2. Le Situazioni Soggettive Flashcards
Situazioni Oggettive
sono date dall’insieme delle norme giuridiche obiettive e uniformi che regolano l’agire umano e la vita collettiva in un ordinamento giuridico. Il diritto oggettivo si distingue in:
-DIRITTO PUBBLICO: disciplina la formazione, l’organizzazione e l’attività dello Stato e degli enti pubblici, nonchè i rapporti che essi intrattengono con i privati;
-DIRITTO PRIVATO: regola i rapporti tra i soggetti appartenenti ad una stessa collettività in posizioni di parità.
Situazioni Soggettive
fanno riferimento alle posizioni di vantaggio e svantaggio che una determinata norma giuridica attribuisce ad un soggetto nell’ambito di un rapporto giuridico.
2 grandi categorie:
SITUAZIONI ATTIVE – attribuiscono posizioni favorevole al titolare attribuendo un vantaggio rispetto ad altri soggetti:
-FACOLTA’: manifestazione di un diritto (es usufrutto);
-ASPETTATIVA: situazione provvisoria e strumentale consistente in un acquisto in divenire e ha ad oggetto la formazione di un diritto, distinguiamo:
a. Aspettative di fatto: non si fondano su una norma giuridica e non godono di protezione dall’ordinamento;
b. Aspettative di diritto: si individua la presenza di un determinato fatto, ma non sufficiente perchè possa sorgere un vero e proprio diritto, comunque tutelate;
-POTESTA’: sit. sogg. mista di potere e dovere, caratterizzata da una funzione per la realizzazione di un interesse altrui (potestà dei genitori su minore), situazione passiva corrispondente SOGGEZIONE;
-INTERESSE LEGITTIMO: potere cui è titolare un soggetto privato nei confronti della P.A., in conformità alla legge in virtù di un interesse collettivo, sono:
a. Interesse collettivo: fa capo a tutti, è un interesse sovraordinato in quanto va oltre la sfera privata e si può realizzare attraverso la realizzazione di quella soggettiva;
b. Interesse diffuso: non individua ugualmente bene la collettività dei soggetti;
SITUAZIONI PASSIVE –impongono al titolare la subordinazione del suo interesse a quello di altri soggetti:
-OBBLIGAZIONE: diritto relativo di carattere patrimoniale;
DOVERE: diritto assoluto in capo alla controparte;
OBBLIGO: diritto relativo di tipo personale o familiare;
ONERE: comportamento a carico di un soggetto per la realizzazione di un suo interesse;
Diritti Soggettivi
Riguardo al potere che viene a far parte della sfera politica di un soggetto si parla di DIRITTO SOGGETTIVO – determina il potere di agire di un soggetto a tutela di un proprio interesse riconosciuto dall’ordinamento giuridico, e la pretesa dello stesso, garantita e disciplinata dal diritto oggettivo, nei confronti di altri soggetti o beni.
Attribuisce al suo titolare una Posizione di Vantaggio che può far valere, nel caso di diritto soggettivo assoluto nei confronti di tutti i soggetti, oppure nei confronti di uno o più soggetti nel caso di diritto soggettivo relativo.
DIRITTI SOGGETTIVI ASSOLUTI – per la realizzazione non necessitano della collaborazione di altri soggetti, ma di un generico dovere di astensione.
Tipici diritti assoluti:
-DIRITTI REALI: dir. sogg. sulle cose, attribuiscono al titolare un potere immediato e assoluto sul bene che ne costituisce l’oggetto, carattere patrimoniale/economico, sono tipici, disponibili e cedibili. (diritto di proprietà, diritto di godere e disporre di una cosa in maniera piena ed esclusiva nel rispetto dei limiti posti dall’ord. giur.)
-DIRITTI DELLA PERSONALITA’: diritti aventi ad oggetto aspetti essenziali della personalità umana. Carattere NON patrimoniale, sono inalienabili, intrasmissibili, irrinunciabili, imprescrittibili.
DIRITTI SOGGETTIVI RELATIVI – necessitano della collaborazione di altri soggetti.
quello per eccellenza è il Diritto di Credito, con l’interesse del creditore di diritto relativo che si realizza quando il debitore assolve. Riguardo le Posizioni delle parti il creditore avrà nei confronti del debitore “una pretesa”, il debitore dovrà adempire ad un “obbligo”.
Tutela e Giudizio
Le situazioni, basate su un interesse con a capo un soggetto, hanno tutela risarcitoria che varia in relazione ai diritti soggettivi relativi ed assoluti.
Bisogna dunque confrontare TUTELA ASSOLUTA e TUTELA RELATIVA con il DIRITTO VIVENTE – diritto che nasce dall’interpretazione di un testo legislativo da parte della Corte Costituzionale.
L’ordinamento offre la tutela attraverso un GIUDIZIO – decisione, provvedimento emesso da un organo giurisdizionale in merito all’applicazione o l’interpretazione giuridica di una legge.
La colpevolezza o l’innocenza viene stabilita con 3 gradi di giudizio comuni sia alle cause civili sia alle penali.
Gradi del Giudizio
PRIMO GRADO – tentativo di conciliare le parti per evitare il giudizio e si svolte davanti ad un mediatore per raggiungere un accordo, sono giudici di 1 grado a seconda dei casi:
-GIUDICE DI PACE: giudica le controversie aventi un determinato oggetto, o di modico valore (solitamente inferiore a 5000eur) o alcune fattispecie di reato;
-TRIBUNALE: giudica tutte le controversie che non sono affidate al giudice di pace o alla corte d’assise, quest’ultima opera in ambito penale, giudicando reati più gravi.
SECONDO GRADO – salvo casi eccezionali, le decisioni dei giudici di prima grado possono essere oggetto di IMPUGNAZIONE, ovvero messe in discussione, con appello da presentare entro il termine fissato (30 giorni o 6 mesi a seconda che la sentenza sia stata notificata o meno).
La controversia può essere nuovamente giudicata nel merito, con valutazione anche dei fatti alla base della decisione, sono giudici di 2 grado:
-TRIBUNALE: per le sentenze emesse dal giudice di pace;
-CORTE D’APPELLO: per le sentenze emesse dal tribunale;
-CORTE D’ASSISE D’APPELLO: per le sentenze emesse dalla corte d’assise.
TERZO GRADO – decisioni di secondo grado possono essere impugnate, nel termine di 1 o 6 mesi, ma questa volta possono essere riformate solo dal punto di vista della legittimità, valutando se la legge è stata correttamente applicata e interpretata.
Il giudice di 3 grado è la CORTE DI CASSAZZIONE – può essere civile e penale, suddivisa in sezioni, competenti per specifiche materie.
Il Rapporto Giuridico
relazione tra due o più soggetti regolata dal diritto, regolare rapporti giuridicamente rilevanti, oggetto interessi suscettibili di valutazione economica.
La norma impone ad un soggetto un comportamento da tenere nei confronti di un altro, si crea il rapporto tra SOGGETTO PASSIVO e SOGGETTO ATTIVO.
E’ possibile distinguere i RAPPORTI REALI e RAPPORTI OBBLIGATORI.
L’Incidenza del tempo sul Rapporto Giuridico
Il decorso di un periodo di tempo produce effetti giuridici, la situazione di diritto viene equiparata a quella di fatto, le situazioni di fatto si concretizzano con l’esercizio di un diritto reale, quelle di diritto si configurano con la loro titolarità.
Ne sono esempi l’USUCAPIONE, la PRESCRIZIONE e la DECADENZA.
- Usucapione
mezzo previsto dal codice civile attraverso il quale si può richiedere al giudice di essere dichiarati proprietari di un bene altrui dimostrando di averlo posseduto per molto tempo – modo di acquisto della proprietà, che si realizza mediante il POSSESSO PROTRATTO per un certo periodo di tempo. Non si forma con la semplice detenzione ma con un comportamento che solo il proprietario sarebbe legittimato a compiere (cambio di destinazione d’uso dell’immobile, ristrutturazione), deve avvenire in modo “trasparente” in modo che il legittimo titolare si possa opporre e reclamare la restituzione del suo bene.
Il possesso deve essere continuativo e ottenuto in modo legale, così iniziano a decorrere i termini di 20 anni se ordinario e 10 se abbreviato, ci deve anche essere un comportamento di indifferenza del proprietario.
- Prescrizione
E’ l’istituto giuridico, con valenza in campo civile e penale, che impedisce al soggetto, titolare di un diritto, di esercitarlo dopo che sia trascorso inutilmente un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge.
Il sistema giuridico presume che il soggetto che non eserciti un diritto entro un certo periodo non abbia alcun interesse a farlo valere, la RATIO è quella di tutelare la certezza dei rapporti giuridici. Distinguiamo:
-PRESCR. ESTINTIVA: produce estinzione del diritto soggettivo per inerzia del titolare che non lo esercita, durata ordinaria di 20 anni, inizia a decorre dal giorno in cui avrebbe potuto esercitarlo;
-PRESCR. PRESUNTIVA: operante nel rapporto di credito, dopo un breve periodo la legge presume che il debitore si sia liberato dell’obbligazione.
E’ possibile agire, spetta al creditore l’obbligo di provare la pendenza del credito.
La SOSPENSIONE è data da particolari rapporti giuridici tra le parti o dalla condizione di incapacità del titolare di esercitarlo, elimina solo il periodo in cui ha avuto luogo l’impedimento.
L’INTERRUZIONE si verifica quando il titolare lo esercita o quando il diritto viene riconosciuto dal soggetto passivo del rapporto, fa ripartire da 0 il computo del tempo necessario alla prescizione.
- Decadenza
produce l’estinzione del diritto conseguente al non utilizzo del diritto da parte del titolare nel limite di tempo imposto dall’ordinamento o dalla volontà delle parti, può essere impedita solo mediante l’esercizio del diritto nel tempo previsto, non è soggetta ad interruzione e sospensione, distinguiamo:
-DECADENZA LEGALE: prevista dalla legge;
-DECADENZA CONVENZIONALE: stabilita dalle parti.