la proprietà e gli altri diritti sulle cose Flashcards

1
Q

LE COSE E LE DISTINZIONI TRA LE COSE

CAPITOLO 5 - le cose

A

La COSA è ogni cosa del mondo suscettibile di GODIMENTO da parte dell’uomo e che arrechi una qualche UTILITÀ

GAIO distingue le cose in RES CORPORALES e RES INCORPORALES (tra cui ricomprende anche i DIRITTI SOGGETTIVI) ma tale distinzione NON è comune a tutta la GIURISPRUDENZA ROMANA
Le distinzioni PIÙ DIFFUSE, dunque, sono:
1. COSE DIVISIBILI (cose che possono essere DIVISE senza
alterarne le CARATTERISTICHE QUALITATIVE e, in modo PIÙ o MENO RIGOROSO, anche l’UTILITÀ) e COSE INDIVISIBILI (cose che NON possono essere DIVISE senza alternarne le CARATTERISTICHE QUALITATIVE e l’UTILITÀ -> sono, però, suscettibili di una DIVISIONE IDEALE dividendone il GODIMENTO fra più PERSONE ciascuna in grado di ricavare una certa misura di UTILITÁ)
2. COSE SEMPLICI (cose che per NATURA sono un TUTTUNO), COSE COMPOSTE (cose formate da PIÙ ELEMENTI messi insieme dall’INDUSTRIA UMANA per servire ad una certa DESTINAZIONE) e UNIVERSITÀ DI COSE (GRUPPO di cose
SEPARATE per natura ma che ECONOMICAMENTE e
GIURIDICAMENTE possono considerarsi un’UNITÀ)
3. COSE CONSUMABILI (cose che NON possono OFFRIRE PIÙ DI
UNA VOLTA alla persona che se ne serve) e COSE
INCONSUMABILI (cose suscettibili di un USO RIPETUTO)
4. COSE FUNGIBILI (cose SOSTITUIBILI) e COSE INFUNGIBILI
(cose che NON possono essere SOSTITUITE)
5. COSE FRUTTIFERE (cose che rimanendo INTATTE e
conservando la loro DESTINAZIONE producono PERIODICAMENTE un certo PRODOTTO che per SEPARAZIONE naturale o artificiale diviene una COSA AUTONOMA) e COSE INFRUTTIFERE (cose che NON producono FRUTTI)
6. RES MANCIPI (cose la cui PROPRIETÀ portava il nome di MANCIPIUM e venivano trasmesse tramite MANCIPATIO, costituivano la parte PIÙ PREGIATA del patrimonio, ex. fondi italici, servi, bestie da lavoro, servitù rustiche…) RES NEC MANCIPI (le ALTRE COSE)
7. RESIN PATRIMONIO (COMPRESA nei beni economici di una persona) e RES EXTRA PATRIMONIUM (NON COMPRESA nei beni economici di una persona)
8. RES IN COMMERCIO (suscettibile di SCAMBIO e di NEGOZI GIURIDICI PATRIMONIALI) e RES EXTRA COMMERCIUM (NON suscettibile di SCAMBIO e di NEGOZI GIURIDICI PATRIMONIALI)

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2
Q

LE DISTINZIONI DI GAIO

CAPITOLO 5 - le cose

A

GAIO, che utilizzava la prima terminologia, elabora NUOVE DISTINZIONI:

  1. RES DIVINI IURIS (destinate al CULTO-> le divide a sua volta in RES SACRAE ovvero destinate al culto degli DEI SUPERI e RES RELIGIOSAE ovvero destinate al culto degli DEI DEGLI INFERI) e RES HUMANI IURIS (destinati a SCOPI UMANI)
  2. RES COMMUNES OMNIUN (che per natura sono ACCESSIBILI A TUTTI in QUANTITÀ ILLIMITATA)
  3. RES PUBLICAE (cose dello STATO destinate al PUBBLICO USO) e RES PRIVATAE (cose appartenenti ai PRIVATI CITTADINI)
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3
Q

I DIRITTI REALI IN GENERALE

CAPITOLO 6 - i diritti reali: definizione e classificazione

A

I DIRITTI REALI sono DIRITTI SOGGETTIVI su una RES che sono OPPONIBILI ERGA OMNES (nei confronti di TUTTI i consociati) -> la loro caratteristica principale è, infatti, quella dell’ASSOLUTEZZA
Tale denominazione NON è, però, ROMANA ma appartiene al MEDIOEVO
Essi sono:
1. PROPRIETÀ (chiamata IURA IN RE PROPRIA)
2. DIRITTI REALI DI GODIMENTO (chiamati IURA IN RE ALIENA,
attribuiscono al titolare del diritto la facoltà di GODIMENTO di una RES di PROPRIETÀ ALTRUI) -> usufrutto, enfiteusi, uso, abitazione, servitù e superficie
3. DIRITTI REALI DI GARANZIA (chiamati IURA IN RE ALIENA, attribuiscono al titolare del diritto la facoltà di SODDISFARE il proprio CREDITO avvalendosi di una RES di PROPRIETÀ ALTRUI in caso di INADEMPIMENTO) -> pegno e ipoteca

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4
Q

LA PROPRIETA’

CAPITOLO 7 - la proprietà

A

La PROPRIETÀ è la RES MANCIPI per eccellenza, il diritto reale che conferisce al PROPRIETARIO i poteri di GODIMENTO (trarre utilità dalla cosa e goderne) e di DISPOSIZIONE (cedere ad altri diritti sulla cosa) in modo PIENO e ASSOLUTO
La caratteristica che CONTRADDISTINGUE la proprietà dagli altri diritti reali è l’ELASTICITÀ (i poteri che normalmente competono al proprietario possono essere COMPRESSI in presenza di altri diritti reali sulla cosa ma tali poteri sono destinati a RIESPANDERSI qualora dovesse venire meno il diritto reale)
In EPOCA CLASSICA possiamo distinguere TRE TIPI di proprietà: 1. PROPRIETÀ CIVILE (dominium ex iure quiritium)
2. PROPRIETÀ PROVINCIALE (usufructus)
3. PROPRIETÀ PRETORIA (in bonis habere)
Tale distinzione VIENE MENO con l’inizio dell’EPOCA IMPERIALE

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5
Q

MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’

CAPITOLO 7 - la proprietà

A

I MODI DI ACQUISTO della PROPRIETÀ sono quei FATTI GIURIDICI idonei a CREARE nei singoli un DIRITTO di proprietà o TRASMETTERLO da un soggetto all’altro
GAIO li distingue in due categorie:
1. IURE GENTIUM (accessibili sia a ROMANI che a STRANIERI) 2. IURIS CIVILIS (accessibili solo ai ROMANI)
Oggi, invece, si suole distinguerli in:
1. A TITOLO ORIGINARIO (viene acquistata la proprietà di un bene
per il quale NON c’era una TITOLARITÀ PREGRESSA) -> occupazione, accessione, specificazione, confusione, aggiudicazione, litis aestimatio, acquisto dei frutti, usucapione
2. A TITOLO DERIVATIVO (viene acquistata la proprietà di un bene DA UN ALTRO SOGGETTO; perché un soggetto possa dirsi PROPRIETARIO il VENDITORE deve compiere, in adempimento all’OBBLIGAZIONE, un NEGOZIO APPOSITO oppure occorre che in seguito ad un ATTO che trasmette al compratore il POSSESSO IN BUONA FEDE trascorra il tempo dell’USUCAPIONE) -> in iure cessio, mancipatio, traditio, legatum per vindicationem (se ha per oggetto res corporales)

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6
Q

L’OCCUPAZIONE

CAPITOLO 7 - la proprietà

A

L’OCCUPAZIONE è l’acquisto di una cosa che NON è attualmente PROPRIETÀ DI NESSUNO (RES NULLIUS) o è VOLONTARIAMENTE ABBANDONATA dal proprietario (RES DERELICTAE) mediante la PRESA DI POSSESSO
Un aspetto particolare di questo istituto è l’AGER DESERTUS (se un PROPRIETARIO lascia INCOLTO il suo FONDO e dopo una PUBBLICA DIFFIDA NON vi ritorna entro 6 MESI, CHIUNQUE può IMMETTERSI nel fondo -> il possessore ne diventerà PROPRIETARIO se entro 2 ANNI il proprietario originario NON RIVENDICA il fondo)

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7
Q

L’ACCESSIONE

CAPITOLO 7 - la proprietà

A

Si ha ACCESSIONE quando DUE COSE appartenenti a DIVERSI PROPRIETATI vengono UNITI in modo da formare UNA COSA SOLA La PROPRIETÀ della nuova cosa spetterà al PROPRIETARIO della COSA PIÙ IMPORTANTE
DIRITTO ROMANO 39
L’accessione può essere di:
1. MOBILE A MOBILE (la proprietà del bene spetterà al
PROPRIETARIO della cosa con dal PIÙ ALTO VALORE
ECONOMICO)
2. MOBILE AD IMMOBILE (la proprietà del bene spetterà al
PROPRIETARIO della COSA IMMOBILE)
3. IMMOBILE AD IMMOBILE (riguarda gli INCREMENTI FLUVIALI,
può avvenire per ALLUVIONE, AVULSIONE o EMERSIONE)

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8
Q

LA SPECIFICAZIONE

CAPITOLO 7 - la proprietà

A

Si ha SPECIFICAZIONE quando una COSA, in seguito alla sua LAVORAZIONE, perde la sua CONNOTAZIONE ORIGINARIA e si trasforma in una NUOVA COSA con una CONNOTAZIONE DIVERSA
La PROPRIETÀ della COSA NUOVA spetta a:
1. Secondo i SABINIANI al PROPRIETARIO DELLA MATERIA 2. Secondo i PROCULIANI allo SPECIFICATORE

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9
Q

LA CONFUSIONE

CAPITOLO 7 - la proprietà

A

Si ha CONFUSIONE quando si MESCOLANO due o più COSE DELLA STESSA SPECIE appartenenti a DIVERSI PROPRIETARI
La PROPRIETÀ della COSA NUOVA spetta a:
1. Nel caso in cui l’UNIONE sia stata di COMUNE ACCORDO si crea
una situazione di CONDOMINIO
2. Nel CASO CONTRARIO ciascuno rimane PROPRIETARIO della
SUA PARTE

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10
Q

L’AGGIUDICAZIONE

CAPITOLO 7 - la proprietà

A

Si ha AGGIUDICAZIONE quando la COMPROPRIETÀ si trasforma in PROPRIETÀ SOLITARIA

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11
Q

LA LITIS AESTIMATIO

CAPITOLO 7 - la proprietà

A

Si ha LITIS AESTIMATIO quando il GIUDICE, avendo RICONOSCIUTO la proprietà ad una PARTE e NON potendo ordinare al convenuto di RESTITUIRLA, obbliga quest’ultimo a pagare una SOMMA IN DENARO alla controparte tramite cui il convenuto diventa PROPRIETARIO della cosa

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12
Q

L’ACQUISTO DEI FRUTTI

CAPITOLO 7 - la proprietà

A

I FRUTTI prodotti da un bene, una volta STACCATI dalla cosa madre, hanno ESISTENZA AUTONOMA e possono essere oggetto di CONTRATTAZIONE
Coloro che vantano un DIRITTO sulla COSA MADRE possono ACQUISTARLI tramite l’APPRENSIONE MATERIALE

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13
Q

L’USUCAPIONE

CAPITOLO 7 - la proprietà

A

L’USUCAPIONE consiste nell’ACQUISTO della proprietà attraverso l’USO CONTINUATO nel tempo
Tale USO deve essere:
1. Secondo le LEGGI DELLE XII TAVOLE di 2 ANNI per i FONDI e di
UN ANNO per le ALTRE COSE
2. Secondo il DIRITTO GIUSTINIANEO di 10 ANNI per le COSE
IMMOBILI e di 3 ANNI per le COSE MOBILI
3. COSTANTINO introduce la PRAESCRIPTIO LONGISSIMI
TEMPORIS secondo cui l’acquisto della proprietà di QUALSIASI COSA si ha dopo 30 ANNI
Può capitare che l’ATTO DI ACQUISTO della proprietà risulti DIFETTOSO poichè è stata trasmessa solo mediante TRADITIO o da colui che NON era il REALE PROPRIETARIO -> in questi casi il soggetto in questione, pur essendo in BUONAFEDE, NON acquista FORMALMENTE la proprietà
È MOLTO DIFFICILE in questi casi PROVARE di essere PROPRIETARIO tanto che tale prova era detta PROBATIO DIABOLICA -> per venire incontro a tali esigenze venne introdotto l’istituto dell’USUCAPIONE
Perchè l’usucapione abbia luogo devono incorrere PARTICOLARI REQUISITI, ovvero:
1. RES HABILIS (NON deve rientrare trai beni NON USUCAPIBILI -> quelli di PROVENIENZA FURTIVA, quelli sottratti con VIOLENZA, quelli di PROPRIETÀ PUBBLICA e le OBBLIGAZIONI tranne l’HEREDITAS)
2. TITULUS (situazione giuridica che GIUSTIFICA il possesso del bene, ex. vendita, donazione, legato, dote, abbandono…)
3. FIDES (la buonafede intesta come la CONVINZIONE di NON LEDERE alcun DIRITTO ALTRUI, NON è necessario che persista
per TUTTO IL TEMPO dell’acquisto, basta che sia presente
all’INIZIO)
4. POSSESSIO (possesso ININTERROTTO della cosa)
5. TEMPUS (periodo di TEMPO richiesto per l’ACQUISTO)
Esistono, inoltre, ALTRI TIPI di usucapione:
1. USUCAPIO PRO HEREDE (quando qualcuno occupa senza alcun
titolo l’EREDITÀ ALTRUI che NON è stata ancora ACCETTATA)
2. USURECEPTIO (quando per PARTICOLARI CIRCOSTANZE ha
luogo nonostante il POSSESSORE della cosa sia CONSAPEVOLE dell’appartenenza della cosa ad ALTRI)

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14
Q

LA IN IURE CESSIO

CAPITOLO 7 - la proprietà

A

La IN IURE CESSIO può avere per oggetto sia le RES MANCIPI che le RES NEC MANCIPI ed è concessa solamente ai CITTADINI ROMANI
Davanti al MAGISTRATO GIUSDICENTE si finge di instaurare una LITE DI PROPRIETÀ mediante l’ACTIO SACRAMENTI IN REM -> l’ACQUIRENTE compie la VINDICATIO toccando la cosa con la FESTUCA e il magistrato ATTRIBUISCE la proprietà all’acquirente

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15
Q

LA MANCIPATIO

CAPITOLO 7 - la proprietà

A

La MANCIPATIO può avere per oggetto solo le RES MANCIPI ed è concessa ai CITTADINI ROMANI e agli STRANIERI che possiedono lo IUS COMMERCII
Essa consiste in una COMPRAVENDITA REALE (SCAMBIO IMMEDIATO della cosa contro PREZZO)
Alla presenza di 5 TESTIMONI e UN LIBRIPENS, il compratore TOCCA la cosa e dichiara SOLENNEMENTE di esserne il PROPRIETARIO -> subito dopo consegna il BRONZO per PAGARE, che verrà successivamente sostituito con i LINGOTTI e poi con la MONETA CONIATA (NON dovendo più essere PESATO il bronzo la mancipatio diventa un NEGOZIO ASTRATTO)
Ci sono, inoltre, ALTRE APPLICAZIONI di questo negozio come ad esempio:
1. NEXUM (vendita che un soggetto fa di SÈ MEDESIMO o dei suoi SOTTOPOSTI per GARANTIRE l’adempimento di un’OBBLIGAZIONE)
2. FIDUCIA (vendita di una RES per GARANTIRE l’adempimento di un’OBBLIGAZIONE)

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16
Q

LA TRADITIO

CAPITOLO 7 - la proprietà

A

La TRADITIO può avere come oggetto solo le RES NEC MANCIPI ed è concessa ai CITTADINI ROMANI e agli STRANIERI che acquistano una PROPRIETÀ PEREGRINA
Essa consiste nella semplice CONSEGNA di una RES dall’ALIENANTE all’ACQUIRENTE
In primo luogo è, infatti, un modo di acquisto del POSSESSO e se incorrono DETERMINATI PRESUPPOSTI anche della PROPRIETÀ Tali presupposti sono:
1. Deve essere compiuta con l’INTENTO di TRASFERIRE la PROPRIETÀ da parte di chi ne è il REALE PROPRIETARIO
2. Deve esserci una IUSTA CAUSA TRADITIONIS (deve esserci una GIUSTA CAUSA per il trasferimento della PROPRIETÀ)
La CONSEGNA normalmente deve essere MATERIALE ma esistono MODI ALTERNATIVI per attuarla:
1. TRADITIO SIMBOLICA (per consegnare le MERCI contenute in un LOCALE basta la CONSEGNA DELLE CHIAVI di esso)
2. TRADITIO LONGA MANU (per consegnare un FONDO basta INDICARLO da un’altura)
3. TRADITIO BREVI MANU (quando colui che acquista il POSSESSO era già DETENTORE della cosa)
4. CONSTITUTUM POSSESSORIUM (quando colui che era POSSESSORE della cosa ne acquista la DETENZIONE)
Nell’EPOCA CLASSICA si ammette che la traditio possa essere fatta anche solamente consegnando i DOCUMENTI che attestano il LEGITTIMO ACQUISTO
Nell’EPOCA GIUSTINIANEA si afferma, inoltre, la TRADITIO CHARTAE (consegna formale dell’alienante all’acquirente del NEGOZIO GIURIDICO tra loro compiuto)

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17
Q

LA PERDITA DELLA PROPRIETA’

CAPITOLO 7 - la proprietà

A

La PERDITA DELLA PROPRIETÀ si verifica:
1. In tutti casi in cui un ALTRO la ACQUISTA 2. Per DISTRUZIONE della cosa
3. Quando la cosa è messa FUORI COMMERCIO
4. Con la DERELICTIO della cosa
5. Quando diventa SOGGETTO DI DIRITTO (nel caso degli SCHIAVI
MANOMESSI)

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18
Q

LA REIVINDICATIO

CAPITOLO 7 - la proprietà

A

La REIVINDICATIO è un’azione esperibile dal PROPRIETARIO contro chi POSSIEDE ILLEGITTIMAMENTE la cosa al fine di ottenerne la RESTITUZIONE
In EPOCA ARCAICA si svolge attraverso l’ACTIO SACRAMENTI IN REM
In EPOCA CLASSICA si svolge PER SPONSIONEM (il convenuto PROMETTE una SOMMA DI DENARO nel caso l’ATTORE si dimostri realmente PROPRIETARIO della cosa)
Nel PROCESSO FORMULARE si svolge tramite una FORMULA PETITORIA attraverso la quale l’attore chiede la RESTITUZIONE della cosa -> in caso di SOCCOMBENZA del CONVENUTO egli è tenuto a RESTITUIRE la cosa CUM SUA CAUSA (se è in BUONAFEDE deve restituire i FRUTTI percepiti SUCCESSIVAMENTE alla litis contestatio mentre se in MALAFEDE deve restituire anche quelli percepiti in PRECEDENZA)
Nella COGNITIO EXTRA ORDINEM si ammette il principio dell’ESECUZIONE DIRETTA sulla cosa (MANU MILITARI)
Esiste anche la REIVINDICATIO UTILES che però non ha per oggetto i diritti reali ma i DIRITTI DI CREDITO

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19
Q

LA IUDICIUM FINUM REGUNDORUM

CAPITOLO 7 - la proprietà

A

La IUDICIUM FINUM REGUNDORUM è un’azione volta a stabilire se una DETERMINATA ZONA di terreno appartenga all’UNO o all’ALTRO FONDO

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20
Q

L’ACTIO NEGATORIA

CAPITOLO 7 - la proprietà

A

L’ACTIO NEGATORIA è un’azione che può essere esperita dal PROPRIETARIO contro chiunque si reclamasse ILLECITAMENTE titolare di una SERVITÙ o di un USUFRUTTO sulla cosa

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21
Q

L’ACTIO AQUAE PLUVIAE ARCENDAE

CAPITOLO 7 - la proprietà

A

L’ACTIO ACQUAE PLUVIAE ARCENDAE è un’azione che può essere esperita dal PROPRIETARIO contro il PROPRIETARIO di un FONDO SOVRASTANTE che abbia MODIFICATO a danno del fondo sottostante il DEFLUSSO DELLE ACQUE PIOVANE

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22
Q

LA CAURIO DAMNI INFECTI

CAPITOLO 7 - la proprietà

A

La CAUTIO DAMNI INFECTI è una PROMESSA SOLENNE che il PROPRIETARIO fa ai VICINI obbligandosi a RISARCIRE loro eventuali DANNI cagionati dai LAVORI eseguiti sul proprio immobile
Se il proprietario PRESTA la promessa e il DANNO SI VERIFICA, il vicino può esercitare un’ACTIO EX STIPULATU
Se, invece, il proprietario SI RIFIUTA di prestare la promessa si verifica la MISSIO IN POSSESSIONEM (vicino comincia a DETENERE l’immobile INSIEME AL PROPRIETARIO)

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23
Q

LA OPERIS NOVI NUNTIATIO

CAPITOLO 7 - la proprietà

A

L’OPERIS NOVI NUNTIATIO è un ATTO SOLENNE STRAGIUDIZIALE che VIETA ad un soggetto di PROSEGUIRE UN’OPERA già iniziata
Se il costruttore volesse PROSEGUIRE L’OPERA, può chiedere la REMISSIO (decreto del pretore che riconosce l’INESISTENZA dello IUS PROHIBENDI e autorizza la PROSECUZIONE dell’opera)
Se, invece, il costruttore NON tiene conto del divieto e PROSEGUE L’OPERA senza autorizzazione, il pretore può emanare un INTERDICTUM DEMOLITORIUM

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24
Q

L’INTERDICTUM QUOD VI AUT CLAM

CAPITOLO 7 - la proprietà

A

L’INTERDICTUM QUOD VI AUT CLAM è un’ORDINE emesso dal PRETORE su richiesta dell’interessato di SPOSPENDERE UN’OPERA intrapresa dal VICINO
Esso può essere VI (CONTRO IL DIVIETO dell’interessato) o CLAM (a sua INSAPUTA)

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25
Q

L’INTERDICTUM DE ARBORIS CAEDENDIS

CAPITOLO 7 - la proprietà

A

L’INTERDICTUM DE ARBORIS CAEDENDIS è un’azione che può essere esperita dal PROPRIETARIO di un FONDO qualora gli ALBERI del FONDO del VICINO sporgessero di un’ALTEZZA INFERIORE A 15 PIEDI

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26
Q

L’INTERDICTUM DE GLANDE LEGENDA

CAPITOLO 7 - la proprietà

A

L’INTERDICTUM DE GLANDE LEGENDA è un ORDINE emesso dal PRETORE attraverso il quale autorizza il PROPRIETARIO di un ALBERO che sporge sul FONDO del VICINO ad ENTRARE in quest’ultimo e raccoglierne i FRUTTI

27
Q

L’ACTIO PUBLICANA

CAPITOLO 7 - la proprietà

A

L’ACTIO PUBLICIANA è un’azione che può essere esperita da colui che ha ACQUISTATO una RES MANCIPI solamente attraverso la TRADITIO (senza mancipatio o in iure cessio) contro PROPRIETARIO ORIGINARIO avrebbe potuto esperire una REIVINDICATIO in quanto la proprietà NON era FORMALMENTE TRASFERITA all’acquirente oppure contro colui che lo ha SPOSSESSATO della res mancipi
Viene utilizzata anche nel caso di VENDITA A NON DOMINO (vendita da parte di colui che NON è il REALE PROPRIETARIO)
Essa è un ACTIO FICTICIA poichè il pretore per esercitarla finge che sia trascorso il TEMPO NECESSARIO perché si verifichi l’USUCAPIONE della res in questione

28
Q

IL CONDOMINIO

CAPITOLO 7 - la proprietà

A
Il CONDOMINIO (che nel mondo romano prende il nome di COMMUNIO) è una situazione giuridica nella quale i poteri di GODIMENTO e di DISPOSIZIONE spettano a PIÙ PERSONE (che nel mondo romano prendono il nome di SOCII) in PROPORZIONE UGUALE o DIVERSA
Si tratta di una SITUAZIONE TRANSITORIA poichè ogni comproprietario può chiedere la DIVISIONE della cosa in QUALSIASI MOMENTO (ma ciò non vieta che si PROTRAGGA anche A LUNGO)
29
Q

LA MISURA DEL POTERE SPETTANTE AI SOCII

CAPITOLO 7 - la proprietà

A

In EPOCA ARCAICA tra i SOCII vige l’idea del CONSORTIUM (la cosa rimane nello stato di INDIVISIONE e TUTTI sono PROPRIETARI di TUTTO) mentre l’idea della QUOTA viene utilizzata solamente per quanto riguarda SPESE e FRUTTI (NON nei rapporti con gli ESTRANEI)
In EPOCA CLASSICA tra i SOCII vige, invece, l’idea secondo cui ciascuno possiede una PARS (intesa come QUOTA, NON divisione MATERIALE) della cosa dalla quale può trarne i FRUTTI, GODERNE, ALIENARLA ed è tenuto a pagarne le SPESE e gli EVENTUALI DANNI

30
Q

LA REIVINDICATIO PARITARIA

CAPITOLO 7 - la proprietà

A

La REIVINDICATIO PARTIARIA è un’azione concessa al PROPRIETARIO di una QUOTA contro chi possiede ILLEGITTIMAMENTE la sua quota al fine di ottenerne la RESTITUZIONE

31
Q

LO IUS PROHIBENDI

CAPITOLO 7 - la proprietà

A

Ciascun COMPROPRIETARIO può AGIRE DA SOLO alla pari di un PROPRIETARIO ESCLUSIVO salvo l’OPPOSIZIONE degli ALTRI comproprietari
Tale criterio trova la sua espressione nello IUS PROHIBENDI (secondo cui ciascun comproprietario può iniziare una NUOVA OPERA ma allo stesso tempo qualunque di essi può OPPORSI imponendo non solo di INTERROMPERE l’opera ma anche di DISTRUGGERLA)
Lo ius prohibendi viene sostituito successivamente dal CONSENSO PREVENTIVO (secondo cui PRIMA di iniziare qualsiasi NUOVA OPERA occorre chiedere il CONSENSO agli altri COMPROPRIETARI)

32
Q

LO IUS ADCRESCENDI

CAPITOLO 7 - la proprietà

A

Ciascun comproprietario possiede, inoltre, lo IUS ADCRESCENDI Esso è il potere di ACCRESCERE, in caso di RINUNCIA, le QUOTE RIMANENTI

33
Q

LA DIVISIONE DEL CONDOMINIO

CAPITOLO 7 - la proprietà

A

Ciascun comproprietario può chiedere la DIVISIONE del condominio in QUALSIASI MOMENTO attraverso un’ACTIO COMMUNI DIVIDUNDO Tale azione è considerata sia IN REM (poichè tende alla DIVISIONE) che IN PERSONAM (poichè tende alle PRAESTATIONES)
Se la cosa è DIVISIBILE, a ciascuno ne spetterà una PORZIONE PARZIALE rispondente il valore della QUOTA
Se la cosa è INDIVISIBILE, la proprietà spetterà ad UN SOLO comproprietario che sarà obbligato a pagare agli altri SOMME DI CONGUAGLIO

34
Q

LE SERVITU’ PREDIALI

CAPITOLO 8 - servitù e usufrutto

A

La SERVITÙ PREDIALE è il diritto in virtù del quale, a vantaggio di un FONDO (cosiddetto DOMINANTE), un altro FONDO (cosiddetto SERVENTE) viene gravato di una LIMITAZIONE
La sua caratteristica principale è che tale rapporto giuridico NON è circoscritto solamente agli ATTUALI PROPRIETARI ma si CONSERVA anche qualora la proprietà dei fondi venga TRASMESSA AD ALTRI -> la servitù è considerata, dunque, una QUALITÀ del FONDO

35
Q

I PRESUPPOSTI PER COSTITUIRE UNA SERVITU’

CAPITOLO 8 - servitù e usufrutto

A

Perché si possa costituire una servitù devono concorrere determinati PRESUPPOSTI:

  1. I fondi devono essere VICINI e appartenenti a PROPRIETARI DIVERSI
  2. La servitù deve essere costituita per un’UTILITÀ OGGETTIVA e NON SOGGETTIVA del proprietario attuale
  3. A carico del fondo servente deve vigere un obbligo di NON FARE o PERMETTERE qualcosa e NON può vivere un OBBLIGO ATTIVO
36
Q

I DIVERSI TIPI DI SERVITU’

CAPITOLO 8 - servitù e usufrutto

A

Le servitù possono avere il contenuto PIÙ VARIO possibile ma le più ANTICHE sono:

  1. SERVITÙ DI PASSAGGIO (il fondo dominante ha la facoltà di PASSARE A PIEDI per il fondo servente o condurvi il BESTIAME)
  2. SERVITÙ DI ACQUEDOTTO (il fondo dominante ha la facoltà di far passare l’ACQUEDOTTO nel fondo servente)
  3. SERVITUTES PREDIORUM RUSTICORUM (al servizio di FONDI RUSTICI, il fondo dominante ha la facoltà di ATTINGERE L’ACQUA nel fondo altrui o condurvi il BESTIAME)
  4. SERVITUTES PREDIORUM URBANORUM (al servizio di FONDI URBANI, il fondo dominante ha la facoltà di far riversare nel fondo servente l’ACQUA PIOVANA o di far SPORGERE BALCONI e GRONDAIE)
37
Q

MODI DI COSTITUZIONE (SERVITU’)

CAPITOLO 8 - servitù e usufrutto

A

Le servitù prediali possono essere COSTITUITE tramite: 1. MANCIPATIO (pers ervitù che sono RES MANCIPI)
2. IN IURE CESSIO
3. DEDUCTIO della MANCIPATIO o della IN IURE CESSIO
4. LEGATO PER VINDICACIONEM
5. PACTIONES e STIPULATIONES
6. PATIENTIA (lasciare che qualcuno si IMMETTA nella servitù)
7. USUCAPIONE
8. LONGI TEMPORIS PRAESCRIPTIO
9. DESTINAZIONE DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA (se si
TRASFORMA in servitù ciò che prima NON LO ERA poichè i fondi appartenevano allo STESSO PROPRIETARIO)

38
Q

MODI DI ESTINSIONE (SERVITU’)

CAPITOLO 8 - servitù e usufrutto

A

Le servitù possono ESTINGUERSI tramite:
1. IN IURE CESSIO (RINUNCIA a favore del PROPRIETARIO)
2. CONFUSIO (confusione del PROPRIETARIO e del FONDO
SERVENTE e di quello del FONDO DOMINANTE nella STESSA
PERSONA)
3. Pagamento della LITIS AESTIMATIO
4. LEGATO PER VINDICACIONEM
5. PERIMENTO DELLA COSA
6. NON USO

39
Q

LA TUTELA DELLE SERVITU’

CAPITOLO 8 - servitù e usufrutto

A

Le AZIONI a tutela delle servitù sono:
1. ACTIO NEGATORIA (spetta al PROPRIETARIO del fondo
servente)
2. ACTIO CONFESSORIA (può essere esperita dal TITOLARE DEL
DIRITTO DI SERVITÙ contro il PROPRIETARIO del FONDO
SERVENTE che NON gli permette l’ESERCIZIO della servitù)
3. L’esecuzione della MANU MILITARI (nell’epoca giustinianea)

40
Q

L’USUFRUTTO

CAPITOLO 8 - servitù e usufrutto

A
L'USUFRUTTO è il diritto in virtù del quale il PROPRIETARIO attribuisce ad un altro soggetto (USUFRUTTUARIO) la facoltà di GODERE del bene e percepirne i FRUTTI rispettandone però la DESTINAZIONE ECONOMICA
Il proprietario (che prende il nome di DOMINUS PROPRIETATIS) conserva la facoltà di DISPORRE del bene e ALIENARLO a suo piacimento
Esso, infatti, NON può essere TRASMESSO ad altri dall'USUFRUTTUARIO -> nonostante ciò, le fonti ammettono la VENDICTIO USUFRUCTUS ma tale vendita, che NON è seguita da alcun ATTO o costituzione di un DIRITTO REALE, ha come conseguenza solo che il cessionario si SOSTITUISCA al titolare
L'usufruttuario può essere, inoltre, tenuto a versare al proprietario una CAUZIONE che prende il nome di CAUTIO USUFRUCTUARIA che serve a GARANTIRE la conservazione della DESTINAZIONE ECONOMICA, la RESTITUZIONE alla scadenza e il pagamento delle SPESE ORDINARIE
Se NON è previsto un TERMINE per l'usufrutto, inoltre, esso si ESTINGUE con la MORTE dell'USUFRUTTUARIO
41
Q

IL QUASI-USUFRUTTO

CAPITOLO 8 - servitù e usufrutto

A

L’USUFRUTTO deve avere necessariamente per oggetto COSE INCONSUMABILI
Qualora esso abbia per oggetto COSE CONSUMABILI si parla, dunque, di QUASI-USUFRUTTO e a carico dell’usufruttuario vige l’obbligo di RESTITUIRE alla scadenza altrettante cose dello STESSO GENERE e della STESSA QUALITÀ

42
Q

GLI ISTITUTI DERIVANTI DALL’USUFRUTTO

CAPITOLO 8 - servitù e usufrutto

A

Esistono degli ISTITUTI DERIVANTI dall’usufrutto, come ad esempio:
1. USUS (diritto in virtù del quale il PROPRIETARIO attribuisce ad un
altro SOGGETTO il diritto di SERVIRSI di un bene SENZA percepirne i FRUTTI; inizialmente era stato costituito solo per le COSE INFRUTTIFERE ma esistono diritti d’uso anche su FONDI RUSTICI)
2. FRUCTUS SINE USO (uso lasciato al GODIMENTO di un SOGGETTO mentre il godimento dei FRUTTI ad un ALTRO)
3. HABITATIO (diritto in virtù del quale il PROPRIETARIO attribuisce ad un altro SOGGETTO il diritto di ABITARE una casa)

43
Q

MODI DI COSTITUZIONE (USUFRUTTO)

CAPITOLO 8 - servitù e usufrutto

A

L’usufrutto può essere COSTITUITO tramite:
DIRITTO ROMANO 50

  1. INIURECESSIO
  2. DEDUCTIO della MANCIPATIO o della IN IURE CESSIO
  3. CONSTITUTO POSSESSORIO (una sorta di DEDUCTIO della
    TRADITIO)
  4. ADIUCATIO
  5. LITIS AESTIMATIO
  6. LEGATO PER VINDICACIONEM
  7. PACTIONES et STIPULATIONES (per i fondi provinciali)
  8. MORTE dell’USUFRUTTUARIO
  9. CAPITIS DEMINUTIO dell’USUFRUTTUARIO
  10. PATIENTIA (lasciare che qualcuno si IMMETTA nell’usufrutto)
44
Q

MODI DI ESTINZIONE (USUFRUTTO)

CAPITOLO 8 - servitù e usufrutto

A
L'usufrutto può ESTINGUERSI tramite:
1. IN IURE CESSIO (RINUNCIA a favore del PROPRIETARIO)
2. CONSOLIDATIO (confusione del PROPRIETARIO e
dell'USUFRUTTUARIO nella STESSA PERSONA)
3. LITIS AESTIMATIO
4. MORTE dell'USUFRUTTUARIO
5. CAPITIS DEMINUTIO dell'USUFRUTTUARIO
6. NON USO
45
Q

LA TUTELA DELL’USUFRUTTO

CAPITOLO 8 - servitù e usufrutto

A

Le AZIONI a tutela dell’usufrutto sono:
1. ACTIO SACRAMENTI IN REM (durante il periodo delle legis
actiones)
2. ACTIO NEGATORIA (spetta al PROPRIETARIO del bene in
usufrutto)
3. ACTIO CONFESSORIA (può essere esperita dal TITOLARE
DELL’USUFRUTTO contro il PROPRIETARIO che NON gli permette l’ESERCIZIO dell’usufrutto)

46
Q

L’ENFITEUSI

CAPITOLO 9 - enfiteusi e superficie

A

L’ENFITEUSI è il diritto in virtù del quale il PROPRIETARIO di un FONDO attribuisce ad un altro soggetto (ENFITEUTA) il diritto di GODERE del fondo dietro il pagamento di un CANONE PERIODICO Solitamente ha per oggetto fondi INCOLTI o MAL COLTIVATI che vengono concessi in enfiteusi per ESSERE MIGLIORATI

47
Q

L’ORIGINE DELL’ISTITUTO (ENFITEUSI)

CAPITOLO 9 - enfiteusi e superficie

A

Tale istituto è di ORIGINE GRECA ma nel diritto romano tale denominazione NON ESISTE -> il suo CONTENUTO ESSENZIALE, però, ricorre spesso nelle CONCESSIONI DI TERRE da parte della città e in particolare degli AGRI VECTIGALES (terreni che venivano concessi ai PRIVATI sotto pagamento di un CANONE PERIODICO)
Solitamente i romani descrivono questo istituto come LOCAZIONE (poichè è condizionato al pagamento di un CANONE PERIODICO che, se si SMETTE di pagare, provoca la REVOCA della concessione) ma Gaio sostiene che in tale concessione si possa intravedere anche una VENDITA (poichè caratterizzato dalla PERPETUITÀ e dalla TRASFERIBILITÀ del diritto)
Nel 4° SECOLO emergono tantissime FAMIGLIE RICCHE che prendono in appalto i TERRENI concedendone successivamente la COLTIVAZIONE ai contadini
Nascono, dunque, DUE TIPI di concessione:
1. IUS PERPETUUM (concessione IRREVOCABILE e NON MODIFICABILE che ha per oggetto i FUNDI RAE PRIVATAE)
2. IUS EMPHYTEUTICARUM (concessione soggetta a RINNOVAMENTO PERIODICO che ha per oggetto i FUNDI PATRIMONIALES)
Questi due istituti vengono poi FUSI INSIEME sotto il nome di IUS EMPHYTEUTICARUM e assume le sembianze di una LOCAZIONE e di una VENDITA insieme

48
Q

LA SUPERFICIE

CAPITOLO 9 - enfiteusi e superficie

A

La SUPERFICIE è il diritto in virtù del quale il PROPRIETARIO attribuisce ad un altro soggetto (SUPERFICIARIO) il diritto di COSTRUIRE qualcosa sul proprio FONDO o TENERE la costruzione già edificata

49
Q

L’ORIGINE DELL’ISTITUTO (LA SUPERFICIE)

CAPITOLO 9 - enfiteusi e superficie

A

Inizialmente, tale istituto era IGNOTO al diritto romano poichè vigeva il principio dell’INSEPARABILITÀ del SUOLO dalla SUPERFICIE
La necessità si comincia a sentire per la PRIMA VOLTA per quanto riguarda le COSTRUZIONI SUL SUOLO PUBBLICO -> i MAGISTRATI, infatti, sono soliti concedere ai PRIVATI di COSTRUIRE sul foro o sulla strada pubblica BOTTEGHE con l’accordo che il SUOLO resti PUBBLICO mentre la proprietà della BOTTEGA spetti al COSTRUTTORE
Tali concessioni hanno luogo tramite un VERO E PROPRIO CONTRATTO che viene concepito dai romani come una sorta di LOCAZIONE-CONDUZIONE DEL SUOLO
L’istituto viene FORMALMENTE delineato entrando a far parte degli IURA IN RE ALIENA in EPOCA GIUSTINIANEA
Viene, inoltre, stabilito:
1. Pagamento di un CANONE ANNUO da parte del SUPERFICIARIO che prende il nome di SOLARIUM
2. La possibilità per il SUPERIFICARIO di esperire le STESSE AZIONI spettanti al PROPRIETARIO

50
Q

I DIRITTI REALI DI GARANZIA // DIVERSI TIPI DI GARANZIA

CAPITOLO 10 - diritti reali di garanzia pegno e ipoteca

A

Un DEBITO può essere GARANTITO in più modi:
1. Da un TERZO che si obblighi ACCESSORIAMENTE accanto al
DEBITORE PRINCIPALE (si parla, dunque, di GARANZIA
PERSONALE)
2. Da una RES di proprietà del DEBITORE di cui il CREDITORE, in
caso di INADEMPIMENTO, può RIVALERSI per SODDISFARE il proprio credito (si parla, dunque, di GARANZIA REALE)
I DIRITTI REALI DI GARANZIA su una RES, che fanno parte di quest’ultima categoria, sono diritti che LIMITANO il potere di DISPOSIZIONE del proprietario e che attribuiscono al CREDITORE, in caso di INADEMPIMENTO del debitore, la facoltà di RIVALERSI della cosa per SODDISFARE il proprio credito
Essi possono avere per OGGETTO solamente RES CORPORALES -> i romani NON considerano, infatti, diritti reali nè il PEGNO DEL PEGNO nè il PEGNO DEL CREDITO

51
Q

IL PIGNUS

CAPITOLO 10 - diritti reali di garanzia pegno e ipoteca

A

Il PIGNUS è un diritto reale di garanzia che consiste nel TRASFERIMENTO del POSSESSO di una COSA MOBILE al CREDITORE al fine di GARANTIRE l’adempimento di un’obbligazione, pur restando di PROPRIETÀ del DEBITORE
Nell’EPOCA ARCAICA possiamo ritrovarne il nome solo nel campo del PROCESSO con l’ACTIO PER PIGNORIS CAPIONEM (presa di POSSESSO dei BENI del DEBITORE al fine di SODDISFARE determinati CREDITI)
Il pignus viene riconosciuto come una VERA E PROPRIA GARANZIA con l’EDITTO PRETORIO verso la FINE della REPUBBLICA -> viene, inoltre, concessa al DEBITORE un’ACTIO per ottenere la RESTITUZIONE della cosa in caso l’obbligazione garantita fosse stata ADEMPIUTA
Successivamente viene stabilito che è possibile costituire il pignus mediante una semplice CONVENTIO e SENZA il materiale SPOSSESSAMENTO della cosa (regime che verrà largamente applicato anche agli IMMOBILI)

52
Q

L’HYPOTECA

CAPITOLO 10 - diritti reali di garanzia pegno e ipoteca

A

L’HYPOTECA è un diritto reale di garanzia che consiste nell’ASSEGNAZIONE di una COSA IMMOBILE al CREDITORE (SENZA il materiale SPOSSESSAMENTO) al fine di GARANTIRE l’adempimento di un’obbligazione, pur restando di PROPRIETÀ del DEBITORE
Essa si costituisce mediante l’ISCRIZIONE nei PUBBLICI REGISTRI al fine di rendere PUBBLICA l’esistenza di una GARANZIA REALE su quella cosa
I ROMANI, però, NON conoscevano alcun tipo di PUBBLICITÀ -> una prima traccia di essa si ha in EPOCA POST-CLASSICA con il PIGNUS PUBLICUM che viene costituito mediante DICHIARAZIONE trascritta negli ATTI di un MAGISTRATO
L’hypoteca si sviluppa SUCCESSIVAMENTE rispetto al pignus e viene chiamata con il nome di PIGNUS CONVENTUM

53
Q

LA REALIZZAZIONE DEL CREDITO PIGNORATIZIO O IPOTECARIO

CAPITOLO 10 - diritti reali di garanzia pegno e ipoteca

A

In EPOCA IMPERIALE le parti possono SCEGLIERE tra due DIVERSI REGIMI riguardo a come, in caso di INADEMPIMENTO, debba avvenire la REALIZZAZIONE DEL CREDITO
Tali regimi sono:
1. LEX COMMISSORIA (secondo cui in caso di INADEMPIMENTO la cosa oggetto del pignus/hypoteca diventa automaticamente PROPRIETÀ DEL CREDITORE) -> viene successivamente VIETATA da COSTANTINO
2. IUS DISTRAHENDI (secondo cui in caso di INADEMPIMENTO la cosa oggetto del pignus/hypoteca viene VENDUTA dal CREDITORE a cui spetta TRATTENERE la parte del prezzo corrispondente al VALORE DEL CREDITO e RESTITUIRE la parte eccedente, che prende il nome di HYPEROCHA, al DEBITORE)
In EPOCA GIUSTINIANEA, però, c’è ancora una PICCOLA TRACCIA della LEX COMMISSORIA -> se NESSUN COMPRATORE si presenta e se l’espropriato NON RISCATTA la cosa entro 2 ANNI, il CREDITORE può chiedere all’IMPERATORE l’attribuzione della PROPRIETÀ della cosa mediante l’IMPERATIO DOMINII

54
Q

MODI DI COSTITUZIONE (PIGNUS E IPOTECA)

CAPITOLO 10 - diritti reali di garanzia pegno e ipoteca

A

Il PIGNUS può essere costituito tramite un CONTRATTO

L’HYPOTECA può essere costituita tramite CONVENZIONE o LEGATO

55
Q

MODI DI ESTINZIONE (PIGNUS E IPOTECA)

CAPITOLO 10 - diritti reali di garanzia pegno e ipoteca

A

Il PIGNUS e l’HYPOTECA possono ESTINGUERSI tramite:
1. CONFUSIONE (confusione dell’ESPROPRIATO e del TITOLARE
DEL PIGNUS/HYPOTECA nella STESSA PERSONA)
2. PERIMENTO DELLA COSA
3. TRASMISSIONE della cosa da parte del CREDITORE ad un
TERZO ACQUIRENTE
4. RINUNCIA da parte del TITOLARE DEL PIGNUS/HYPOTECA
5. Verificarsi della LEX COMMISSORIA
6. PRESCRIZIONE ACQUISITIVA della cosa

56
Q

IL POSSESSO

CAPITOLO 11 - il possesso e il quasi possesso

A

Il POSSESSO è il potere DI FATTO sulla cosa che si manifesta in un’attività CORRISPONDENTE all’esercizio della PROPRIETÀ -> NON si tratta, dunque, di un DIRITTO SOGGETTIVO ma di una SITUAZIONE DI FATTO

57
Q

A CHI è RICONOSCIUTO IL POSSESSO

CAPITOLO 11 - il possesso e il quasi possesso

A

Il diritto romano riconosce il possesso a chiunque abbia il CORPUS POSSIDERE (potere di fatto sulla cosa) e l’ANIMUS POSSIDERE (volontà di conservarla e difenderla)
POSSIEDE, dunque, sia chi ha acquistato una cosa in BUONAFEDE (anche da colui NON era realmente il PROPRIETARIO) sia chi ha acquistato in MALAFEDE (anche il LADRO)
NON POSSIEDE, invece, chi DETIENE la cosa SENZA ANIMUS POSSIDERE -> si dice che il DETENTORE ha una semplice POSSESSIO NATURALIS o che detiene IN NOME DI UN ALTRO
Esistono però dei casi in cui, nonostante esista un VINCOLO OBBLIGATORIO tra colui che DETIENE la cosa e il PRECEDENTE POSSESSORE, il diritto romano attribuisce il POSSESSO a colui che la DETIENE:
1. CREDITOREPIGNORATIZIO
2. SEQUESTRARIO (soggetto presso il quale le parti DEPOSITANO
la RES LITIGIOSA perché sia RESA al VINCITORE)
3. PRECARISTA (soggetto che ha ottenuto la cosa del possessore con la facoltà di GODERLA ma con l’obbligo di RESTITUIRLA a
richiesta)

58
Q

MODI DI ACQUISTO (POSSESSO)

CAPITOLO 11 - il possesso e il quasi possesso

A

Per ACQUISTARE IL POSSESSO di una cosa occorre che concorrano sia il CORPUS POSSIDERE sia l’ANIMUS POSSIDERE -> esso può essere, dunque, acquistato mediante OCCUPATIO o TRADITIO
Il requisito dell’animus possidere ESCLUDE, inoltre, che il possesso possa essere acquistato da soggetti INCAPACI DI AGIRE

59
Q

MODI DI ESTINZIONE (POSSESSO)

CAPITOLO 11 - il possesso e il quasi possesso

A

Per PERDERE IL POSSESSO di una cosa occorre che VENGA MENO uno dei DUE ELEMENTI caratterizzanti di esso
Alcuni GIURISTI CLASSICI, però, sostengono che in alcuni casi il POSSESSO rimanga anche in presenza solo dell’ANIMUS POSSIDERE:
1. PASCOLI STAGIONALI (pascoli che vengono GODUTI dal POSSESSORE solo in una DETERMINATA STAGIONE mentre nel RESTO dell’anno sono ABBANDONATI)
2. SERVI FUGGITIVI
In EPOCA GIUSTINIANEA viene, infatti, stabilito che:
1. Il possesso NON si PERDE se, in ASSENZA del TITOLARE, vi si
immette un TERZO
2. Il possesso NON si PERDE se, quando è esercitato per mezzo di
INTERMEDIARI, l’intermediario TRASFERISCE DOLOSAMENTE la cosa a TERZI

60
Q

GLI INTERDICTA RETINDAE POSSESSIONIS

CAPITOLO 11 - il possesso e il quasi possesso

A
Il possesso viene TUTELATO attraverso gli INTERDICTA RETINDAE POSSESSIONIS (ORDINI del PRETORE emessi su richiesta del POSSESSORE qualora egli abbia SOFFERTO o abbia ragione di TEMERE MOLESTIE o TURBATIVE)
Essi hanno FORME DIVERSE a seconda dell'OGGETTO del possesso: 1. Per quanto riguarda le COSE MOBILI viene tutelato colui che ha POSSEDUTO la cosa PIÙ A LUNGO durante l'ULTIMO ANNO e
prendono il nome di INTERDICTA UTRUBI
2. Per quanto riguarda le COSE IMMOBILI viene tutelato il
POSSESSORE ATTUALE (a meno che ricorrano le circostanze di VIOLENZA, CLANDESTINITÀ o PRECARIETÀ) e prendono il nome di INTERDICTA UTI POSSIDETIS
61
Q

GLI INTERDICTA RECUPERANDAE POSSESSIONIS

CAPITOLO 11 - il possesso e il quasi possesso

A

Il possesso viene TUTELATO anche attraverso gli
INTERDICTA RECUPERANDAE POSSESSIONIS (ORDINI del PRETORE emessi su richiesta del POSSESSORE qualora egli sia stato SPOSSESSATO di una COSA IMMOBILE con VIOLENZA)
Lo spossessamento può avvenire:
1. DEVI (con VIOLENZA ORDINARIA)->in questo caso il possesso
viene REINTEGRATO a chi ne è stato spogliato a meno che
ricorrano le circostanze di VIOLENZA, CLANDESTINITÀ o
PRECARIETÀ
2. DE VI ARMATA (con VIOLENZA A MANO ARMATA) -> in questo
caso il possesso viene REINTEGRATO a chi ne è stato spogliato IN OGNI CASO

62
Q

SUCCESSIO POSSESSIONIS VS ACCESSIO POSSESSIONIS

CAPITOLO 11 - il possesso e il quasi possesso

A

Si ammette, inoltre, che al possesso dell’ATTUALE POSSESSORE si deve CONGIUNGERE:

  1. Quello del DEFUNTO se il possessore attuale è l’EREDE (si parla, dunque, di SUCCESSIO POSSESSIONIS)
  2. Quello del VENDITORE/DONANTE se il possessore attuale è il COMPRATORE/DONATARIO (si parla, dunque, di ACCESSIO POSSESSIONIS)
63
Q

IL QUASI-POSSESSO

CAPITOLO 11 - il possesso e il quasi possesso

A

Il QUASI-POSSESSO è il potere DI FATTO sulla cosa che si manifesta in un’attività CORRISPONDENTE ad un DIRITTO REALE SU COSA ALTRUI
È, dunque, QUASI-POSSESSORE colui che si COMPORTA come SUPERFICIARIO ma in realtà NON possiede il DIRITTO DI SUPERFICIE