XIII.10 ESECUZIONE PENE DETENTIVE Flashcards
Quali sono le misure alternative alla detenzione attualmente disponibili?
1) Affidamento in prova al servizio sociale
2) la semilibertà
3) la detenzione domiciliare
Reassumi l’evoluzione della normativa penitenziaria dal 1948 al 2018.
In attuazione dei principi espressi dalla Cost. nel 1975 è stata promulgata un importante legge sull’ordinamento penitenziario che ha introdotto l’affidamento in prova e la semilibertà.
1986/663: legge Gozzini - introduce la detenzione domiciliare e alcuni istituti di favore come i permessi di necessità e i permessi premio.
1998/165 legge Simeone: introduce:
1) la sospensione dell’esecuzione delle pene detentive (sospensione per 30 giorni per fare richiesta di misure alternative che dovrebbero essere notificate in 45 giorni ma spesso ci vogliono anni)
2) ampliamento dell’affidamento in prova ai servizi sociali
3) ampliamento della misura della detenzione domiciliare. La legge 251/2005 ex Cirielli ha ridimensionato l’utilizzo di questi istituti di favore per i i recidivi reiterati.
Nel 2000 Nuovo Regolamento Penitenziario, su sollecitazione della CEDU per ovviare alla situazione riprovevole delle carceri italiane.
D. Lgs. 121, 123, 124/2018 Legge Orlando, nella Legge delega prevede numerosi miglioramenti per il regime carcerario ma il Governo successivo che deve convertire in legge la delega, la modifica in senso opposto. Comunque si ampliano i servizi di assistenza sanitaria in carcere con visita medica per evidenziare eventuali abusi subiti, si ribadisce la protezione ai diritti fondamentali a tutti senza distinzioni. Infine, il lavoro durante la detenzione perde la connotazione afflittiva e si impone un ruolo prioritario alle pene non detentive per i minorenni.
Chi dispone, e quando, le misure alternative alla reclusione? Per quali pene sono disponibili?
Il Tribunale di Sorveglianza, in un momento successivo alla pronuncia di condanna. Sono disponibili per la condanna alla reclusione, all’arresto e in certi casi anche all’ergastolo.
Elenco delle misure alternative alla detenzione?
- affidamento in prova al servizio sociale (per un periodo di durata pari a quella della detentiva da scontare, e con sottoposizione ad una serie di obblighi e divieti);
- detenzione domiciliare (espiazione della pena presso la propria abitazione o in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, con sottoposizione ad una serie di obblighi e divieti);
- l’esecuzione della pena detentiva presso il domicilio (1. 199/2010), applicabile ai condannati a pena detentiva (anche recidivi reiterati) che siano in attesa di esecuzione di una pena detentiva non superiore a diciotto mesi o che stiano scontando la pena in carcere, a condizione che il residuo non sia superiore a diciotto mesi;
- semilibertà (facoltà di uscire dall’istituto di detenzione per il tempo strettamente necessario a partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, con sottoposizione ad una serie di obblighi e divieti);
- espulsione dello straniero privo di permesso di soggiorno che deve scontare, anche come pena residua, una pena detentiva non superiore a due anni.
NB. Nella prassi hanno larga applicazione l’affidamento in prova e la detenzione domiciliare.
Cosa si intende per doppio binario del sistema sanzionatorio?
Il sistema sanzionatorio è un sistema il cui faro è rappresentato dal fine a cui tendono le pene. Si suddivide in sistema delle pene che riguarda soggetti di cui si sia accertata la responsabilità penale e sistema delle misure di sicurezza, che non sono pene ma strumenti che si applicano ad autori di reato o quasi reato che abbiano manifestato una pericolosità sociale.
La funzione della pena è di prevenzione generale e speciale. Cosa si intende per prevenzione generale?
Per prevenzione generale si intende la funzione che svolge la norma incriminatrice verso la generalità dei consociati, nella misura in cui minaccia una pena con lo scopo di frenare dalla commissione dei reati. Realizzata in positivo con l’orientamento culturale che le norme forniscono ed effetto negativo di deterrenza.
La funzione della pena è di prevenzione generale e speciale. Cosa intendiamo per prevenzione speciale?
La prevenzione speciale viene in considerazione nel momento in cui il MG si rivolge rivolgiamo al soggetto destinatario di una condanna nella fase della comminazione e dell’esecuzione. Si realizza non più nella fase della comminatoria edittale, ma nella fase dell’applicazione della pena da parte del MG. Il MG quando commisura la pena è orientato da una finalità di prevenzione speciale e non generale perché non può e non deve assegnare alla pena la funzione pedagogica o di orientamento culturale che invece il legislatore può dare alla norma.
Tecniche con le quali si realizza la prevenzione speciale:
1) (nel lungo periodo) rieducazione del soggetto al rispetto dei valori di convivenza civile
2) intimidazione-ammonimento (pena pecuniaria)
3) neutralizzazione.
La retribuzione non è eliminata dalle due funzioni citate, e svolge la funzione di rappacificazione sociale. MA NON LEGITTIMA LA PENA.
Una sola funzione della pena è menzionata dalla Costituzione. Qual è?
Art. 27 co. 3, lo Stato deve mantenere aperta l’offerta rieducativa. La pena deve tendere alla rieducazione, non la può imporre.
Il sistema di giustizia penale può assumere uno scopo diverso. Quale?
La giustizia riparativa è un paradigma diverso. È l’idea che il sistema penale debba assumere come scopo la riparazione del danno che l’autore del reato ha realizzato attraverso il coinvolgimento della vittima. da affiancare al sistema della giustizia penale tradizionale.
Quali pene possono essere comminate nella fase della cognizione?
Il giudice della cognizione applica le pene principali (pecuniarie, detentive) e le pene accessorie nonché le misure sostitutive delle pene detentive brevi.
Cosa attiene al giudice della sorveglianza quando la sentenza è passata in giudicato (fase dell’esecuzione)?
Il giudice della sorveglianza è competente sulle modalità della esecuzione della pena detentiva, intramuraria o no, garantendo la legalità della pena detentiva e l’apertura della esecuzione verso l’esterno con il sistema delle misure alternative.
Il Giudice di pace ha competenza limitata