rapporti giuridici di famiglia Flashcards

1
Q

RAPPORTI GIURIDICI DI FAMIGLIA
LA FAMILIA
CAPITOLO 20 - famiglia e parentela

A

Il termine FAMILIA viene usato per indicare il PATER FAMILIAS e le PERSONE LIBERE eventualmente soggette alla SUA POTESTÀ (moglie, discendenti…)
Le persone soggette all’ALTRUI POTESTÀ, non importa se LIBERE o SCHIAVE, si dice che sono ALIENI IURIS mentre il PATER FAMILIAS si dice che è SUI IURIS
La familia è un organismo di BREVE DURATA poichè, alla MORTE del PATER FAMILIAS, i suoi DISCENDI IMMEDIATI diventano tutte persone SUI IURIS e la famiglia paterna di FRAZIONA in tante FAMIGLIE INDIPENDENTI
Per questo motivo, infatti, vengono distinte:
1. FAMILIA PROPRIO IURE (famiglia formata dal PATER FAMILIAS
e i suoi SOTTOPOSTI)
2. FAMILIA COMMUNI IURE (famiglia che per la MORTE del PATER
FAMILIAS si è FRAZIONATA)
Negli ultimi secoli dell’EPOCA REPUBBLICANA si afferma anche la semplice FAMILIA PATERNA (famiglia che si fonda sul RAPPORTO DI GENERAZIONE tra il GENITORE MASCHIO e i suoi DISCENDENTI da GIUSTE NOZZE, anche quelli USCITI dalla PATRIA POTESTAS)

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2
Q

L’AGNATIO

CAPITOLO 20 - famiglia e parentela

A

I COMPONENTI della FAMILIA (sia proprio iure che communi iure) sono gli uni rispetto agli altri AGNATI
L’AGNATIO è, infatti, il VINCOLO DI PARENTELA esistente tra le persone ATTUALMENTE soggette alla PATRIA POTESTAS dello STESSO PATER FAMILIAS o che vi sarebbero soggette se quest’ultimo NON fosse MORTO
Tale vincolo sussiste tra coloro che discendono dallo STESSO CAPOSTIPITE MASCHIO attraverso ALTRI MASCHI
Si usa, inoltre, MISURARE tale vincolo in GRADI:
1. Nella PARENTELA IN LINEA RETTA (tra coloro che discendono
UNO all’ALTRO, ex. padre e figlio) il GRADO è dato dal NUMERO delle GENERAZIONI (ex. padre e figlio sono agnati di 1° grado, nonno e nipote sono agnati di 2° grado)
2. Nella PARENTELA IN LINEA COLLATERALE (tra coloro che possiedono uno CAPOSTIPITE COMUNE ma NON discendono UNO all’ALTRO, ex. fratello e sorella) il GRADO è dato RISALENDO di generazione in generazione da uno dei due agnati al CAPOSTIPITE COMUNE e RISCENDENDO poi all’altro agnato (ex. fratello e sorella sono agnati di 2° grado, zio e nipote sono agnati di 3° grado)
Normalmente NON si ammette agnatio OLTRE IL SESTO GRADO (in CASI ECCEZIONALI può arrivare al SETTIMO)

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3
Q

LA STIRPE E LA GENS

CAPITOLO 20 - famiglia e parentela

A

La FAMILIA si estende anche OLTRE la cerchia dei rapporti di AGNATIO fino a comprendere tutta la STIRPE (coloro che portano lo STESSO NOMEN o quantomeno lo STESSO COGNOMEN)
Tale appartenenza NON è GIURIDICAMENTE RILEVANTE ma assume IMPORTANZA POLITICA quando serve a distinguere la POPOLAZIONE NOBILE dal resto di essa
È, invece, diverso il caso del PATRIZIATO dell’EPOCA ARCAICA, dove i DISCENDENTI dello STESSO CAPOSTIPITE costituivano una GENS che era considerato un vero e proprio ORGANISMO GIURIDICO

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4
Q

IL PRINCIPIO PATRIARCALE

CAPITOLO 20 - famiglia e parentela

A

La FAMILIA si basa sul PRINCIPIO PATRIARCALE secondo cui la GENERAZIONE è OPERA del PADRE
La DONNA, infatti, NON è legata ai FIGLI da NESSUN rapporto di AGNATIO e nel MATRIMONIO SINE MANU è considerata un’ESTRANEA per essi
Tale concezione, però, urtò il SENTIMENTO DI GIUSTIZIA e venne, dunque, introdotta la PARENTELA MATERNA che prende il nome di COGNATIO
Nel DIRITTO GIUSTINIANEO la DISTINZIONE tra agnatio e cognatio viene ABOLITA e si da il nome di COGNATI sia ai parenti della LINEA MASCHILE che a quelli della LINEA FEMMINILE

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5
Q

L’ADFINITAS

CAPITOLO 20 - famiglia e parentela

A

L’ADFINITAS è, invece, il VINCOLO che sorge tra un CONIUGE e i PARENTI dell’ALTRO CONIUGE

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6
Q

IL MATRIMONIO

CAPITOLO 21 - il matrimonio

A

Il MATRIMONIO è il FONDAMENTO della FAMILIA PROPRIO IURE, costituisce il PRESUPPOSTO PRINCIPALE della PATRIA POTESTAS e coincide con l’acquisto della MANUS (potestà sopra la moglie)

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7
Q

IL MATRIMONIO CUM MANU

CAPITOLO 21 - il matrimonio

A

Il MATRIMONIO CUM MANU è un ATTO o un FATTO GIURIDICO in virtù del quale una DONNA (sui iuris o alieni iuris) esce dalla FAMIGLIA D’ORIGINE ed entra in una NUOVA FAMIGLIA
Esso è il MATRIMONIO TIPICO dell’ANTICO diritto romano
Il matrimonio cum manu può avvenire attraverso DUE DIVERSI ATTI:
1. CONFARREATIO (CERIMONIA RELIGIOSA che prende il nome
da una FOCACCIA DI FARRO che viene DIVISA tra gli SPOSI come simbolo di INIZIO della VITA CONIUGALE e che si svolge in presenza del FLAMEN DIALIS e di 10 TESTIMONI)
2. COEMPTIO (applicazione della MANCIPATIO, VENDITA che l’AVENTE POTESTÀ sulla donna fa di lei o LEI fa di sè stessa al suo FUTURO MARITO o all’AVENTE POTESTÀ su di lui; essendo un MODO DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ, ai difetti della mancipatio può sopperire il GODIMENTO ININTERROTTO della donna per 1 o 2 ANNI ai sensi dell’USUCAPIO)
La CONVENTIO IN MANUM (passaggio della moglie nella potestà maritale) genera determinate CONSEGUENZE:
1. La donna PERDE qualsiasi rapporto di AGNATIO con la FAMIGLIA D’ORIGINE
2. La donna è SOTTRATTA alla TUTELA degli AGNATI
3. La donna NON può avere alcuna ASPETTATIVA sull’EREDITA
degli AGNATI
Successivamente, però, si avvertì l’esigenza di EVITARE che la donna PERDESSE i suoi LEGAMI e le ASPETTATIVE SUCCESSORIE con la FAMIGLIA D’ORIGINE -> vennero, dunque, EVITATI la CONFARREATIO e la COEMPTIO e venne preferito unirsi in MATRIMONIO tramite l’USUS
Sorse, così, il MATRIMONIO SINE MANU che fino agli ultimi anni dell’EPOCA REPUBBLICANA venne considerato il MATRIMONIO TIPICO del diritto romano

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8
Q

IL MATRIMONIO SINE MANU

CAPITOLO 21 - il matrimonio

A

Il MATRIMONIO SINE MANU è una SITUAZIONE DI FATTO che solamente tramite l’USUS (uso ininterrotto e continuato per un certo periodo di tempo) può essere trasformata in un RAPPORTO GIURIDICO
Si tratta, dunque, di una RELAZIONE CONTINUATIVA che ha da certi punti di vista EFFETTI PERMANENTI (ex. legittimità dei figli) mentre da altri produce EFFETTI solo per il TEMPO DELLA SUA DURATA che ciascuna delle parti può far CESSARE quando VUOLE
Per questo motivo tale istituto è paragonato al POSSESSO -> il matrimonio e il possesso hanno, infatti, la CARATTERISTICA COMUNE di poggiare su DUE ELEMENTI DI DURATA:
1. CONVIVENZAtramaritoemoglie(elementoDIFATTOcomeloèil corpus possidere)
2. AFFECTIO MARITALIS intesa come l’intenzione di TRATTARSI RECIPROCAMENTE come MOGLIE e MARITO (elemento MORALE come lo è l’animus possidere)
Perché il matrimonio sine manu sia POSTO IN ESSERE occorre un FATTO che INIZI VISIBILMENTE la VITA CONIUGALE che solitamente consiste nella DEDUCTIO IN DOMUM MARITI della SPOSA accompagnata da CERIMONIE RELIGIOSE e FESTIVITÀ -> NON basta, dunque, il semplice ACCORDO tra i coniugi
Il matrimonio, inoltre, può essere CELEBRATO in ASSENZA del MARITO poichè la donna può essere ugualmente CONDOTTA nella CASA DELL’UOMO ma NON in ASSENZA della MOGLIE
Nell’EPOCA ARCAICA si pensava il TRINOCTIUM (ALLONTANARSI della donna dalla CASA CONIUGALE per TRE NOTTI CONSECUTIVE) IMPEDIVA che il matrimonio venisse in essere -> si è poi stabilito che tale interruzione servisse ad IMPEDIRE l’acquisto della MANUS e che il
MATRIMONIO validamente iniziato con la convivenza SOPRAVVIVESSE al trinoctium
Dopo il matrimonio sine manu, la POSIZIONE GIURIDICA della DONNA rimane la STESSA -> se era SUI IURIS rimane tale, se era ALIENI IURIS rimane sotto la potestà di colui che ne era titolare e CONSERVA tutti i legami di AGNATIO con la FAMIGLIA D’ORIGINE

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9
Q

I REQUISITI DI VALIDITÀ DEL MATRIMONIO

CAPITOLO 21 - il matrimonio

A

Perché il MATRIMONIO sia VALIDO (iustum) è necessario che:
1. Entrambi i coniugi possiedano la CAPACITÀ MATRIMONIALE
(CONNUBIUM)
2. Ci sia una CAUSA LECITA
3. Ci sia il CONSENSO del PATER FAMILIAS (nel DIRITTO ANTICO
devono, infatti, consentire le nozze tutti gli ASCENDENTI INTERMEDI tra il CAPOSTIPITE e lo SPOSO)

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10
Q

GLI IMPENDIMENTI DEL MATRIMONIO

CAPITOLO 21 - il matrimonio

A

Esistono, però, anche degli IMPEDIMENTI a CONTRARRE MATRIMONIO:
1. Non possono contrarre matrimonio coloro che NON possiedono la CAPACITÀ MATRIMONIALE (IMPUBERI, SCHIAVI, EVIRATI, coloro che sono GIÀ uniti in MATRIMONIO)
2. Sono vietati i matrimoni tra PARENTI (sia agnati che cognati, anche quelli ADOTTIVI)
3. Nel diritto antico non possono contrarre matrimonio i MILITARI in SERVIZIO ATTIVO (possono solo tenere delle CONCUBINE)
4. Nel diritto antico era vietato il matrimonio tra PATRIZI e PLEBEI
5. Nel diritto antico era vietato il matrimonio tra ROMANI e
STRANIERI (che non possedevano il connubium) -> successivamente la LEX CORNELIA concede il CONNUBIUM anche ai NON ROMANI -> occorre, però, tenere presente che il matrimonio NON MODIFICA lo STATUS CIVITATIS (ex. una straniera che sposa un romano rimane straniera) ma ha conseguenze per quanto riguarda la LEGITTIMITÀ DEI FIGLI (ex. i figli di un romano e di una straniera saranno romani se esiste il connubium, saranno stranieri se invece non esiste)
È AMMESSO, invece, il SECONDO MATRIMONIO purché non sia violato il TEMPUS LUGENDI (periodo di 10 MESI che la VEDOVA deve ASPETTARE per contrarre il secondo matrimonio)

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11
Q

IL MATRIMONIO INIUSTUM

CAPITOLO 21 - il matrimonio

A

NON tutti gli IMPEDIMENTI, però, producono gli STESSI EFFETTI -> il matrimonio tra LIBERI e SCHIAVI o tra PARENTI sono considerati dall’ordinamento giuridici INESISTENTI, mentre il matrimonio tra persone NON aventi il CONNUBIUM per ragioni di NAZIONALITÀ è considerato lo stesso un MATRIMONIO ma INIUSTUM
Esistono, inoltre, ALTRI CASI in cui il matrimonio è considerato INIUSTUM (ma NON INESISTENTE):
1. Matrimonio tra la MOGLIE ADULTERA e il suo COMPLICE
2. Matrimonio tra la PUPILLA e il TUTORE che NON avesse
presentato il RENDICONTO
3. Matrimonio tra RAPITORE e RAPITA
4. Matrimonio tra un SENATORE e una DONNA LIBERTINA
5. Matrimonio tra CRISTIANI e EBREI
6. Matrimonio con una persona che ha pronunciato VOTO DI
CASTITÀ o rivestito ORDINI MAGGIORI

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12
Q

LE LIMITAZIONI ALLA LIBERTÀ MATRIMONIALE

CAPITOLO 21 - il matrimonio

A

Il matrimonio, se ne ricorrono i REQUISITI, è PIENAMENTE LIBERO -> esistono, però, alcune DEROGHE a seconda delle EPOCHE
In EPOCA PRE-CLASSICA si volle porre freno al MALCOSTUME e allo SPOPOLAMENTO attraverso la LEX IULIA ET PAPIA che sancì alcuni OBBLIGHI:
1. Gli UOMINI tra i 25 e i 60 ANNI e le DONNE tra i 20 e i 50 ANNI sono obbligati a CONTRARRE MATRIMONIO entro i RISPETTIVI LIMITI D’ETÀ
2. Il matrimonio NON deve essere STERILE
3. Come stimolo alla PROCREAZIONE e sanzione all’obbligo di
CONTRARRE MATRIMONIO sono inflitti GRANDI SVANTAGGI PATRIMONIALI ai CELIBI e agli ORBI (coniugi senza figli) e GRANDI VANTAGGI PATRIMONIALI agli SPOSI FECONDI
4. Alle DONNE che hanno partorito PIÙ DI TRE FIGLI è concesso lo IUS LIBERORUM (che comporta l’ESENZIONE dalla TUTELA degli AGNATI e la piena CAPACITÀ DI TESTARE)
5. Viene stabilita un’IMPOSTA dell’1% sul PATRIMONIO delle NUBILI e delle ORBE
In EPOCA CLASSICA:
1. Le disposizioni precedenti vennero spesso DEROGATE mediante
la concessione di PRIVILEGI (specialmente dello IUS
LIBERORUM anche a persone che NON avevano FIGLI)
2. Venne istituito l’OBBLIGO di SECONDO MATRIMONIO una volta
trascorso il TEMPUS LUGENDI (che in EPOCA POST-CLASSICA viene alzato ad UN ANNO)
In EPOCA GIUSTINIANEA sono fissate VERE E PROPRIE LIMITAZIONI alla LIBERTÀ MATRIMONIALE tra cui:
1. Tutto quello che colui che contra il SECONDO MATRIMONIO ha RICEVUTO dal PRIMO CONIUGE diventa PROPRIETÀ dei FIGLI DI PRIMO LETTO

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13
Q

GLI EFFETTI DEL MATRIMONIO

CAPITOLO 21 - il matrimonio

A

Gli EFFETTI DEL MATRIMONIO sono:
1. LEGITTIMITÀ dei FIGLI che nascono all’interno di esso che
assumono lo STATUS DEL PADRE nel momento del concepimento 2. DIVIETO di esperire AZIONI PENALI o INFAMANTI da parte di un
coniuge contro l’altro

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14
Q

LE SPONSALIA

CAPITOLO 21 - il matrimonio

A

Le SPONSALIA sono le PROMESSE RECIPROCHE di FUTURO MATRIMONIO attraverso le quali il MARITO si impegna a prendere in moglie la donna e il PATER FAMILIAS a darla in moglie
Tali promesse, però, NON viene fatta in MODO SOLENNE nè produce OBBLIGHI GIURIDICAMENTE RILEVANTI
Tale denominazione, inoltre, proviene dalla SPONSIO poichè in EPOCA ARCAICA la DONNA era oggetto di COMPRAVENDITA e, dunque, poteva esserlo anche di OBBLIGAZIONE, la quale veniva contratta tramite SPONSIO

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15
Q

LE ARRHAE SPONSALICIAE

CAPITOLO 21 - il matrimonio

A

Le ARRHAE SPONSALICIAE sono una sorta di CAPARRA che la FUTURA SPOSA versa al FUTURO MARITO per GARANTIRE l’impegno assunto in seguito alla SPONSALIA
Qualora la SPOSA VENGA MENO alla promessa, lo SPOSO è legittimato a TRATTENERE la caparra
Qualora lo SPOSO VENGA MENO alla promessa, la SPOSA ha diritto alla RESTITUZIONE del DOPPIO della caparra

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15
Q

IL DIVORTIUM

CAPITOLO 21 - il matrimonio

A

Lo SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO, che prende il nome di DIVORTIUM (o repudium), in origine poteva essere fatto solo dal MARITO ma venne successivamente riconosciuto anche alla MOGLIE

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16
Q

LE CAUSE DI DIVORTIUM

CAPITOLO 21 - il matrimonio

A

Esso può avvenire per:
1. MORTE di uno dei coniugi
2. CAPITIS DEMINUTIO MAXIMA di uno dei coniugi (perdita dello
STATUS LIBERTATIS) -> la CAPITIS DEMINUTIO MEDIA (perdita dello STATUS CIVITATIS) non scioglie il matrimonio ma lo rende INIUSTUM, la CAPITIS DEMINUTIO MINIMA (perdita dello STATUS FAMILIAE) SCIOGLIE il matrimonio solamente nel MATRIMONIO CUM MANU
3. Quando i coniugi si ritrovano in un rapporto di PARENTELA (anche ADOTTIVA)
4. VOLONTÀ di uno dei coniugi o di entrambi

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17
Q

IL DIVORTIUM NEL MATRIMONIO CUM MANU

CAPITOLO 21 - il matrimonio

A

Per quanto riguarda il MATRIMONIO CUM MANU:
1. Se contratto tramite CONFERREATIO si SCIOGLIE solo tramite
una CERIMONIA RELIGIOSA che prende il nome di
DIFFAREATIO
2. Se contratto tramite COEMPTIO si SCIOGLIE tramite
REMANCIPATIO al PATER FAMILIAS della FAMIGLIA D’ORIGINE o EMANCIPATIO

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18
Q

IL DIVORTIUM NEL MATRIMONIO SINE MANU

CAPITOLO 21 - il matrimonio

A

Per quanto riguarda il MATRIMONIO SINE MANU, esso si SCIOGLIE tramite il VENIR MENO dell’AFFECTIO MARITALIS
Nell’EPOCA REPUBBLICANA tale stato d’animo trovava la sua espressione nella SEPARAZIONE MATERIALE accompagnata dal
REPUDIUM (DICHIARAZIONE di uno dei coniugi di voler ROMPERE IL VINCOLO CONIUGALE)
Nell’EPOCA GIUSTINIANEA era necessario il LIBELLUS REPUDII affinchè il divorzio fosse VALIDO

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19
Q

TIPI DI DIVORTIUM FAVORITI DALL’ORDINAMENTO

CAPITOLO 21 - il matrimonio

A

In alcuni casi, inoltre, il DIVORTIUM è FAVORITO dall’ORDINAMENTO GIURIDICO mentre in altri è visto con OSTILITÀ e comporta delle SANZIONI PENALI
Sono FAVORITI dall’ordinamento giuridico:
1. DIVORTII BONA GRATIA (divorzio per RAGIONI che NON sono
moralmente IMPUTABILI all’uno o all’altro coniuge, ex. voto di
castità, impotenza, presunzione di morte…)
2. DIVORTII EX IUSTA CAUSA (divorzio per fatto IMPUTABILE al
RIPUDIATO, ex. donna adultera, uomo che ha tentato di prostituire la moglie, uomo che tiene delle concubine…)

20
Q

I RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI
LA DOTE NEL MATRIMONIO CUM MANU
CAPITOLO 21 - il matrimonio

A

Nel MATRIMONIO CUM MANU la DOTE era una MASSA DI BENI che la DONNA portava con sè nel momento in cui si STACCAVA dalla FAMIGLIA D’ORIGINE perdendo le ASPETTATIVE SUCCESSORIE nei confronti dei suoi agnati
Essa serviva ad INDENNIZZARLA della PERDITA SUBITA e per rappresentare un CONTRIBUTO di lei e della sua famiglia alle SPESE che sarebbero state sostenute durante VITA CONIUGALE

21
Q

LA DOTE NEL MATRIMONIO SINE MANU

CAPITOLO 21 - il matrimonio

A

Nel MATRIMONIO SINE MANU, invece, la DOTE è una MASSA DI BENI che la DONNA porta con sè allo scopo di AIUTARE IL MARITO a sostenere i PESI DEL MATRIMONIO
Ella mantiene i DIRITTI SUCCESSORI nei confronti dei suoi agnati ma, nonostante ciò, il PATER FAMILIAS è solito ESCLUDERE dall’EREDITÀ la figlia munita di dote
Essa può essere costituita PRIMA del MATRIMONIO, all’INIZIO della VITA CONIUGALE o DURANTE il MATRIMONIO
Viene stabilito che la dote può essere costituita non solo dal PATER FAMILIAS ma anche dalla DONNA SUI IURIS e da ESTRANEI
La dote può essere distinta in base al COSTITUENTE in:
1. DOS PROCFETICIA (costituita dall’ASCENDENTE o dall’AVENTE
POTESTÀ sulla donna)
2. DOS ADVENTICIA (costituita dalla DONNA stessa o da
CHIUNQUE ALTRO)
La dote, una volta costituita, diventa PROPRIETÀ del MARITO o dell’AVENTE POTESTÀ su di lui
Per evitare la CONFUSIONE della dote con il PATRIMONIO del PATER FAMILIAS, quest’ultimo è solito costituire in PECULIO la dote della moglie e farla oggetto di PRELEGATO nel testamento
Per evitare la DISSIPAZIONE della dote, inoltre, viene imposto:
1. Per quanto riguarda i BENI IMMOBILI, il DIVIETO DI ALIENARE I
FONDI ITALICI costituiti in dote e di costituirvi IURA IN RE ALIENA
(se non con il CONSENSO della MOGLIE)
2. Per quanto riguarda i BENI MOBILI, la VALUTAZIONE dei singoli
OGGETTI DOTALI

22
Q

NEGOZI DIRETTI A COSTITUIRE LA DOTE

CAPITOLO 21 - il matrimonio

A

La COSTITUZIONE DELLA DOTE nel diritto romano NON è un NEGOZIO GIURIDICO a sè stante ma può essere fatta tramite DIVERSI NEGOZI:
1. DOTIS DICTIO (vedi contratti formali)
2. PROMISSIO DOTIS (fatta mediante STIPULATIO)
3. DATIO DOTIS (consiste nel compiere gli ATTI NECESSARI per
rendere PROPRIETARIO dei beni in dote il MARITO, indipendentemente da ogni OBBLIGAZIONE PRECEDENTE)
Nel DIRITTO GIUSTINIANEO la costituzione della dote può essere fatta anche tramite CONVENZIONE NON SOLENNE ma è comunque PREFERITO un DOCUMENTO

23
Q

LA RESTITUZIONE DELLA DOTE

CAPITOLO 21 - il matrimonio

A

La RESTITUZIONE DELLA DOTE inizialmente avveniva solo nel caso in cui si aggiungesse un’APPOSITA STIPULATIO attraverso il quale il MARITO si obbligava a RESTITUIRE la dote in caso di DIVORTIUM
Sorgeva, inoltre, a favore del COSTITUENTE un’ACTIO EX STIPULATU
Negli ultimi secoli dell’EPOCA REPUBBLICANA viene riconosciuto alla donna il DIRITTO ALLA RESTITUZIONE della dote in caso di DIVORTIUM
Sorge, inoltre, a suo favore un’ACTIO REI UXORIAE (esperibile da LEI STESSA se SUI IURIS o dal PATER FAMILIAS se ALIENI IURIS) che in EPOCA GIUSTINIANEA prende il nome di ACTIO DE DOTE
Spetta al GIUDICE, dunque, stabilire se la dote debba essere restituita PER INTERO o IN PARTE -> spesso una PARTE rimane al MARITO per alcuni motivi, come ad esempio:
1. Esistenza di FIGLI
2. Punire il MALCOSTUME della DONNA
3. DONAZIONI fatte nonostante il DIVIETO di donazioni tra CONIUGI
4. INDEBITE SOTTRAZIONI della moglie ai BENI MARITALI

24
Q

LA DONATIO PROPTER NUPTIAS

CAPITOLO 21 - il matrimonio

A

La DONATIO PROPTER NUPTIAS è la DONAZIONE di determinati BENI che il MARITO fa alla SPOSA in vista del MATRIMONIO
Tale istituto svolge una TRIPLICE FUNZIONE:
1. Costituire una RISERVA PATRIMONIALE a favore della SPOSA in
caso diventi VEDOVA
2. Costituire una PENALITÀ in caso di DIVORTIUM per colpa del
MARITO
3. Costituire una CONTROPARTITA della DOTE
Tale istituto è, infatti, STRETTAMENTE CONNESSO con la DOTE poichè hanno entrambi come FINE quello di GARANTIRE la PROSPERITÀ DELLA FAMIGLIA
In EPOCA GIUSTINIANEA viene, inoltre, stabilito che la DOTE e la DONATIO PROPTER NUPTIAES debbano avere UGUALE VALORE ECONOMICO -> viene affermata, così, la PARITÀ dei CONIUGI di fronte ai PESI DEL MATRIMONIO
Viene, inoltre, stabilito che:
1. In caso di PREMORIENZA DEL MARITO, la dote deve essere
RESTITUITA
2. In caso di PREMORIENZA DELLA MOGLIE, la donatio propter nuptias deve essere RESTITUITA -> successivamente viene stabilita la possibilità di ACQUISTARLA DEFINITIVAMENTE solo se NON possiede FIGLI mentre, in caso contrario, è tenuta a DEVOLVERLA ad essi

25
Q

ALTRI TIPI DI UNIONI
IL CONCUBINATO
CAPITOLO 21 - il matrimonio

A

Il CONCUBINATO è l’unione permanente tra persone di SESSO DIVERSO ma SENZA l’intenzione di CONSIDERARSI MARITO e MOGLIE
Tali unioni NON producono EFFETTI GIURIDICAMENTE RILEVANTI Nell’EPOCA GIUSTINIANEA, però, viene stabilito che i FIGLI DELLA CONCUBINA (che prendono il nome di LIBERI NATURALES) possono essere oggetto di LEGITTIMAZIONE e acquistare anche senza di essa dei DIRITTI SUCCESSORI PARZIALI

26
Q

IL CONTUBERNIO

CAPITOLO 21 - il matrimonio

A

Il CONTUBERNIO è l’unione permanente tra SCHIAVI o tra il DOMINUS e una SCHIAVA
I FIGLI DEGLI SCHIAVI o del DOMINUS e della SCHIAVA prendono anch’essi il nome di LIBERI NATURALES
Nell’EPOCA GIUSTINIANEA viene stabilito che questi ultimi, se acquistano la LIBERTÀ, acquistano DIRITTI SUCCESSORI nei confronti dei genitori

27
Q

LA PATRIA POTESTAS

CAPITOLO 22 - la “patria potestas”

A

La PATRIA POTESTAS è il POTERE spettante al PATER FAMILIAS su tutti gli appartenenti al NUCLEO FAMIGLIARE
Tale potere si esplica in:
1. PATRIA POTESTAS nei confronti dei DISCENDENTI
2. MANUS nei confronti delle DONNE entrate a far parte del nucleo
familiare in seguito al MATRIMONIO CUM MANU 3. DOMINICA POTESTAS nei confronti degli SCHIAVI

28
Q

MODI DI ACQUISTO

CAPITOLO 22 - la “patria potestas”

A

La patria potestas può essere ACQUISTATA per:
1. NASCITA (per quanto riguarda i FIGLI e i DISCENDENTI
LEGITTIMI)
2. ADOPTIO o ADROGATIO (per quanto riguarda i FIGLI ADOTTIVI)
3. LEGITIMATIO (per quanto riguarda i FIGLI NATURALI)

29
Q

L’ADOPTIO

CAPITOLO 22 - la “patria potestas”

A

L’ADOPTIO è un negozio giuridico attraverso il quale si ADOTTA un FILIUS FAMILIAE (soggetto già sottoposto alla potestà di un altro pater familias)
La PROCEDURA è la seguente:
1. L’adottando viene SOTTRATTO alla potestà del PATER FAMILIAS
ORIGINARIO tramite 3 MANCIPATIO CONSECUTIVE
2. L’adottando, LIBERATO dalla potestà, viene posto in MANCIPIO
presso il PATER FAMILIAS ORIGINARIO o presso un TERZO
3. L’adottando viene RIVENDICATO dall’ADOTTANTE e, in seguito alla NON OPPOSIZIONE del PATER FAMILIAS ORIGINARIO, il
GIUDICE lo assegna all’ADOTTANTE e viene dichiarato SUO
FIGLIO LEGITTIMO
4. L’adottando, dunque, PERDE tutti i RAPPORTI DI PARENTELA e i
DIRITTI SUCCESSORI nei confronti della FAMIGLIA D’ORIGINE e li ACQUISTA nei confronti della NUOVA FAMIGLIA
Nell’EPOCA GIUSTINIANEA vengono distinti DUE TIPI di adoptio:
1. ADOPTIO PLENA (adoptio in virtù della quale l’adottante acquista
la PATRIA POTESTAS sull’adottando, il quale PERDE tutti i
DIRITTI SUCCESSORI nei confronti della FAMIGLIA D’ORIGINE)
2. ADOPTIO MINUS QUAM PLENA (adoptio in virtù della quale
l’adottante NON acquista la PATRIA POTESTAS sull’adottando, il quale MANTIENE tutti i DIRITTI SUCCESSORI nei confronti della FAMIGLIA D’ORIGINE)
Nell’EPOCA ARCAICA, affinchè fosse possibile l’adoptio, era necessario che l’ADOTTANTE fosse MASCHIO e SUI IURIS Nell’EPOCA CLASSICA vengono stabiliti una serie di REQUISITI per l’adoptio:
1. L’ETÀ dell’adottante e quella dell’adottando devono DIFFERIRE di almeno 18 ANNI quanti sono i GRADI DI PARENTELA IN LINEA RETTA che si vogliono stabilire
2. L’ADOTTANTE può essere anche una DONNA
3. NON possono essere oggetto di adoptio i FIGLI DELLE
CONCUBINE
4. Possono essere oggetto di adoptio anche le DONNE

30
Q

L’ADROGATIO

CAPITOLO 22 - la “patria potestas”

A

L’ADROGATIO è un negozio giuridico attraverso il quale un PATER FAMILIAS si ASSOGGETTA alla PATRIA POTESTAS di un altro PATER FAMILIAS diventando così FILIUS FAMILIAE
Tale istituto, infatti, serve a creare artificialmente un EREDE
Essa si compie davanti ai COMIZI CURIATI e al PONTIFEX MAXIMUS La PROCEDURA è la seguente:
1. Il PONTIFEX MAXIMUS, dopo aver SENTITO i soggetti interessati, chiede al POPOLO tramite una proposta (ROGATIO) se vogliono che l’ARROGATO diventi FIGLIO dell’ARROGANTE
2. Il popolo, dopo aver VALUTATO la proposta, fornisce la sua APPROVAZIONE
3. L’arrogato effettua la DETESTATIO SACRORUM (RINUNCIA al proprio CULTO FAMIGLIARE)
Per quanto riguarda i REQUISITI, essi sono gli STESSI necessari per l’ADOPTIO

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Q

LA LEGITIMATIO

CAPITOLO 22 - la “patria potestas”

A

La LEGITIMATIO è un procedimento attraverso il quale i LIBERI NATURALES (figli delle concubine) vengono riconosciuti come LEGITTIMI
Vengono distinti TRE TIPI di legitimatio:
1. PER SUBSEQUENS MATRIMONIUM (conseguibile da coloro che
vivevano con CONCUBINE attraverso la contrazione del
MATRIMONIO)
2. OBLATIONEM CURIAE (per il conseguimento di SCOPI FISCALI)
3. PER RESCRIPTUM PRINCIPIS (conseguibile quando NON è
possibile quella PER SUBSEQUENS MATRIMONIUM)

32
Q

MODI DI ESTINZIONE

CAPITOLO 22 - la “patria potestas”

A

La patria potestas si ESTINGUE per:

  1. MORTE del pater familias
  2. CAPITIS DEMINUTIO del pater familias o del filius familiae 3. ADROGATIO del pater familias
  3. EMANCIPATIO del filius familiae
33
Q

L’EMANCIPATIO

CAPITOLO 22 - la “patria potestas”

A

L’EMANCIPATIO è la RINUNCIA VOLONTARIA del pater familias alla PATRIA POTESTAS sul filius familiae
Essa comporta, inoltre, l’ACQUISIZIONE da parte del filius della QUALITÀ di persona SUI IURIS
La PROCEDURA è simile a quella della adoptio:
1. Il pater familias opera 3 MANCIPATIO CONSECUTIVE del filius ad
un terzo, il quale opera la REMANCIPATIO al pater per 2 VOLTE
2. Alla terza il filius si considera EMANCIPATO ai sensi di una
disposizione delle LEGGI DELLE XXII TAVOLE che stabiliva la PERDITA della PATRIA POTESTAS in caso di TRIPLICE VENDITA del filius
3. Il pater familias, però, ne rimane lo stesso PADRONE con gli STESSI DIRITTI e OBBLIGHI di chi manomette uno SCHIAVO
L’emancipatio è rimessa alla VOLONTÀ del PATER FAMILIAS -> solo gli IMPUBERI che sono stati ARROGATI possono chiedere l’EMANCIPAZIONE COATTIVA al raggiungimento della PUBERTÀ Nel DIRITTO GIUSTINIANEO è possibile emancipare il filius PER TABULAS (dichiarazione dell’AUTORITÀ GIUDIZIARIA)

34
Q

LA LIBERTÀ DI AZIONE DEL FILIUS

CAPITOLO 22 - la “patria potestas”

A

La PATRIA POTESTAS è un potere molto SIMILE al DOMINIUM sulle RES CORPORALES e al potere sugli SCHIAVI
Al filius MANCA, infatti, ogni LIBERTÀ DI AZIONE (non c’è alcun ATTO GIURIDICO che il pater NON possa VIETARGLI) con eccezione dell’ambito del DIRITTO PUBBLICO, all’interno del quale è del tutto PARIFICATO AL PATER (può partecipare al COMIZIO e candidarsi alle CARICHE PUBBLICHE)
Al filius era VIETATO agire IN GIUDIZIO dallo IUS CIVILE
Il PRETORE, invece, gli CONCESSE la facoltà di agire in giudizio qualora l’OFFESA da lui ricevuta NON potesse essere RIVENDICATA dal PATER FAMILIAS e nella COGNITIO EXTRA ORDINEM i filii familiae vennero AMMESSI con MAGGIORE LARGHEZZA

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Q

LO IUS VITAE ET NECIS

CAPITOLO 22 - la “patria potestas”

A

Il COROLLARIO della patria potestas è lo IUS VITAE ET NECIS (potere dispositivo del padre verso il figlio)
Egli, infatti, è legittimato a:
1. ESPORREINEONATI
2. VENDERE I DISCENDENTI
Vennero poste successivamente delle RESTRIZIONI a riguardo e, infine, lo IUS VITAE ET NECIS venne definitivamente ABOLITO e l’UCCISIONE dei NEONATI punita con la PENA CAPITALE

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Q

IL PECULIUM

CAPITOLO 22 - la “patria potestas”

A

Dal punto di vista PATRIMONIALE, nell’EPOCA ARCAICA il filius familiae NON poteva essere TITOLARE DI DIRITTI
Nell’EPOCA REPUBBLICANA tale incapacità venne mitigata attraverso l’introduzione dell’istituto del PECULIUM (INSIEME DI BENI che il pater assegna al filius ogni volta che per QUALCHE RAGIONE creda sia opportuno conferirgli una certa LIBERTÀ ECONOMICA)
I BENI, però, rimangono di PROPRIETÀ del PATER che in QUALSIASI MOMENTO può REVOCARE la concessione
Il filius, con l’EMANCIPATIO, ne acquista la PROPRIETÀ con la facoltà di TESTARE
Accanto ad esso vi è, inoltre, il PECULIUM CASTRENSE e il PECULIUM QUASI CASTRENSE di cui il filius familiae può DISPORRE TESTAMENTO

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Q

IL PECULIUM ADVENTICIUM

CAPITOLO 22 - la “patria potestas”

A

Il PECULIUM ADVENTICIUM è un INSIEME DI BENI di cui il filius FAMILIAE è considerato PROPRIETARIO, mentre il pater familias ne è USUFRUTTUARIO
Il filius, con l’EMANCIPATIO, ne acquista la PROPRIETÀ con la facoltà di TESTARE
Esso comprende:
1. BONA MATERNA (beni derivanti dall’EREDITÀ MATERNA)
2. BONA MATERNA GENERIS (beni derivanti dagli ASCENDENTI
MATERNI)
3. Ogni ACQUISTO del filius (tranne gli SCAMBI DI BENI col PATER
FAMILIAS)

38
Q

LA DOMINICA POTESTAS

CAPITOLO 23 - la potestà sopra i servi e le persone “in causa mancipii”

A

La DOMINICA POTESTAS è il potere che il DOMINUS esercita sugli SCHIAVI

39
Q

IL PROCESSO DI LIBERTÀ

CAPITOLO 23 - la potestà sopra i servi e le persone “in causa mancipii”

A

In EPOCA ARCAICA si svolgeva nelle forme dell’ACTIO SACRAMENTI IN REM tra il PRETESO DOMINUS e un SOGGETTO che DIFENDA le ragioni dello schiavo
L’azione NON DIFFERISCE nè nelle parole nè nei gesti da quella che RIVENDICA la proprietà di qualsiasi altro OGGETTO
Il processo prende il nome di:
1. VINDICATIO EX LIBERTATE INSERVITUTEM (se il soggetto
rivendicato come SCHIAVO si COMPORTA attualmente da
LIBERO)
2. VINDICATIO EX SERVITUTE IN LIBERTATEM (se il soggetto è
rivendicato in LIBERTÀ ma attualmente si trova nella condizione di SCHIAVO)
In EPOCA CLASSICA tale processo si svolgeva tramite la REIVINDICATIO
Nella COGNITIO EXTRA ORDINEM tale processo si svolgeva di fronte al PRAETOR LIBERALIUM CAUSARUM

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Q

LE CAUSE DELLA SCHIAVITÙ

CAPITOLO 23 - la potestà sopra i servi e le persone “in causa mancipii”

A

In EPOCA ARCAICA, cadevano in SCHIAVITÙ:
1. Persone NATE da schiavi
2. PRIGIONIERI DI GUERRA
3. DEBITORE che ha subito la MANUS INIECTIO
4. Colui che si SOTTRAE al SERVIZIO MILITARE o all’iscrizione
nelle LISTE DEL CENSO
5. Cittadino che per VIOLAZIONE dello IUS GENTIUM viene consegnato dal PATER PATRATUS al POPOLO STRANIERO offeso
Tali cause furono successivamente ABOLITE e nel DIRITTO GIUSTINIANEO venne stabilito che cadesse in SCHIAVITÙ solamente:
1. LIBERTO che VIENE MENO gravemente ai suoi DOVERI verso il dominus
2. Filius familiae VENDUTO in tenera età

41
Q

LA MANUMISSIO

CAPITOLO 23 - la potestà sopra i servi e le persone “in causa mancipii”

A

L’ACQUISTO DELLA LIBERTÀ avviene attraverso un NEGOZIO GIURIDICO atttaverso il quale il DOMINUS proclama o lascia proclamare LIBERO il suo SCHIAVO
Tali negozi prendono il nome di MANUMISSIONES e sono:
1. TESTAMENTO (consiste nella DISPOSIZIONE contenuta nel
testamento del DOMINUS che alla sua MORTE lo schiavo diventi
LIBERO)
2. MANUMISSIO CENSU (consiste nel far ISCRIVERE nell LISTE
DEL CENSO il nome dello schiavo)
3. MANUMISSIO VINDICTA (FINTO PROCESSO nel quale un
CITTADINO dichiara in FORMA SOLENNE nei confronti del
DOMINUS lo stato di LIBERTÀ del suo schiavo)
4. MANUMISSIO PER FIDEICOMMISSUM (quando il TESTATORE
impone all’EREDE l’obbligo di LIBERARE lo schiavo, il quale diventerà LIBERTO del MANUMITTENTE)
Verso la FINE dell’EPOCA REPUBBLICANA si cominciò a manomette gli schiavi in FORME NON SOLENNI come una DICHIARAZIONE ORALE in presenza di TESTIMONI
Attraverso la LEX IUNIA venne stabilito che gli schiavi manomessi in FORMA NON SOLENNE avrebbero fatto parte della categoria dei LATINI IUNIANI (godevano dello IUS COMMERCII ma NON la CAPACITÀ DI TESTARE e, dunque, i loro BENI dopo la MORTE rimangono nelle mani dell’ANTICO PADRONE)
A volte, però, la manumissio di uno schiavo comportava una PENA per il DOMINUS (così anche quando ABBANDONAVA lo schiavo INFERMO)
Lo schiavo può essere anche in CONDOMINIO -> la manumissio di UNO SOLO dei COMPROPRIETARI basta a sancire la LIBERTÀ dello schiavo

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Q

LA LEX FUFIA CANINIA E LA LEX ELIA SENTIA

CAPITOLO 23 - la potestà sopra i servi e le persone “in causa mancipii”

A

Nell’EPOCA AUGUSTEA, poichè i LIBERTI erano diventati TROPPO NUMEROSI, vennero emanati DUE LEGGI al fine di LIMITARE le MANUMISSIONES:
1. LEX FUFIA CANINIA (limitò la LIBERTÀ TESTAMENTARIA stabilendo che NON si potesse MANOMETTERE più di un CERTO NUMERO di schiavi, i quali dovevano essere INDICATI NOMINATIVAMENTE)
2. LEX ELIA SENTIA (vietò la manumissio in FRODE ai CREDITORI, quella da parte degli IMPUBERI e quella degli schiavi MINORI DI 30 ANNI tranne in alcuni casi in cui ricorrevano PARTICOLARI PRESUPPOSTI)
Nel DIRITTO GIUSTINIANEO rimasero IN VIGORE solo le norme riguardo alla manumissio in FRODE ai CREDITORI e quella da parte degli IMPUBERI

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Q

GLI OBBLIGHI DEL LIBERTO

CAPITOLO 23 - la potestà sopra i servi e le persone “in causa mancipii”

A

Lo schiavo, dopo la MANUMISSIO, conserva degli OBBLIGHI nei confronti del DOMINUS MANUMITTENTE (che prende il nome di PATRONUS)
Tra tali obblighi c’è quello delle OPERAE (giornate di LAVORO che il liberto deve prestare al PATRONUS per i bisogni della FAMILIA e dell’AZIENDA)

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Q

LA PERSONA IN CAUSA MANCIPII

CAPITOLO 23 - la potestà sopra i servi e le persone “in causa mancipii”

A

Una persona è IN CAUSA MANCIPII quando per RAGIONI PARTICOLARI si trova in una posizione di ASSERVIMENTO verso un PATER FAMILIAS DIVERSO rispetto a quello d’origine
Tale condizione può essere PERMANENTE o TRANSITORIA
Le persone in causa mancipii erano formalmente LIBERE e CITTADINE (erano iscritte nella LISTA DEL CENSO, potevano partecipare al COMIZIO e candidarsi a CARICHE PUBBLICHE, avevano CAPACITÀ MATRIMONIALE e godevano di una POSIZIONE PATRIMONIALE
uguale alle persone ALIENI IURIS) ma potevano essere utilizzate dal pater familias come SCHIAVI

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Q

LE LIMITAZIONI ALLA CAPACITÀ D’AGIRE: TUTELA E CURA

CAPITOLO 24 - le persone “sui iuris” e la capacità di agire: tutela e cura

A

La PERSONA SUI IURIS è un soggetto che, NON essendo soggetto alla POTESTÀ di NESSUNO, gode di AUTONOMIA FAMIGLIARE e dunque è titolare di DIRITTI e di OBBLIGHI
NON TUTTE le persone sui iuris, però, possono AUTONOMAMENTE porre in essere NEGOZI GIURIDICI -> esistono, anzi, alcune CATEGORIE di soggetti che per determinate ragioni vedono LIMITATA la propria CAPACITÀ D’AGIRE (donne, impuberi, furiosi, prodighi, minori)
Tali categorie vengono ASSISTITE mediante gli istituti della:
1. TUTELA (applicata agli IMPUBERI e alle DONNE al fine di
ASSISTERLI nell’ATTO in cui essi dichiarano la loro VOLONTÀ)
2. CURA (applicata ai FURIOSI, ai PRODIGHI e ai MINORI al fine di
SOSTITUIRE l’incapace con un CURATORE)

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Q

LA TUTELA IMPUBERES

CAPITOLO 24 - le persone “sui iuris” e la capacità di agire: tutela e cura

A

La TUTELA IMPUBERIS è una TUTELA a cui sono sottoposti gli IMPUBERI il cui PATER sia MORTO o abbia subito la CAPITIS DEMINUTIO
In questo caso il TITOLARE della tutela prende il nome di TUTOR (che deve essere MASCHIO, MAGGIORENNE e LIBERO) e l’impubere di PUPILLUS
Possono essere distinti TRE TIPI di tutela:
1. TUTELA LEGITTIMA (potestà sopra l’IMPUBERE SUI IURIS e i
suoi BENI attribuita dall’ORDINAMENTO GIURIDICO nell’interesse
della FAMIGLIA)
2. TUTELA TESTAMENTARIA (disposizione contenuta nel
TESTAMENTO attraverso la quale il PATER FAMILIAS nomina un
TUTOR per il proprio filius in caso di MORTE)
3. TUTELA DATIVA (attribuita dai GOVERNATORI delle rispettive
PROVINCE agli impuberi sui iuris SPROVVISTI DI TUTOR)
Il tutor dativo può essere RIMOSSO su RICHIESTA del PUPILLUS
Il tutor testamentario e quello legittimo sono INAMOVIBILI a meno che si dimostri la loro MALVERSAZIONE intentando nel primo caso un’AZIONE POPOLARE che prende il nome di CRIMEN SUSPECTI TUTORIS e nel secondo un’AZIONE PENALE di CARATTERE PRIVATO -> venne istituita successivamente un’ACTIO TUTELAE per entrambe (applicabile anche in ogni ipotesi in cui il tutor sia volontariamente VENUTO MENO ad uno dei suoi DOVERI)
Il tutor può essere ESONERATO dall’incarico solamente qualora ricorra una delle ipotesi delle EXCUSATIONES (era esonerato chi ricopriva alcune CARICHE PUBBLICHE, alcuni MESTIERI, aveva già un CERTO NUMERO di FIGLI o di TUTELE, si trovava in condizioni di ESTREMA POVERTÀ o aveva età SUPERIORE A 70 ANNI) o la POTIORIS NOMINATIO (qualora il tutor INDICHI un soggetto che, per ragioni di PARENTELA, avrebbe potuto svolgere tale incarico AL SUO POSTO)
La FUNZIONE PRINCIPALE del tutor è l’AUCTORITAS (DICHIARAZIONE INTEGRATIVA di quella che il pupillus emette ponendo in essere NEGOZI GIURIDICI con terzi):
1. In caso di STIPULATIO si presta mediante una DOMANDA e una RISPOSTA CONGRUA
2. In caso di NEGOZI NON SOLENNI può essere fatta con QUALSIASI PAROLA o GESTO
I DOVERI del tutor sono GARANTITI tramite un’IPOTECA LEGALE sui suoi BENI
La competenza all’AMMINISTRAZIONE, però, NON si INDENTIFICA con la carica di tutor -> si distingue, infatti, tra tutor GERENTI e NON GERENTI

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Q

LA TUTELA MULIEBRE

CAPITOLO 24 - le persone “sui iuris” e la capacità di agire: tutela e cura

A

La TUTELA MULIEBRE è una TUTELA a cui sono sottoposte le DONNE SUI IURIS per tutta la loro VITA
Essa è PERPETUA, POTESTATIVA ed è stabilita nell’interesse della FAMIGLIA perché il costume voleva che si conservasse l’UNITÀ delle PERSONE e del PATRIMONIO di essa
Anche la tutela delle donne può essere LEGITTIMA, TESTAMENTARIA o DATIVA ma NON può essere GERENTE
Il COSTUME e la LEGISLAZIONE, però, si dimostrano entrambe AVVERSE a questo tipo di tutela mediante una serie di CONCESSIONI per renderla più libera (come quella dello IUS LIBERORUM)

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Q

LA CURA

CAPITOLO 24 - le persone “sui iuris” e la capacità di agire: tutela e cura

A

La CURA è una forma di ASSISTENZA approntata per le persone LIMITATAMENTE INCAPACI D’AGIRE
Essa può concretizzarsi in una GESTIONE GENERALE DEL PATRIMONIO oppure in in ASSISTENZA CONTINUATIVA MENO INTENSA
Anche la cura può essere LEGITTIMA, TESTAMENTARIA o DATIVA
Essa può essere applicata ai:
1. FURIOSI (soggetti che soffrono di INFERMITÀ MENTALI e sono
PRIVI di PATER FAMILIAS o TUTOR)
2. PRODIGHI (soggetti che DISSIPANO IL PATRIMONIO
EREDITARIO, come curator viene scelto l’AGNATO PROSSIMO e
in mancanza di egli viene assegnato dal MAGISTRATO)
3. MINORI (minori di 25 ANNI SUI IURIS, tale cura viene introdotta
per SOPPERIRE al frequente ABUSO che i minori facevano della loro INESPERIENZA nel porre in essere NEGOZI GIURIDICI