5. Gli Atti Illeciti e la Responsabilità Civile Flashcards
Gli Atti Illeciti La Responsabilità Extracontrattuale
Consegue quando un soggetto viola un dovere generico solitamente indicato dalla dottrina con il brocardo latino “neminem leadere”.
NORMA FONDAMENTALE di riferimento è l’art.2043 del c.c., “qualunque fatto doloso o colposo che causa ad altri un danno ingiusto obbliga a risarcire il danno”. Ne derivano gli ELEMENTI FONDAMENTALI per far sorgere la responsabilità extracontrattuale – ATTO ILLECITO, DANNO INGIUSTO, NESSO DI CASUALITA’ TRA DANNO E FATTO, COLPEVOLEZZA DELL’AGENTE e IMPUTABILITA’ DEL FATTO LESIVO.
-L’ATTO ILLECITO – qualunque comportamento doloso o colposo che causa ad altri un danno ingiusto e obbliga il suo autore al risarcimento del danno causato.
DOLO: coscienza nella volontà di causare l’evento dannoso – è sufficiente che l’evento sia previsto ed accettato dall’agente come conseguenza praticamente certa del suo operato;
COLPA: si ha quando l’evento dannoso non è voluto e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia. (inosservanza delle leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Non ogni fatto che arreca danno genera l’obbligo al risarcimento, ma solo un “DANNO INGIUSTO”, (in contrasto con un dovere giuridico).
L’autore dell’atto illecito, è responsabile del danno patrimoniale provocato, e in determinati casi anche del danno non patrimoniale. (quando comportamento dannoso è anche reato)
Obbliga al risarcimento la lesione di un diritto soggettivo sia reale che di credito.
-perchè l’agente risulti obbligato a risarcire occorre che tra il fatto compiuto e il danno arrecato sussista un NESSO DI CASUALITA’ – rapporto causa-effetto tale che il danno si possa dire provocato dal fatto in questione. Va esaminato sotto un duplice profilo:
-CASUALITA’ MATERIALE: collegamento tra condotta illecita e l’evento dannoso;
-CASUALITA’ GIURIDICA: accertamento di un collegamento giuridico tra evento lesivo e le sue conseguenze dannose, scopo di delimitare il contenuto della stessa obbligazione risarcitoria.
-ulteriore requisito: IMPUTABILITA’ – riconduzione della condotta colpevole ad un soggetto fornito di capacità di intendere e di volere.
Il soggetto incapace non potrà essere sottoposto ne a sanzione penale ne a responsabilità civile, ne imputato per il risarcimento del danno.
(disciplina penale, elenca tassativamente le cause nelle quali il soggetto debba ritenersi incapace, ambito civilistico, requisito di incapacità più elastico e va valutato caso per caso dal giudice).
In caso di danno cagionato da incapace, il risarcimento è dovuto dal sorvegliante dell’incapace, a meno che si provi di non aver potuto impedire il fatto.
L’illecito Civile è Atipico, qualunque fatto può risultare ingiusto ed essere risarcibile, spetta al giudice stabilire l’eventuale ingiustizia.
Responsabilità Indiretta
responsabilità civile che dipende dal fatto altrui oltre che dal fatto proprio.
I Genitori o il Tutore rispondono del danno provocato dal fatto illecito compiuto dai figli minori non emancipati, o da persone che abitano con essi soggetti a tutela.
Danno è provocato da un Dipendente è considerato responsabile insieme al dipendente anche il padrone o committente;
Danno provocato dal conducente di un Veicolo non circolante su rotaie, e se il conducente è persona diversa dal proprietario, accanto al conducente è responsabile anche il proprietario, a meno che provi di non aver acconsentito alla circolazione del veicolo e di aver adottato le precauzioni per impedire che altri si impadronissero del veicolo.