i rapporti obbligatori Flashcards

1
Q

che cosa si intende per obbligazione?

A

L’obbligazione è un rapporto giuridico in forza del quale un soggetto, il debitore, è tenuto a una determinata prestazione, suscettibile di valutazione economica, a favore di un altro soggetto detto creditore.
Questo rapporto crea due posizioni correlate, quella di debito (passiva) e quella di credito (attiva).
Al debitore fa capo una determinata obbligazione mentre al creditore fa capo il correlativo diritto di credito.
La nozione di diritto di credito viene contrapposta a quella di diritto reale, in quanto quest’ultimo si applica sulle cose mentre il diritto di credito è nei confronti di un soggetto tenuto a fornire una prestazione.

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2
Q

quali sono le fonti di un’obbligazione?

A

possono essere:
-un contratto (rapporto giuridico patrimoniale intercorrente tra due o più parti)
-fatto illecito (extracontrattuale)
-ogni altro fatto o atto idoneo a produrle secondo l’ordinamento.
inoltre il codice tratta separatamente le fonti dalle quali essa può derivare
-il contratto
-le promesse unilaterali
-titoli di credito
-l’arricchimento senza causa
-i fatti illeciti

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3
Q

che differenza c’è tra obbligazione civile e obbligazione naturale?

A

L’obbligazione civile è la normale obbligazione disciplinata dal codice civile,
mentre l’obbligazione naturale nasce per volontà del soggetto adempiente di eseguire una prestazione in virtù di particolare doveri sociali o morali.
Dunque il debitore naturale non è obbligato giuridicamente ad adempiere ma è obbligato soltanto in forza di doveri morali o sociali. Il creditore naturale non può ottenerne la restituzione.

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4
Q

che cosa sono le obbligazioni plurisoggettive?

A

a volte può accadere che uno dei soggetti del rapporto sia determinato dopo il sorgere del vincolo ed è possibile che l’obbligazione faccia capo a una pluralità di soggetti.
questo accade in casi di
a) obbligazione solidale, passiva quando ciascun debitore è obbligato a eseguire l’intera prestazione all’unico creditore; attiva quando ciascun creditore ha diritto nei confronti dell’unico debitore all’intera prestazione
b) obbligazione parziaria, passiva quando ciascuno dei debitori è tenuto ad eseguire una parte della prestazione totale (unitaria) e la restante sarà eseguita dai condebitori; attiva se ciascuno dei creditori ha diritto a una parte della prestazione unitaria mentre la restante spetta agli altri creditori

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5
Q

che differenza c’è tra obbligazioni divisibili e indivisibili?

A

Le obbligazioni indivisibili sono quelle che hanno ad oggetto una prestazione non suscettibile di adempimento parziale: o per sua natura (es. consegnare un animale) o per volontà delle parti.
Le obbligazioni divisibili sono invece tutte le altre.

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6
Q

come deve essere la prestazione?

A

La prestazione deve
-essere suscettibile di valutazione economica,
rispondere ad un interesse del creditore.
Inoltre si distinguono in un dare cioè nel trasferimento di un diritto su un bene o nella sua consegna; in un facere, cioè nel compimento di un’attività materiale o giuridica; in un non facere, cioè in una condotta omissiva e quindi un’obbligazione negativa.
infine per l’esistenza dell’obbligazione è necessario che la prestazione sia lecita, esista e sia determinata o determinabile.

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7
Q

come possono essere le obbligazioni?

A

le obbligazioni si distinguono in
-obbligazioni semplici, che hanno oggetto un’unica prestazione;
-alternative, in cui sono dovute al creditore più prestazioni e il debitore si libera fornendone una sola. Il potere di scelta spetta al debitore e una volta scelto, l’obbligazione diventa semplice;
-e facoltative, in cui l’obbligazione è unica ma il debitore può liberarsene fornendone una diversa.

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8
Q

che cos’è l’obbligazione pecuniaria?

A

Le obbligazioni pecuniarie sono quelle obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro, la cui prestazione si estingue attraverso il versamento della somma dovuta.

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9
Q

che cosa sono gli interessi?

A

Gli interessi hanno carattere accessorio rispetto alle obbligazioni principali e possono essere
-legali, se sono dovuti in forza ad una norma di legge ovvero salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi decorrono gli interessi sul prezzo, anche se il prezzo non è ancora esigibile.
-convenzionali, sono quelli dovuti in forza di un accordo tra debitori e creditori, l’accordo può essere sia antecedente che successivo al sorgere dell’obbligazioneLa funzione di questi interessi è corrispettiva in quanto rappresentano il corrispettivo del debitore per il godimento di una somma di denaro. Esempio è il mutuo in quanto vi è un contratto in forza del quale la somma di denaro è mutuabile per il godimento
-moratori (danni alle obbligazioni pecuniarie)
-usurari, sono quelli superiori ai tassi medi praticati da banche e intermediari finanziari, rilevati trimestralmente dal Ministro del tesoro.

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10
Q

come possono avvenire le modificazioni dei soggetti del rapporto obbligatorio?

A

ai soggetti del rapporto obbligatorio (creditore e debitore) si possono sostituire nel corso del rapporto stesso altri soggetti, e può verificarsi nell’ambito di una successione a titolo universale (es eredità) o per una a titolo particolare. (riguarda il singolo rapporto)
La modificazione del soggetto attivo può realizzarsi mediante atto a titolo particolare mediante le figure:
a) della cessione del credito
b) della delegazione attiva
c) del pagamento con surrogazione

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11
Q

come funziona la cessione del credito?

A

Di cessione del credito la legge parla in due significati differenti:
- per indicare il contratto con il quale il creditore pattuisce con un terzo il trasferimento in capo a
quest’ultimo del suo diritto verso il debitore;
- per indicare l’effetto di tale contratto, cioè il trasferimento del credito in capo al terzo.
Per quanto riguarda il contratto di cessione, qualunque credito può formare oggetto di cessione, purchè il credito non abbia carattere strettamente personale.
Avviene tramite un contratto per mezzo del quale il credito circola liberamente.
Il contratto di cessione può avere ad oggetto una somma di denaro o una prestazione di altra natura (es. cedo il credito a fronte di una partita di merci). Per le molteplici funzioni la cessione del credito è detto contratto a causa variabile.
La cessione si perfezione in forza di un accordo fra il creditore e il terzo e Non è richiesta l’accettazione da parte del debitore.

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12
Q

quali sono gli effetti della cessione?

A

Riguardo agli effetti tra le parti il credito è dal cedente trasferito al cessionario, in forza del principio del consenso traslativo nel momento stesso del perfezionamento dell’accordo di cessione.
Affinché la cessione abbia efficacia nei confronti del debitore occorre che a quest’ultimo la cessione venga notificata dal cedente o dal cessionario ovvero deve accettarla. l’obbligazione rimane inalterata perciò il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e gli altri accessori.

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13
Q

che rapporti intercorrono tra cedente e cessionario?

A

Se la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito (se inesistente egli dovrà restituire tutto il ricevuto e risarcire il danno,) ma non risponde affatto se il debitore risulta insolvente (realizzabilità del credito).
Il cedente può anche, con apposito patto, garantire la solvenza del debitore: in tal caso, qualora il debitore ceduto non adempia, il cedente sarà tenuto a restituire quanto aveva eventualmente ricevuto come corrispettivo della cessione.
Quando la cessione sia stata effettuata per estinguere un debito del cedente verso il cessionario si presume che la cessione avvenga pro solvendo (il cedente garantisce non solo l’esistenza ma anche la bontà del credito); qualora risulti una diversa volontà delle parti, nel senso che il cessionario si accolla, l’intero rischio della solvenza del debitore ceduto, si parla di cessione pro soluto (la cessione avviene senza alcuna garanzia da parte del cedente).

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14
Q

che cosa si intende con factoring?

A

ll factoring è una figura negoziale con cui si vuole indicare un particolare tipo di contratto con il quale un imprenditore (cedente) si impegna a cedere tutti i crediti presenti e futuri della propria attività imprenditoriale ad un altro soggetto professionale (factor) il quale, dietro un corrispettivo consistente in una commissione, assume l’obbligo di fornire una serie di servizi che vanno dalla contabilizzazione, gestione, alla riscossione di tutti o di parte dei crediti che quest’ultimo vanta in relazione alla propria attività, fino alla garanzia dell’eventuale inadempimento dei debitori, ovvero al finanziamento dell’imprenditore cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti.
La cessione può avvenire in due modi differenti:
- pro soluto: il factor si assume il rischio di insolvenza dei crediti ceduti ed in caso di inadempimento di questi ultimi non potrà richiedere la restituzione degli anticipi versati al cliente;
- pro solvendo: lasciando al cliente il rischio dell’eventuale insolvenza dei crediti ceduti.

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15
Q

che cos’è la delegazione attiva?

A

La delegazione attiva consiste in un accordo ”trilaterale” tra creditore (delegante) , debitore (delegato) e un terzo, (delegatario), con il quale il creditore dà mandato al debitore che accetta, di pagare al terzo.

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16
Q

come avvengono le modificazioni del soggetto passivo del rapporto obbligatorio?

A

La modificazione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio può realizzarsi, a titolo particolare mediante le figure:
a) della delegazione passiva
b) dell’espromissione
c) dell’accollo.
Trattandosi del soggetto passivo del rapporto occorre tenere presente che, a differenza del debitore, per il creditore non è affatto indifferente avere come debitore un soggetto anzichè un altro. Perciò la sostituzione del debitore non è possibile senza l’espressa volontà del creditore.

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17
Q

come funziona la delegazione passiva?

A

La delegazione a promettere consiste in un negozio trilaterale fra debitore (delegante) creditore (delegatario) ed un terzo (delegato) in forza del quale il debitore delega il terzo ad obbligarsi ad effettuare il pagamento a favore del creditore.

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18
Q

in cosa consiste l’espromissione?

A

L’espromissione consiste in un contratto fra il creditore ed un terzo, in forza del quale quest’ultimo (espromittente) si impegna, nei confronti del primo (espromissario) a pagare il debito gia esistente dell’obbligato originario (espromesso) (es. padre che si fa carico del debito di un figlio).
Quest’obbligo può essere assunto spontaneamente, ossia senza il consenso o l’incarico del debitore, dal momento che si tratta di un atto vantaggioso per costui.
L’elemento differenziale tra la delegazione e l’espromissione consiste nella spontaneità dell’iniziativa del
terzo.

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19
Q

come funziona l’accollo?

A

L’accollo consiste in un contratto bilaterale tra il debitore (accollato) e un terzo (accollante), con il quale quest’ultimo assume a proprio carico l’onere di procurare il pagamento al creditore (accollatario) (es. se acquisto con ipoteca l’acquirente si accolla anche il rimborso dell’ipoteca).
L’accollo, al pari dell’espromissione, ha quale causa quella di assumersi un debito altrui.
Ma mentre con l’espromissione questa funzione viene realizzata da un accordo tra il terzo ed il creditore, nell’accollo l’accordo interviene tra il terzo ed il debitore originario.
l’accollo interno semplice → che si ha quando le parti non intendono attribuire nessun diritto al creditore verso l’accollante: questi si impegna solo verso l’accollato ha perciò una semplice funzione interna (ovvero mette a disposizione i mezzi perché il debitore provveda all’adempimento dell’ipoteca);
- l’accollo esterno → che si ha quando l’accordo tra accollante ed accollato si presenta come un contratto a favore del creditore, nel senso che le parti hanno previsto ed accettato che il creditore possa avvantaggiarsi della convenzione, aderirvi con un suo atto unilaterale, e conseguentemente pretendere direttamente dall’accollante l’adempimento del suo credito.

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20
Q

che cos’è l’adempimento?

A

l’obbligazione è un rapporto temporaneo destinato quindi ad estinguersi. Tipico fatto estintivo dell’obbligazione è l’adempimento, che consiste nell’esatta esecuzione della prestazione dovuta dedotta in obbligazione nonché principale. Il legislatore stabilisce che, nell’adempiere l’obbligazione, il debitore deve usare la diligenza del “buon padre di famiglia”

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21
Q

chi è il destinatario dell’adempimento?

A

Per quel che riguarda il destinatario dell’adempimento il codice prevede che di regola il debitore esegua il pagamento direttamente al creditore, che deve accertarsi che il debitore abbia la capacità legale di ricevere, perché altrimenti potrebbe essere obbligato a pagare una seconda volta, a meno che non si provi che l’incapace ha comunque tratto vantaggio dalla prestazione eseguita. Il debitore si libera se paga in buona fede a persona che in base a circostanze appare essere il creditore (chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione al vero creditore).

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22
Q

come viene determinato il luogo dell’adempimento?

A

è di regola determinato nel titolo costitutivo del rapporto (inserito nel contratto) o è determinato dagli usi o dalla natura della prestazione (es. gli obblighi di un giocatore di una squadra di calcio). Qualora l’oggetto dell’obbligazione sia consegnare una cosa determinata questa deve essere adempiuta nel luogo in cui è sorta l’obbligazione, se invece l’oggetto concerne il pagamento di una somma di denaro, questa deve essere effettuata al domicilio del creditore.

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23
Q

che tempo ha l’adempimento?

A

Il termine è spesso indicato nel titolo costitutivo. Se l’obbligazione è ad esecuzione ricorrente o periodica occorre determinare il momento iniziale e quello finale della prestazione dovuta. Se l’obbligazione è istantanea occorre determinare il giorno dell’adempimento.
Se il titolo non prevede tempo il creditore può richiedere immediatamente l’adempimento. Il creditore ha diritto all’esatta esecuzione della prestazione egli può rifiutare o accettare un prestazione diversa anche qualora si tratti di prestazione avente valore uguale o maggiore. Se il creditore accetta la prestazione diversa il debitore resta però comunque obbligato ad eseguire la prestazione originaria, e se non la esegue il creditore può richiederne il pagamento ed il contratto si realizzerà soltanto quando il debitore esegua effettivamente la prestazione sostitutiva.

24
Q

come può avvenire l’adempimento di un terzo?

A

Di regola per il creditore è indifferente se la prestazione viene eseguita personalmente dal debitore o da un terzo.
Quando però, la prestazione sia infungibile, il creditore può rifiutare la prestazione che il debitore gli proponga di far eseguire da un suo sostituto (es. attore scritturato per una parte teatrale)
Se invece, la prestazione è fungibile (es. pagamento di una somma di danaro), il creditore non può rifiutare la prestazione che gli venga offerta da un terzo. E il suo eventuale rifiuto potrebbe comportare la mora accipiendi.

25
Q

cosa può fare una persona che ha più debiti diversi verso un’altra?

A

se una persona che ha più debiti della stessa specie verso un’altra persona effettua un pagamento che non comprenda la totalità di quanto dovuto, risulta importante stabilire quale tra i vari debiti venga estinto.
Il debitore ha quindi la facoltà di scegliere quale debito sanare, e nel caso non sia esplicitato il debito soddisfatto sarà quello scaduto;
se invece sono più debiti scaduti, sarà quello meno garantito;
se più debiti ugualmente garantiti, il più oneroso per il debitore; se sono ugualmente onerosi, il più antico.

26
Q

che cos’è la surrogazione?

A

La surrogazione è il fenomeno del subingresso di un terzo nei diritti del creditore verso un debitore, per effetto del pagamento del debito da parte del terzo stesso. È uno degli istituti che dà vita alle modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio dal lato attivo.
Il codice prevede tre distinte figure di surrogazione:
a) Surrogazione per volontà del creditore, quando il creditore, ricevendo il pagamento da parte del terzo, dichiara espressamente e contestualmente di surrogarlo nei propri diritti
b) Surrogazione per volontà del debitore, il quale prende a mutuo una somma di denaro da un terzo al fine di adempiere il proprio debito e surroga il mutuante nei diritti spettanti al creditore, anche senza il consenso di questi
c) Surrogazione legale, è la surrogazione che ha la sua fonte nella legge ed è prevista in alcune ipotesi tassative.

27
Q

cosa si intende per mora credendi?

A

Normalmente per la realizzazione dell’adempimento è necessaria la cooperazione del creditore. Con “mora credendi” (mora del creditore) si intende quel comportamento imputabile al soggetto attivo di un rapporto obbligatorio, il creditore, il quale senza giustificato motivo si rifiuti di ricevere il pagamento offertogli dal debitore oppure non compie quanto è necessario affinché lo stesso possa adempiere ad una obbligazione esistente (es. di lasciare aperto il magazzino).
Il rifiuto, da parte del creditore, di ricevere la prestazione offerta dal debitore è giustificabile solo qualora l’offerta non sia valida, ad es. perché parziale o inesatta.
Il debitore costituisce in mora il creditore con l’offerta dell’adempimento; tale offerta può essere di due tipi:
a) solenne, ovvero compiuta da un pubblico ufficiale; se l’obbligazione ha ad oggetto delle res da consegnare a domicilio il pubblico ufficiale le porta con se per eseguire il pagamento, se si tratta di bene diverso (es. restituzione dell’immobile locato) l’offerta avviene per intimazione mediante atto notificato al creditore;
b) secondo gli usi, dove gli effetti della mora non si verifichino dal giorno dell’offerta ma da quello del deposito delle cose dovute.

28
Q

che cos’è la compensazione?

A

La compensazione è un modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall’adempimento. Quando tra due persone intercorrono rapporti obbligatori reciproci, (un soggetto creditore in un rapporto è al tempo stesso debitore in un altro rapporto) i due rapporti possono estinguersi, in modo parziale o totale, senza bisogno di provvedere ai rispettivi adempimenti, mediante compensazione tra i rispettivi crediti.

29
Q

quali tipi di compensazione esistono?

A

Le tipologie di compensazione previste dal codice civile sono le seguenti tre:
a) Compensazione legale → si verifica tra due debiti aventi per oggetto una somma di denaro o altra quantità di cose fungibili della stessa specie (ad esempio Tizio deve a Caio 10 chili di grano, mentre Caio deve 20 chili a Tizio. Tizio, anziché adempiere, compensa senza dare i 10 chili, rimanendo creditore di 10 da parte di Caio o ricevendo i restanti 10 chili da Caio.), che siano crediti liquidi (vale a dire determinati nel loro ammontare), ed esigibili (non siano cioè soggetti a termine o condizione). La compensazione opera dal momento della coesistenza dei due crediti
b) Compensazione giudiziaria → si verifica tra due crediti aventi per oggetto una somma di denaro o altra quantità di cose fungibili della stessa specie, che tuttavia, a differenza del caso precedente, siano esigibili ma non entrambi liquidi
c) Compensazione volontaria, si fonda su un accordo tra le parti e può operare in assenza dei requisiti dei precedenti.

30
Q

quando incorre l’inadempimento del debitore?

A

Il debitore è tenuto ad eseguire esattamente la prestazione dovuta, se non lo fai incorre l’inadempimento.
Per far si che incorra deve essere già maturato il tempo dell’inadempimento (es scaduto il termine entro il quale l’appaltatore doveva consegnare l’immobile).
Talvolta l’inadempimento può verificarsi prima della scadenza, quando per esempio il debitore è certo di non essere in grado di eseguire la prestazione o quando la svolge ma non nelle condizioni stabilite.
Esso può essere parziale, se la prestazione effettuata differisce in quantità o qualità da quella dovuta; totale se la prestazione manca completamente.
Può inoltre essere relativo se non è stato svolto ma potrà esserlo in futuro, assoluto quando è escluso che potrà esserlo in futuro.

31
Q

quando sorge la responsabilità contrattuale?

A

La responsabilità contrattuale è la responsabilità derivante dall’inadempimento,dall’inesatto adempimento e dall’adempimento tardivo di una preesistente obbligazione quale che ne sia la fonte (ad esclusione del fatto illecito) e si distingue dalla responsabilità extracontrattuale che deriva dalla violazione del generico obbligo di non ledere alcuno senza che prima della violazione sia possibile l’individuazione di una obbligazione.
L’inadempimento è imputabile al debitore, che ne risponde con l’obbligo di risarcire i danni che la mancata esecuzione della prestazione provoca al creditore.
Il debitore può evitare la responsabilità che il mancato adempimento dell’obbligazione fa sorgere a suo carico, solo qualora sia in grado di fornire la prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. In ogni caso grava sul debitore l’onere di fornire la prova di un eventuale causa di giustificazione atta ad esonerarlo da responsabilità contrattuale.

32
Q

come si può risarcire un danno?

A

il danno, di cui il creditore può chiedere il risarcimento al debitore non riuscito a provare la causa giustificatrice del suo inadempimento, varia a seconda di:
-inadempimento assoluto, caso in cui il danno risarcibile consiste nelle conseguenze dovute al definitivo non verificarsi della prestazione dovuta (risarcimento si sostituisce alla prestazione)
-inadempimento relativo, nel caso in cui il danno risarcibile consiste nelle conseguenze negative del ritardo nell’eseguire la prestazione, ancora da adempiersi. il risarcimento in entrambi i casi deve comprendere sia la perdita del creditore che il mancato guadagno.
Sono risarcibili sia i danni patrimoniali che non patrimoniali (es chirurgo che per negligenza ha cagionato al paziente la perdita di funzionalità di un arto)

33
Q

quando si verifica la mora del debitore? (mora debendi)

A

La mora del debitore si distingue dal ritardo, e si ha quando concorrono tre presupposti:
-il ritardo nell’adempimento della prestazione
-l’imputabilità di detto ritardo al debitore
-l’intimazione da parte del creditore al debitore di adempiere, seppur tardivamente.
Questa può essere
a)ex re (automatica), quando non è necessario l’atto di intimazione del creditore e quindi scatta in automatico al ritardo, nei seguenti casi
-quando il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere l’obbligazione
-quando è scaduto il termine
-quando il debito deriva da fatto illecito extracontrattuale
-quando l’obbligazione pecuniaria nasce a titolo di corrispettivo da una transazione commerciale
b) ex persona, quando il creditore richiede per iscritto l’adempimento mediante atto di costituzione in mora, la quale vale anche per interrompere la prescrizione.
La mora debendi può essere considerata soltanto nelle obbligazioni positive (fare, dare).

34
Q

che effetti ha la mora del debitore?

A

Il debitore non è responsabile del ritardo se gli è stato impossibile adempiere per una causa che non era in grado di prevedere e prevenire. L’onere della prova di tale impossibilità grava sul debitore.
Gli effetti della mora debendi sono invece:
a) l’obbligo al pagamento degli interessi moratori sulle somme dovute, anche illiquide
b) il passaggio del rischio, il rischio da imprevisto è a carico del creditore nel senso che se la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue. Quando invece il debitore è in mora il rischio passa a suo carico e quindi egli è tenuto al risarcimento a suo carico.

35
Q

che differenze ci sono tra mora del debitore e del creditore?

A

Mentre nella mora debendi il ritardo dipende dal comportamento del debitore, nella mora credendi esso dipende dal comportamento del creditore. Il primo degli effetti della mora credendi consiste nell’impedire che il ritardo nell’adempimento sia addebitato al debitore e che quindi scattino a carico di quest’ultimo le conseguenze pregiudizievoli che deriverebbero dalla mora debendi. In quanto è il creditore che rende impossibile l’adempimento, il debitore non deve più gli interessi, né i frutti della cosa e può pretendere il risarcimento dei danni che il comportamento del creditore gli abbia procurato

36
Q

cosa si intende con responsabilità patrimoniale del debitore?

A

La responsabilità patrimoniale del debitore prevede che egli risponda delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, e quindi il suo patrimonio è in soggezione rispetto al diritto del creditore di soddisfare i suoi crediti, ed è quindi un diritto potestativo espropriativo. Il patrimonio del debitore è allora posto dalla legge a garanzia dei crediti: si parla così di garanzia patrimoniale o di garanzia generica.

37
Q

cosa si intende per privilegio?

A

Il privilegio è una tra le cause di prelazione che costituisce garanzia patrimoniale su determinati beni del debitore in relazione alla causa del credito. lcuni creditori sono preferiti nella distribuzione di quanto venga ricavato dalla vendita forzata dei beni del debitore, al contrario dei creditori chirografari, ovvero non assistiti cioè da cause di prelazione. Tra i crediti privilegiati l’ordine di preferenza è stabilito dalla legge che accorda maggior protezione.
Il privilegio è generale (su tutti i beni mobili del debitore) o speciale (su determinati beni mobili e immobili).
Il privilegio generale non attribuisce un diritto soggetto, ma un modo di essere o una qualità del credito e non attribuisce il diritto di sequela (diritto di sottoporre il bene ad un’esecuzione forzata, anche se divenuto di proprietà di un terzo).
Il privilegio speciale costituisce un diritto reale di garanzia (chi acquista la cosa dopo che è già sorto il privilegio deve subirlo).

38
Q

quali sono i diritti reali di garanzia?

A

Il diritto reale di garanzia (o garanzia reale) è un diritto reale limitato su cosa altrui, con la funzione di vincolare un dato bene a garanzia di un dato credito.
Nell’ordinamento giuridico italiano, le garanzie reali sono:
- il pegno;
- l’ipoteca.

39
Q

che cosa sono pegno ed ipoteca e per cosa si distinguono?

A

Tali istituti hanno un tratto caratteristico comune: sono diritti reali.
Essi si presentano con quel carattere che è comune ai diritti reali in genere: l’inerenza.
Attribuiscono al creditore il diritto di sequela, cioè il potere di esercitare la garanzia, espropriando detti beni e soddisfacendosi sul ricavato dalla vendita, anche se la loro proprietà sia passata ad altri.
Appartengono alla categoria dei diritti reali su cosa altrui, distinti da quelli di godimento.
Pegno ed ipoteca gravano sempre su beni determinati. La differenza tra pegno ed ipoteca e privilegio speciale consiste:
a) i privilegi sono stati stabiliti dalla legge in considerazione della causa del credito, e quindi il credito è privilegiato o meno fin dal momento della nascita;
b) il pegno e l’ipoteca richiedono un proprio titolo costitutivo, quindi la volontà privata costituisce la fonte prevalente.
questi danno luogo a rapporti accessori che necessitano di un credito, e sono funzionali ad assicurarne al creditore il soddisfacimento.

40
Q

quali sono le differenze tra pegno ed ipoteca?

A

La differenza sta innanzitutto nella diversità dell’oggetto:
- il pegno → ha per oggetto beni mobili (non registrati), universalità di beni mobili e crediti (art.2784,
comma 2, cod. civ.);
- l’ipoteca → ha invece per oggetto beni immobili, taluni diritti reali immobiliari (usufrutto, superficie,
enfiteusi), beni mobili registrati e rendite dello Stato.
In più con il pegno si trasferisce materialmente il bene al creditore, sottraendone il godimento al proprietario; l’ipoteca, invece, ha per oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o beni mobili registrati e, a differenza del pegno, il bene oggetto di ipoteca rimane in godimento del proprietario.
A questo bisogna aggiungere che il pegno si costituisce per contratto e si perfezione con la consegna della cosa; mentre l’ipoteca per la sua costituzione richiede una specifica formalità: ovvero l’iscrizione in pubblici registri.

41
Q

che cos’è il patto commissorio?

A

La cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca potrebbe avere un valore superiore all’ammontare del credito che garantisce. Di questo maggior valore il creditore non può profittare, a danno del debitore e degli altri creditori. È nullo, perciò, il patto commissorio: il patto con il quale creditore e debitore convengano che, in caso di mancato pagamento, la cosa data in pegno o in ipoteca passi in proprietà del creditore.

42
Q

cosa si intende per pegno?

A

Il pegno è un diritto reale di garanzia costituito su beni mobili del debitore o di un terzo a garanzia dell’obbligazione del debitore.
Oltre ai beni mobili, possono essere concessi in pegno anche crediti, universalità di beni mobili e altri diritti reali mobiliari (es. usufrutto).
La giurisprudenza ammette anche il pegno rotativo, che si verifica quando le parti concordano di poter sostituire con altri i beni originariamente costituiti in garanzia.
È vietato invece il suppegno: ossia il pegno che abbia per oggetto un altro diritto di pegno.
Il pegno attribuisce al creditore una prelazione: egli ha diritto di soddisfarsi con priorità, rispetto agli altri creditori, sul ricavato della vendita del bene.

43
Q

quando si parla di pegno irregolare?

A

Si parla di pegno irregolare (cauzione) quando la cosa data in pegno è una somma di denaro o altre quantità di cose fungibili non individuate o delle quali è stata conferita al creditore la facoltà di disporre.

44
Q

come viene costituito il pegno?

A

Un diritto di pegno deve essere costituito mediante apposito accordo contrattuale, poichè deve essere reso opponibile ai terzi (in quanto l’effetto principale è una prelazione rispetto agli altri eventuali creditori).
E’ necessario:
a) che il contratto costitutivo del pegno risulti da atto scritto;
b) che la relativa scrittura abbia data certa
c) che nella scrittura risultino specificatamente indicati sia il credito garantito ed il suo ammontare, sia il bene costituito in pegno.
Infine, per la costituzione del pegno occorre lo spossessamento del debitore (o del terzo costituente), nel senso che la cosa oggetto del pegno deve essere consegnata al creditore, o ad un terzo di comune fiducia.
Solo con queste condizioni il creditore acquisisce il diritto di essere preferito agli altri creditori (ius prelationis).

45
Q

che effetti ha il pegno?

A

Effetti del pegno.
a) il creditore, se la cosa data in pegno non è affidata alla custodia di un terzo, ha diritto di trattenerla, ma per controverso, ha l’obbligo di custodirla; se perde il possesso può esercitare l’azione di spoglio
b) il pegno non può attribuire poteri che vanno al di là della funzione di garanzia: perciò il creditore non può usare o disporre della cosa
se viola questo divieto, il costituente può ottenere il sequestro della cosa stessa.
Peraltro il creditore può fare suoi i frutti della cosa.
Egli deve restituire la cosa quando il debito è stato interamente pagato
c) il creditore, per il conseguimento di quanto gli è dovuto può chiedere che il bene sia venduto ai pubblici incanti, previa intimazione al debitore
e può anche domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento, fino alla concorrenza del debito,

46
Q

che cosa si intende per ipoteca?

A

L’ipoteca è un diritto accordato ad un creditore (per esempio una banca) su un bene immobile o bene mobile registrato, senza che il debitore-proprietario del bene, che costituisce la garanzia, ne perda il possesso.
Si distingue dal pegno innanzitutto per l’oggetto (beni immobili) e in secondo luogo perchè per la sua costituzione necessita di essere iscritto in pubblici registri.
Presenta in comune con il pegno i seguenti ulteriori caratteri:
a) specialità, in quanto non può cadere se non su beni determinati, non sono ammesse ipoteche generali. Inoltre è necessaria la determinazione della somma per cui è concessa l’ipoteca: essa permette ai terzi di conoscere l’entità del vincolo che esiste sul bene
b) indivisibilità: in quanto l’ipoteca grava per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte; il che significa che se a garanzia di un credito sono ipotecati più beni il creditore può far espropriare uno qualsiasi di essi e soddisfarvi l’intero credito.

47
Q

come funziona l’ipoteca legale?

A

L’ipoteca può essere iscritta in forza:
a) di una norma di legge (ipoteca legale). Può essere iscritta, anche contro la volontà del
debitore, nei casi previsti dalla legge. Hanno diritto ad essa
- l’alienante di un bene immobile o di un bene mobile registrato che non sia stato pagato
dall’acquirente;
- ciascun coerede sugli immobili dell’eredità, a garanzia del pagamento del conguaglio in
danaro spettantegli;
- lo Stato sui beni dell’imputato o della persona civilmente responsabile del reato, a garanzia del pagamento delle pene pecuniarie, del rimborso delle spese processuali e delle
spese di mantenimento del condannato in carcere.
L’ipoteca legale presenta due caratteristiche di rilevo:
- viene iscritta d’ufficio dal responsabile del competente Ufficio dell’Agenzia del Territorio, nel
momento in cui viene presentato l’atto di alienazione o di divisione.
-per meglio garantire l’alienante ed il condividente, l’ipoteca legale prevale sulle trascrizioni o iscrizioni già eseguite contro l’acquirente o il condividente

48
Q

come funziona l’ipoteca giudiziale?

A
  • Di regola il creditore, non ha diritto di chiedere unilateralmente l’iscrizione di un’ipoteca a carico di beni
    del debitore a garanzia del suo credito, quando anche lo stesso sia già scaduto ed esigibile. Tuttavia il legislatore concede un siffatto diritto quando egli abbia ottenuto una sentenza che condanni il debitore al pagamento di una somma di denaro o all’adempimento di altra obbligazione, o al risarcimento di danni da liquidarsi successivamente.
49
Q

come funziona l’ipoteca volontaria?

A

Si basa:
- su un contratto fra il debitore o il terzo datore di ipoteca da una parte e il creditore dall’altra;
- su un atto unilaterale fra vivi del debitore o del terzo datore di ipoteca.
Non è ammessa la costituzione in forza di testamento.
Il contratto o l’atto unilaterale devono avere la forma scritta a pena di nullità.
Nulla vieta che il valore economico dell’ipoteca possa essere maggiore dell’ammontare del debito.

50
Q

come si realizza la pubblicità ipotecaria?

A

Proprio per la gravità del vincolo che ne discende, carattere essenziale dell’ipoteca è la sua pubblicità: non esistono ipoteche occulte, chiunque deve sapere se un bene è ipotecato se è conveniente acquistarlo. La pubblicità dell’ipoteca ha carattere costitutivo: il diritto d’ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei pubblici registri immobiliari.
Questa è essenziale per il sorgere dell’ipoteca.
- La pubblicità ipotecaria si attua mediante:
a) Iscrizione, l’atto con il quale l’ipoteca prende vita. Si esegue presso l’Ufficio dell’Agenzia del Territorio del luogo in cui si trova l’immobile. Se il negozio che concede l’ipoteca risulta da scrittura privata, questa deve essere autenticata o accertata giudizialmente.
L’iscrizione dell’ipoteca a garanzia di un determinato credito fa collocare nello stesso grado, oltre il credito principale, i seguenti crediti accessori:
- Le spese dell’atto di costituzione d’ipoteca, quelle di iscrizione e rinnovazione;
- Le spese ordinarie occorrenti per l’intervento nel processo di esecuzione;
b) Annotazione, che serve a rendere pubblico il trasferimento dell’ipoteca a favore di altra persona (es. per cessione del credito), anch’essa ha efficacia costitutiva e la trasmissione dell’ipoteca non ha effetto finché l’annotazione non sia eseguita.
c) Rinnovazione, L’iscrizione dell’ipoteca conserva il suo effetto per 20 anni dalla sua data. La rinnovazione serve appunto ad evitare che si verifichi l’estinzione dell’iscrizione: essa deve eseguirsi precedentemente all’estinzione ventennale, pena una necessaria nuova iscrizione e la perdita del grado.
d) Cancellazione, La cancellazione estingue l’ipoteca e vi si ricorre, di regola, quando il credito è estinto. Essa può:
- Essere consentita dal creditore, nel qual caso l’atto di consenso alla cancellazione deve
provenire da persona capace e rivestire le stesse forme richieste per il negozio di
concessione dell’ipoteca.
- Essere ordinata dal giudice: in questo caso peraltro la cancellazione può essere
effettuata solo se la sentenza è passata in giudicato.
La cancellazione viene eseguita a margine della relativa iscrizione.

51
Q

qual è la rilevanza dei terzi nell’ipoteca?

A

l’ipoteca ha efficacia anche nei confronti di chi acquista l’immobile dopo l’iscrizione. Costui non è obbligato personalmente con tutti i suoi beni verso i creditori che abbiano iscritto ipoteca sull’immobile acquistato: questi ultimi possono soltanto fare espropriare il bene ipotecato, anche dopo il suo trasferimento.
Il terzo è esposto all’espropriazione del bene soltanto per averlo acquistato gravato da ipoteca. Perciò la legge lo ritiene meritevole di considerazione, senza peraltro sacrificare i diritti del creditore. Infatti l’acquirente del bene ipotecato può evitare l’espropriazione esercitando a sua scelta una delle seguenti facoltà
a) Pagare i crediti a garanzia dei quali è iscritta l’ipoteca;
b) Rilasciare i beni ipotecati in modo che l’espropriazione non avvenga contro di lui, ma contro
l’amministratore dei beni stessi che sarà nominato dal tribunale;
c) Liberare l’immobile dalle ipoteche mediante uno speciale procedimento di purgazione delle ipoteche, nel quale egli offrirà ai creditori il prezzo stipulato per l’acquisto o il valore da lui stesso dichiarato.

52
Q

come si estingue l’ipoteca?

A

L’ipoteca si estingue con la sua cancellazione dal registro. Anche per la cancellazione occorre un titolo:
- l’estinzione dell’obbligazione garantita
- la rinuncia espressa e redatta per iscritto del creditore all’ipoteca - la vendita forzata della cosa ipotecata,
- il perimento della cosa,
- lo spirare del termine ventennale senza rinnovazione.
Il conservatore dei registri non può procedere d’ufficio alla cancellazione.

53
Q

quali sono i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale?

A

il patrimonio del debitore costituisce per il creditore una sorta di garanzia generica del soddisfacimento delle obbligazioni gravanti sul debitore medesimo. Per impedire che il patrimonio del debitore possa per negligenza o dolo subire diminuzioni che incidano sulla garanzia anzidetta, la legge riconosce al creditore taluni rimedi, volti ad assicurare la conservazione di tale garanzia:
- l’azione surrogatoria
- l’azione revocatoria
- il sequestro conservativo

54
Q

che cos’è l’azione surrogatoria?

A

Perché si possa esperire un’azione surrogatoria, non basta l’inerzia del debitore, ma occorre che da questa inerzia derivi un pregiudizio per le ragioni dei creditori, pregiudizio consistente nel rendere insufficiente la garanzia generica dei creditori, costituita dal patrimonio del debitore. L’azione anche se esercitata da un singolo creditore che agisce in surrogatoria manifesta i suoi effetti a tutti i creditori del debitore: I benefici rimangono nel patrimonio del debitore e il creditore se ne avvantaggia soltanto nel senso di conservare e migliorare le garanzie del suo credito. La surroga dei crediti deve avere contenuto patrimoniale: solo i diritti patrimoniali concorrono a formare la garanzia generica del creditore. Anche perché egli non ha interesse ad esercitare diritti di natura diversa.

55
Q

che cos’è un’azione revocatoria?

A

La revocatoria è un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale, il quale consiste nel potere del creditore (revocante) di agire in giudizio per far dichiarare inefficace, nei suoi confronti, gli atti di disposizione patrimoniale coi quali il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni. Sono presupposti del rimedio descritto: il credito del revocante, il pregiudizio arrecato dall’atto dispositivo del debitore alle ragioni del creditore, la conoscenza di questo pregiudizio da parte del debitore e, se l’atto è a titolo oneroso, la conoscenza del pregiudizio anche da parte del terzo. Per l’esperimento dell’azione revocatoria si richiedono i seguenti presupposti
a) un atto di disposizione con il quale il debitore modifica la sua situazione patrimoniale, o trasferendo ad altri un diritto che gli appartiene, o assumendo un obbligo nuovo verso terzi, o costituendo diritti (pegno, ipoteca, servitù) a favore di altri su suoi beni;
b) un pregiudizio per il creditore, consistente nel fatto che il patrimonio del debitore, come conseguenza dell’atto di disposizione, divenga insufficiente a soddisfare tutti i creditori;
c) la conoscenza del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del creditore

56
Q

che cos’è il sequestro conservativo?

A

Il sequestro conservativo è una misura preventiva e cautelare, che il creditore può chiedere al giudice, quando ha fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito. Il giudice autorizza il sequestro conservativo nel caso in cui:
a) si hanno elementi che consentano di ritenere fondato il diritto di credito cui la parte si ritiene titolare; b) il rischio che nel lasso di tempo occorrente al creditore per far valere le proprie ragioni il debitore si impoverisca.
l sequestro ha per scopo di impedire la disposizione del bene da parte del debitore che viene colpito con sanzioni penali, se sottrae o danneggia i beni sequestrati.

57
Q

in cosa consiste il diritto di ritenzione?

A

Si tratta di una delle ipotesi più notevoli di autotutela che consiste nella facoltà del creditore rifiutare la consegna di una cosa di proprietà del debitore, fin quando quest’ultimo non abbia adempiuto all’obbligazione connessa con la cosa.
Caratteri essenziali del diritto di ritenzione possono essere considerati:
- l’accessorietà: non è una garanzia autonoma ed esclusiva, spettando sempre in connessione con un diritto di credito da tutelare;
- l’indivisibilità: il soddisfacimento parziale del credito non estingue il diritto di ritenzione.
Ne costituiscono inoltre presupposti:
- il possesso della res;
- l’esistenza del credito;
- il collegamento tra il credito e il bene posseduto.