I soggetti Flashcards
Quale soggetto, appartenente all’amministrazione finanziaria in senso lato, si occupa della gestione dei rapporti tributari con i contribuenti?
L’agenzia delle entrate, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, tramite i suoi uffici locali.
Quali sono i principali “ausiliari” degli uffici/ enti impositori?
Per quanto riguarda la fase dell’accertamento dei tributi, la Guardia di finanzia, in funzione di polizia tributaria.
Per quanto riguarda la fase della riscossione dei tributi, gli agenti della riscossione (Equitalia spa).
Cosa si intende per “soggetto passivo” del tributo? Si tratta, sempre, del soggetto cui si riferisce/ che realizza il “presupposto”, quale “indice di capacità contributiva”?
Il soggetto che assume la qualità di debitore del tributo ossia chi deve pagarlo.
No, può essere anche un soggetto diverso, ma, ai fini della legittimità costituzionale della norma che estende l’obbligazione tributaria a tale, diverso, soggetto, questi deve poter “traslare” (trasferire) l’onere finanziario del tributo sul soggetto cui il presupposto del tributo medesimo è imputabile.
Quale esempio si può fare di “solidarietà paritaria” tra co-obbligati fiscali? In questo caso il condebitore che paga che diritti ha nei confronti degli altri condebitori?
Sono solidalmente tenuti, in termini “paritari”, a pagare l’imposta di registro i contraenti di una compravendita immobiliare.
Il condebitore che paga ha azione di regresso, pro quota, nei confronti degli altri condebitori.
Quale differenza vi è tra il “sostituto” ed il “responsabile” d’imposta?
Il “sostituto” d’imposta è, normativamente (art. 64.1, d.p.r. 600/1973), definito colui che è per legge tenuto a pagare un tributo “in luogo di altri”, in virtù di presupposti a questi riferibili (es: datori di lavoro che effettuano le ritenute fiscali sui compensi corrisposti ai propri dipendenti).
Il “responsabile d’imposta”, è, normativamente (art. 64.3, d.p.r. 600/1973), definito colui che è tenuto a pagare un tributo “insieme con altri”, in virtù di presupposti a questi esclusivamente riferibili (esempio: notaio per l’imposta di registro relativa ad un atto da esso rogato).
Qual è la ratio delle norme che prevedono la “sostituzione” e la “responsabilità” d’imposta?
La “sostituzione” d’imposta ha lo scopo di velocizzare e facilitare l’accertamento e la riscossione dei tributi. La “responsabilità” d’imposta ha lo scopo di rafforzare l’adempimento del debito tributario.
Che diritti ha il “responsabile d’imposta” che paga nei confronti del debitore tributario principale?
Può regredire per l’intero (art. 64.3 d.p.r. 600/1973). Per tale ragione in dottrina viene qualificato come co-obbligato solidale “dipendente”.
Che differenza vi è tra la “sostituzione d’imposta” (in senso stretto) e la “sostituzione d’acconto”?
Nel primo caso il “sostituto” assolve per intero l’obbligazione tributaria (es: regime fiscale sostitutivo dell’imposizione sugli interessi corrisposti dalle banche ai propri clienti);
nel secondo, si tratta di un pagamento parziale ed anticipato (es: ritenuta alla fonte sui compensi corrisposti al personale dipendente dall’imprenditore/ lavoratore autonomo).
Nel primo caso quindi il “sostituito” non deve fare più nulla per adempiere al proprio debito tributario, essendo lo stesso già stato estinto dal “sostituto”.
Nel secondo caso, l’“acconto” mantiene l’obbligo di dichiarazione di tale debito e di pagamento dell’eventuale saldo passivo.
“Sostituto” e “sostituito” sono co-obbligati solidali?
Di regola, “sostituto” e “sostituito” non sono co-obbligati solidali.
Nella sostituzione “totale” (o d’imposta o propria) può aversi solidarietà passiva tra “sostituto” e “sostituito” solo qualora il primo non effettui la ritenuta alla fonte oppure non la versi (art. 35, d.p.r. 602/1973).
Nella sostituzione “parziale” (o d’acconto o impropria), se il “sostituto” effettua la ritenuta, il “sostituito” non assume mai la posizione di debitore per l’importo della stessa (del quale, anzi, è creditore verso l’amministrazione finanziaria). In tal caso infatti la legge non prevede la solidarietà passiva del “sostituito”. Qualora il “sostituto” non effettui la ritenuta, l’unico debitore dell’importo della stessa rimane il “sostituito”.
Il “sostituto” deve esercitare la rivalsa nei confronti del “sostituito”? Se sì, in quale modo?
La “rivalsa” del “sostituto” nei confronti del “sostituito” è di regola obbligatoria (art. 64.1 d.p.r. 600/1973). Essa fiene esercitata mediante la “ritenuta” ossia pagando la somma, civilisticamente, dovuta al “sostituito” al netto dell’imposta o dell’acconto d’imposta.
In che modo viene esercitata la rivalsa, obbligatoria, IVA?
Mediante maggiorazione del corrispettivo contrattuale (“cessione di un bene” o “prestazione di un servizio”) con l’aggiunta dell’IVA.
Il “cessionario” o “committente” (contribuente di fatto) è perciò stesso costituito debitore del corrispettivo al lordo dell’imposta de qua nei confronti del “cedente” o “prestatore” (contribuente di diritto).
Che differenza vi è tra la “rivalsa” (traslazione giuridica dell’imposta) e la “traslazione economica” dell imposta?
La “rivalsa” è un istituto giuridico del diritto tributario che mira a preservare il principio di capacità contributiva “propria”.
La “traslazione economica” dell’imposta è il meccanismo, meramente fattuale, mediante il quale un soggetto (contribuente di diritto/ percosso) trasferisce l’onere finanziario derivante da un tributo ad un altro soggetto (contribuente di fatto/ inciso), nell’ambito di un rapporto di scambio.
L’imposta può essere oggetto di un patto di accollo? Se sì, con quali effetti? Anche nel caso in cui sia prevista la “rivalsa obbligatoria”?
Sì, in generale si possono stipulare validamente patti di accollo di imposta, ma mai con effetto “liberatorio” del debitore principale (art. 8.2 l. 212/2000, “Statuto del contribuente”).
No, quando è normativamente prevista la “rivalsa obbligatoria” il patto di accollo (ovvero di rinuncia alla rivalsa) è nullo.
Gli eredi del contribuente sono co-obbligati solidali o parziali per i debiti tributari del de cuius?
Per le imposte reddituali, i cui presupposti si sono verificati in vita del de cuius, gli eredi sono co-obbligati solidali ex lege (art. 65.1 d.p.r. 600/1973).
È controverso che la regola della solidarietà, che fa eccezione a quella civilista della parziarietà delle co-obbligazioni ereditarie (art. 752 c.c.), si estenda alle altre imposte.
I contribuenti devono obbligatoriamente avvalersi di consulenti fiscali abilitati?
Di regola no. L’assistenza tecnica è obbligatoria nelle liti avanti alle Commissioni tributarie di valore superiore ad € 2.582,28 d’imposta.