la proprietà e gli altri diritti sulle cose Flashcards
LE COSE E LE DISTINZIONI TRA LE COSE
CAPITOLO 5 - le cose
La COSA è ogni cosa del mondo suscettibile di GODIMENTO da parte dell’uomo e che arrechi una qualche UTILITÀ
GAIO distingue le cose in RES CORPORALES e RES INCORPORALES (tra cui ricomprende anche i DIRITTI SOGGETTIVI) ma tale distinzione NON è comune a tutta la GIURISPRUDENZA ROMANA
Le distinzioni PIÙ DIFFUSE, dunque, sono:
1. COSE DIVISIBILI (cose che possono essere DIVISE senza
alterarne le CARATTERISTICHE QUALITATIVE e, in modo PIÙ o MENO RIGOROSO, anche l’UTILITÀ) e COSE INDIVISIBILI (cose che NON possono essere DIVISE senza alternarne le CARATTERISTICHE QUALITATIVE e l’UTILITÀ -> sono, però, suscettibili di una DIVISIONE IDEALE dividendone il GODIMENTO fra più PERSONE ciascuna in grado di ricavare una certa misura di UTILITÁ)
2. COSE SEMPLICI (cose che per NATURA sono un TUTTUNO), COSE COMPOSTE (cose formate da PIÙ ELEMENTI messi insieme dall’INDUSTRIA UMANA per servire ad una certa DESTINAZIONE) e UNIVERSITÀ DI COSE (GRUPPO di cose
SEPARATE per natura ma che ECONOMICAMENTE e
GIURIDICAMENTE possono considerarsi un’UNITÀ)
3. COSE CONSUMABILI (cose che NON possono OFFRIRE PIÙ DI
UNA VOLTA alla persona che se ne serve) e COSE
INCONSUMABILI (cose suscettibili di un USO RIPETUTO)
4. COSE FUNGIBILI (cose SOSTITUIBILI) e COSE INFUNGIBILI
(cose che NON possono essere SOSTITUITE)
5. COSE FRUTTIFERE (cose che rimanendo INTATTE e
conservando la loro DESTINAZIONE producono PERIODICAMENTE un certo PRODOTTO che per SEPARAZIONE naturale o artificiale diviene una COSA AUTONOMA) e COSE INFRUTTIFERE (cose che NON producono FRUTTI)
6. RES MANCIPI (cose la cui PROPRIETÀ portava il nome di MANCIPIUM e venivano trasmesse tramite MANCIPATIO, costituivano la parte PIÙ PREGIATA del patrimonio, ex. fondi italici, servi, bestie da lavoro, servitù rustiche…) RES NEC MANCIPI (le ALTRE COSE)
7. RESIN PATRIMONIO (COMPRESA nei beni economici di una persona) e RES EXTRA PATRIMONIUM (NON COMPRESA nei beni economici di una persona)
8. RES IN COMMERCIO (suscettibile di SCAMBIO e di NEGOZI GIURIDICI PATRIMONIALI) e RES EXTRA COMMERCIUM (NON suscettibile di SCAMBIO e di NEGOZI GIURIDICI PATRIMONIALI)
LE DISTINZIONI DI GAIO
CAPITOLO 5 - le cose
GAIO, che utilizzava la prima terminologia, elabora NUOVE DISTINZIONI:
- RES DIVINI IURIS (destinate al CULTO-> le divide a sua volta in RES SACRAE ovvero destinate al culto degli DEI SUPERI e RES RELIGIOSAE ovvero destinate al culto degli DEI DEGLI INFERI) e RES HUMANI IURIS (destinati a SCOPI UMANI)
- RES COMMUNES OMNIUN (che per natura sono ACCESSIBILI A TUTTI in QUANTITÀ ILLIMITATA)
- RES PUBLICAE (cose dello STATO destinate al PUBBLICO USO) e RES PRIVATAE (cose appartenenti ai PRIVATI CITTADINI)
I DIRITTI REALI IN GENERALE
CAPITOLO 6 - i diritti reali: definizione e classificazione
I DIRITTI REALI sono DIRITTI SOGGETTIVI su una RES che sono OPPONIBILI ERGA OMNES (nei confronti di TUTTI i consociati) -> la loro caratteristica principale è, infatti, quella dell’ASSOLUTEZZA
Tale denominazione NON è, però, ROMANA ma appartiene al MEDIOEVO
Essi sono:
1. PROPRIETÀ (chiamata IURA IN RE PROPRIA)
2. DIRITTI REALI DI GODIMENTO (chiamati IURA IN RE ALIENA,
attribuiscono al titolare del diritto la facoltà di GODIMENTO di una RES di PROPRIETÀ ALTRUI) -> usufrutto, enfiteusi, uso, abitazione, servitù e superficie
3. DIRITTI REALI DI GARANZIA (chiamati IURA IN RE ALIENA, attribuiscono al titolare del diritto la facoltà di SODDISFARE il proprio CREDITO avvalendosi di una RES di PROPRIETÀ ALTRUI in caso di INADEMPIMENTO) -> pegno e ipoteca
LA PROPRIETA’
CAPITOLO 7 - la proprietà
La PROPRIETÀ è la RES MANCIPI per eccellenza, il diritto reale che conferisce al PROPRIETARIO i poteri di GODIMENTO (trarre utilità dalla cosa e goderne) e di DISPOSIZIONE (cedere ad altri diritti sulla cosa) in modo PIENO e ASSOLUTO
La caratteristica che CONTRADDISTINGUE la proprietà dagli altri diritti reali è l’ELASTICITÀ (i poteri che normalmente competono al proprietario possono essere COMPRESSI in presenza di altri diritti reali sulla cosa ma tali poteri sono destinati a RIESPANDERSI qualora dovesse venire meno il diritto reale)
In EPOCA CLASSICA possiamo distinguere TRE TIPI di proprietà: 1. PROPRIETÀ CIVILE (dominium ex iure quiritium)
2. PROPRIETÀ PROVINCIALE (usufructus)
3. PROPRIETÀ PRETORIA (in bonis habere)
Tale distinzione VIENE MENO con l’inizio dell’EPOCA IMPERIALE
MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’
CAPITOLO 7 - la proprietà
I MODI DI ACQUISTO della PROPRIETÀ sono quei FATTI GIURIDICI idonei a CREARE nei singoli un DIRITTO di proprietà o TRASMETTERLO da un soggetto all’altro
GAIO li distingue in due categorie:
1. IURE GENTIUM (accessibili sia a ROMANI che a STRANIERI) 2. IURIS CIVILIS (accessibili solo ai ROMANI)
Oggi, invece, si suole distinguerli in:
1. A TITOLO ORIGINARIO (viene acquistata la proprietà di un bene
per il quale NON c’era una TITOLARITÀ PREGRESSA) -> occupazione, accessione, specificazione, confusione, aggiudicazione, litis aestimatio, acquisto dei frutti, usucapione
2. A TITOLO DERIVATIVO (viene acquistata la proprietà di un bene DA UN ALTRO SOGGETTO; perché un soggetto possa dirsi PROPRIETARIO il VENDITORE deve compiere, in adempimento all’OBBLIGAZIONE, un NEGOZIO APPOSITO oppure occorre che in seguito ad un ATTO che trasmette al compratore il POSSESSO IN BUONA FEDE trascorra il tempo dell’USUCAPIONE) -> in iure cessio, mancipatio, traditio, legatum per vindicationem (se ha per oggetto res corporales)
L’OCCUPAZIONE
CAPITOLO 7 - la proprietà
L’OCCUPAZIONE è l’acquisto di una cosa che NON è attualmente PROPRIETÀ DI NESSUNO (RES NULLIUS) o è VOLONTARIAMENTE ABBANDONATA dal proprietario (RES DERELICTAE) mediante la PRESA DI POSSESSO
Un aspetto particolare di questo istituto è l’AGER DESERTUS (se un PROPRIETARIO lascia INCOLTO il suo FONDO e dopo una PUBBLICA DIFFIDA NON vi ritorna entro 6 MESI, CHIUNQUE può IMMETTERSI nel fondo -> il possessore ne diventerà PROPRIETARIO se entro 2 ANNI il proprietario originario NON RIVENDICA il fondo)
L’ACCESSIONE
CAPITOLO 7 - la proprietà
Si ha ACCESSIONE quando DUE COSE appartenenti a DIVERSI PROPRIETATI vengono UNITI in modo da formare UNA COSA SOLA La PROPRIETÀ della nuova cosa spetterà al PROPRIETARIO della COSA PIÙ IMPORTANTE
DIRITTO ROMANO 39
L’accessione può essere di:
1. MOBILE A MOBILE (la proprietà del bene spetterà al
PROPRIETARIO della cosa con dal PIÙ ALTO VALORE
ECONOMICO)
2. MOBILE AD IMMOBILE (la proprietà del bene spetterà al
PROPRIETARIO della COSA IMMOBILE)
3. IMMOBILE AD IMMOBILE (riguarda gli INCREMENTI FLUVIALI,
può avvenire per ALLUVIONE, AVULSIONE o EMERSIONE)
LA SPECIFICAZIONE
CAPITOLO 7 - la proprietà
Si ha SPECIFICAZIONE quando una COSA, in seguito alla sua LAVORAZIONE, perde la sua CONNOTAZIONE ORIGINARIA e si trasforma in una NUOVA COSA con una CONNOTAZIONE DIVERSA
La PROPRIETÀ della COSA NUOVA spetta a:
1. Secondo i SABINIANI al PROPRIETARIO DELLA MATERIA 2. Secondo i PROCULIANI allo SPECIFICATORE
LA CONFUSIONE
CAPITOLO 7 - la proprietà
Si ha CONFUSIONE quando si MESCOLANO due o più COSE DELLA STESSA SPECIE appartenenti a DIVERSI PROPRIETARI
La PROPRIETÀ della COSA NUOVA spetta a:
1. Nel caso in cui l’UNIONE sia stata di COMUNE ACCORDO si crea
una situazione di CONDOMINIO
2. Nel CASO CONTRARIO ciascuno rimane PROPRIETARIO della
SUA PARTE
L’AGGIUDICAZIONE
CAPITOLO 7 - la proprietà
Si ha AGGIUDICAZIONE quando la COMPROPRIETÀ si trasforma in PROPRIETÀ SOLITARIA
LA LITIS AESTIMATIO
CAPITOLO 7 - la proprietà
Si ha LITIS AESTIMATIO quando il GIUDICE, avendo RICONOSCIUTO la proprietà ad una PARTE e NON potendo ordinare al convenuto di RESTITUIRLA, obbliga quest’ultimo a pagare una SOMMA IN DENARO alla controparte tramite cui il convenuto diventa PROPRIETARIO della cosa
L’ACQUISTO DEI FRUTTI
CAPITOLO 7 - la proprietà
I FRUTTI prodotti da un bene, una volta STACCATI dalla cosa madre, hanno ESISTENZA AUTONOMA e possono essere oggetto di CONTRATTAZIONE
Coloro che vantano un DIRITTO sulla COSA MADRE possono ACQUISTARLI tramite l’APPRENSIONE MATERIALE
L’USUCAPIONE
CAPITOLO 7 - la proprietà
L’USUCAPIONE consiste nell’ACQUISTO della proprietà attraverso l’USO CONTINUATO nel tempo
Tale USO deve essere:
1. Secondo le LEGGI DELLE XII TAVOLE di 2 ANNI per i FONDI e di
UN ANNO per le ALTRE COSE
2. Secondo il DIRITTO GIUSTINIANEO di 10 ANNI per le COSE
IMMOBILI e di 3 ANNI per le COSE MOBILI
3. COSTANTINO introduce la PRAESCRIPTIO LONGISSIMI
TEMPORIS secondo cui l’acquisto della proprietà di QUALSIASI COSA si ha dopo 30 ANNI
Può capitare che l’ATTO DI ACQUISTO della proprietà risulti DIFETTOSO poichè è stata trasmessa solo mediante TRADITIO o da colui che NON era il REALE PROPRIETARIO -> in questi casi il soggetto in questione, pur essendo in BUONAFEDE, NON acquista FORMALMENTE la proprietà
È MOLTO DIFFICILE in questi casi PROVARE di essere PROPRIETARIO tanto che tale prova era detta PROBATIO DIABOLICA -> per venire incontro a tali esigenze venne introdotto l’istituto dell’USUCAPIONE
Perchè l’usucapione abbia luogo devono incorrere PARTICOLARI REQUISITI, ovvero:
1. RES HABILIS (NON deve rientrare trai beni NON USUCAPIBILI -> quelli di PROVENIENZA FURTIVA, quelli sottratti con VIOLENZA, quelli di PROPRIETÀ PUBBLICA e le OBBLIGAZIONI tranne l’HEREDITAS)
2. TITULUS (situazione giuridica che GIUSTIFICA il possesso del bene, ex. vendita, donazione, legato, dote, abbandono…)
3. FIDES (la buonafede intesta come la CONVINZIONE di NON LEDERE alcun DIRITTO ALTRUI, NON è necessario che persista
per TUTTO IL TEMPO dell’acquisto, basta che sia presente
all’INIZIO)
4. POSSESSIO (possesso ININTERROTTO della cosa)
5. TEMPUS (periodo di TEMPO richiesto per l’ACQUISTO)
Esistono, inoltre, ALTRI TIPI di usucapione:
1. USUCAPIO PRO HEREDE (quando qualcuno occupa senza alcun
titolo l’EREDITÀ ALTRUI che NON è stata ancora ACCETTATA)
2. USURECEPTIO (quando per PARTICOLARI CIRCOSTANZE ha
luogo nonostante il POSSESSORE della cosa sia CONSAPEVOLE dell’appartenenza della cosa ad ALTRI)
LA IN IURE CESSIO
CAPITOLO 7 - la proprietà
La IN IURE CESSIO può avere per oggetto sia le RES MANCIPI che le RES NEC MANCIPI ed è concessa solamente ai CITTADINI ROMANI
Davanti al MAGISTRATO GIUSDICENTE si finge di instaurare una LITE DI PROPRIETÀ mediante l’ACTIO SACRAMENTI IN REM -> l’ACQUIRENTE compie la VINDICATIO toccando la cosa con la FESTUCA e il magistrato ATTRIBUISCE la proprietà all’acquirente
LA MANCIPATIO
CAPITOLO 7 - la proprietà
La MANCIPATIO può avere per oggetto solo le RES MANCIPI ed è concessa ai CITTADINI ROMANI e agli STRANIERI che possiedono lo IUS COMMERCII
Essa consiste in una COMPRAVENDITA REALE (SCAMBIO IMMEDIATO della cosa contro PREZZO)
Alla presenza di 5 TESTIMONI e UN LIBRIPENS, il compratore TOCCA la cosa e dichiara SOLENNEMENTE di esserne il PROPRIETARIO -> subito dopo consegna il BRONZO per PAGARE, che verrà successivamente sostituito con i LINGOTTI e poi con la MONETA CONIATA (NON dovendo più essere PESATO il bronzo la mancipatio diventa un NEGOZIO ASTRATTO)
Ci sono, inoltre, ALTRE APPLICAZIONI di questo negozio come ad esempio:
1. NEXUM (vendita che un soggetto fa di SÈ MEDESIMO o dei suoi SOTTOPOSTI per GARANTIRE l’adempimento di un’OBBLIGAZIONE)
2. FIDUCIA (vendita di una RES per GARANTIRE l’adempimento di un’OBBLIGAZIONE)
LA TRADITIO
CAPITOLO 7 - la proprietà
La TRADITIO può avere come oggetto solo le RES NEC MANCIPI ed è concessa ai CITTADINI ROMANI e agli STRANIERI che acquistano una PROPRIETÀ PEREGRINA
Essa consiste nella semplice CONSEGNA di una RES dall’ALIENANTE all’ACQUIRENTE
In primo luogo è, infatti, un modo di acquisto del POSSESSO e se incorrono DETERMINATI PRESUPPOSTI anche della PROPRIETÀ Tali presupposti sono:
1. Deve essere compiuta con l’INTENTO di TRASFERIRE la PROPRIETÀ da parte di chi ne è il REALE PROPRIETARIO
2. Deve esserci una IUSTA CAUSA TRADITIONIS (deve esserci una GIUSTA CAUSA per il trasferimento della PROPRIETÀ)
La CONSEGNA normalmente deve essere MATERIALE ma esistono MODI ALTERNATIVI per attuarla:
1. TRADITIO SIMBOLICA (per consegnare le MERCI contenute in un LOCALE basta la CONSEGNA DELLE CHIAVI di esso)
2. TRADITIO LONGA MANU (per consegnare un FONDO basta INDICARLO da un’altura)
3. TRADITIO BREVI MANU (quando colui che acquista il POSSESSO era già DETENTORE della cosa)
4. CONSTITUTUM POSSESSORIUM (quando colui che era POSSESSORE della cosa ne acquista la DETENZIONE)
Nell’EPOCA CLASSICA si ammette che la traditio possa essere fatta anche solamente consegnando i DOCUMENTI che attestano il LEGITTIMO ACQUISTO
Nell’EPOCA GIUSTINIANEA si afferma, inoltre, la TRADITIO CHARTAE (consegna formale dell’alienante all’acquirente del NEGOZIO GIURIDICO tra loro compiuto)
LA PERDITA DELLA PROPRIETA’
CAPITOLO 7 - la proprietà
La PERDITA DELLA PROPRIETÀ si verifica:
1. In tutti casi in cui un ALTRO la ACQUISTA 2. Per DISTRUZIONE della cosa
3. Quando la cosa è messa FUORI COMMERCIO
4. Con la DERELICTIO della cosa
5. Quando diventa SOGGETTO DI DIRITTO (nel caso degli SCHIAVI
MANOMESSI)
LA REIVINDICATIO
CAPITOLO 7 - la proprietà
La REIVINDICATIO è un’azione esperibile dal PROPRIETARIO contro chi POSSIEDE ILLEGITTIMAMENTE la cosa al fine di ottenerne la RESTITUZIONE
In EPOCA ARCAICA si svolge attraverso l’ACTIO SACRAMENTI IN REM
In EPOCA CLASSICA si svolge PER SPONSIONEM (il convenuto PROMETTE una SOMMA DI DENARO nel caso l’ATTORE si dimostri realmente PROPRIETARIO della cosa)
Nel PROCESSO FORMULARE si svolge tramite una FORMULA PETITORIA attraverso la quale l’attore chiede la RESTITUZIONE della cosa -> in caso di SOCCOMBENZA del CONVENUTO egli è tenuto a RESTITUIRE la cosa CUM SUA CAUSA (se è in BUONAFEDE deve restituire i FRUTTI percepiti SUCCESSIVAMENTE alla litis contestatio mentre se in MALAFEDE deve restituire anche quelli percepiti in PRECEDENZA)
Nella COGNITIO EXTRA ORDINEM si ammette il principio dell’ESECUZIONE DIRETTA sulla cosa (MANU MILITARI)
Esiste anche la REIVINDICATIO UTILES che però non ha per oggetto i diritti reali ma i DIRITTI DI CREDITO
LA IUDICIUM FINUM REGUNDORUM
CAPITOLO 7 - la proprietà
La IUDICIUM FINUM REGUNDORUM è un’azione volta a stabilire se una DETERMINATA ZONA di terreno appartenga all’UNO o all’ALTRO FONDO
L’ACTIO NEGATORIA
CAPITOLO 7 - la proprietà
L’ACTIO NEGATORIA è un’azione che può essere esperita dal PROPRIETARIO contro chiunque si reclamasse ILLECITAMENTE titolare di una SERVITÙ o di un USUFRUTTO sulla cosa
L’ACTIO AQUAE PLUVIAE ARCENDAE
CAPITOLO 7 - la proprietà
L’ACTIO ACQUAE PLUVIAE ARCENDAE è un’azione che può essere esperita dal PROPRIETARIO contro il PROPRIETARIO di un FONDO SOVRASTANTE che abbia MODIFICATO a danno del fondo sottostante il DEFLUSSO DELLE ACQUE PIOVANE
LA CAURIO DAMNI INFECTI
CAPITOLO 7 - la proprietà
La CAUTIO DAMNI INFECTI è una PROMESSA SOLENNE che il PROPRIETARIO fa ai VICINI obbligandosi a RISARCIRE loro eventuali DANNI cagionati dai LAVORI eseguiti sul proprio immobile
Se il proprietario PRESTA la promessa e il DANNO SI VERIFICA, il vicino può esercitare un’ACTIO EX STIPULATU
Se, invece, il proprietario SI RIFIUTA di prestare la promessa si verifica la MISSIO IN POSSESSIONEM (vicino comincia a DETENERE l’immobile INSIEME AL PROPRIETARIO)
LA OPERIS NOVI NUNTIATIO
CAPITOLO 7 - la proprietà
L’OPERIS NOVI NUNTIATIO è un ATTO SOLENNE STRAGIUDIZIALE che VIETA ad un soggetto di PROSEGUIRE UN’OPERA già iniziata
Se il costruttore volesse PROSEGUIRE L’OPERA, può chiedere la REMISSIO (decreto del pretore che riconosce l’INESISTENZA dello IUS PROHIBENDI e autorizza la PROSECUZIONE dell’opera)
Se, invece, il costruttore NON tiene conto del divieto e PROSEGUE L’OPERA senza autorizzazione, il pretore può emanare un INTERDICTUM DEMOLITORIUM
L’INTERDICTUM QUOD VI AUT CLAM
CAPITOLO 7 - la proprietà
L’INTERDICTUM QUOD VI AUT CLAM è un’ORDINE emesso dal PRETORE su richiesta dell’interessato di SPOSPENDERE UN’OPERA intrapresa dal VICINO
Esso può essere VI (CONTRO IL DIVIETO dell’interessato) o CLAM (a sua INSAPUTA)
L’INTERDICTUM DE ARBORIS CAEDENDIS
CAPITOLO 7 - la proprietà
L’INTERDICTUM DE ARBORIS CAEDENDIS è un’azione che può essere esperita dal PROPRIETARIO di un FONDO qualora gli ALBERI del FONDO del VICINO sporgessero di un’ALTEZZA INFERIORE A 15 PIEDI