5. Gli Atti Illeciti e la Responsabilità Civile Flashcards

1
Q

Gli Atti Illeciti La Responsabilità Extracontrattuale

A

Consegue quando un soggetto viola un dovere generico solitamente indicato dalla dottrina con il brocardo latino “neminem leadere”.
NORMA FONDAMENTALE di riferimento è l’art.2043 del c.c., “qualunque fatto doloso o colposo che causa ad altri un danno ingiusto obbliga a risarcire il danno”. Ne derivano gli ELEMENTI FONDAMENTALI per far sorgere la responsabilità extracontrattuale – ATTO ILLECITO, DANNO INGIUSTO, NESSO DI CASUALITA’ TRA DANNO E FATTO, COLPEVOLEZZA DELL’AGENTE e IMPUTABILITA’ DEL FATTO LESIVO.

-L’ATTO ILLECITO – qualunque comportamento doloso o colposo che causa ad altri un danno ingiusto e obbliga il suo autore al risarcimento del danno causato.
DOLO: coscienza nella volontà di causare l’evento dannoso – è sufficiente che l’evento sia previsto ed accettato dall’agente come conseguenza praticamente certa del suo operato;
COLPA: si ha quando l’evento dannoso non è voluto e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia. (inosservanza delle leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Non ogni fatto che arreca danno genera l’obbligo al risarcimento, ma solo un “DANNO INGIUSTO”, (in contrasto con un dovere giuridico).
L’autore dell’atto illecito, è responsabile del danno patrimoniale provocato, e in determinati casi anche del danno non patrimoniale. (quando comportamento dannoso è anche reato)

Obbliga al risarcimento la lesione di un diritto soggettivo sia reale che di credito.
-perchè l’agente risulti obbligato a risarcire occorre che tra il fatto compiuto e il danno arrecato sussista un NESSO DI CASUALITA’ – rapporto causa-effetto tale che il danno si possa dire provocato dal fatto in questione. Va esaminato sotto un duplice profilo:
-CASUALITA’ MATERIALE: collegamento tra condotta illecita e l’evento dannoso;
-CASUALITA’ GIURIDICA: accertamento di un collegamento giuridico tra evento lesivo e le sue conseguenze dannose, scopo di delimitare il contenuto della stessa obbligazione risarcitoria.
-ulteriore requisito: IMPUTABILITA’ – riconduzione della condotta colpevole ad un soggetto fornito di capacità di intendere e di volere.
Il soggetto incapace non potrà essere sottoposto ne a sanzione penale ne a responsabilità civile, ne imputato per il risarcimento del danno.
(disciplina penale, elenca tassativamente le cause nelle quali il soggetto debba ritenersi incapace, ambito civilistico, requisito di incapacità più elastico e va valutato caso per caso dal giudice).
In caso di danno cagionato da incapace, il risarcimento è dovuto dal sorvegliante dell’incapace, a meno che si provi di non aver potuto impedire il fatto.

L’illecito Civile è Atipico, qualunque fatto può risultare ingiusto ed essere risarcibile, spetta al giudice stabilire l’eventuale ingiustizia.

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Q

Responsabilità Indiretta

A

responsabilità civile che dipende dal fatto altrui oltre che dal fatto proprio.
I Genitori o il Tutore rispondono del danno provocato dal fatto illecito compiuto dai figli minori non emancipati, o da persone che abitano con essi soggetti a tutela.

Danno è provocato da un Dipendente è considerato responsabile insieme al dipendente anche il padrone o committente;

Danno provocato dal conducente di un Veicolo non circolante su rotaie, e se il conducente è persona diversa dal proprietario, accanto al conducente è responsabile anche il proprietario, a meno che provi di non aver acconsentito alla circolazione del veicolo e di aver adottato le precauzioni per impedire che altri si impadronissero del veicolo.

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