1. Nozioni Introduttive - Il Diritto Pubblico e il Diritto Privato Flashcards
Cosè’ il Diritto - Differenze Pubblico e Privato
Il diritto costituisce l’insieme di regole di condotta e organizzazione di una collettività umana, le regole rendono possibile una ordinata convivenza basata sulla previsione dei comportamenti altrui, il diritto si pone come obiettivo quello di risolvere i conflitti tra gli uomini attraverso l’applicazione di regole predeterminate, proibendo l’uso della violenza.
Pubblico: regola la formazione e l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici e i suoi rapporti con i cittadini, rapporti nei quali lo stato è in posizione di supremazia;
Privato: complesso di norme che disciplinano le relazioni tra i privati, si trovano in condizioni di parità
Norme Giuridiche (definizione, tipologie, caratteristiche)
Norma giuridica: unità elementare del sistema del diritto, comando generale ed astratto rivolto a tutti i consociati con il quale di impone ad essi una determinata condotta, disposto linguistico a contenuto normativo ed imperativo,
Espressione di NECESSITA’ SOCIALE, rappresenta il punto tra realtà di fatto e l’astrazione giuridica, prendere un caso concreto, determinare problematiche e trasformarlo in una norma giuridica in modo da riguardare tutti. SUSSUNZIONE – trasformazione del fatto concreto in una norma, adattandola al collettivo rendendola Fruibile, da fattispecie concreta a fatt. legale.
Elemento che caratterizza la norma – SANZIONE – conseguenza negativa prevista in caso di violazione di una norma, può essere:
Civile: risarcimento danni o invalidità degli atti
Penale: restrizione della libertà personale o multe
Fonte del potere Normativo – LEGISLATORE, colui che ha il potere di fare la legge, comando a contenuto imperativo
La norma ha un CONTENUTO PRECETTIVO, contiene di per se un precetto (un ordine, una regola autorevole e tassativa che è espressione del potere legisl. dello stato)
è GENERALE e ASTRATTA, perchè deve rivolgersi a tutti i consociati e per poter essere usata da tutti, è necessaria l’astrattezza.
distinzione:
NORMA IMPERATIVA: (o tassativa) è cogente e inderogabile, costringe ad attenersi ad un comportamento, pena sanzione;
DISPOSITIVA: (o elastica) derogabile, consente ai destinatari di regolare quella fattispecie in maniera differente entro certi limiti;
PRIMARIA: fissa la regola;
SECONDARIA: fissa la sanzione;
PERFETTA: contiene sia il comando sia la sanzione in caso di violazione;
IMPERFETTA: contiene solo il comando; es. art.315
altre CARATTERISTICHE:
COERCIBILITA’: proviene dallo stato a prescindere dalle motivazioni morali esprime la volontà e la forza dello Stato;
ALTERITA’: volta a disciplinare i rapporti relazionali tra gli altri;
OBBLIGATORIETA’: si assicura il rispetto anche mediante l’uso della forza;
STATUALITA’;
ORDINAMENTO GIURIDICO
ORGANIZZAZIONE GIURIDICA, serve per ordinare una società – 1 autorità che crea regole e 1 che le applichi.
a. che creano:
STATO: parlamento e governo – a. nazionale
COMUNITA’ EUROPEA: consiglio – a. sovrannazionale
REGIONI/ENTI LOCALI: consigli regionali e comunali – a. infrastrutturali
a. che applicano:
AUTORITA’ GIUDIZIARIA: organo dello Stato
CORTE DI GIUSTIZIA: organo Comunità Europea
ORDINAMENTO GIURIDICO: insieme di tutti gli imperativi giuridici presenti in una collettività, mantiene le stesse caratteristiche delle norme. Nostro ordinamento – norme interne ed esterne (norme di diritto europeo)
modalità di erogazione della norma:
ORDINAMENTI CIVIL LAW: legge scritta – legge fatta dal parlamento secondo la procedura prevista dalla Costituzione (legge di formazione parlamentare - proposta/approvazione/firma/pubblicazione). il giudice esercita solo la norma, “precedente” non vincolante ma funge da orientamento.
ORDINAMENTI COMMON LAW: propria degli stati Britannici, legge fatta dal giudice che esamina il caso e stabilisce la regola di volta in volta, si rimane ancorati alla legge del precedente giudice, in caso di scostamento serve motivazione e approvazione, il “precedente” è vincolante.
Fonti del Diritto
sono i FATTI dai quali traggono origine le norme giur. da cui scaturisce il diritto. Ogni diritto ha regole apposite che regolano tali fatti, stabilendo a quale organo compete la POTESTA’ NORMATIVA – potere di introdurre, modificare, abrogare le norme giuridiche.
Nel nostro, le regole a riguardo sono dettate nelle “disposizioni sulla legge generale”, preleggi – l’art.1 sancisce che sono fonti del diritto: le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi.
FONTI DI PRODUZIONE: modi di formazione delle norme giuridiche;
FONTI DI COGNIZIONE: strumenti attraverso i quali le leggi vengono rese conoscibili (gazzetta ufficiale);
FONTI si dividono in DUE ORDINI:
INTERNE: fonti del diritto nazionale, basato sulla sovranità dello stato con al vertice la costituzione
COMUNITARIE: fonti del diritto sovrannazionale, basato sui poteri della comunità europea con al vertice il TRATTATO dell’UE.
Gerarchia delle Fonti
vi è una gerarchia, la fonte sovraordinata prevale sulla subordinata, tra due leggi di pari grado prevale quella successiva, che sostituisce la precedente – SUCCESSIONE TEMPORALE
1.COSTITUZIONE, LEGGI COSTITUZIONALI
2.LEGGI ORDINARIE, DECRETI, LEGGI REGIONALI
3. REGOLAMENTI
4. USI e CONSUETUDINI
GDF – Costituzione
fonte sovraordinaria che indica come e chi fa le leggi.
Fu approvata dall’Assemblea Costituente, entrata in vigore 1/01/1948 sostituendo lo Statuto Albertino decretando la fine dell’ordinamento corporativo. Contiene le principali norme organizzative dei pubblici poteri (parlamento, governo, magistratura) e i principi fondamentali di riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili della persona.
è RIGIDA – può essere abrogata e modificata solo da un’altra “legge costituzionale”, legge che prevede 2 approvazioni a distanza di 3 mesi e maggioranza assoluta (2/3). In assenza di ciò si passa al REFERENDUM, art.138 (leggi di revisione della costituzione)
LEGGI COSTITUZIONALI – stesso piano Costituzione, emanate dal Parlamento e legittimate dalla Corte Costituzionale.
Le norme dichiarate illegittime perdono efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.
FONTI DELLA COSTITUZIONE – leggi, norme corporative (ora sostituiti dai contratti collettivi) e gli usi/consuetudini.
PRINCIPI FONDAMENTALI: articoli 1-12, spiegano quali sono le basi principali della Costituzione, fulcro dei fondamenti del nostro Stato, non potranno essere modificati in nessun modo, neanche quando la costituzione viene revisionata.
(1. Democraticità e Sovranità del popolo, 2. Inviolabilità dei diritti, 3. Uguaglianza formale ed uguaglianza sostanziale, 4. Diritto al lavoro, 5. Riconoscimento delle autonomie locali, 6. Tutela delle minoranze linguistiche, 8. Libertà Religiosa, 9. Sviluppo della cultura, della tutela ambientale e del patrimonio storico e artistico, 10. Riconoscimento di collaborazioni internazionali, 11. Ripudio della guerra come strumento di offesa, 12. Struttura della bandiera italiana)
CARATTERISTICHE:
VOTATA: rappresenta un patto tra i rappresentanti del popolo italiano, è stato il popolo a votare in via indiretta questo documento.
SCRITTA: tutte le norme, i diritti, i doveri e l’ordinamento dello Stato sono scritti.
LUNGA: sono esplicitati e descritti nel dettaglio i principi, i diritti, e i doveri dei cittadini ma anche i meccanismi che regolano la vita del paese. Non si limita a indicare le norme sulle fonti del diritto ma contiene diverse disposizioni riguardanti molti settori del vivere civile.
COMPROMISSORIA: frutto di una collaborazione tra tutte le forze politiche uscenti dalla ww2.
DEMOCRATICA: concetto di “sovranità popolare” trova ampio spazio, cosi come hanno un ruolo di rilievo sia i sindacati che i partiti politici, inoltre votata dai rappresentanti eletti dal popolo e non imposta a quest’ultimo.
PROGRAMMATICA: rappresenta un programma e gli obiettivi che tutte le forze politiche devono attuare, attraverso provvedimenti legislativi che non entrino in contrasto con le disposizioni costituzionali.
RIGIDA:
GDF – Leggi Ordinarie
Atti normativi emanati dal Parlamento. Ad esse sono equiparati i Decreti Legge – atti avente forza di legge emanati dal governo in casi straordinari di necessità e urgenza e che devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, e i Decreti Legislativi – emanati dal Governo in base ad una legge-delega delle Camere.
Nascono con la VACATIO LEGIS, che ne determina l’efficacia e l’obbligatorietà per tutti (15 gg dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale), successivamente all’approvazione delle camere e la promulgazione del capo dello Stato.
Le leggi aumentano di efficacia quando il decorso di un termine è pubblicato sulla G.U.
Muoiono invece tramite abrogazione espressa, o tacita, cioè per incompatibilità con una nuova disposizione.
Nell’ordinamento giuridico italiano la funzione legislativa è affidata anche alle regioni a statuto ordinario e speciale, art114, per cui le LEGGI REGIONALI – stesso livello leggi ordinarie.
Distinzione: leggi ordinarie, approvate dal Parlamento, denominate “leggi”, mentre le leggi approvate dagli enti locali “legge regionale” se approvate dai consigli regionali, “legge provinciale” se approvate dai consigli provinciali di Trento e Bolzano.
Codice Civile: atto avente forza di legge, una legge ordinaria dello Stato cui è deputata la raccolta sistematica di tutte le norme giuridiche che regolano i rapporti giuridici privati. Entrato in vigore il 21/04/1942, composto da:
-Parte Introduttiva, “disposizione sulla legge in generale”, tratta le fonti del diritto e l’efficacia soggettiva, spaziale e temporale delle leggi
-Sei Libri, trattano macro argomenti come persone/famiglie, successione, proprietà, obbligazioni..
GDF – I Regolamenti
Atti normativi emanati da autorità amministrative per disciplinare la pratica applicazione delle leggi. Sono denominati in base all’autorità che ha potere di emanarli o della materia che sono chiamati a regolamentare – ministeriali, parlamentari, governativi, regionali;
Sono FONTI SECONDARIE non possono mettersi in contrasto con Costituzione, leggi ordinarie, decreti legge e legislativi. Competenza di giudicare un eventuale contrasto spetta al giudice, il potere di annullamento unicamente al Giudice Amministrativo.
GDF – Usi e Consuetudini
Si distinguono dalle Leggi in quanto sono “leggi non scritte”.
L’USO si compone di due elementi:
MATERIALE: l’uso si crea con un comportamento ripetuto nel tempo dai consociati;
PSICOLOGICO: si crea con il convincimento che quel comportamento corrisponde ad un ordinamento giuridico.
Le CONSUETUDINI consistono invece in un comportamento costante ed uniforme, con la convinzione che sia doveroso o moralmente obbligatorio.
Sistema delle Fonti
Nell’Ordinamento UE le fonti di diritto derivano dai Trattati Comunitari.
DIRITTO INTERNO - COMUNITARIO: Corte Europea dei diritti dell’uomo, si occupa della convenzione di tali diritti. è un organo istituzionale, quindi il giudice nazionale ha l’obbligo di applicare integramente il diritto comunitario e di fare al singolo la tutela che quel diritto gli attribuisce, disapplicando la norma interna confliggente sia anteriore che successiva a quella comunitaria . Dunque il D.C. impone allo Stato membro, di dare piena efficacia alla norma comunitaria.
Il nostro ordinamento è dunque sia di natura nazionale che sovranazionale, col TRATTATO posto al vertice, che implica che i regolamenti siano subito applicati all’interno dell’UE. Il trattato deve essere ratificato da ogni Stato membro UE con una legge ordinaria. Trattato di riferimento è quello di LISBONA, sostituendo nel 2009 quello di Amsterdam, introducendo nuove regole che hanno portato la comunità economica a trasformarsi da mercato comune ad UE.
SF - Trattati e Regolamenti
REGOLAMENTI - atti normativi avente portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri. (vincolante)
La portata generale, è data perchè il regolamento non è indirizzato a specifici destinatari;
Le norme contenute in esso sono obbligatorie in tutti gli elementi, disciplinano direttamente la materia a cui si applicano e si applicano immediatamente negli ordinamenti degli Stati membri.
I Regolamenti devono essere motivati e la loro entrata in vigore è preceduta dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE. Entrati in vigore, per il principio della preminenza del diritto dell’UE, i regolamenti si applicano a preferenza di leggi nazionali incompatibili.
SF - Direttive
DIRETTIVA - atto legislativo che stabilisce un obiettivo che i paesi UE devono realizzare. Spetta però ai singoli paesi definire attraverso le disposizioni nazionali con quali mezzi e forma vanno raggiunti.
Adottate secondo la procedura di codecisione e possono avere portata individuale o generale, a seconda che siano indirizzate a un singolo Stato o a tutti gli Stati membri.
Fonte prodotta da un legislatore comunitario (consiglio o parlamento) composta da:
Un titolo;
I “considerando”, contenenti articoli e principi;
Un ultimo articolo contenente la data di scadenza entro il quale deve essere tradotta in legge.
Le direttive non producono effetti diretti sui singoli, servono per armonizzare gli Stati UE che hanno un sistema giuridico diverso.
I Paesi UE devono avere una legislazione comune su tutto il territorio, se i Paesi non si adeguano si apre una procedura di inflazione che si conclude con una sanzione, ne segue un danno sia per il processo di integrazione sia per i soggetti che dovrebbero usufruirne.
NATURA, possono essere:
VERTICALI: riguardano il rapporto tra cittadino e Stato;
ORIZZONTALI: rapporto fra privati;
SF - Decisioni
Fonti attraverso cui l’UE indica sia lo scopo da raggiungere, sia i mezzi da predisporre per raggiungerlo. Atto obbligatorio in tutti i suoi elementi, a portata individuale, può indirizzarsi sia a Stati membri, sia a persone fisiche o giuridiche.
Acquistano efficacia alla data della notifica e non è necessaria la pubblicazione nella GU. Le Decisioni indirizzate agli Stati membri hanno efficacia diretta nel loro ordinamento interno, provvedimenti nazionali sono necessari sono nel caso di decisioni incomplete.
SF - Raccomandazioni e Pareri
Atti internazionali sprovvisti di forza giuridicamente vincolante, sono manifestazioni di desiderio che invitano gli Stati membri a uniformarsi a quanto in esse previsto. Consente quindi alle istituzioni europee di rendere note le loro posizioni e di suggerire linee di azione.
L’Interpretazione della legge
L’attività di Interpretazione della legge cerca di andare oltre il semplice significato letterale delle parole ed applicarla alle svariate situazioni concrete.
Il coordinamento delle parole di cui è composta una legge, è un punto di partenza, ma non basta per una serie di RAGIONI:
-EVOLUZIONE SOCIALE: le leggi restano in vigore per molti anni, ma continuano ad applicarsi nonostante il mutare della società;
-COORDINAMENTO CON ALTRE NORME: una legge va considerata nel complesso di norme e non singolarmente, va inoltre considerato il rispetto della morale collettiva, il “buon costume”.
Attività di interpretazione normativa, art12, due fasi:
1.INT. LETTERALE: individuare il senso palese delle parole secondo la connessione di esse;
2.INT. LOGICA: attraversi l’I.L. ricercare l’intenzione del legislatore. (VOLUNTAS LEGIS)
Per ricercare la VOLUNTAS LEGIS, diversi criteri:
1.INT. TEOLOGICA: si interpreta in coerenza con le sue finalità;
2.INT. STORICA: si interpreta in relazione al momento storico in cui è stata emanata;
3.INT. SISTEMATICA: in connessione e riferimento della sua collocazione all’interno del sistema normativo.
Conclusa l’attività di interpr. si giungerà a risultati non perfettamente coincidenti con il significato delle parole usate nella legge, quindi potremmo avere:
-INT. RESTRITTIVA: si restringe il significato della parola usata dal legislatore, cioè si limita l’uso normale di quel termine;
-INT. ESTENSIVA: si estende il significato delle parole oltre l’uso di cui sono normalmente destinate;
-INT. DICHIARATIVA: (caso raro) l’interpretazione letterale e logica coincidono perfettamente.
Ulteriore distinzione in tema soggetti da cui proviene, possiamo avere:
-INT. GIUDIZIALE: compiuta dal giudice nell’ambito di un giudizio e vincolante, solo per le parti in causa;
-INT. DOTTRINALE: effettuata dagli studiosi del diritto, non vincolante, costituisce un orientamento per le parti in causa;
-INT. AUTENTICA: compiuta dal legislatore attraverso apposite norma da lui emanate per chiarire il significato di altre; (sembra una nuova produzione normativa, ma in base al principio della separazione dei poteri, l’int. spetta al potere giudiziario e non al legislativo.)