Visaggio - Atti Giuridici Flashcards
Su che principio si fonda la delimitazione delle competenze dell’UE?
Si fonda sul principio di attribuzione, per cui l’Unione può agire esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono state attribuite da Sm nei trattati. Qualsiasi competenza non attribuita nei trattati appartiene a SM.
Su che principi si fonda l’esercizio delle competenze dell’UE?
L’esercizio si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.
Concretamente, la sussidiarietà è il principio per cui l’Unione europea (Unione) non interviene, se non nei settori di sua esclusiva giurisdizione, a meno che la sua azione non sia considerata più efficace di quella intrapresa al livello nazionale, regionale o locale.
In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.
Come vengono distinte le competenze tra Unione e SM?
Le competenze sono distinte in:
- Competenze esclusive: SM non possono più legiferare se non in caso di specifica delega
- Competenze di supporto: l’Unione sostiene le iniziative degli SM (come per la Salute e per l’Industria)
- Competenze concorrenti: gli SM possono legiferare se l’Unione non sta già legiferando.
Quali sono le basi giuridiche a fondamento degli atti giuridici dell’Unione?
Le basi giuridiche sono le disposizioni abilitanti nei trattati. Determinano chi può agire, per fare cosa, e in che modo (seguendo quale procedura). Queste disposizioni sono quindi le basi giuridiche degli atti, e fungono da clausole attributive di competenza dell’Unione.
Gli atti dell’Unione: tipologie.
Si dividono in due grandi gruppi:
1. Tipici
2. Atipici.
Gli atti tipici possono essere:
- vincolanti: regolamenti, direttive, decisioni
- non vincolanti: raccomandazioni, pareri
Gli atti atipici possono essere:
- regolamenti interni delle istituzioni
- comunicazioni, orientamenti
- accordi interistituzionali
Gli atti giuridici dell’Unione, classificati secondo basi giuridiche e procedure di adozione.
In questo caso, gli atti giuridici possono essere distinti in:
1. Legislativi
2. Non legislativi
Gli atti legislativi possono seguire due procedure:
- procedura legislativa ordinaria
- procedure legislative speciali
Gli atti non legislativi possono essere:
- fondati sulle disposizioni dei trattati
- fondati su altri atti dell’Unione (come ad esempio gli atti di attuazione)
Gli atti giuridici: il regolamento.
Atto vincolante.
- ha portata generale: si applica un numero indefinito di destinatari
- obbligatorio in tutti i suoi elementi: non può essere applicato parzialmente
- applicabilità diretta: non richiede misure di attuazione da parte delle autorità nazionali.
Gli atti giuridici: la direttiva.
E’ meno intrusiva del regolamento e incompleta per definizione.
- Si rivolge a SM (tutti o solo alcuni)
- vincola ad un obiettivo, lasciando liberi SM rispetto a forma e mezzi del raggiungimento (alcune direttive sono comunque molto stringenti)
- richiedono un provvedimento di recepimento da parte di SM. Tale provvedimento deve essere adottato entro i limiti specificati dalla direttiva. Una situazione in pendenza di recepimento è chiamata “stand-still”.
Gli atti giuridici: la decisione.
La decisione è:
- obbligatoria in tutti i suoi aspetti
- può designare i propri destinatari (ed è vincolante solo per essi) o no (portata generale)
- se designa i destinatari valida tramite notifica, altrimenti basta pubblicazione per renderla valida
- se impongono obbligo pecuniario, diventano titolo esecutivo
Gli atti non vincolanti: raccomandazioni e pareri.
Hanno un tratto comune:
- assenza di effetti vincolanti (che è diverso da assenza di effetti giuridici)
raccomandazioni:
- atti di orientamento di carattere non normativo (soft law)
- il potere di raccomandazione spetta a Consiglio e Commissione (e in alcuni casi a BCE)
- i loro effetti giuridici sono specificati nei trattati (ad esempio, procedura di controllo dei disavanzi pubblici eccessivi)
pareri:
- esprimono la posizione di un organo o di un’istituzione
- fanno in genere fasi di procedure più grandi
- dove previsto dai Trattati, presentano obbligo di acquisizione ma non sono vincolanti
Gli atti atipici. Caratteristiche generali.
- grande varietà di forme: risoluzioni, conclusioni, orientamenti
- no base giuridica specifica, perché sono adottati dalle istituzioni nell’esercizio delle proprie prerogative
- in alcuni casi stesso nome ma effetti diversi (es. regolamento interno e regolamento della Corte)
- effetto giuridico diverso a seconda del tipo di atto
- principio di prevalenza della sostanza sulla forma: occorre guardare al contenuto e non alla forma dell’atto per determinarne la natura
- caso part.: accordi interistituzionali, possono avere effetti vincolanti
Cos’è l’obbligo di motivazione? Cosa contiene?
L’obbligo di motivazione è il necessario preambolo che ogni atto giuridico delle istituzioni dell’Unione. Spiega il “perché si fa”.
Elementi contenuti nel preambolo:
- visti (riferimento a base giuridica ed elementi procedurali)
- considerando (è la motivazione vera e propria)
Firma, pubblicazione ed entrata in vigore degli atti: gli atti legislativi.
firma: necessaria, pena annullamento
pubblicazione: obbligatoria su Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (online) in tutte le lingue ufficiali
entrata in vigore: stabilit dall’atto stesso, altrimenti 20 giorni. La data di entrata in vigore è diversa dalla data di applicazione.
Firma, pubblicazione ed entrata in vigore degli atti: gli atti non legislativi
- firma (autenticazione): regolamenti, direttive e decisioni: firma del pres. dell’istituzione che adotta (in realtà, regola gen., ma stabilita dai regolamenti interni delle istituzioni)
- obbligo di pubblicazione: per regolamenti, direttive rivolte a tutti gli Stati membri e decisioni (Beschlüsse); altrimenti, pubblicazione solo facoltativa (es. decisioni aiuti di Stato) ma obbligo di notifica
- entrata in vigore: se obbligo di pubblicazione, stesso regime degli atti legislativi; negli altri casi, l’atto acquista efficacia con la notifica