le obbligazioni Flashcards
LE OBLIGATIONES
CAPITOLO 12 - LA NASCITA DEL CONCETTO DI OBLIGATIO
Il concetto di OBLIGATIO viene per la PRIMA VOLTA definito nelle ISTITUZIONI di GIUSTINIANO definendolo come un VINCOLO GIURIDICO in forza del quale siamo tenuti di fronte ad ALTRI a tenere un DETERMINATO CONTEGNO
Il PIÙ ANTICO rapporto di DEBITO-CREDITO nasce dal MUTUO (dazione di DENARO o di COSE FUNGIBILI che il ricevente ha l’obbligo di RESTITUIRE entro un TERMINE dato) ma NON era originariamente concepito come OBLIGATIO
Il negozio PIÙ ANTICO che corrisponde alla VERA DEFINIZIONE di obligatio è la SPONSIO (negozio attraverso il quale due soggetti si scambiano una PROMESSA SOLENNE in virtù della quale uno si
OBBLIGA ad eseguire una PRESTAZIONE FUTURA e, in caso di INADEMPIMENTO, la RESPONSABILITÀ ricadrà sul DEBITORE) Tale istituto si evolve successivamente nella STIPULATIO
Alla fine dell’EPOCA REPUBBLICANA il concetto di OBLIGATIO venne esteso anche agli OBBLIGHI CONTRATTUALI e quelli da ATTI ILLECITI
LA CONTRAPPOSIZIONE TRA LO IUS CIVILE E IL DIRITTO PRETORIO
CAPITOLO 12 - LA NASCITA DEL CONCETTO DI OBLIGATIO
Tra tali obblighi, però, solo ALCUNI venivano chiamati propriamente OBLIGATIONES mentre altro tale denominazione è stata attribuita solo in seguito ad INTERPOLAZIONI
La CAUSA di questo fenomeno risiede nella CONTRAPPOSIZIONE tra le NORME dello IUS CIVILE e quelle del DIRITTO PRETORIO -> il pretore, infatti, NON può CREARE OBBLIGAZIONI ma soltanto apprestare MEZZI GIURIDICI in forza dei quali le persone che NON sono CIVILMENTE OBBLIGATE sono tenute a PAGARE qualcosa perchè RESPONSABILI di un torto
Il COMODATARIO, ad esempio, NON è OBBLIGATO perché il comodato NON è un contratto riconosciuto dallo IUS CIVILE bensì è stato per la prima volta riconosciuto dal PRETORE
La DEFINIZIONE di GIUSTINIANO, però, definisce il VINCOLO come GIURIDICO e, dunque, riconosciuta dall’ORDINAMENTO GIURIDICO inteso come lo IUS CIVILE
I COMPILATORI GIUSTINIANEI, invece, ABOLISCONO la distinzione tra IUS CIVILE e DIRITTO PRETORIO riunendo sia le obbligazioni civili che gli obblighi muniti di azione pretoria sotto un CONCETTO PIÙ AMPIO DI OBLIGATIO
LE FONTI DELLE OBLIGATIONES
CAPITOLO 13 - le fonti delle obbligazioni
Si dicono FONTI DELLE OBLIGATIONES quei FATTI GIURIDICI che costituiscono il PRESUPPOSTO per la loro NASCITA
Esse possono essere classificati in:
1. ATTI ILLECITI (quando l’obligatio sorge CONTRO la VOLONTÀ
dell’agente e come SANZIONE dell’INOSSERVANZA di una norma anteriore)
2. ATTI LECITI (quando l’obligatio sorge da una DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ BILATERALE, UNILATERALE o da un atto NON compiuto allo SCOPO di far sorgere un’OBLIGATIO)
I GIURISTI ROMANI distinguono: 1. DELICTA(attiilleciti)
2. CONTRACTUS (atti leciti)
GAIO nelle sue ISTITUZIONI distingue:
1. DELICTA(attiilleciti)
2. CONTRACTUS (atti leciti)
3. QUASI DELICTA (atti illeciti derivanti dal DIRITTO PRETORIO)
4. QUASI CONTRACTUS (atti leciti UNILATERALI -> legato per
vindicacionem, pagamento dell’indebito e gestione di affari altrui)
LE OBBLIGAZIONI DA CONTRATTO - IL CONTRATTO
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto
Il CONTRACTUS è un NEGOZIO GIURIDICO BILATERALE riconosciuto dallo IUS CIVILE e destinato a produrre OBLIGATIONES
Secondo il DIRITTO GIUSTINIANEO, infatti, l’ACCORDO è un REQUISITO ESSENZIALE del contractus e rappresenta l’ELEMENTO SOGGETTIVO -> NON fanno parte di tale categoria tutte le fonti di obligationes che NON sono riconducibili ad un ACCORDO DI VOLONTÀ
Ad esso si contrappone la CAUSA (intenzione delle parti) che rappresenta, invece l’ELEMENTO OGGETTIVO
GLI EFFETTI TRA LE PARTI E NEI CONFRONTI DI TERZI
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto
Il contractus in generale produce i suoi EFFETTI solamente tra le PARTI che lo hanno stipulato -> sono VIETATE, infatti, le PROMESSE A FAVORE DI TERZI e le PROMESSE relative al FATTO DI UN TERZO
I romani, per stipulare questo tipo di promesse, ricorrono all’utilizzo della STIPULAZIONE PENALE (farsi PROMETTERE il pagamento di una SOMMA DI DENARO nel caso in cui NON venga eseguita una PRESTAZIONE a favore di un TERZO)
Il DIRITTO GIUSTINIANEO, però, ammette che in CASI ECCEZIONALI possa nascere un’AZIONE a favore del TERZO
LE DISTINZIONI TRA CONTRATTI
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto
I CONTRATTI possono essere distinti in:
1. CONSENSU (si perfezionano con il CONSENSO delle parti) o RE
(si perfezionano con la CONSEGNA del bene)
2. VERBIS (nascono dal fatto che alcune PAROLE SOLENNI siano
PRONUNCIATE) o LITTERIS (nascono dal fatto che alcune
PAROLE SOLENNI siano SCRITTE)
3. CAUSALI (è ESSENZIALE l’esistenza della causa) o FORMALI
(l’OBBLIGAZIONE nasce dalle PAROLE PRONUNCIATE o da
quelle SCRITTE)
4. A TITOLO GRATUITO (quando ne è avvantaggiato solo UNO dei
contraenti) o A TITOLO ONEROSO (quando ne sono avvantaggiati
ENTRAMBI i contraenti)
5. UNILATERALI (l’obbligazione nasce solo nei confronti di UNO dei
contraenti), BILATERALI (l’obbligazione nasce nei confronti di ENTRAMBI i contraenti) o BILATERALI IMPERFETTI (l’obbligazione nasce nei confronti di UNO dei contraenti ma POTREBBE nascere anche nei confronti dell’ALTRO)
6. IURIS CIVILIS (se sono praticabili solo tra ROMANI) o IURE GENTIUM (se sono praticabili anche tra ROMANI e STRANIERI)
I CONTRATTI RE
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto
GAIO definisce i CONTRATTI RE come quei contratti che hanno per oggetto il TRASFERIMENTO della PROPRIETÀ di una COSA o di una QUANTITÀ DI COSE ad un ALTRO soggetto su cui incombe l’OBBLIGO di RESTITUIRLA o RESTITUIRNE ALTRETTANTE
IL MUTUO
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto
Il MUTUO è un contratto UNILATERALE in virtù del quale un soggetto (MUTUANTE) TRASFERISCE ad un altro soggetto (MUTUATARIO) la PROPRIETÀ di una determinata quantità di DENARO o di COSE FUNGIBILI dietro la PROMESSA NON SOLENNE di RESTITUZIONE di un’uguale quantità di cose dello STESSO GENERE e QUALITÀ
Tale contratto si perfeziona, infatti, con la CONSEGNA della proprietà della quantità di DENARO o di COSE FUNGIBILI
Da esso nasce solamente un’OBBLIGAZIONE a carico del MUTUATARIO ed è, infatti, il più tipico CONTRATTO UNILATERALE
La RESTITUZIONE del denaro o delle cose fungibili deve essere fatta entro un TERMINE -> se il termine NON è stato FISSATO il CREDITORE può pretenderla in QUALSIASI MOMENTO ma il DIRITTO GIUSTINIANEO sostiene che il GIUDICE possa concedere un’EQUA DILAZIONE
Il mutuo, inoltre, NON può essere concesso ai FIGLI DI FAMIGLIA e il mutuante NON può esperire alcuna AZIONE contro di lui
LA TUTELA DEL MUTUANTE
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto
A tutela del suo credito, al MUTUANTE spetta l’azione formale della CONDICTIO
Essa possiede due DIVERSE CONFIGURAZIONI:
1. ACTIO CERTAE CREDITAE PECUNIAE (se il mutuo ha per
oggetto una quantità di DENARO -> in questo caso il convenuto verrà condannato a PAGARE la stessa quantità di DENARO che NON HA PAGATO)
2. CONDICTIO CERTA REI (se il mutuo ha per oggetto una quantità di COSE FUNGIBILI -> in questo caso il convenuto verrà condannato a PAGARE una quantità di DENARO pari alla VALUTAZIONE delle COSE FUNGIBILI)
LA GRATUITA’ DEL MUTUO
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto
Da tali configurazioni emerge la caratteristica della GRATUITÀ del mutuo -> tramite la CONDICTIO, infatti, l’attore NON può pretendere una QUANTITÀ MAGGIORE di quella prevista dal contratto di mutuo Per avere un PRESTITO A INTERESSE è necessario, invece, che il mutuo sia accompagnato da un’apposita STIPULATIO DI USURAE
NEGOZI ANALOGHI AL MUTUO
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto
Esistono, però, due NEGOZI ANALOGHI al mutuo che però NON possiedono la caratteristica della GRATUITÀ:
- FENUS NAUTICUM (prestito di DENARO a SCOPO MARITTIMO in cui il CREDITORE si assume il RISCHIO poichè potrà RIAVERE la somma prestata solamente se la nave COMPIE felicemente il suo VIAGGIO -> l’alto rischio contempla, infatti, INTERESSI ELEVATI e uno speciale diritto di PEGNO sopra le MERCI acquistate con la somma prestata)
- Quando il mutuante è un ENTE PUBBLICO (sono contemplati INTERESSI)
LA FIDUCIA
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto
La FIDUCIA è un contratto in virtù del quale un soggetto (FIDUCIANTE) TRASFERISCE ad un altro soggetto (FIDUCIARIO) la PROPRIETÀ di una COSA mediante MANCIPATIO o IN IURE CESSIO con l’OBBLIGO che, al verificarsi di determinate CONDIZIONI STABILITE, essa debba TORNARE di PROPRIETÀ del fiduciante
In base al FINE per il quale tale contratto è SORTO, è possibile distinguere:
1. FIDUCIA CUM CREDITORE (se è sorto al fine di GARANTIRE un CREDITO)
2. FIDUCIA CUM AMICO (se è sorto per ALTRI MOTIVI)
Tale contratto veniva utilizzato:
1. Prima che fossero creati il PIGNUS, l’HYPOTECA e il DEPOSITO 2. Prima che il PRETORE munisse di AZIONE il COMODATO
3. Per SALVARE i propri BENI da PRESCRIZIONI o RAZZIE
LA TUTELA DEL FIDUCIANTE
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto
Inizialmente l’IMPEGNO del fiduciario a RESTITUIRE la cosa NON era SOLENNIZZATO ma era semplicemente affidato alla sua CORRETTEZZA
Successivamente venne stabilito che la mancipatio/in iure cessio sarebbe dovuta essere accompagnata da un PATTO contenente gli OBBLIGHI e i DIRITTI del FIDUCIARIO
A tutela del FIDUCIANTE, sorse così l’ACTIO FIDUCIAE attraverso la quale, dopo aver menzionato l’AVVENUTO TRASFERIMENTO della PROPRIETÀ, si invita il GIUDICE a verificare se il FIDUCIARIO si è comportato CORRETTAMENTE e SENZA FRODE nella CONSERVAZIONE e RESTITUZIONE della cosa
IL DEPOSITO
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto
Il DEPOSITO è un contratto BILATERALE IMPERFETTO in virtù del quale un soggetto (DEPONENTE) CONSEGNA una COSA MOBILE ad un altro soggetto (DEPOSITARIO) il quale è tenuto a CONSERVARLA e RESTITUIRLA a richiesta
Tale contratto ha come caratteristica quella della GRATUITÀ anche se il DIRITTO GIUSTINIANEO ammette che può essere fatto anche dietro pagamento di una SOMMA IN DENARO
GLI OBBLIGHI CHE SORGONO CON IL DEPOSITO
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto
A carico del DEPONENTE sorge l’OBBLIGO di RISARCIRE I DANNI che la cosa abbia arrecato al DEPOSITARIO e le EVENTUALI SPESE sostenute da quest’ultimo
A carico del DEPOSITARIO sorgono gli OBBLIGHI di CONSERVARE la cosa SENZA USARLA e RESTITUIRLA con tutte le sue ACCESSIONI e NON DETERIORATA
LA TUTELA DEL DEPONENTE
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto
A tutela del DEPONENTE è concessa a quest’ultimo:
1. ACTIO DEPOSITI nel periodo delle LEGIS ACTIONES (azione che
può essere esperita contro il DEPOSITARIO INFEDELE, si ritiene si tratti di un’APPLICAZIONE dell’azione contro il FURTO IN FLAGRANTE)
2. FORMULA IN FACTUM e FORMULA DI BUONA FEDE nel periodo delle FORMULAE (azione che può essere esperita contro il DEPOSITARIO che NON RESTITUISCE la cosa depositata)
NEGOZI ANALOGHI AL DEPOSITO
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto
Esistono, però, alcuni NEGOZI ANALOGHI che si STACCANO dal deposito:
1. DEPOSITO NECESSARIO (deposito fatto in occasione di GRAVI CALAMITÀ pubbliche o private)
2. SEQUESTRO (deposito della RES LITIGIOSA ad una persona di COMUNE FIDUCIA perché la CUSTODISCA fino all’emanazione della SENTENZA; si distingue dal deposito poichè il DEPOSITARIO è un POSSESSORE AD INTERDICTA e NON può RESTITUIRE la cosa se non quando la SENTENZA è stata emanata)
3. DEPOSITO IRREGOLARE (deposito di COSE FUNGIBILI dal quale nasce l’OBBLIGO del DEPOSITARIO di RESTITUIRNE altrettante dello STESSO GENERE e QUALITÀ; egli può SERVIRSI delle cose depositate ed è tenuto al pagamento di un INTERESSE; è più simile al MUTUO poichè il deponente
trasferisce la PROPRIETÀ delle cose al depositario e NON la semplice DETENZIONE)
IL COMODATO
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto
Il COMODATO è un contratto BILATERALE IMPERFETTO in virtù del quale un soggetto (COMODANTE) CONSEGNA una COSA MOBILE o IMMOBILE ad un altro soggetto (COMODATARIO) a cui è consentito FARNE USO per un certo PERIODO DI TEMPO e per un FINE SPECIFICO per poi RESTITUIRLA al comodante
Tale contratto ha come caratteristica quella della GRATUITÀ poichè il pagamento di una SOMMA IN DENARO trasformerebbe tale contratto in una LOCAZIONE
Normalmente, essendo imperniato sull’USO, ha per oggetto COSE INCONSUMABILI
GLI OBBLIGHI CHE SORGONO CON IL COMODATO
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto
A carico del COMODANTE sorge l’OBBLIGO di RISARCIRE I DANNI che la cosa abbia arrecato al DEPOSITARIO e le EVENTUALI SPESE sostenute da quest’ultimo
A carico del COMODATARIO sorgono gli OBBLIGHI di NON ECCEDERE nell’uso della cosa sia in termini di TEMPO che di FINE e di RESTITUIRLA entro il TERMINE PREVISTO
LA TUTELA DEL COMODANTE
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto
A tutela del COMODANTE è concessa a quest’ultimo:
- ACTIO IN FACTUM nel periodo delle LEGIS ACTIONES
- FORMULA EX FIDE BONA nel periodo delle FORMULAE
IL PEGNO
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto
Il PEGNO è un contratto in virtù del quale un soggetto CONSEGNA una RES CORPORALE per GARANTIRE un proprio o altrui DEBITO ad un altro soggetto che è tenuto a CONSERVARLA e:
1. RESTITUIRLAseildebitovieneADEMPIUTO
2. RESTITUIRE la PARTE ECCEDENTE del denaro ricavato dalla
VENDITA della cosa con cui il CREDITO è stato SODDISFATTO se il debito NON viene ADEMPIUTO
LA TUTELA DEL CREDITORE
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto
A tutela del CREDITORE è concessa a quest’ultimo:
1. ACTIO DE DOLO (per il RISARCIMENTO dei DANNI)
I CONTRATTI INNOMINATI
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto
I CONTRATTI INNOMINATI sono quei contratti che NON fanno parte dei CONTRATTI TIPICI previsti dal diritto romano
Nella CORPUS IURIS CIVILIS viene affermato, infatti, che quando DUE SOGGETTI si siano messi d’accordo per quanto riguarda una PRESTAZIONE ed una CONTROPRESTAZIONE entrambe LECITE ed una delle due abbia OSSERVATO il COMPORTAMENTO che si era ASSUNTA, sorge per l’altra l’OBBLIGO di adempiere alla CONTROPRESTAZIONE
LE DISTINZIONI TRA CONTRATTI INNOMINATI
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto
Nel DIGESTA i contratti innominati sono distinti in base alla STRUTTURA della PRESTAZIONE e della CONTROPRESTAZIONE in:
- DO UT DES (se ENTRAMBE le prestazioni consistono nel TRASFERIMENTO della PROPRIETÀ di una cosa o una quantità di cose)
- FACIO UT FACIAS (se ENTRAMBE le prestazioni consistono in PRESTAZIONI DI FARE)
- DO UT FACIAS (se una delle prestazioni consiste nel TRASFERIMENTO della PROPRIETÀ di una cosa o una quantità di cose mentre l’altra consiste in una PRESTAZIONE DI FARE)
- FACIO UT DES (ipotesi INVERSA a quella di DO UT FACIAS)
LA TUTELA DEI CONTRATTI INNOMINATI
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto
La TUTELA dei contratti innominati avviene attraverso:
1. CONDICTIO (in caso di contratto DO UT DES e DO UT FACIAS) e
ACTIO DE DOLO (in caso di contratto FACIO UT FACIAS e FACIO UT DES) per ottenere la RIPETIZIONE della PRESTAZIONE ESEGUITA qualora la CONTROPRESTAZIONE sia VENUTA MENO
2. RECESSO UNILATERALE se la controprestazione NON si è ANCORA VERIFICATA
3. ACTIO INCERTI (che ha anche ALTRI NOMI) per OTTENERE la CONTROPRESTAZIONE
I CONTRATTI FORMALI
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto
I CONTRATTI FORMALI sono quelli in cui l’OBBLIGAZIONE nasce dalle PAROLE PRONUNCIATE o da quelle SCRITTE
Tale categoria comprende sia i contratti VERBIS (nascono dal fatto che alcune PAROLE SOLENNI siano PRONUNCIATE -> dotis dictio, promissio iurata liberti, vadiatura, praediatura, stipulatio) che quelli LITTERIS (nascono dal fatto che alcune PAROLE SOLENNI siano SCRITTE -> expensi latio, iudicium)
LA DOTIS DICTIO
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto
La DOTIS DICTIO è una PROMESSA SOLENNE diretta a costituire determinati BENI in DOTE fatta dalla DONNA che va a NOZZE, dall’ASCENDENTE MASCHIO o dal DEBITORE di lei
Tale contratto VIENE MENO nel DIRITTO GIUSTINIANEO
Può avere per oggetto sia COSE MOBILI che IMMOBILI e sia RES CORPORALES che INCORPORALES
LA PROMISSIO IURATA LIBERTI
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto
La PROMISSIO IURATA LIBERTI è un GIURAMENTO attraverso il quale lo SCHIAVO MANOMESSO si impegna a prestare ALCUNI SERVIGI al PADRONE che lo ha affrancato
Spesso i PADRONI MANUMITTENTI ne ABUSAVANO impegnando i loro liberti a PRESTAZIONI GRAVOSE (come ad esempio il pagamento periodico di SOMME DI DENARO) -> intervenne, dunque, il PRETORE che ANNULLÒ tutte quelle PROMESSE che risultavano ECCESSIVAMENTE ONEROSE
CONTRATTI DI GARANZIA
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contrattoI CONTRATTI DI GARANZIA hanno la caratteristica comune di PROMETTERE IL FATTO DI UN TERZO
Tali contratti sono:
1. VADIATURA (dove il VAS è il GARANTE di un FATTO ALTRUI,
viene applicato nel PROCESSO a scopo di GARANZIA della
COMPARIZIONE del CONVENUTO in giudizio)
2. PRAEDIATURA (dove i PRAEDES sono GARANTI di un FATTO
ALTRUI, viene applicato nella procedura della ACTIO
SACRAMENTI a scopo di GARANZIA dell’adempimento della
SCOMMESSA e della RESTITUZIONE della cosa)
3. STIPULATIO*
LA STIPULATIO
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto
La STIPULATIO* è una PROMESSA SOLENNE in virtù della quale un soggetto (PROMITTENTE) si OBBLIGA nei confronti di un altro soggetto (STIPULANTE) al compimento di una DETERMINATA PRESTAZIONE
Essa si compone di una DOMANDA SOLENNE rivolta al PROMITTENTE e in una sua IMMEDIATA RISPOSTA che deve contenere lo STESSO VERBO usato dallo STIPULANTE nella domanda SENZA l’aggiunta di ULTERIORI DETTAGLI (ex. il suo tipo originario ha il nome di SPONSIO e, dunque, la domanda era SPONDES? e la risposta doveva essere SPONDEO)
La stipulatio è in grado di ADATTARSI ad OGNI TIPO di CONTENUTO -> è possibile, dunque, distinguere:
1. STIPULATIO IN DANDO (ha per oggetto il TRASFERIMENTO della PROPRIETÀ o la COSTITUZIONE di altri DIRITTI REALI)
2. STIPULATIO IN FACENDO (ha per oggetto QUALSIASI ALTRO COMPORTAMENTO)
Si pensa, inoltre, che tale contratto sia NATO inizialmente per PROMETTERE IL FATTO DI UN TERZO poichè SPONSOR significa GARANTE e il verbo in FORMA PASSIVA sta ad indicare il FATTO DI UN TERZO
Nonostante ciò, NON siamo a conoscenza di COME l’istituto sia arrivato ad essere concepito come una PROMESSA DEL FATTO PROPRIO
LA TUTELA DELLO STIPULANTE
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contrattoA tutela dello STIPULANTE (solo l’OGGETTO della stipulatio è CERTO) sono concesse a quest’ultimo:
1. ACTIO SACRAMENTI IN PERSONAM e ACTIO PER IUDICIS POSTULATIONEM durante il periodo delle LEGIS ACTIONES
2. ACTIO EX STIPULATU CERTI durante il periodo delle FORMULAE
L’EXPENSI LATIO
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto
L’EXPENSI LATIO sono ANNOTAZIONI fatte dal PATER FAMILIAS in FORME PRESTABILITE delle ENTRATE e delle USCITE, dei DEBITI e dei CREDITI che sono in grado di creare OBBLIGAZIONI
Tali ANNOTAZIONI possono essere distinte in:
1. NOMINA ARCARIA (hanno valore di semplice RICORDO di
un’OBBLIGAZIONE PREESISTENTE cha lasciano INALTERATA) 2. NOMINA TRANSCRIPTICIA (trasformano l’OBBLIGAZIONE
PREESISTENTE in una NUOVA)
Tale contratto NON venne ACCOLTO nel DIRITTO GIUSTINIANEO e
per questo motivo ne abbiamo POCHISSIME NOTIZIE
IL IUDICIUM
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto
Il IUDICIUM è un contratto in virtù del quale, previa AUTORIZZAZIONE del MAGISTRATO, l’ATTORE propone al CONVENUTO (e quest’ultimo ACCETTA) di DEFERIRE la controversia alla cognizione di un IUDEX PRIVATUS
Ogni volte che un iudicium ha per OGGETTO un’OBBLIGAZIONE, quest’ultima si ESTINGUE quando le parti si ACCORDANO circa la formula -> ne sorge, dunque, una NUOVA che prende il nome di CONDEMNARI OPORTERE e consiste nell’IMPEGNO del CONVENUTO di ACCETTARE un EVENTUALE CONDANNA
I PACTA PRETORIA
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto
I PACTA PRETORIA sono dei NEGOZI GIURIDICI che il PRETORE ha munito di ACTIONES IN FACTUM CONCEPTAE e che presentano CARATTERISTICHE COMUNI con i CONTRATTI VERBALI
Essi possono essere distinti in:
1. PECUNIA CONSTITUTA (PROMESSA fatta con PAROLE LIBERE
attraverso la quale un SOGGETTO si impegna a pagare un proprio o altrui DEBITO PREESISTENTE entro un GIORNO STABILITO; inizialmente il debito poteva avere per OGGETTO solo una SOMMA DI DENARO, venne successivamente esteso QUALSIASI TIPO di OBBLIGAZIONE)
2. RECEPTUM ARGENTARII (DICHIARAZIONE attraverso la quale un BANCHIERE si impegna a pagare un DEBITO di un CLIENTE entro un GIORNO STABILITO)
3. RECEPTUM NAUTARUM (DICHIARAZIONE attraverso la quale il CAPITANO di una NAVE MERCANTILE si impegna ad ASSUMERSI LA RESPONSABILITÀ della DISTRUZIONE o del DANNEGGIAMENTO delle cose a lui affidate)
4. RECEPTUM ARBITRI (contratto in virtù del quale l’ARBITRO scelto di COMUNE ACCORDO tra le parti si impegna a pronunciare la DECISIONE)
I CONTRATTI CONSENSUALI
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto
I CONTRATTI CONSENSUALI sono quei contratti che si perfezionano con il CONSENSO delle parti che deve essere ESPRESSO
I contratti che fanno parte di tale categoria (compravendita, locazione- conduzione, società, mandato) nascono dalle CONVENZIONI SUI MERCATI INTERNAZIONALI tra ROMANI e STRANIERI, fanno parte dello IUS GENTIUM -> in un secondo momento vengono accolti nello IUS CIVILE e diventano praticabili tra ROMANI
LA COMPRAVENDITA
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto
La COMPRAVENDITA è un contratto in virtù del quale un soggetto (VENDITORE) si obbliga a TRASFERIRE il POSSESSO e garantire il GODIMENTO di una cosa (MERX) ad un altro soggetto (COMPRATORE) il quale si obbliga a pagare una SOMMA DI DENARO come corrispettivo (PRETIUM)
Tale contratto ha come caratteristica quella della MERA OBBLIGATORIETÀ poichè NON TRASMETTE nè la merce nè il prezzo bensì è in grado soltanto di CREARE OBBLIGAZIONI in virtù delle quali verrano poi TRASMESSE l’una e l’altra
GLI OBBLIGHI CHE SORGONO CON LA COMPRAVENDITA
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto
A carico del COMPRATORE sorge l’OBBLIGO di pagare la SOMMA DI DENARO prevista come corrispettivo
A carico del VENDITORE sorgono gli OBBLIGHI di TRASFERIRE al compratore il POSSESSO della cosa (NON è, invece, tenuto a
trasferirne la PROPRIETÀ*) e di assumere un CONTRATTO A PARTE (STIPULATIO) l’obbligo di ASSISTERLO ed eventualmente INDENNIZZARLO qualora qualcun altro RIVENDICHI la cosa contro di lui (EVIZIONE)
*Da ciò ne deriva che nel caso in cui la compravendita abbia per OGGETTO una RES MANCIPI, il venditore NON è tenuto a stipulare una MANCIPATIO o una IN IURE CESSIO bensì tali stipulazioni devono essere oggetto di un ULTERIORE ACCORDO
GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA COMPRAVENDITA
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto
Gli ELEMENTI ESSENZIALI della compravendita sono la MERX (cosa) e il PRETIUM (somma di denaro)
NON possono essere OGGETTO di compravendita:
1. Cose EXTRA COMMERCIUM
2. Cose GIÀ PERITE al momento del CONTRATTO
3. Cose appartenenti al COMPRATORE
Possono, invece, essere OGGETTO di compravendita:
1. Cose CORPORALI
2. Cose appartenenti ad ALTRI
3. Cose INCORPORALI
Per quanto riguarda la compravendita di COSE GENERICHE e di COSE FUTURE, esse NON sono mai ESPLICITAMENTE ESCLUSE dai romani ma si ritiene che siano RIPUGNATE dalla loro mentalità
Il PRETIUM deve essere DETERMINATO e GIUSTO (al fine di EVITARE che dietro alla compravendita si celassero DONAZIONI VIETATE)
In particolare per la compravendita di COSE IMMOBILI, il DIRITTO GIUSTINIANEO stabilisce che il prezzo NON debba essere INFERIORE alla METÀ del GIUSTO -> qualora una cosa immobile sia stata VENDUTA ad un prezzo INFERIORE ad esso, al VENDITORE è concessa un’AZIONE DI RESCISSIONE con la quale può RIPRENDERE la cosa e RESTITUIRE il prezzo ricevuto
L’ASSUNZIONE DEL RISCHIO
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto
Se la cosa PERISCE per FORZA MAGGIORE, il RISCHIO appartiene al COMPRATORE che è tenuto lo stesso a PAGARE il prezzo
Nonostante ciò, è possibile che le PARTI dispongano DIVERSAMENTE e accade spesso che facciano ricadere il RISCHIO sul VENDITORE
LA GARANZIA PER EVIZIONI
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto
La GARANZIA PER EVIZIONI era inizialmente una CONSEGUENZA della MANCIPATIO -> successivamente la stipulazione di un’APPOSITA GARANZIA a riguardo viene compresa tra gli OBBLIGHI a carico del VENDITORE
A tutela del COMPRATORE sono concesse a quest’ultimo:
1. ACTIO EX STIPULATU (qualora si verifichi l’EVIZIONE)
2. ACTIO EMPTI (qualora il VENDITORE si RIFIUTI di adempiere gli
OBBLIGHI PREFISSATI)
Vi sono, inoltre, dei FORMULARI a tutela del COMPRATORE contenuti negli EDITTI PRETORI:
1. STIPULATIO HABERE LICERE (secondo cui, qualora si verifichi l’EVIZIONE, l’ammontare dell’INDENNIZZO sarà deciso dal GIUDICE)
2. STIPULATIO DUPLAE (secondo cui, qualora si verifichi l’EVIZIONE, il VENDITORE si impegnerà a pagare il DOPPIO del PREZZO)