successioni e donazioni Flashcards
SUCCESSIONI E DONAZIONI
LE SUCCESSIONI
L’HEREDITAS
CAPITOLO 25 - l’eredità
Con il termine HEREDITAS i romani indicano DUE COSE DIVERSE:
1. L’INSIEME DI BENI appartenenti al DEFUNTO nel momento in cui
sono DEVOLUTI ad una o più persone che prendono il nome di
EREDI
2. La SITUAZIONE GIURIDICA della persona che, alla MORTA di
un’altra persona, PRENDE IL POSTO di quest’ultimo in tutti i RAPPORTI GIURIDICI TRASMISSIBILI
Essa è una disposizione A TITOLO UNIVERSALE attraverso la quale il de cuius TRASFERISCE all’erede la TOTALITÀ dei suoi beni o BENI SPECIFICI indicati espressamente come una QUOTA del suo patrimonio
La VOCAZIONE ALL’EREDITÀ può essere di DUE TIPI:
1. TESTAMENTARIA (se avviene secondo le DISPOSIZIONI dettate dal DE CUIUS in un TESTAMENTO, è quella PREVALENTE nel mondo romano)
2. INTESTATA (se il de cuius NON ha disposto alcun TESTAMENTO, è stato dichiarato NULLO o NESSUNO degli eredi ha ACCETTATO l’eredità)
3. CONTRA TABULAS (secondo cui ad alcune CATEGORIE di soggetti spetta necessariamente una PARTE del patrimonio ereditario)
L’ACCETTAZIONE DELL’HEREDITAS
CAPITOLO 25 - l’eredità
Innanzitutto si opera una DISTINZIONE tra coloro che sono:
1. HEREDES SUI (essi diventano AUTOMATICAMENTE EREDI alla
morte del de cuius anche SENZA pronunciare l’ACCETTAZIONE,
prendono il nome di EREDI NECESSARI)
2. NON HEREDES SUI (essi diventano EREDI solo in seguito
all’ACCETTAZIONE, prendono il nome di EREDI VOLONTARI)
L’accettazione, inoltre, può essere fatta in DUE MODI:
1. CRETIO (ATTO SOLENNE che consiste in una DICHIARAZIONE
ORALE dell’erede in presenza di TESTIMONI, quando è ordinata nel TESTAMENTO è sottoposta ad un TERMINE -> nell’EPOCA GIUSTINIANEA prende il nome di ADITIO e VIENE MENO la caratteristica della SOLENNITÀ)
2. PRO HEREDE GESTIO (COMPORTAMENTO posto in essere dall’erede che fa DESUMERE in modo CHIARO ed UNIVOCO la sua VOLONTÀ DI ACCETTARE)
LA CONFUSIONE DEL PATRIMONIO
CAPITOLO 25 - l’eredità
Una volta ACCETTATA l’eredità, si verifica la CONFUSIONE tra il PATRIMONIO dell’EREDE e quello del DE CUIUS -> vengono, dunque, TRASMESSI all’erede tutti i DIRITTI e gli OBBLIGHI gravanti sul de cuius
Tale conseguenza, però, NON è sempre VANTAGGIOSA poichè può essere che l’erede erediti un HEREDITAS DANNOSA (eredità in cui il lato passivo supera il lato arrivo) e sarà, dunque, tenuto al PAGAMENTO dei DEBITO gravanti sul DE CUIUS
Al fine di EVITARE tale conseguenza, Giustiniano crea il rimedio del BENEFICIUM INVENTARIIS (concessione fatta dal MAGISTRATO attraverso la quale l’EREDE richiede di PAGARE I CREDITORI del de cuius nei LIMITI DELL’ATTIVO EREDITARIO e a condizione che dell’ATTIVO stesso sia fatto un INVENTARIO ESATTO entro un certo TERMINE)
LA SEPARATIO BONORUM
CAPITOLO 25 - l’eredità
La CONFUSIONE, inoltre, può recare PREGIUDIZIO ai CREDITORI del de cuius -> al fine di EVITARE tale conseguenza, il PRETORE concede ai CREDITORI la possibilità di chiedere una SEPARATIO BONORUM attraverso la quale viene assicurata la PREFERENZA dei CREDITORI sul PATRIMONIO DEL DE CUIUS
LA BONORUM POSSESSIO
CAPITOLO 25 - l’eredità
La BONORUM POSSESSIO è un istituto del DIRITTO PRETORIO che consiste nell’ATTRIBUZIONE da parte del PRETORE a colui che ne faccia RICHIESTA o che possegga le QUALITÀ STABILITE nell’EDITTO PRETORIO, NON solo del POSSESSO dei BENI EREDITARI ma anche del godimento della facoltà di EREDE
Inizialmente era SINE RE (senza azione) poichè NON era possibile RESISTERE IN GIUDIZIO all’HEREDITAS PETITIO contro chi dimostrava di essere EREDE secondo lo IUS CIVILE Successivamente vengono fornite al bonorum possessor una serie di TUTELE anche CONTRO IL VERO EREDE, divenendo così CUM RE (con azione)
Possiamo distinguere, inoltre, TRE TIPI di bonorum possessio in base ai MOTIVI per i quali viene concessa:
1. SECUNDUM TABULAS (concessa in virtù del TESTAMENTO)
2. SINE TABULAS (concessa a una persona che possiede le
QUALITÀ STABILITE dall’EDITTO PRETORIO)
3. CONTRO TABULAS (concessa CONTRO IL TESTAMENTO)
L’HEREDITAS PETITIO
CAPITOLO 25 - l’eredità
L’HEREDITAS PETITIO può essere esperita da chiunque RITENGA di essere EREDE e voglia vedere RICONOSCIUTA la sua qualità contro chiunque POSSEGGA del tutto o in parte i BENI EREDITARI
In EPOCA ARCAICA si svolgeva tramite l’ACTIO SACRAMENTI IN REM, successivamente si svolgeva PER SPONSIONEM e infine per FORMULA
Ad essa si ricorre quando un TERZO possiede le cose PRO HEREDE (comportandosi come erede) o PRO POSSESSORE (senza alcuna giustificazione)
L’ACTIO FAMILIAE ERCISCUNDAE
CAPITOLO 25 - l’eredità
L’ACTIO FAMILIAE ERCINSCUNDAE può essere esperita al fine di chiedere la DIVISIONE dell’EREDITÀ fra più COEREDI
Nell’EPOCA ARCAICA si svolgeva tramite l’ACTIO SACRAMENTI IN REM e il procedimento era UGUALE a quello di RIVENDICAZIONE di qualsiasi OGGETTO
L’USUCAPIO PRO HEREDE
CAPITOLO 25 - l’eredità
L’USUCAPIO PRO HEREDE è un istituto in virtù del quale qualora un soggetto POSSEGA in modo ININTERROTTO anche UN SOLO BENE appartenente all’EREDITÀ IACENS (eredità che NON è ancora stata ACCETTATA dall’EREDE VOLONTARIO), egli non acquista solo la PROPRIETÀ della COSA POSSEDUTA ma anche la qualità di EREDE e di conseguenza l’INTERO PATRIMONIO EREDITARIO
In EPOCA IMPERIALE viene stabilito, però, che è possibile solamente acquistare la PROPRIETÀ dei SINGOLI BENI e NON più la qualità di EREDE
LA IN IURE CESSIO HEREDITAS
CAPITOLO 25 - l’eredità
Nonostante secondo la concezione romana il titolo di EREDE sia INALIENABILE, essi ritengono che la FACOLTÀ DI ACCETTARE l’eredità possa essere TRASMESSA a TERZI mediante un FINTO PROCESSO che prende il nome di IN IURE CESSIO HEREDITATIS Essa è possibile solamente per quanto riguarda la SUCCESSIONE INTESTATA e NON quella TESTAMENTARIA
LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
CAPITOLO 25 - l’eredità
Qualora il de cuius disponga un TESTAMENTO ha luogo la SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
IL TESTAMENTO
CAPITOLO 25 - l’eredità
Il TESTAMENTO è un ATTO UNILATERALE (redatto ORALMENTE o PER ISCRITTO) compiuto alla presenza di TESTIMONI attraverso il quale il PATER FAMILIAS dispone dei propri BENI per il momento successivo alla sua MORTE
I REQUISITI ESSENZIALI DELLA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
CAPITOLO 25 - l’eredità
Affinchè la SUCCESSIONE TESTAMENTARIA sia VALIDA sia il TESTATORE che l’EREDE devono possedere la TESTAMENTI FACTIO (attiva = CAPACITÀ DI TESTARE, passiva = CAPACITÀ DI RICEVERE per testamento)
Per averla è necessario lo STATUS CIVITATIS e lo STATUS FAMILIAE
NON possiedono la CAPACITÀ DI TESTARE:
1. IMPUBERI
2. LATINI IUNIANI
3. SORDI, MUTI, PAZZI e PRODIGHI
4. DONNE (possono testare solo previa AUTORIZZAZIONE del TUTOR)
5. FILII FAMILIAE (possono disporre solo del PECULIUM CASTRENSE e del PECULIUM QUASI CASTRENSE)
6. SERVI PUBBLICI (possono disporre solo di METÀ dei propri beni)
NON possiedono la CAPACITÀ DI RICEVERE testamento le PERSONE GIURIDICHE mentre la possiedono coloro che sono stati GIÀ CONCEPITI all’atto del testamento
IL TESTAMENTO CALATIS COMITIS
CAPITOLO 25 - l’eredità
Il testamento CALATIS COMITIS è una particolare forma testamentaria risalente all’EPOCA ARCAICA attraverso la quale il PATER FAMILIAS istituisce il suo EREDE tramite ADROGATIO svolta davanti ai COMIZI CURIATI e al PONTIFEX MAXIMUS
IL TESTAMENTO IN PROCINTU
CAPITOLO 25 - l’eredità
Il testamento IN PROCINTU è una particolare forma testamentaria risalente all’EPOCA ARCAICA attraverso la quale i SOLDATI durante le CAMPAGNE DI GUERRA, dopo che vengono presi gli AUSPICI per la
BATTAGLIA, comunicano le loro disposizioni riguardo alle proprie ARMI e i propri OGGETTI PIÙ CARI
I BENI RESTANTI, invece, spettano all’HERES SUUS (soggetto designato a succedere secondo la SUCCESSIONE INTESTATA)
IL TESTAMENTO PER AES ET LIBRAM
CAPITOLO 25 - l’eredità
Il testamento PER AES ET LIBRAM è una particolare forma testamentaria risalente al 2° secolo a.C e creato dalla GIURISPRUDENZA PONTIFICIA
Esso si svolge compiendo una MANCIPATIO FAMILIAE (dove il termine familiae allude all’INTERO PATRIMONIO) -> colui che RICEVE la mancipatio familiae (FAMILIAE EMPTOR) diventa PROPRIETARIO dell’INTERO PATRIMONIO ed è successivamente tenuto a provvedere all’ATTRIBUZIONE dei beni secondo la VOLONTÀ DEL TESTATORE