2 - L'Ordinamento Giuridico Flashcards
1.0 L’ordinamento Giuridico
- Definizione
E’ l’insieme delle norme scritte e non scritte vigenti in uno stato
1.0 L’ordinamento Giuridico
- Differenza tra diritto Positivo e diritto Naturale
Positivo:
emanato da uno stato in un certo periodo
Naturale:
norme che vivono nella coscienza dei popoli
1.0 L’ordinamento Giuridico
- Differenza tra diritto Oggettivo e Soggettivo
Oggettivo:
insieme di norme vigenti in uno stato per regolare l’organizzazione della società
Soggettivo:
potere di far valere i diritti previsti dal diritto oggettivo
1.0 L’ordinamento Giuridico
- Differenza tra diritto Privato e diritto Pubblico
Privato:
insieme di norme che regolano l’attività dei singoli e i rapporti tra i singoli ed enti pubblici, quando questi non agiscono come enti sovrani
Pubblico
insieme di norme che regolano l’organizzazione dello stato, enti pubblici, i rapporti tra loro e i rapporti con i privati, quando gli enti pubblici agiscono come enti sovrani
1.0 L’ordinamento Giuridico
- Fonti del diritto
- Fonti atto (scritte) = Le leggi
- Fonti fatto (non scritte) = Usi e Consuetudini
1.1 Controversie relative al diritto Soggettivo
- Possono essere regolate con:
- La transazione:
contratto scritto relativo a controversie sui beni immobili diretto a porre fine a una lite già esistente o a prevenirla - L’arbitrato:
è, nella forma rituale,la convenzione con cui le parti fanno decidere a uno o più arbitri le controversie evitando di ricorrere alla magistratura; in questo caso la decisione (lodo) ecquivale ad una sentanza. L’arbitrato è irrituale quando ha forma di contratto e non di sentenza. - Il Compromesso:
è una prima modalità di accesso all’arbitrato consistente in un accordo con cui si decide di affidare a uno o più arbitri la decisione di una controversa già sorta. - La clausola compromissoria:
è una seconda modalità di accesso all’arbitrato e più precisamente è una clausola inserita in un contratto con cui si stabilisce già che in caso di controversia la stessa sarà decisa da uno o più arbitri.
2.0 Oggetto del Diritto
- Definizione
Sono oggetto di diritto i beni (cose utilizzabili di cui l’uomo puo approrpiarsi).
2.0 Oggetto del Diritto
- Tipi di Beni
- Beni immobili e Mobili:
Sono beni che per natura non possono essere spostati o che sono previsti dalla legge e i beni mobili che sono tutti gli altri beni. I beni mobili comprendono anche le energie naturali - Beni materiali ed immateriali
- Beni fungibili (sostituibili es.denaro, grano) e Infungibili (Insostituibili es. quadro di picasso)
- Beni consumabili (Usabili una sola volta) ed inconsumabili (che si prestano ad uso continuato pur deteriorandosi
- Beni divisibili ( che suddivisi in parti mantengono il loro valore e le loro caratteristiche es.risma di carta) e indivisibili (che se separati non hanno più lo stesso valore es.libro)
2.0 Oggetto del Diritto
- Principali figure di connessione
- Incorporazione: se una cosa mobile è conpenetrata in un altra immobile.
- Pertinenza: cosa destinata in modo durevole al servizio o ornamento di un altra.
- I Soggetti del Diritto
- Quali sono
- Persona Fisica: essere umano
- Persona Giuridica: complesso organizzato di beni e persone con uno scopo e con personalità giuridica (autonomia patrimoniale perfetta)
- Ente senza personalità: omplesso organizzato di beni e persone a cui non è riconosciuta la personalità giuridica (autonomia patrimoniale imperfetta)
4.0 La Capacità giuridica
- Definizione
La capacità giuridica è la capacità di essere titolari di diritti ed obblighi.
4.0 La Capacità giuridica
- Quando si acquista e quando si perde
Si acquista al momento della nascita
(due eccezioni: nascituri concepiti possono ricevere per successione e donazione; i nascituri non concepiti possono rivevere per successione testamentaria e donazione)
la capacità giuridica cessa alla morte che deve essere certa.
4.0 La Capacità giuridica
- Casi di dubbia morte
- Scomparsa: situazone di fatto che consiste in un allontanamento e mancanza di notizie.
- Assenza: Situazione di diritto che puo’ essere dichiarata con provvedimento giudiziale dopo due anni di scomparsa, su richiesta di un interessato.
- Morte presunta: dichiarata dopo 10 anni di scomparsa e ha gli stessi effetti della morte certa; in caso di ritorno del morto presunto i beni gli vengono restituiti nello stato in cui si trovano e il nuovo matrimonio è nullo.
5.0 La capacità di Agire
- Definizione e quando si acquista
La capacità di agire è la capacità di compiere atti volti a costituire, modificare o estinguere la propria situazione giuridica.
Si acquista alla maggiore età.
5.0 La capacità di Agire
- Limiti alla capacità di agire
incapacità legale e incapacità naturale.
5.0 La capacità di Agire
- Tipi di Incapacità
- Incapacità Assoluta:
1) Minore 2) Interdetto giudiziale 3) Interdetto legale - Incapacità Relativa:
1) Inabilitato 2) Minore emancipato - Incapacità Naturale
5.0 La capacità di Agire
- Interdetto Giudiziale
Chi è affetto da infermità mentale abituale grave ed è dichiarato tale con sentenza del giudice. Non può compiere nessun atto ed è rappresentato da un Tutore.
5.0 La capacità di Agire
- Interdetto Legale
Chi è stato condannato all’ergastolo o a più di 5 anni di reclusione e non può compiere atti di natura patrimoniale.
L’interdizione può essere revocata se cessa la causa e in questo caso il soggetto viene riabilitato.
5.0 La capacità di Agire
- Inabilitato
Chi è affetto da infermità abituale non grave, da prodigalità, abuso di alcol o stupefacenti, menomazioni fisiche. Può compiere solo atti personali (matrimonio, riconoscimento del figlio) e di ordinaria amministrazione, può continuare l’esercizio di un impresa commerciale (ma non iniziarlo), per gli altri atti è assistito da un curatore.
5.0 La capacità di Agire
- Minore Emancipato
colui che ha compiuto 16 anni ma non i 18 ed è stato autorizzato dal tribunale a contrarre il matrimonio.
Ha una capacità analoga a quella dell’inabilitato.
5.0 La capacità di Agire
- Incapace Naturale
Incapace temporaneo o transitorio.
5.0 La capacità di Agire
- Tutore
nominato da un giudice tutelare, rappresenta l’interdetto legale e giudiziale e il minore senza genitori.
5.0 La capacità di Agire
- Curatore
assiste (e non rappresenta a differenza del tutore) l’inabilitato e il minore emancipato e compie solo alcuni atti (patrimonali)
5.0 La capacità di Agire
- Amministratore di Sostegno
Nuova figura introdotta dal legislatore e che può essere nominata dal giudice tutelare, nel caso di soggetti che per effetto di una menomazione fisica o psichica (es.autistici o sindrome di Down) sono incapaci; anche temporaneamente, di spletare le funzioni della vita quotidiana e di gestire i propri interessi patrimoniali e giuridici.
La nomina dell’amministratore di sistegno è finalizzata a tutelare l’incapace solamente in relazione a determinate attività, limitando al minimo la sua capacità di agire.
6.0 Le sedi giuridiche
- Quali sono e in cosa consistono
- Dimora: luogo in cui il soggetto si trova occasionalmente. La dimora assume rilevanza quando non sia conosciuta la residenza, per la notidica di atti giudiziari.
- Residenza: luogo di dimora abituale. Pertanto è il luogo i cui un soggetto è effettivamente abitualmente presente.
- Domicilio: sede principale degli affari (domicilio volontario: scelto liberamente dal soggetto, domicilio legale: stabilito dalla legge, domicilio generale: riguarda tutti i diritti e affari del soggetto, domicilio speciale o eletto: riguarda solo determinati atti o affari, domicilio digitale: è l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato per ricevere le comunicazioni e le notifiche della pubblica amministrazione). Per le persone giuridiche si parla di sede.