Le società in generale Flashcards
Definizione società e art.
La società è un imprenditore collettivo, cioè composto da più persone. art 2247
Costituzione della società + gli elementi.
Si costituisce tramite contratto:
Gli elementi:
- Conferiscono i beni o servixi
- Per l’esercizio comune dell’attività economica,
- Allo scopo di idviderne gli utili.
La funzione dei conferimenti
I conferimenti formano i capitale sociale che svolge due funzioni:
- consente di sostenere le spese necessarie per esercitare l’attività economica
- costituisce una garanzia per i creditori sociali, i quali potranno rivalersi su di esso in caso di mancato pagamento.
L’articolo 2247:
sia finalizzato: (obbiettivi)
- Allo svolgimento di un’attività imprenditoriale
- e alla divisione degli utili.
In caso di assenza degli obbiettivi:
L’accordo non da vita a una società ma ad altri tipi di accordo: associazione o comunione.
Le società lucrative sono:
- La società semplice
- la società in nome collettivo
- società in accomandita semplice
- società a responsabilità limitata
- società per azioni
- società in accomandita per azioni
Società non lucrative o …
mutualistiche
- Cooperative
- società di mutua assicurazione.
Capitale sociale:
è formato dall’insieme dei conferimenti effettuati dai soci e suo valore e deve essere dichiarato nel contratto costitutivo affinchè i creditori possano decidere quanto credito accordare con la società.
Il patrimonio sociale:
é costituito dal capitale sociale e l’insieme dei rapporti attivi e passivi
Che cos’è l’autonomia patrimoniale della società.
Il patrimonio della società diventa autonomo rispetto a quello dei soci:
- I soci nonn possono riappropriarsene se non recedono dalla società
- Su di esso si possono rivalese soltanto i creditori sociali
Società di persone: Autonomi patrimoniale …..
Società di persone: Autonomi patrimoniale imperfetta:
- Società semplici
-Società in nome collettivo
- società in accomandita semplice
Non è previsto un capitale minimo quindi è essensiale la garanzia offerta dal patrimonio personale dei soci.
i soci risponodono con i loro patrimoni personali:
- Illimitatamente: Che i soci rispondono con tutti i loro averi
- Solidalmente: che i creditori possono pretendere l’intero pagamento del debito da un solo socio che in seguito si può rivalersi suglialtri soci.
Società in accomandita semplice
In questa società sono presenti gli:
- Accomandatari: cioè che rispondono dei debiti in modo illimitato e solidale-
- Accomandati: rispondono in modo limitato alla loro quota conferita
Società di capitali: autonomia patrimoniale …
Società di capitali: autonomia patrimoniale perfetta:
- Società a responsabilità limitata
- società per azioni
- societa in accomandita per azioni.
I creditori possono rivalersi solo sul patrimonio della società enon su quello personale dei soci.
La società in accomandita per azioni
La società in accomandita per azioni si distingue perchè ci sono:
- Accomandatari: cioè che rispondono dei debiti in modo illimitato e solidale-
- Accomandati: rispondono in modo limitato alla loro quota conferita
L’adozione di stumenti dall’allerta:
art?
art. 3 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Impone alle società adottare:
- un assetto organizzativo
- amministrativo
- contabile
adeguato alla misura e alle dimensioni dell’impresa e idoneo a rilevare gli elementi di crisi e consenta di intervenire.
Società unipersonale
Chi
Motivo
Unipersonale è la società in cui compare un solo socio.
Autonomia patrimoniale perfetta.
Un solo socio è acconsentito anche in:
- società a resposponsabilità limitata
- società per azioni.
é stato introdotto per favorire la crescita delle piccole-medie imprese individuali.
Caratteristiche delle società unipersonali:
- è una società di capitali e quindi risponde ai debiti solo con il patrimonio sociale.
-Si costituisce con un atto unilaterale.
-Necessita di conferimenti per formare il capitale sociale
- è una società commerciale
-Società lucrativa
Associazione in partecipazione art ?
art 2549
“Con il contratto in associazione in partecipazione, ASSOCIANTE attribuisce all’ASSOCIATO una partecipazione agli utili della sua impresa o il correspettivo di un determinato apporto”
In caso di perdita
art 2253
-Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili
- le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto