successioni e donazioni Flashcards

1
Q

SUCCESSIONI E DONAZIONI
LE SUCCESSIONI
L’HEREDITAS
CAPITOLO 25 - l’eredità

A

Con il termine HEREDITAS i romani indicano DUE COSE DIVERSE:
1. L’INSIEME DI BENI appartenenti al DEFUNTO nel momento in cui
sono DEVOLUTI ad una o più persone che prendono il nome di
EREDI
2. La SITUAZIONE GIURIDICA della persona che, alla MORTA di
un’altra persona, PRENDE IL POSTO di quest’ultimo in tutti i RAPPORTI GIURIDICI TRASMISSIBILI
Essa è una disposizione A TITOLO UNIVERSALE attraverso la quale il de cuius TRASFERISCE all’erede la TOTALITÀ dei suoi beni o BENI SPECIFICI indicati espressamente come una QUOTA del suo patrimonio
La VOCAZIONE ALL’EREDITÀ può essere di DUE TIPI:
1. TESTAMENTARIA (se avviene secondo le DISPOSIZIONI dettate dal DE CUIUS in un TESTAMENTO, è quella PREVALENTE nel mondo romano)
2. INTESTATA (se il de cuius NON ha disposto alcun TESTAMENTO, è stato dichiarato NULLO o NESSUNO degli eredi ha ACCETTATO l’eredità)
3. CONTRA TABULAS (secondo cui ad alcune CATEGORIE di soggetti spetta necessariamente una PARTE del patrimonio ereditario)

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2
Q

L’ACCETTAZIONE DELL’HEREDITAS

CAPITOLO 25 - l’eredità

A

Innanzitutto si opera una DISTINZIONE tra coloro che sono:
1. HEREDES SUI (essi diventano AUTOMATICAMENTE EREDI alla
morte del de cuius anche SENZA pronunciare l’ACCETTAZIONE,
prendono il nome di EREDI NECESSARI)
2. NON HEREDES SUI (essi diventano EREDI solo in seguito
all’ACCETTAZIONE, prendono il nome di EREDI VOLONTARI)
L’accettazione, inoltre, può essere fatta in DUE MODI:
1. CRETIO (ATTO SOLENNE che consiste in una DICHIARAZIONE
ORALE dell’erede in presenza di TESTIMONI, quando è ordinata nel TESTAMENTO è sottoposta ad un TERMINE -> nell’EPOCA GIUSTINIANEA prende il nome di ADITIO e VIENE MENO la caratteristica della SOLENNITÀ)
2. PRO HEREDE GESTIO (COMPORTAMENTO posto in essere dall’erede che fa DESUMERE in modo CHIARO ed UNIVOCO la sua VOLONTÀ DI ACCETTARE)

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3
Q

LA CONFUSIONE DEL PATRIMONIO

CAPITOLO 25 - l’eredità

A

Una volta ACCETTATA l’eredità, si verifica la CONFUSIONE tra il PATRIMONIO dell’EREDE e quello del DE CUIUS -> vengono, dunque, TRASMESSI all’erede tutti i DIRITTI e gli OBBLIGHI gravanti sul de cuius
Tale conseguenza, però, NON è sempre VANTAGGIOSA poichè può essere che l’erede erediti un HEREDITAS DANNOSA (eredità in cui il lato passivo supera il lato arrivo) e sarà, dunque, tenuto al PAGAMENTO dei DEBITO gravanti sul DE CUIUS
Al fine di EVITARE tale conseguenza, Giustiniano crea il rimedio del BENEFICIUM INVENTARIIS (concessione fatta dal MAGISTRATO attraverso la quale l’EREDE richiede di PAGARE I CREDITORI del de cuius nei LIMITI DELL’ATTIVO EREDITARIO e a condizione che dell’ATTIVO stesso sia fatto un INVENTARIO ESATTO entro un certo TERMINE)

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4
Q

LA SEPARATIO BONORUM

CAPITOLO 25 - l’eredità

A

La CONFUSIONE, inoltre, può recare PREGIUDIZIO ai CREDITORI del de cuius -> al fine di EVITARE tale conseguenza, il PRETORE concede ai CREDITORI la possibilità di chiedere una SEPARATIO BONORUM attraverso la quale viene assicurata la PREFERENZA dei CREDITORI sul PATRIMONIO DEL DE CUIUS

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5
Q

LA BONORUM POSSESSIO

CAPITOLO 25 - l’eredità

A

La BONORUM POSSESSIO è un istituto del DIRITTO PRETORIO che consiste nell’ATTRIBUZIONE da parte del PRETORE a colui che ne faccia RICHIESTA o che possegga le QUALITÀ STABILITE nell’EDITTO PRETORIO, NON solo del POSSESSO dei BENI EREDITARI ma anche del godimento della facoltà di EREDE
Inizialmente era SINE RE (senza azione) poichè NON era possibile RESISTERE IN GIUDIZIO all’HEREDITAS PETITIO contro chi dimostrava di essere EREDE secondo lo IUS CIVILE Successivamente vengono fornite al bonorum possessor una serie di TUTELE anche CONTRO IL VERO EREDE, divenendo così CUM RE (con azione)
Possiamo distinguere, inoltre, TRE TIPI di bonorum possessio in base ai MOTIVI per i quali viene concessa:
1. SECUNDUM TABULAS (concessa in virtù del TESTAMENTO)
2. SINE TABULAS (concessa a una persona che possiede le
QUALITÀ STABILITE dall’EDITTO PRETORIO)
3. CONTRO TABULAS (concessa CONTRO IL TESTAMENTO)

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6
Q

L’HEREDITAS PETITIO

CAPITOLO 25 - l’eredità

A

L’HEREDITAS PETITIO può essere esperita da chiunque RITENGA di essere EREDE e voglia vedere RICONOSCIUTA la sua qualità contro chiunque POSSEGGA del tutto o in parte i BENI EREDITARI
In EPOCA ARCAICA si svolgeva tramite l’ACTIO SACRAMENTI IN REM, successivamente si svolgeva PER SPONSIONEM e infine per FORMULA
Ad essa si ricorre quando un TERZO possiede le cose PRO HEREDE (comportandosi come erede) o PRO POSSESSORE (senza alcuna giustificazione)

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7
Q

L’ACTIO FAMILIAE ERCISCUNDAE

CAPITOLO 25 - l’eredità

A

L’ACTIO FAMILIAE ERCINSCUNDAE può essere esperita al fine di chiedere la DIVISIONE dell’EREDITÀ fra più COEREDI
Nell’EPOCA ARCAICA si svolgeva tramite l’ACTIO SACRAMENTI IN REM e il procedimento era UGUALE a quello di RIVENDICAZIONE di qualsiasi OGGETTO

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8
Q

L’USUCAPIO PRO HEREDE

CAPITOLO 25 - l’eredità

A

L’USUCAPIO PRO HEREDE è un istituto in virtù del quale qualora un soggetto POSSEGA in modo ININTERROTTO anche UN SOLO BENE appartenente all’EREDITÀ IACENS (eredità che NON è ancora stata ACCETTATA dall’EREDE VOLONTARIO), egli non acquista solo la PROPRIETÀ della COSA POSSEDUTA ma anche la qualità di EREDE e di conseguenza l’INTERO PATRIMONIO EREDITARIO
In EPOCA IMPERIALE viene stabilito, però, che è possibile solamente acquistare la PROPRIETÀ dei SINGOLI BENI e NON più la qualità di EREDE

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9
Q

LA IN IURE CESSIO HEREDITAS

CAPITOLO 25 - l’eredità

A

Nonostante secondo la concezione romana il titolo di EREDE sia INALIENABILE, essi ritengono che la FACOLTÀ DI ACCETTARE l’eredità possa essere TRASMESSA a TERZI mediante un FINTO PROCESSO che prende il nome di IN IURE CESSIO HEREDITATIS Essa è possibile solamente per quanto riguarda la SUCCESSIONE INTESTATA e NON quella TESTAMENTARIA

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10
Q

LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

CAPITOLO 25 - l’eredità

A

Qualora il de cuius disponga un TESTAMENTO ha luogo la SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

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11
Q

IL TESTAMENTO

CAPITOLO 25 - l’eredità

A

Il TESTAMENTO è un ATTO UNILATERALE (redatto ORALMENTE o PER ISCRITTO) compiuto alla presenza di TESTIMONI attraverso il quale il PATER FAMILIAS dispone dei propri BENI per il momento successivo alla sua MORTE

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12
Q

I REQUISITI ESSENZIALI DELLA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

CAPITOLO 25 - l’eredità

A

Affinchè la SUCCESSIONE TESTAMENTARIA sia VALIDA sia il TESTATORE che l’EREDE devono possedere la TESTAMENTI FACTIO (attiva = CAPACITÀ DI TESTARE, passiva = CAPACITÀ DI RICEVERE per testamento)
Per averla è necessario lo STATUS CIVITATIS e lo STATUS FAMILIAE
NON possiedono la CAPACITÀ DI TESTARE:
1. IMPUBERI
2. LATINI IUNIANI
3. SORDI, MUTI, PAZZI e PRODIGHI
4. DONNE (possono testare solo previa AUTORIZZAZIONE del TUTOR)
5. FILII FAMILIAE (possono disporre solo del PECULIUM CASTRENSE e del PECULIUM QUASI CASTRENSE)
6. SERVI PUBBLICI (possono disporre solo di METÀ dei propri beni)
NON possiedono la CAPACITÀ DI RICEVERE testamento le PERSONE GIURIDICHE mentre la possiedono coloro che sono stati GIÀ CONCEPITI all’atto del testamento

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13
Q

IL TESTAMENTO CALATIS COMITIS

CAPITOLO 25 - l’eredità

A

Il testamento CALATIS COMITIS è una particolare forma testamentaria risalente all’EPOCA ARCAICA attraverso la quale il PATER FAMILIAS istituisce il suo EREDE tramite ADROGATIO svolta davanti ai COMIZI CURIATI e al PONTIFEX MAXIMUS

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14
Q

IL TESTAMENTO IN PROCINTU

CAPITOLO 25 - l’eredità

A

Il testamento IN PROCINTU è una particolare forma testamentaria risalente all’EPOCA ARCAICA attraverso la quale i SOLDATI durante le CAMPAGNE DI GUERRA, dopo che vengono presi gli AUSPICI per la
BATTAGLIA, comunicano le loro disposizioni riguardo alle proprie ARMI e i propri OGGETTI PIÙ CARI
I BENI RESTANTI, invece, spettano all’HERES SUUS (soggetto designato a succedere secondo la SUCCESSIONE INTESTATA)

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15
Q

IL TESTAMENTO PER AES ET LIBRAM

CAPITOLO 25 - l’eredità

A

Il testamento PER AES ET LIBRAM è una particolare forma testamentaria risalente al 2° secolo a.C e creato dalla GIURISPRUDENZA PONTIFICIA
Esso si svolge compiendo una MANCIPATIO FAMILIAE (dove il termine familiae allude all’INTERO PATRIMONIO) -> colui che RICEVE la mancipatio familiae (FAMILIAE EMPTOR) diventa PROPRIETARIO dell’INTERO PATRIMONIO ed è successivamente tenuto a provvedere all’ATTRIBUZIONE dei beni secondo la VOLONTÀ DEL TESTATORE

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16
Q

IL TESTAMENTO CIVILE E IL TESTAMENTO PRAETORIUM

CAPITOLO 25 - l’eredità

A

Nell’EPOCA POST-CLASSICA si arrivo a DISTINGUERE:
1. Testamento CIVILE (si svolge in presenza di 5 TESTIMONI; deve
essere SCRITTA DI PUGNO dal testatore, NON è più necessaria la MANCIPATIO FAMILIAE e viene spesso sostituita con un ATTO NOTARILE)
2. Testamento PRAETORIUM (si svolge in presenza di 7 TESTIMONI)

17
Q

L’HEREDIS INSTITUTIO

CAPITOLO 25 - l’eredità

A

L’ELEMENTO ESSENZIALE del testamento è l’HEREDIS INSTITUTIO (istituzione dell’erede)
La PERSONA dell’erede deve essere INDICATA CHIARAMENTE in modo che corrisponda all’EFFETTIVA VOLONTÀ del testatore (NON è NECESSARIO indicare il NOME ma basta un ESPRESSIONE che indichi nettamente una PERSONA CERTA)
L’erede può essere istituito tramite CONDIZIONE SOSPENSIVA purchè NON si riduca a rimettere l’istituzione all’ARBITRIO di un TERZO Possono essere istituiti eredi PIÙ PERSONE -> se il patrimonio NON è stato DIVISO dal testatore tra i vari eredi, le QUOTE si presumono UGUALI
Secondo lo IUS ADCRESCENDI, se uno degli eredi RINUNCIA all’eredità, la sua QUOTA va ad ACCRESCERE quella degli ALTRI

18
Q

LE SOSTITUZIONI

CAPITOLO 25 - l’eredità

A

Le SOSTITUZIONI sono disposizioni attraverso le quali il de cuius nomina uno o più SOSTITUTI per i suoi eredi
La sostituzione può essere:
1. VOLGARE (quando il sostituto è chiamato per l’eventualità che
l’erede NON POSSA o NON VOGLIA ACCETTARE l’eredità)
2. PUPILLARE (quando il PATER FAMILIAS nomina un erede per il
DISCENDENTE IMPUBERE nel caso MUOIA prima di raggiungere
la PUBERTÀ)
3. QUASI PUPILLARE (quando il PATER FAMILIAS nomina un
erede per il DISCENDENTE INFERMO DI MENTE nel caso MUOIA in tale stato)

19
Q

LA REVOCA DEL TESTAMENTO

CAPITOLO 25 - l’eredità

A

Il testamento è un atto REVOCABILE e il testatore può MUTARE le proprie DISPOSIZIONI fino al momento della sua MORTE
Il testamento viene REVOCATO nel momento in cui il testatore dispone un NUOVO TESTAMENTO e la revoca si produce CON o SENZA la sua VOLONTÀ
Da ciò ne deriva:
1. DIVIETO di stipulare PATTI SUCCESSORI
2. DIVIETO di disporre un TESTAMENTO CONGIUNTIVO (nel quale
PIÙ PERSONE raccolgono in un UNICO ATTO le proprie
disposizioni)
3. Principio secondo cui la PERDITA della TESTAMENTI FACTIO
toglie efficacia al testamento precedente

20
Q

LA SUCCESSIONE INTESTATA

CAPITOLO 25 - l’eredità

A

Qualora il de cuius NON abbia disposto alcun TESTAMENTO, sia stato dichiarato NULLO o NESSUNO degli eredi ha ACCETTATO l’eredità ha luogo la SUCCESSIONE INTESTATA

21
Q

A CHI DEVOLVONO I BENI EREDITARI

CAPITOLO 25 - l’eredità

A

Qualora abbia luogo la SUCCESSIONE INTESTATA, dunque, i BENI del de cuius devolveranno:

  1. All’HERES SUI (persona soggetta alla POTESTÀ del PATER FAMILIAS che, in seguito alla sua MORTE, passa dalla condizione di alieni iuris a quella di SUI IURIS)
  2. In mancanza di egli all’AGNATUS PROXIMUS (il PIÙ VICINO agnato in LINEA COLLATERALE)
  3. In mancanza di egli ai GENTILES
22
Q

LA SUCCESSIONE INTESTATA PRETORIA

CAPITOLO 25 - l’eredità

A

La successione intestata viene successivamente MODIFICATA dal PRETORE introducendo l’istituto della BONORUM POSSESSIO SINE TABULAS
Egli stabilisce che, qualora abbia luogo la SUCCESSIONE TESTAMENTARIA, i BENI del de cuius devolveranno a:
1. LIBERI (figli, anche quelli EMANCIPATI)
2. In mancanza di essi ai LEGITIMI (coloro che sono già riconosciuti
eredi dallo IUS CIVILE)
3. In mancanza di essi ai COGNATI (tutti i parenti sia in LINEA
MASCHILE che in LINEA FEMMINILE)
4. In mancanza di essi a VIR ET UXOR (moglie e marito nel caso di
MATRIMONIO SINE MANU)
Ogni CATEGORIA di soggetti è chiamata all’eredità non solo qualora i soggetti della categoria precedente MANCHINO ma anche quando essi RINUNCINO all’eredità
Successivamente viene, inoltre, stabilito che il FIGLIO possa succedere alla MADRE

23
Q

L’EXHEREDATIO

CAPITOLO 25 - l’eredità

A

L’EXHEREDATIO (diseredazione) era in origine l’atto di SPOSSESSAMENTO della qualità di EREDE compiuta dal PATER FAMILIAS nei confronti del FIGLIO INDEGNO e come necessaria preparazione all’ADROGATIO
Successivamente divenne una DICHIARAZIONE TESTAMENTARIA attraverso la quale certi DISCENDENTI vengono ESCLUSI dall’eredità
Qualora si voglia DISEREDARE un FIGLIO è necessario farne espressamente MENZIONE nel TESTAMENTO -> qualora si OMETTA il
suo nome il testamento è NULLO e si applicherà la SUCCESSIO INTESTATA
Qualora si voglia DISEREDARE una FIGLIA o un DISCENDENTE di GRADO INFERIORE basta l’exheredatio INTER CETEROS
Qualora un soggetto DISEREDI uno dei PARENTI PIÙ STRETTI, quest’ultimo può esperire una QUERELA INOFFICIOSI TESTAMENTI -> in caso di VITTORIA dell’attore il TESTAMENTO viene RESCISSO, in caso di SOCCOMBENZA egli PERDE tutto ciò che gli è stato ATTRIBUITO nel testamento

24
Q

LA SUCCESSIONE NECESSARIA

CAPITOLO 25 - l’eredità

A

La SUCCESSIONE NECESSARIA (contra tabulas), istituita dal PRETORE, inizialmente aveva luogo solamente per il caso in cui un LIBERTO muore SENZA FIGLI o avendoli tutti DISEREDATI -> in questo caso METÀ del suo patrimonio devolverà NECESSARIAMENTE al PATRONUS e ai suoi DISCENDENTI anche CONTRO ogni DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA e SENZA possibilità di EXHEREDATIO
In EPOCA GIUSTINIANEA si andò a delineare una VERA E PROPRIA successione necessaria -> venne, infatti, stabilito che ad alcune CATEGORIE di soggetti (DISCENDENTI e in mancanza di essi gli ASCENDENTI) spetta necessariamente una PARTE del patrimonio ereditario che varia tra UN TERZO e la METÀ a seconda del NUMERO dei concorrenti

25
Q

LEGATI E FEDECOMMESSI
IL LEGATO
CAPITOLO 26 - legati e fedecommessi - i codicilli

A

Il LEGATO è una disposizione A TITOLO PARTICOLARE attraverso la quale il de cuius TRASFERISCE al legatario dei BENI SPECIFICI che NON vengono considerati espressamente dal de cuius come una QUOTA del suo patrimonio
Ne esistono DIVERSI TIPI:
1. PER VINDICACIONEM (trasferisce IMMEDIATAMENTE la
PROPRIETÀ di una cosa o qualsiasi ALTRO DIRITTO dal testatore al legatario; se il legatario NON RICEVE ciò che gli SPETTA può esperire una REIVINDICATIO contro l’erede)
2. PER PRECEPTIONEM (trasferisce la PROPRIETÀ di una cosa dal testatore ad uno dei COEREDI, il quale può IMPOSSESSARSI della cosa PRIMA della DIVISIONE EREDITARIA dalla quale quest’ultima viene SOTTRATTA)
3. PER DAMNATIONEM (il de cuius OBBLIGA L’EREDE a TRASFERIRE una cosa o un utilità ad un TERZO designato da lui stesso facendo così nascere un’OBBLIGAZIONE; il legatario può ACQUISTARE la PROPRIETÀ della cosa solo tramite MANCIPATIO, IN IURE CESSIO o TRADITIO -> qualora l’erede si RIFIUTI di cederla, il legatario può esperire un’ACTIO EX TESTAMENTO)
4. SINENDI MODO (consiste nell’ORDINE imposto all’EREDE di SOPPORTARE che il LEGATARIO faccia qualcosa -> esso crea, dunque, un’OBBLIGAZIONE)
Anche nel LEGATO è presente lo IUS ADCRESCENDI (solo per il legato PER VINDICACIONEM e PER PRECEPTIONEM)
È necessario, però, distinguere DUE IPOTESI:
1. Se vi è CONIUCTIO RE ET VERBIS l’OBBLIGAZIONE va DIVISA in tante PARTI quanti sono i CHIAMATI e, in caso di RINUNCIA o MORTE di uno dei legatari, la sua parte RESTA nel PATRIMONIO EREDITARIO
2. Se vi è CONIUCTIO RE TANTUM si hanno TANTE OBBLIGAZIONI con OGGETTO UGUALE quanti sono i CHIAMATI

26
Q

L’ACQUISTO DEL DIRITTO AL LEGATO

CAPITOLO 26 - legati e fedecommessi - i codicilli

A

Il LEGATO può essere ACQUISTATO solamente in seguito all’ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ da parte dell’EREDE
Proprio per questo motivo, il diritto romano distingue:
1. DIES LEGATI CEDIT (momento in cui il legatario acquista il DIRITTO AL LEGATO che, pur continuando a DIPENDERE
dall’ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ, diviene parte del PATRIMONIO del LEGATARIO e può essere TRASMESSO AI FIGLI)
2. DIES LEGATI VENIT (momento in cui il DIRITTO AL LEGATO diventa ESIGIBILE in seguito all’ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ da parte dell’EREDE)

27
Q

LA NULLITÀ DEL LEGATO

CAPITOLO 26 - legati e fedecommessi - i codicilli

A

Il LEGATO risulta NULLO nei casi in cui:

  1. Il legatario NON dispone di TESTAMENTI FACTIO PASSIVA 2. Il legato era GIÀ DI PROPRIETÀ del legatario
  2. Il TESTAMENTO è NULLO
  3. L’EREDE RINUNCIA all’eredità
28
Q

LA REVOCA DEL LEGATO

CAPITOLO 26 - legati e fedecommessi - i codicilli

A

Come ogni ALTRA DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA, anche il LEGATO può essere REVOCATO
La REVOCA può essere fatta tramite:
1. ADEMPTIO (puramente e semplicemente)
2. TRANSLATIO (designando un NUOVO LEGATARIO)
3. ALIENANDO la cosa oggetto del LEGATO PER DAMNATIONEM
È stata successivamente aggiunta una REVOCA LEGALE che si verifica qualora il legatario sia qualificato come INGRATO dal TESTATORE in un SUCCESSIVO TESTAMENTO

29
Q

IL FEDECOMMESSO

CAPITOLO 26 - legati e fedecommessi - i codicilli

A

Il FEDECOMMESSO è una disposizione A TITOLO PARTICOLARE o UNIVERSALE attraverso la quale il de cuius, in forma di PREGHIERA, si rivolge al suo EREDE affinchè compia dopo la sua MORTE una determinata ATTIVITÀ in favore di un TERZO
Tale disposizione può essere contenuta sia nel TESTAMENTO che in un CODICILLO (atto apposito posto come appendice al testamento o del tutto indipendente, può essere SEMPLICE o CONFIRMATO, deve essere SCRITTO DI PUGNO dal testatore)
Inizialmente l’ESECUZIONE di tale volontà era lasciata alla BUONAFEDE dell’erede
Successivamente venne stabilita la possibilità per il FEDECOMMISSARIO di rivolgersi al MAGISTRATO per ottenere una COAZIONE DELL’ESECUZIONE
Il fedecommesso può, inoltre, essere disposto a favore di soggetti PRIVI DI TESTAMENTI FACTIO PASSIVA

30
Q

LA STORIA DELLA DONAZIONE

CAPITOLO 27 - la donazione e la “mortis causa donatio”

A

in età classica e preclassica era sconosciuta la donazione, è piuttosto un fine pratico a cui sono indirizzati viversi negozi:

  • trasferendo ad un altro con cui non ho vincoli, la proprietà di una cosa (in iure cessio, mancipatio, traditio)
  • donare promettendo il trasferimento della proprietà (stipulattio)
  • donare rimettendo un debito, solennemente (acceptilatio) o non (pactum de non petendo)
31
Q

LA DONAZIONE - CARATTERISTICHE

CAPITOLO 27 - la donazione e la “mortis causa donatio”

A
  • incremento del patrimonio del donatario e conseguente detrimento del patrimonio del donante
  • assenza di un obbligo giuridico o di uno scopo di lucro a fondamento dell’atto di donazione
  • in età post-classica si attribuì rilevanza all’animus donandi (la volonta del donante di spogliarsi di proprie attività patrimoniali a vantaggio altrui)
32
Q

LA DONAZIONE - REGOLE COMUNI (età post classica)

CAPITOLO 27 - la donazione e la “mortis causa donatio”

A

negozi con carattere di donazione sono sottoposte a regole comuni in età postclassica:

  • lex cincia (204 ac): pose alle donazione un limite di valore di 1000 assi, esclusi dal limite cognati, il coniuge, lo sponsus, il patrono e il pupillo.
  • exceptio legis cinciae: azione data contro il donatario qualora si agisse per l’esecutione.
  • replicatio legis cinciae: quando il donante espreisse un’azione per recuperare l’ulitià già consegnata e il donatario eccepiva invocando la donazione, al primo veniva fortino questo strumento.
  • divieto di donazione fra coniugi: tra la fine della repubblica e il principio dell’impero, questo fu fatto per impedire che i beni del marito fossero sottratti ai figli o a quelli di ambo i coniugi della famiglia agnatizia.
    eccezioni: i regali d’uso e le donazioni fatti per fini determinati (manomettere i servi, la nomina ai pubblici uffici, per l’atto del divorzio o di scioglimento del matrimonio)
  • la donazione che contravviene il divieto è inesistente: il donante può rivendicare la cosa la cosa mancipata o tradita, o ripetere la somma pagata.
  • l’imitazione del principio morte cincia removetur ha determinato la regola, affermata da un senatoconnsulto dell’età di settimio severo e caracalla che anche le donazioni fra coniugi già eseguite diventino inattacabili dopo la morte del donante.
  • gli antichi hanno costruito la donazione non revocata in vita come tacitamente rinnovata mortis causa ed esente dal divieto.
33
Q

LA DONAZIONE - EVOLUZIONE (diritto giustinianeo)

CAPITOLO 27 - la donazione e la “mortis causa donatio”

A

diritto giustinianeo:

  • non esiste più il limite della legge cincia.
  • la forma prescritta prende il nome dell’insinuatio (redazione di un documento e la sua trascrizione in registri tenuti nei tribunali), sono esenti alcune donazioni privilegiate (a imperator per scopo dotale e quelle inferiori a 500 soldi).
  • la donazione viene considerata un negozio a se stante, più che un negozio, non si identifica con nessuno fra i negozi giuridici mediante il quale si promette una trasmissione ad altro titolo.
34
Q

LA DONAZIONE MORTIS CAUSA - caratteristiche generali

CAPITOLO 27 - la donazione e la “mortis causa donatio”

A

Negozio giuridico che trasferisce il dominio su una res da un soggetto (donante) all’altro (donatario), nel quale risultassero fuse due distinte causæ:
1. causa donatiónis: intento di donare
2. causa mortis: intento di arricchire immediatamente il donatario, in vista di un imminente pericolo di vita del
donante e quindi della sua premorienza rispetto al donatario.

Le sue origini si confondono con il testamento, ma in epoca avanzata essa se ne differenzia completamente perchè:

  • il testamento non può prescindere dall’istituzione di un erede
  • la forma della donazione mortis causa è più simile a quella usata per i negozi giuridici inter vivos
35
Q

LA DONAZIONE MORTIS CAUSA - evoluzione

CAPITOLO 27 - la donazione e la “mortis causa donatio”

A
  • fiducia cum amico: Nella fiducia cum amico la proprietà veniva acquistata immediatamente dal donatario ma con l’intesa che dovesse tornare al trasmittente se scampasse dal pericolo in occasione del quale l’atto si compiva.
  • actio fiduciae: tale convenzione era garantita per il caso d’inadempimento dell’accipiente, dall’ actio fiduciae.
  • datum ob causam: Più tardi si ammise che si avesse in ogni donatio mortis causa non accompagnata né da mancipatio né da verborum obligatio, un datum ob causam che venendo meno la causa stessa darebbe luogo a condictio.
  • exceptio: Altre volte il fine di tener vincolata la cosa mancipi al patrimonio del donante si raggiunge trasmettendola mediante la semplice traditio anziché mediante la manicipatio o in iure cessio: il donante restava proprietario e libero di vendicare se scampava il pericolo mentre contro l’erede il donatario era difeso da un’exceptio.
36
Q

LA DONAZIONE MORTIS CAUSA - stipulazione

CAPITOLO 27 - la donazione e la “mortis causa donatio”

A

Le donazioni mortis causa potevano essere fatte mediante una stipulazione sottoposta al termine cum morieris.

  • In ognuna di queste ipotesi, si stringe immediatamente fra il donante e il donatario un vincolo reciproco mentre la donazione fatta in vista del pericolo imminente può essere posta nel nulla dallo scampo del donante, mentre lo stesso risultato si avvera se il donatario premuore, e peraltro esclusa quella nomale ed assoluta revocabilità che è propria dei testamenti.
37
Q

LA DONAZIONE MORTIS CAUSA - storia

CAPITOLO 27 - la donazione e la “mortis causa donatio”

A
  • diritto postclassico: anche la donazione mortis causa tende a mettersi sulla stessa linea del testamento.
  • Non vi trova luogo l’insinuatio e si esige il documento scritto con l’intervento di 5 testimoni.
  • diritto giustinianeo: afferma ripetutamente la revocabilità della donatio mortis causa, con una insistenza determinata dalla tenace opposizione delle consuetudini locali.
  • diritto classico: la donazione mortis causa soggiaceva all’applicazione analogica dei limiti posti ai legati e della quarta Falcidia specialmente.
  • epoca giustinianea: è equiparata ai legati anche nei riguardi della riduzione di fronte alle ragioni dei legittimari e dei creditori ereditari; le Istituzioni esprimono l’ultimo risultato dello sviluppo storico dichiarando che “le donazioni a causa di morte sono redatte in ogni parte sull’esempio dei legati”.