
2.1 Ulteriori obblighi del venditore previsti da leggi speciali
- La regolarità urbanistica
Gli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali su fabbrica ti sono nulli se non contengono la dichiarazione dell’alienante sugli estremi del permesso di costruire o il permesso di sanatoria o della relativa domanda e la prova dell’integrale pagamento della sanzione pecugnaria e oneri accessori se dovuti.
2.1 Ulteriori obblighi del venditore previsti da leggi speciali
- La regolarità urbanistica: Opere antecedenti al 1°Sett 1967
L’alienante può dichiarare che l’opera risulta iniziata in data anteriore al 1°Settembre del 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia.
2.1 Ulteriori obblighi del venditore previsti da leggi speciali
- La regolarità urbanistica: Certificato di destinazione urbanistica
In oltre gli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali sui terreni sono nulli se non viene allegato il certificato di destinazione urbanistica, a meno che il terreno sia pertinenza di un edificio, purchè la superficie sia inferiore a 5000 metri quadrati
2.1 Ulteriori obblighi del venditore previsti da leggi speciali
- L’Attestato di Prestazione Energetica: Quando si adopera
L’attestato di prestazione energetica: colui che intende vendere, locare, donare, costruire edifici nuovi al termine dei lavori, effettuare ristrutturazioni importanti, eseguire demolizioni e ricostruzioni di un immobile ha l’obbligo di dotazione, informazione, di consegna e, ove previsto, di allegazione dell’attestato di prestazione energetica (APE), e, negli annunci commerciali di offerta di vendita o locazione, ha l’obbligo di inserire gli indici di prestazione energetica e la classe energetica. In mancanza il responsabile dell’annuncio è punito con una sanzione da 500 a 3000 euro.
2.1 Ulteriori obblighi del venditore previsti da leggi speciali
- L’Attestato di Prestazione Energetica: Definizione
L’APE è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio e attribuisce all’immobile una classe che ne riassume le prestazioni energetiche considerando la posizione dell’immobile, gli impianti e l’isolamento termico.
Le classi sono 10
(A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G)
L’APE ha una validità di 10 anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.
2.1 Ulteriori obblighi del venditore previsti da leggi speciali
- L’AQE : Attestato di qualificazione energetica
L’AQE è redatto alla fine dei lavori di costruzione o ristrutturazione e attestante il rispetto degli atti destinati a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, senza assegnare alcuna classe
2.1 Ulteriori obblighi del venditore previsti da leggi speciali
- La conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie
Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali su fabbricati, devono contenere per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, l’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità dello stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie catastali
2.1 Ulteriori obblighi del venditore previsti da leggi speciali
- La sicurezza degli impianti
Il D.M. 22 gennaio 2008, n.37 stabilisce che tutti gli impianti tecnologici presenti in edifici pubblici o privati devono rispondere alle prescrizioni dallo stesso previste.
Il venditore non è tenuto a garantire, nell’atto di trasferimento immobiliare, la conformità degli impianti, quindi la dichiarazione di conformità non è obbligatoria per la compravendita e la sua mancanza incide solo sul valore economico dell’immobile.
2.1 Ulteriori obblighi del venditore previsti da leggi speciali
- DICO
In caso di installazione, trasformazione ed ampliamento di impianti, la ditta installatrice deve rilasciare una dichiarazione di conformità (DICO) degli impianti alle norme tecniche vigenti.
La dichiarazione di Conformità se mancante, deve essere sostituita dalla dichiarazione di rispondenza.
Gli impianti realizzati dopo al 2008 senza dichiarazione di conformità non possono essere sanati con la dichiarazione di rispondenza.