6. Il Negozio Giuridico e il Contratto Flashcards
Fatto, Atto e Negozio Giuridico (FATTO)
FATTO GIURIDICO – qualsiasi avvenimento a cui l’ordinamento ricollega conseguenze giuridiche, ci sono fatti che sono giuridicamente rilevanti, il problema sorge quando bisogna individuarne la rilevanza, e saperli collegare all’interno di una categoria giuridica, dato che a ciascuna si ricollegano determinate conseguenze giuridiche.
Non tutti i FATTI MATERIALI, sono anche fatti giuridici, si dice giuridico solo il fatto materiale dal quale il legislatore fa dipendere effetti giuridici;
Un fatto materiale si configura come fattispecie concreta ma produce effetti giuridici quando corrisponde ad una fattispecie astratta prevista da una norma giuridica.
Sottospecie del fatto giuridico sono:
-FATTO NATURALE O FATTO GIURIDICO IN SENSO STRETTO – fatto la cui verificazione non dipende necessariamente dalla volontà o dall’intervento dell’uomo, ma produce conseguenze giuridiche modificando la situazione giuridica di una persona. (es. la morte provoca apertura successione)
-FATTO UMANO o ATTO GIURIDICO – fatto giuridico la cui verificazione dipende da un’iniziativa dell’uomo e richiede la volontà, richiesta capacità di intendere e volere.
L’atto si distingue dal fatto perchè basato sulla volontà, che deve verificarsi in una dichiarazione.
Sottocategorie:
ATTO ILLECITO: atto contrario alle prescrizioni dell’ordinamento, compiuto in violazione di norme giuridiche; si parla di ATTO ILLECITO CIVILE se compiuto in violazione di norme che tutelano interessi privati, A.I. PENALE se qualificato come reato.
ATTO LECITO: atto conforme alle prescrizioni dell’ordinamento, compiuto nel rispetto delle vigenti norme giuridiche. Atti dovuti -es. adempimento dell’obbligazione del debitore.
Un atto lecito può cagionare ad altri un danno, atto lecito dannoso, la condotta non è antigiuridica.
concetto di atto illecito, distinzione tra:
-ATTO GIURIDICO IN SENSO STRETTO: atti leciti e rilevanti i cui effetti sono disciplinati dalla legge, si producono in automatico. Irrilevante la volontà del soggetto.
A differenza del negozio giuridico non costituisce uno strumento di autonomia privata poichè gli effetti non sono necessariamente conformi alla volontà;
-NEGOZIO GIURIDICO: atto di autonomia privata, manifestazioni di volontà poste in essere per ottenere un determinato effetto giuridico, con il quale il soggetto decide di regolare i propri interessi di natura personale o patrimoniale. L’atto conforme alla volontà del soggetto sia in merito al contenuto e agli effetti.
Autonomia Privata e Negozio Giuridico
Autonomia Privata – possibilità per i singoli di regolare da se nel modo voluto i rapporti giuridici con altre persone.
Strumento per la realizzazione dell’autonomia privata è il NEGOZIO GIURIDICO – atto o insieme di atti di più persone rivolto a produrre effetti riconosciuti e garantiti dall’ordinamento giuridico. Ha funzione di consentire e regolare in modo autonomo i propri interessi dando ad essi un assetto voluto. Ciò che crea il vincolo è la POSIZIONE DI UN REGOLAMENTO DI INTERESSI nei confronti di altre persone attraverso la dichiarazione o l’attuazione negoziale.
Gli atti negoziali consistono normalmente in dichiarazioni, talvolta possono consistere in comportamenti che diano attuazione a un assetto negoziale di interessi, la DICHIARAZIONE NEGOZIALE è ciò che il dichiarante vuole.
Limiti dell’Autonomia Privata
Il potere dei singoli trova limite nell’esigenza che tali interessi non siano in contrasto con quelli della società, e siano degni di protezione giuridica.
Talvolta l’ordinamento consente ai privati solo la scelta fra determinati tipi di negozio giuridico.
Il principio della tipicità si incontra anche nel campo dei negozi patrimoniali, quando esso sia imposto dall’esigenza di tutela dei terzi o del traffico giuridico,
In alcuni casi la legge determina rigidamente tutti gli effetti del negozio tipico, altre volte lascia uno spazio, entro il quale la volontà privata può determinare il contenuto del negozio.
Chi stipula un contratto o un altro negozio giuridico non pensa a regolarne tutti gli effetti. In questi casi la lacuna è colmata da disposizioni di legge – codice e le altre leggi civili contengono un complesso imponente di regole integrative dei contratti incompleti.
Gli effetti essenziali devono essere stati voluti dalle parti, costituendo il nucleo e possono esservi incluse solo disposizioni integrative.
Si tratta solo di colmare lacune, le norme in questione sono dispositive, derogabili cioè da una diversa pattuizione degli interessati e applicabili solo in mancanza di questa.
L’autonomia incontra dei limiti fissati da norme e principi inderogabili detti PRINCIPI IMPERATIVI, contrarietà rende nullo l’intero negozio, talvolta la nullità ne colpisce solo una parte, spesso sostituita automaticamente dalla disposizione imperativa.
Il negozio giuridico è composto da elementi essenziali e accidentali.
Struttura del Negozio Giuridico, Contenuto degli Elementi Essenziali
SOGGETTI, VOLONTA’, FORMA, CAUSA, OGGETTO
ELEMENTI ESSENZIALI – requisiti necessari previste da norme imperative non derogabili dalla volontà privata. Qualora uno soltanto manchi, l’atto è nullo e non produce nessun effetto. Comprendono:
-SOGGETTI – coloro che hanno posto in essere l’atto sia coloro che sono destinati agli effetti, il soggetto del negozio corrisponde alle parti, quindi composto anche da più soggetti che hanno ruoli diversi, possono essere:
a. PARTE SOSTANZIALE: titolare dell’interesse oggetto del negozio giuridico fornito della capacità di diritto;
b. PARTE FORMALE: colui che materialmente pone in essere il negozio giuridico partecipandovi con la sua volontà:
Normalmente queste due parti coincidono, ma accade che non si verifichi questa coincidenza, es. imprenditore che non potendo seguire tutti i suoi affari conferisce un incarico ad un altro soggetto per la stipula di un contratto.
Istituto chiamato RAPPRESENTANZA, consiste nello sdoppiamento di una parte negoziale – negozio giuridico concluso da un diverso soggetto, legittimato a sostituirsi a lui. può essere:
a. RAPPRESENTANZA VOLONTARIA:
b. RAPPRESENTANZA LEGALE: trova la sua fronte nella legge, vi si ricorre quando vi è la necessità di proteggere un soggetto incapace;
-VOLONTA’ – “anima del negozio”, intesa nella duplice veste di volontà della dichiarazione e volontà degli effetti, si coglie l’essenza del principio di autonomia negoziale, luogo dove i privati possono regolare da se i propri interessi;
Vi sono casi in cui la dichiarazione NON vincola chi l’emette:
a. DICH. RESA PER GIOCO O A SCOPO DIDATTICO:
b. DICH. RESA IN SEGUITO A VIOLENZA:
Vi sono casi in cui la dichiarazione vincola chi l’emette:
a. DICH. RESA PER RISERVA MENTALE: emette una dichiarazione mentre in realtà vorrebbe emetterne un’altra, il negozio è valido perchè tale fatto psichico non è riconoscibile dall’esterno;
b. DICH. RESA IN SEGUITO AD ERRORE OSTANTIVO: voleva emettere una dichiarazione ma per un lapsus ne emette un’altra, il negozio non è nullo ma potrà essere annullabile.
Ci può essere quindi contrasto tra volontà e dichiarazione. Il negozio è:
VALIDO: quando colui che riceve la dichiarazione non era in grado di accorgersi del contrasto, usando ordinaria diligenza;
INVALIDO: quando era in gradi di accorgersi o sapeva del contrasto;
VIZI DELLA VOLONTA’:
1.ERRORE – falsa conoscenza che spinge a volere una cosa diversa da quella che avrebbe voluto se avesse avuto una conoscenza corretta. Equiparabile all’IGNORANZA – completa mancanza di conoscenza, l’errore può essere di 2 tipi:
a. ERRORE DI FATTO: falsa conoscenza o ignoranza della condizioni di una cosa o persona; (terreno acquistato come edificabile)
b. ERRORE DI DIRITTO: falsa conoscenza o ignoranza circa l’esistenza, il significato o l’applicabilità di una norma;
Il negozio è ANNULLABILE se l’errore è Essenziale – cade su elementi cardine del negozio quale natura/oggetto/identità della persona, oppure se Riconoscibile – in base al contenuto e circostanze una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo; Errori non Essenziali danno luogo a semplici risarcimenti o diminuzioni/supplemento del prezzo.
2.DOLO –artifizi, raggiri, frodi per trarre in inganno una persona e spingerla a compiere un negozio con lo scopo di trarne un indebito vantaggio per se o altri. Non si parla di dolo se una parte si limita solo a magnificare, dato che una persona accorta riconoscerebbe questi espedienti – DOLUS BONUS.
L’ANNULLAMENTO è consentito solo in caso di DOLUS MALUS – raggiri che inducono in errore la controparte, è il caso di DOLO COMMISSIVO – uso di raggiri e menzogne, mentre la semplice bugia non ha rilevanza se l’altra parte usando normale diligenza avrebbe potuto conoscere la realtà delle cose.
DOLO OMISSIVO comporta annullabilità, caso della Raticenza, quando la cosa taciuta avrebbe indotto a non concludere il contratto. Sono rappresentazioni di DOLO DETERMINANTE, indicano come senza mezzi fraudolenti il negozio non si sarebbe concluso. Se il soggetto avrebbe concluso ugualmente anche senza raggiro si ha DOLO INCIDENTE.
3.VIOLENZA – la volontà si forma sotto minaccia, che sia sotto persona o sui suoi beni.
La violenza altera la volontà interna del soggetto, in assenza di minaccia il soggetto non avrebbe concluso o concluso in modo diverso il contratto. Può essere:
a. FISICA: coercizione materiale che cancella la volontà dell’individuo, nullità del contratto;
b. MORALE: minaccia di un male ingiusto, suscita timore e induce a compiere un negozio che in assenza di tale minaccia non avrebbe concluso, rendendo invalida la volontà. L’atto non è nullo ma annullabile.
-FORMA – mezzo attraverso cui la volontà negoziale si manifesta all’esterno, il negozio non potrebbe esistere senza. La forma necessaria per porre in essere validamente un negozio è solitamente LIBERA – un negozio potrà nascere validamente con una forma puramente orale, oppure attraverso dei gesti (come avviene nelle aste) o attraverso fatti concludenti (comportamenti che fanno intendere la volontà di fare un negozio).
Si parla di MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ ESPRESSA nel primo caso, e TACITA nel secondo. Vi sono poi i NEGOZI DI ATTUAZIONE – dove la volontà si manifesta con la stessa manifestazione dello scopo.
Alcuni casi richiedono una determinata forma per la validità del negozio, a pena di nullità, quali i NEGOZI SOLENNI (negozi riguardanti beni immobili, che richiedono forma scritta).
-CAUSA – è lo Scopo, rilevante dal punto di vista sociale ed economico che si vuole perseguire con tale mezzo. E’ sempre Tipica e Astratta, poichè realizza una funziona già predeterminata dall’ordinamento, funzione economico sociale.
-OGGETTO – è la prestazione prevista, attraverso il quale le parti pongono in essere il negozio giuridico. L’oggetto deve essere:
POSSIBILE:
LECITO: non contrario alla legge, l’ordine pubblico e il buon costume
DETERMINATO: la sua esatta individuazione materiale e giuridica è contenuta nel contratto
DETERMINABILE: nel contratto si stabiliscono le procedure tramite le quali l’oggetto della pattuizione verrà determinato in un momento successivo alla chiusura dell’accordo
MATERIALE:
IMMATERIALE: (diritto d’autore, brevetto e le creazioni intelletuali
La mancanza dell’Oggetto o la sua impossibilità, illecità, indeterminabilità realizza un’ipotesi di NULLITA’ STRUTTURALE DEL CONTRATTO.
Struttura del Negozio Giuridico, Contenuto degli Elementi Accidentali
Gli ELEMENTI ACCIDENTALI non sono ricompresi obbligatoriamente per legge nella struttura del negozio ma possono essere inseriti dai privati nell’ambito della loro autonomia.
Non tutti i negozi supportano gli e.a. – categoria detti “ACTUS LEGITIMI” non tollerano l’apposizione di tali (matrimonio non può essere posto a termini o condizioni)
Sono Clausole Accessorie che consentono alle parti di adattare la disciplina del negozio alle loro particolari esigenze, ne delimitano alcune conseguenze o precisano determinati aspetti della regolamentazioni negoziale. Essi sono:
-CONDIZIONE – avvenimento futuro e incerto, dal cui verificarsi le parti fanno dipendere l’inizio o la cessazione degli effetti di un negozio giuridico. Le CARATTERISTICHE ESSENZIALI sono:
a. la condizione produce i suoi effetti sull’efficacia del negozio e non sulla sua validità
b. l’efficacia del negozio è subordinata al verificarsi di un evento, che si identifica come condizione stessa
c. l’evento per definirsi “condizione” deve essere futuro ed incerto
-TERMINE – avvenimento futuro e certo dal quale o fino al quale si producono gli effetti di un negozio giuridico detto anche TERMINE DI EFFICACIA.
Vi è poi il TERMINE DI ADEMPIMENTO O SCADENZA, serve a differire nel tempo l’adempimento di una obbligazione.
Il termine differisce dalla condizione per il suo carattere di certezza, quindi il termine non ha EFFICACIA RETROATTIVA.
-MODUS o ONERE – peso imposto dall’autore di un atto di liberalità, come una donazione, sul beneficiario dell’atto.
Di solito non si pretende nulla dal beneficiario dell’atto, in certi casi si può volere qualcosa (es. il beneficiario della donazione di una casa dovrà erigere nel giardino una statua del donante), il modo obbliga il beneficiario ma senza sospendere l’efficacia dell’atto di liberalità. In caso di Onere eccessivamente gravoso per il beneficiario, non si è tenuti all’esecuzione dell’obbligo oltre il valore di ciò che ha ricevuto. Modo impossibile o illecito, si considera non apposto.
Classificazione dei Negozi
-NEGOZI GIURIDICI TRA VIVI E MORTIS CAUSA: tra mortis causa si producono solo dopo la morte, unico es. testamento.
Tra i vivi sono tutti quegli altri che prescindono dal presupposto di morte;
-SECONDO IL NUMERO DELLE PARTI: negozi bilaterali, plurilaterali, la cui dichiarazione proviene da più di due parti, e i negozi unilaterali.
negozi pluripersonali possono essere:
a. ATTI COLLETTIVI: diverse dichiarazioni di volontà provengono da più persone ma tendono ad un fine comune. unica volontà ma diverse dichiarazioni distinte.
b. ATTI COLLEGIALI: caso analogo al collettivo ma a differenza formeranno la volontà di un soggetto diverso rispetto a quelli che hanno posto in essere la dichiarazione (voto di una assemblea per società di azioni);
c. ATTI COMPLESSIVI: le dichiarazioni di volontà si fondono in un’unica volontà che mira la tutela di un solo interesse (inabilitazione dove il curatore integra la sua volontà con quella dell’incapace)
-SECONDO LA FORMA – distinguiamo:
a. NEGOZI SOLENNI: è richiesta dalla legge una determinata forma per la validità
b. NEGOZI NON SOLENNI: forma libera
-SECONDO IL VANTAGGIO DELLE PARTI – si distinguono in base al corrispettivo che si è tenuti a dare in cambio del vantaggio ricevuto. abbiamo:
a. NEGOZI A TITOLO ONEROSO: soggetto riceve un vantaggio in cambio di un suo sacrificio, la relazione tra loro costituisce il nesso di casualità.
b. NEGOZI A TITOLO GRATUITO: soggetto riceve un beneficio senza un correlativo sacrificio.
-NEGOZI RECETTIZI E NON RECETTIZI – riguarda il momento ed il modo della produzione degli effetti del negozio giuridico.
a. RECETTIZI: la produzione degli effetti si verifica quando sono portati a conoscenza dell’altra parte (disdetta);
b. NON RECETTIZI: gli effetti si verificano in seguito alla manifestazione di volontà (rinuncia all’eredità)
-NEGOZI DI AMMINISTRAZIONE – hanno ad oggetto atti di ordinaria amministrazione attraverso i quali non si incide sulla sostanza del bene oggetto negozio (locazione)
-NEGOZI DI DISPOSIZIONE – oggetto atti di straordinaria amministrazione attraverso i quali si incide sul patrimonio di cui il bene oggetto del negozio fa parte (compravendita).
-NEGOZI DI ACCERTAMENTO – non si dispone ne si modifica o elimina una situazione giuridica ma ci si limita a confermarla.
-NEGOZI DISPOSITIVI – si modifica una situazione giuridica persistente.