Visaggio - Procedure Decisionali Flashcards

1
Q

Procedura legislativa ordinaria. Caratteristiche.

A

La PLO è la procedura legislativa di “diritto comune”.
PE e Consiglio adottano congiuntamente l’atto legislativo in prima e seconda lettura.
Se al termine della seconda lettura le due istituzioni non hanno ancora trovato un accordo viene convocato un comitato di conciliazione. Se non c’è accordo neppure a seguito della conciliazione, la procedura si chiude** senza esito**.

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2
Q

Procedure legislative speciali.
Caratteristiche.

A

Le PLS rappresentano le “eccezioni” rispetto alla PLO.
«eccezioni» rispetto alla PLO.
Nella maggior parte dei casi, l’atto è adottato dal Consiglio, mentre il PE è associato alla procedura, nelle forme della consultazione o dell’approvazione (ma può anche succedere il contrario!). A differenza della PLO, il TFUE non fornisce una descrizione precisa delle PLS; le loro modalità sono definite caso per caso dalle basi giuridiche che ne prevedono l’applicazione.

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3
Q

Quali sono le conseguenze del carattere legislativo di una procedura?

A
  • **controllo di sussidiarietà **(Prot. nn. 1 e 2): (che non agisca se non quando necessario), fatto dai parlamenti nazionali
  • maggior **trasparenza **(art. 16 §8 TUE, art. 15 §2 TFUE)
  • possibilità di **delega legislativa **(art. 290 TFUE): delega di una parte della normazione alla Commissione
  • differenti **condizioni d’impugnabilità **(art. 263 TFUE)
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4
Q

Le procedure non legislative: consultazione e approvazione.
Quale schema seguono?

A

Possono condurre all’adozione di atti legislativi o non legislativi (a seconda di quanto stabilito dalla base giuridica).

Lo schema è:
1. la Comm. trasmette la proposta al Cons. (informandone il PE) ;
2. il Cons. elabora la propria posizione e la trasmette al PE per acquisirne il parere o chiedendone l’approvazione;
3a. (se consultazione) il PE elabora il proprio parere (emendamenti al testo del Cons.) e lo trasmette al Cons., il quale delibera → parere obbligatorio non vincolante;
3b. (se approvazione) il PE si pronuncia in favore o contro (no emendamenti) → il testo del Cons. è approvato o respinto; se approvato, il Cons. adotta, in caso contrario, la procedura termina senza esito.

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5
Q

Cos’è il controllo previo di sussidiarietà? Quale procedura segue?

A

E’ il processo tramite cui si promuove e si controlla la sussidiarietà delle normative UE, prima dell’avvio della procedura, tramite il coinvolgimento e la raccolta del parere dei parlamenti nazionali (PN), dei Comitati delle Regioni e della società civile.
Si basa su obbligo di svolgere “ampie consultazioni” + obbligo di motivazione specifica del rispetto della sussidiarietà.

La procedura:
- tutte le proposte legislative sono trasmesse ai PN (nuova trasmissione in caso di modifica) ;
- periodo di standstill di 8 settimane (“non può essere constatato accordo”) ;
- ogni PN (o camera) può emettere un parere motivato –> gli eventuali pareri motivati hanno effetti su obbligo di riesame

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6
Q

PLO: la prima lettura.

A
  1. Proposta della Commissione al PE e al Consiglio
  2. Il PE legge e può o adottare subito o emettere emendamenti
  3. Il Consiglio legge la proposta del PE. Può adottare la posizione del PE o emendarla.

NOTA:
- la Commissione ha “potere d’azione”: può sia proporre che ritirare. Ma può ritirare finché il Consiglio non approva. Se il Consiglio approva, la proposta cessa di essere della Commissione.
- se la Commissione non è d’accordo con gli emendamenti,

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7
Q

PLO: la seconda lettura.
In particolare: quando si arriva alla seconda lettura?

A

Si arriva alla seconda lettura solo quando il Consiglio ha emendato la proposta arrivata da PE. In tutti gli altri casi, se il Consiglio approva prima, l’atto viene adottato.

In seconda lettura:
1. Il PE legge la proposta di emendamenti del Consiglio e può:
A. Approvare la proposta –> atto adottato
B. Emendare la proposta –> palla passa a Consiglio
C. Respingere la proposta –> atto non adottato.

  1. Se Emendamento del PE, il Consiglio può:
    A. accettare –> atto adottato
    B. non accettare –> terza lettura
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8
Q

PLO: conciliazione e terza lettura.

A

In terza lettura, il primo passo è:
1. Convocazione di un comitato di conciliazione per giungere a un accordo. A questo punto 3 scenari:
A. Accordo non raggiunto –> atto non adottato
B. Accordo comune raggiunto ma progetto bocciato da Consiglio e/o PE –> atto non adottato
C. Progetto comune raggiunto e approvato da PE e Consiglio –> atto adottato.

NOTA: essendo poco funzionale che il comitato di conciliazione sia chiamato in causa solo in terza lettura, si è ormai sviluppata una procedura informale di conciliazione informale a monte della prima lettura (negoziazione).

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9
Q

PLO: differenze tra prima e seconda lettura.

A
  • I Parlamenti Nazionali coinvolti nella prima lettura, ma non nella seconda.
  • Termini: nessuno in prima lettura; 3 (o 4) mesi in seconda.
  • Rigetto: se il PE respinge in prima lettura, la procedura segue il suo corso (in teoria). Se il PE respinge la posizione del Consiglio in seconda lettura, la procedura termina senza esito (l’atto non è adottato).
  • Ammissibilità degli emendamenti (al PE): criteri più restrittivi in seconda lettura.
  • Voto in Aula: maggioranza semplice in prima lettura / assoluta in seconda.

NOTE:
Il PE non può fare modifiche in 2° che avrebbe potuto fare in 1°.
Le tempistiche e le restrizioni al PE cadono se nel processo di lettura ci sono state elezioni europee.

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