le obbligazioni Flashcards

1
Q

LE OBLIGATIONES

CAPITOLO 12 - LA NASCITA DEL CONCETTO DI OBLIGATIO

A

Il concetto di OBLIGATIO viene per la PRIMA VOLTA definito nelle ISTITUZIONI di GIUSTINIANO definendolo come un VINCOLO GIURIDICO in forza del quale siamo tenuti di fronte ad ALTRI a tenere un DETERMINATO CONTEGNO
Il PIÙ ANTICO rapporto di DEBITO-CREDITO nasce dal MUTUO (dazione di DENARO o di COSE FUNGIBILI che il ricevente ha l’obbligo di RESTITUIRE entro un TERMINE dato) ma NON era originariamente concepito come OBLIGATIO
Il negozio PIÙ ANTICO che corrisponde alla VERA DEFINIZIONE di obligatio è la SPONSIO (negozio attraverso il quale due soggetti si scambiano una PROMESSA SOLENNE in virtù della quale uno si
OBBLIGA ad eseguire una PRESTAZIONE FUTURA e, in caso di INADEMPIMENTO, la RESPONSABILITÀ ricadrà sul DEBITORE) Tale istituto si evolve successivamente nella STIPULATIO
Alla fine dell’EPOCA REPUBBLICANA il concetto di OBLIGATIO venne esteso anche agli OBBLIGHI CONTRATTUALI e quelli da ATTI ILLECITI

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2
Q

LA CONTRAPPOSIZIONE TRA LO IUS CIVILE E IL DIRITTO PRETORIO

CAPITOLO 12 - LA NASCITA DEL CONCETTO DI OBLIGATIO

A

Tra tali obblighi, però, solo ALCUNI venivano chiamati propriamente OBLIGATIONES mentre altro tale denominazione è stata attribuita solo in seguito ad INTERPOLAZIONI
La CAUSA di questo fenomeno risiede nella CONTRAPPOSIZIONE tra le NORME dello IUS CIVILE e quelle del DIRITTO PRETORIO -> il pretore, infatti, NON può CREARE OBBLIGAZIONI ma soltanto apprestare MEZZI GIURIDICI in forza dei quali le persone che NON sono CIVILMENTE OBBLIGATE sono tenute a PAGARE qualcosa perchè RESPONSABILI di un torto
Il COMODATARIO, ad esempio, NON è OBBLIGATO perché il comodato NON è un contratto riconosciuto dallo IUS CIVILE bensì è stato per la prima volta riconosciuto dal PRETORE
La DEFINIZIONE di GIUSTINIANO, però, definisce il VINCOLO come GIURIDICO e, dunque, riconosciuta dall’ORDINAMENTO GIURIDICO inteso come lo IUS CIVILE
I COMPILATORI GIUSTINIANEI, invece, ABOLISCONO la distinzione tra IUS CIVILE e DIRITTO PRETORIO riunendo sia le obbligazioni civili che gli obblighi muniti di azione pretoria sotto un CONCETTO PIÙ AMPIO DI OBLIGATIO

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3
Q

LE FONTI DELLE OBLIGATIONES

CAPITOLO 13 - le fonti delle obbligazioni

A

Si dicono FONTI DELLE OBLIGATIONES quei FATTI GIURIDICI che costituiscono il PRESUPPOSTO per la loro NASCITA
Esse possono essere classificati in:
1. ATTI ILLECITI (quando l’obligatio sorge CONTRO la VOLONTÀ
dell’agente e come SANZIONE dell’INOSSERVANZA di una norma anteriore)
2. ATTI LECITI (quando l’obligatio sorge da una DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ BILATERALE, UNILATERALE o da un atto NON compiuto allo SCOPO di far sorgere un’OBLIGATIO)
I GIURISTI ROMANI distinguono: 1. DELICTA(attiilleciti)
2. CONTRACTUS (atti leciti)
GAIO nelle sue ISTITUZIONI distingue:
1. DELICTA(attiilleciti)
2. CONTRACTUS (atti leciti)
3. QUASI DELICTA (atti illeciti derivanti dal DIRITTO PRETORIO)
4. QUASI CONTRACTUS (atti leciti UNILATERALI -> legato per
vindicacionem, pagamento dell’indebito e gestione di affari altrui)

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4
Q

LE OBBLIGAZIONI DA CONTRATTO - IL CONTRATTO

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

Il CONTRACTUS è un NEGOZIO GIURIDICO BILATERALE riconosciuto dallo IUS CIVILE e destinato a produrre OBLIGATIONES
Secondo il DIRITTO GIUSTINIANEO, infatti, l’ACCORDO è un REQUISITO ESSENZIALE del contractus e rappresenta l’ELEMENTO SOGGETTIVO -> NON fanno parte di tale categoria tutte le fonti di obligationes che NON sono riconducibili ad un ACCORDO DI VOLONTÀ
Ad esso si contrappone la CAUSA (intenzione delle parti) che rappresenta, invece l’ELEMENTO OGGETTIVO

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4
Q

GLI EFFETTI TRA LE PARTI E NEI CONFRONTI DI TERZI

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

Il contractus in generale produce i suoi EFFETTI solamente tra le PARTI che lo hanno stipulato -> sono VIETATE, infatti, le PROMESSE A FAVORE DI TERZI e le PROMESSE relative al FATTO DI UN TERZO
I romani, per stipulare questo tipo di promesse, ricorrono all’utilizzo della STIPULAZIONE PENALE (farsi PROMETTERE il pagamento di una SOMMA DI DENARO nel caso in cui NON venga eseguita una PRESTAZIONE a favore di un TERZO)
Il DIRITTO GIUSTINIANEO, però, ammette che in CASI ECCEZIONALI possa nascere un’AZIONE a favore del TERZO

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5
Q

LE DISTINZIONI TRA CONTRATTI

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

I CONTRATTI possono essere distinti in:
1. CONSENSU (si perfezionano con il CONSENSO delle parti) o RE
(si perfezionano con la CONSEGNA del bene)
2. VERBIS (nascono dal fatto che alcune PAROLE SOLENNI siano
PRONUNCIATE) o LITTERIS (nascono dal fatto che alcune
PAROLE SOLENNI siano SCRITTE)
3. CAUSALI (è ESSENZIALE l’esistenza della causa) o FORMALI
(l’OBBLIGAZIONE nasce dalle PAROLE PRONUNCIATE o da
quelle SCRITTE)
4. A TITOLO GRATUITO (quando ne è avvantaggiato solo UNO dei
contraenti) o A TITOLO ONEROSO (quando ne sono avvantaggiati
ENTRAMBI i contraenti)
5. UNILATERALI (l’obbligazione nasce solo nei confronti di UNO dei
contraenti), BILATERALI (l’obbligazione nasce nei confronti di ENTRAMBI i contraenti) o BILATERALI IMPERFETTI (l’obbligazione nasce nei confronti di UNO dei contraenti ma POTREBBE nascere anche nei confronti dell’ALTRO)
6. IURIS CIVILIS (se sono praticabili solo tra ROMANI) o IURE GENTIUM (se sono praticabili anche tra ROMANI e STRANIERI)

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6
Q

I CONTRATTI RE

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

GAIO definisce i CONTRATTI RE come quei contratti che hanno per oggetto il TRASFERIMENTO della PROPRIETÀ di una COSA o di una QUANTITÀ DI COSE ad un ALTRO soggetto su cui incombe l’OBBLIGO di RESTITUIRLA o RESTITUIRNE ALTRETTANTE

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7
Q

IL MUTUO

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

Il MUTUO è un contratto UNILATERALE in virtù del quale un soggetto (MUTUANTE) TRASFERISCE ad un altro soggetto (MUTUATARIO) la PROPRIETÀ di una determinata quantità di DENARO o di COSE FUNGIBILI dietro la PROMESSA NON SOLENNE di RESTITUZIONE di un’uguale quantità di cose dello STESSO GENERE e QUALITÀ
Tale contratto si perfeziona, infatti, con la CONSEGNA della proprietà della quantità di DENARO o di COSE FUNGIBILI
Da esso nasce solamente un’OBBLIGAZIONE a carico del MUTUATARIO ed è, infatti, il più tipico CONTRATTO UNILATERALE
La RESTITUZIONE del denaro o delle cose fungibili deve essere fatta entro un TERMINE -> se il termine NON è stato FISSATO il CREDITORE può pretenderla in QUALSIASI MOMENTO ma il DIRITTO GIUSTINIANEO sostiene che il GIUDICE possa concedere un’EQUA DILAZIONE
Il mutuo, inoltre, NON può essere concesso ai FIGLI DI FAMIGLIA e il mutuante NON può esperire alcuna AZIONE contro di lui

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8
Q

LA TUTELA DEL MUTUANTE

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

A tutela del suo credito, al MUTUANTE spetta l’azione formale della CONDICTIO
Essa possiede due DIVERSE CONFIGURAZIONI:
1. ACTIO CERTAE CREDITAE PECUNIAE (se il mutuo ha per
oggetto una quantità di DENARO -> in questo caso il convenuto verrà condannato a PAGARE la stessa quantità di DENARO che NON HA PAGATO)
2. CONDICTIO CERTA REI (se il mutuo ha per oggetto una quantità di COSE FUNGIBILI -> in questo caso il convenuto verrà condannato a PAGARE una quantità di DENARO pari alla VALUTAZIONE delle COSE FUNGIBILI)

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9
Q

LA GRATUITA’ DEL MUTUO

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

Da tali configurazioni emerge la caratteristica della GRATUITÀ del mutuo -> tramite la CONDICTIO, infatti, l’attore NON può pretendere una QUANTITÀ MAGGIORE di quella prevista dal contratto di mutuo Per avere un PRESTITO A INTERESSE è necessario, invece, che il mutuo sia accompagnato da un’apposita STIPULATIO DI USURAE

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10
Q

NEGOZI ANALOGHI AL MUTUO

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

Esistono, però, due NEGOZI ANALOGHI al mutuo che però NON possiedono la caratteristica della GRATUITÀ:

  1. FENUS NAUTICUM (prestito di DENARO a SCOPO MARITTIMO in cui il CREDITORE si assume il RISCHIO poichè potrà RIAVERE la somma prestata solamente se la nave COMPIE felicemente il suo VIAGGIO -> l’alto rischio contempla, infatti, INTERESSI ELEVATI e uno speciale diritto di PEGNO sopra le MERCI acquistate con la somma prestata)
  2. Quando il mutuante è un ENTE PUBBLICO (sono contemplati INTERESSI)
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11
Q

LA FIDUCIA

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

La FIDUCIA è un contratto in virtù del quale un soggetto (FIDUCIANTE) TRASFERISCE ad un altro soggetto (FIDUCIARIO) la PROPRIETÀ di una COSA mediante MANCIPATIO o IN IURE CESSIO con l’OBBLIGO che, al verificarsi di determinate CONDIZIONI STABILITE, essa debba TORNARE di PROPRIETÀ del fiduciante
In base al FINE per il quale tale contratto è SORTO, è possibile distinguere:
1. FIDUCIA CUM CREDITORE (se è sorto al fine di GARANTIRE un CREDITO)
2. FIDUCIA CUM AMICO (se è sorto per ALTRI MOTIVI)
Tale contratto veniva utilizzato:
1. Prima che fossero creati il PIGNUS, l’HYPOTECA e il DEPOSITO 2. Prima che il PRETORE munisse di AZIONE il COMODATO
3. Per SALVARE i propri BENI da PRESCRIZIONI o RAZZIE

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12
Q

LA TUTELA DEL FIDUCIANTE

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

Inizialmente l’IMPEGNO del fiduciario a RESTITUIRE la cosa NON era SOLENNIZZATO ma era semplicemente affidato alla sua CORRETTEZZA
Successivamente venne stabilito che la mancipatio/in iure cessio sarebbe dovuta essere accompagnata da un PATTO contenente gli OBBLIGHI e i DIRITTI del FIDUCIARIO
A tutela del FIDUCIANTE, sorse così l’ACTIO FIDUCIAE attraverso la quale, dopo aver menzionato l’AVVENUTO TRASFERIMENTO della PROPRIETÀ, si invita il GIUDICE a verificare se il FIDUCIARIO si è comportato CORRETTAMENTE e SENZA FRODE nella CONSERVAZIONE e RESTITUZIONE della cosa

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13
Q

IL DEPOSITO

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

Il DEPOSITO è un contratto BILATERALE IMPERFETTO in virtù del quale un soggetto (DEPONENTE) CONSEGNA una COSA MOBILE ad un altro soggetto (DEPOSITARIO) il quale è tenuto a CONSERVARLA e RESTITUIRLA a richiesta
Tale contratto ha come caratteristica quella della GRATUITÀ anche se il DIRITTO GIUSTINIANEO ammette che può essere fatto anche dietro pagamento di una SOMMA IN DENARO

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14
Q

GLI OBBLIGHI CHE SORGONO CON IL DEPOSITO

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

A carico del DEPONENTE sorge l’OBBLIGO di RISARCIRE I DANNI che la cosa abbia arrecato al DEPOSITARIO e le EVENTUALI SPESE sostenute da quest’ultimo
A carico del DEPOSITARIO sorgono gli OBBLIGHI di CONSERVARE la cosa SENZA USARLA e RESTITUIRLA con tutte le sue ACCESSIONI e NON DETERIORATA

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15
Q

LA TUTELA DEL DEPONENTE

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

A tutela del DEPONENTE è concessa a quest’ultimo:
1. ACTIO DEPOSITI nel periodo delle LEGIS ACTIONES (azione che
può essere esperita contro il DEPOSITARIO INFEDELE, si ritiene si tratti di un’APPLICAZIONE dell’azione contro il FURTO IN FLAGRANTE)
2. FORMULA IN FACTUM e FORMULA DI BUONA FEDE nel periodo delle FORMULAE (azione che può essere esperita contro il DEPOSITARIO che NON RESTITUISCE la cosa depositata)

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16
Q

NEGOZI ANALOGHI AL DEPOSITO

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

Esistono, però, alcuni NEGOZI ANALOGHI che si STACCANO dal deposito:
1. DEPOSITO NECESSARIO (deposito fatto in occasione di GRAVI CALAMITÀ pubbliche o private)
2. SEQUESTRO (deposito della RES LITIGIOSA ad una persona di COMUNE FIDUCIA perché la CUSTODISCA fino all’emanazione della SENTENZA; si distingue dal deposito poichè il DEPOSITARIO è un POSSESSORE AD INTERDICTA e NON può RESTITUIRE la cosa se non quando la SENTENZA è stata emanata)
3. DEPOSITO IRREGOLARE (deposito di COSE FUNGIBILI dal quale nasce l’OBBLIGO del DEPOSITARIO di RESTITUIRNE altrettante dello STESSO GENERE e QUALITÀ; egli può SERVIRSI delle cose depositate ed è tenuto al pagamento di un INTERESSE; è più simile al MUTUO poichè il deponente
trasferisce la PROPRIETÀ delle cose al depositario e NON la semplice DETENZIONE)

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17
Q

IL COMODATO

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

Il COMODATO è un contratto BILATERALE IMPERFETTO in virtù del quale un soggetto (COMODANTE) CONSEGNA una COSA MOBILE o IMMOBILE ad un altro soggetto (COMODATARIO) a cui è consentito FARNE USO per un certo PERIODO DI TEMPO e per un FINE SPECIFICO per poi RESTITUIRLA al comodante
Tale contratto ha come caratteristica quella della GRATUITÀ poichè il pagamento di una SOMMA IN DENARO trasformerebbe tale contratto in una LOCAZIONE
Normalmente, essendo imperniato sull’USO, ha per oggetto COSE INCONSUMABILI

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18
Q

GLI OBBLIGHI CHE SORGONO CON IL COMODATO

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

A carico del COMODANTE sorge l’OBBLIGO di RISARCIRE I DANNI che la cosa abbia arrecato al DEPOSITARIO e le EVENTUALI SPESE sostenute da quest’ultimo
A carico del COMODATARIO sorgono gli OBBLIGHI di NON ECCEDERE nell’uso della cosa sia in termini di TEMPO che di FINE e di RESTITUIRLA entro il TERMINE PREVISTO

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19
Q

LA TUTELA DEL COMODANTE

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

A tutela del COMODANTE è concessa a quest’ultimo:

  1. ACTIO IN FACTUM nel periodo delle LEGIS ACTIONES
  2. FORMULA EX FIDE BONA nel periodo delle FORMULAE
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20
Q

IL PEGNO

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

Il PEGNO è un contratto in virtù del quale un soggetto CONSEGNA una RES CORPORALE per GARANTIRE un proprio o altrui DEBITO ad un altro soggetto che è tenuto a CONSERVARLA e:
1. RESTITUIRLAseildebitovieneADEMPIUTO
2. RESTITUIRE la PARTE ECCEDENTE del denaro ricavato dalla
VENDITA della cosa con cui il CREDITO è stato SODDISFATTO se il debito NON viene ADEMPIUTO

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21
Q

LA TUTELA DEL CREDITORE

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

A tutela del CREDITORE è concessa a quest’ultimo:

1. ACTIO DE DOLO (per il RISARCIMENTO dei DANNI)

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22
Q

I CONTRATTI INNOMINATI

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

I CONTRATTI INNOMINATI sono quei contratti che NON fanno parte dei CONTRATTI TIPICI previsti dal diritto romano
Nella CORPUS IURIS CIVILIS viene affermato, infatti, che quando DUE SOGGETTI si siano messi d’accordo per quanto riguarda una PRESTAZIONE ed una CONTROPRESTAZIONE entrambe LECITE ed una delle due abbia OSSERVATO il COMPORTAMENTO che si era ASSUNTA, sorge per l’altra l’OBBLIGO di adempiere alla CONTROPRESTAZIONE

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23
Q

LE DISTINZIONI TRA CONTRATTI INNOMINATI

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

Nel DIGESTA i contratti innominati sono distinti in base alla STRUTTURA della PRESTAZIONE e della CONTROPRESTAZIONE in:

  1. DO UT DES (se ENTRAMBE le prestazioni consistono nel TRASFERIMENTO della PROPRIETÀ di una cosa o una quantità di cose)
  2. FACIO UT FACIAS (se ENTRAMBE le prestazioni consistono in PRESTAZIONI DI FARE)
  3. DO UT FACIAS (se una delle prestazioni consiste nel TRASFERIMENTO della PROPRIETÀ di una cosa o una quantità di cose mentre l’altra consiste in una PRESTAZIONE DI FARE)
  4. FACIO UT DES (ipotesi INVERSA a quella di DO UT FACIAS)
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24
Q

LA TUTELA DEI CONTRATTI INNOMINATI

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

La TUTELA dei contratti innominati avviene attraverso:
1. CONDICTIO (in caso di contratto DO UT DES e DO UT FACIAS) e
ACTIO DE DOLO (in caso di contratto FACIO UT FACIAS e FACIO UT DES) per ottenere la RIPETIZIONE della PRESTAZIONE ESEGUITA qualora la CONTROPRESTAZIONE sia VENUTA MENO
2. RECESSO UNILATERALE se la controprestazione NON si è ANCORA VERIFICATA
3. ACTIO INCERTI (che ha anche ALTRI NOMI) per OTTENERE la CONTROPRESTAZIONE

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25
Q

I CONTRATTI FORMALI

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

I CONTRATTI FORMALI sono quelli in cui l’OBBLIGAZIONE nasce dalle PAROLE PRONUNCIATE o da quelle SCRITTE
Tale categoria comprende sia i contratti VERBIS (nascono dal fatto che alcune PAROLE SOLENNI siano PRONUNCIATE -> dotis dictio, promissio iurata liberti, vadiatura, praediatura, stipulatio) che quelli LITTERIS (nascono dal fatto che alcune PAROLE SOLENNI siano SCRITTE -> expensi latio, iudicium)

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26
Q

LA DOTIS DICTIO

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

La DOTIS DICTIO è una PROMESSA SOLENNE diretta a costituire determinati BENI in DOTE fatta dalla DONNA che va a NOZZE, dall’ASCENDENTE MASCHIO o dal DEBITORE di lei
Tale contratto VIENE MENO nel DIRITTO GIUSTINIANEO
Può avere per oggetto sia COSE MOBILI che IMMOBILI e sia RES CORPORALES che INCORPORALES

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27
Q

LA PROMISSIO IURATA LIBERTI

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

La PROMISSIO IURATA LIBERTI è un GIURAMENTO attraverso il quale lo SCHIAVO MANOMESSO si impegna a prestare ALCUNI SERVIGI al PADRONE che lo ha affrancato
Spesso i PADRONI MANUMITTENTI ne ABUSAVANO impegnando i loro liberti a PRESTAZIONI GRAVOSE (come ad esempio il pagamento periodico di SOMME DI DENARO) -> intervenne, dunque, il PRETORE che ANNULLÒ tutte quelle PROMESSE che risultavano ECCESSIVAMENTE ONEROSE

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28
Q

CONTRATTI DI GARANZIA
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contrattoI CONTRATTI DI GARANZIA hanno la caratteristica comune di PROMETTERE IL FATTO DI UN TERZO
Tali contratti sono:
1. VADIATURA (dove il VAS è il GARANTE di un FATTO ALTRUI,
viene applicato nel PROCESSO a scopo di GARANZIA della
COMPARIZIONE del CONVENUTO in giudizio)
2. PRAEDIATURA (dove i PRAEDES sono GARANTI di un FATTO
ALTRUI, viene applicato nella procedura della ACTIO
SACRAMENTI a scopo di GARANZIA dell’adempimento della
SCOMMESSA e della RESTITUZIONE della cosa)
3. STIPULATIO*

A
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29
Q

LA STIPULATIO

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

La STIPULATIO* è una PROMESSA SOLENNE in virtù della quale un soggetto (PROMITTENTE) si OBBLIGA nei confronti di un altro soggetto (STIPULANTE) al compimento di una DETERMINATA PRESTAZIONE
Essa si compone di una DOMANDA SOLENNE rivolta al PROMITTENTE e in una sua IMMEDIATA RISPOSTA che deve contenere lo STESSO VERBO usato dallo STIPULANTE nella domanda SENZA l’aggiunta di ULTERIORI DETTAGLI (ex. il suo tipo originario ha il nome di SPONSIO e, dunque, la domanda era SPONDES? e la risposta doveva essere SPONDEO)
La stipulatio è in grado di ADATTARSI ad OGNI TIPO di CONTENUTO -> è possibile, dunque, distinguere:
1. STIPULATIO IN DANDO (ha per oggetto il TRASFERIMENTO della PROPRIETÀ o la COSTITUZIONE di altri DIRITTI REALI)
2. STIPULATIO IN FACENDO (ha per oggetto QUALSIASI ALTRO COMPORTAMENTO)
Si pensa, inoltre, che tale contratto sia NATO inizialmente per PROMETTERE IL FATTO DI UN TERZO poichè SPONSOR significa GARANTE e il verbo in FORMA PASSIVA sta ad indicare il FATTO DI UN TERZO
Nonostante ciò, NON siamo a conoscenza di COME l’istituto sia arrivato ad essere concepito come una PROMESSA DEL FATTO PROPRIO

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30
Q

LA TUTELA DELLO STIPULANTE
CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contrattoA tutela dello STIPULANTE (solo l’OGGETTO della stipulatio è CERTO) sono concesse a quest’ultimo:
1. ACTIO SACRAMENTI IN PERSONAM e ACTIO PER IUDICIS POSTULATIONEM durante il periodo delle LEGIS ACTIONES
2. ACTIO EX STIPULATU CERTI durante il periodo delle FORMULAE

A
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31
Q

L’EXPENSI LATIO

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

L’EXPENSI LATIO sono ANNOTAZIONI fatte dal PATER FAMILIAS in FORME PRESTABILITE delle ENTRATE e delle USCITE, dei DEBITI e dei CREDITI che sono in grado di creare OBBLIGAZIONI
Tali ANNOTAZIONI possono essere distinte in:
1. NOMINA ARCARIA (hanno valore di semplice RICORDO di
un’OBBLIGAZIONE PREESISTENTE cha lasciano INALTERATA) 2. NOMINA TRANSCRIPTICIA (trasformano l’OBBLIGAZIONE
PREESISTENTE in una NUOVA)
Tale contratto NON venne ACCOLTO nel DIRITTO GIUSTINIANEO e
per questo motivo ne abbiamo POCHISSIME NOTIZIE

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32
Q

IL IUDICIUM

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

Il IUDICIUM è un contratto in virtù del quale, previa AUTORIZZAZIONE del MAGISTRATO, l’ATTORE propone al CONVENUTO (e quest’ultimo ACCETTA) di DEFERIRE la controversia alla cognizione di un IUDEX PRIVATUS
Ogni volte che un iudicium ha per OGGETTO un’OBBLIGAZIONE, quest’ultima si ESTINGUE quando le parti si ACCORDANO circa la formula -> ne sorge, dunque, una NUOVA che prende il nome di CONDEMNARI OPORTERE e consiste nell’IMPEGNO del CONVENUTO di ACCETTARE un EVENTUALE CONDANNA

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33
Q

I PACTA PRETORIA

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

I PACTA PRETORIA sono dei NEGOZI GIURIDICI che il PRETORE ha munito di ACTIONES IN FACTUM CONCEPTAE e che presentano CARATTERISTICHE COMUNI con i CONTRATTI VERBALI
Essi possono essere distinti in:
1. PECUNIA CONSTITUTA (PROMESSA fatta con PAROLE LIBERE
attraverso la quale un SOGGETTO si impegna a pagare un proprio o altrui DEBITO PREESISTENTE entro un GIORNO STABILITO; inizialmente il debito poteva avere per OGGETTO solo una SOMMA DI DENARO, venne successivamente esteso QUALSIASI TIPO di OBBLIGAZIONE)
2. RECEPTUM ARGENTARII (DICHIARAZIONE attraverso la quale un BANCHIERE si impegna a pagare un DEBITO di un CLIENTE entro un GIORNO STABILITO)
3. RECEPTUM NAUTARUM (DICHIARAZIONE attraverso la quale il CAPITANO di una NAVE MERCANTILE si impegna ad ASSUMERSI LA RESPONSABILITÀ della DISTRUZIONE o del DANNEGGIAMENTO delle cose a lui affidate)
4. RECEPTUM ARBITRI (contratto in virtù del quale l’ARBITRO scelto di COMUNE ACCORDO tra le parti si impegna a pronunciare la DECISIONE)

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34
Q

I CONTRATTI CONSENSUALI

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

I CONTRATTI CONSENSUALI sono quei contratti che si perfezionano con il CONSENSO delle parti che deve essere ESPRESSO
I contratti che fanno parte di tale categoria (compravendita, locazione- conduzione, società, mandato) nascono dalle CONVENZIONI SUI MERCATI INTERNAZIONALI tra ROMANI e STRANIERI, fanno parte dello IUS GENTIUM -> in un secondo momento vengono accolti nello IUS CIVILE e diventano praticabili tra ROMANI

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35
Q

LA COMPRAVENDITA

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

La COMPRAVENDITA è un contratto in virtù del quale un soggetto (VENDITORE) si obbliga a TRASFERIRE il POSSESSO e garantire il GODIMENTO di una cosa (MERX) ad un altro soggetto (COMPRATORE) il quale si obbliga a pagare una SOMMA DI DENARO come corrispettivo (PRETIUM)
Tale contratto ha come caratteristica quella della MERA OBBLIGATORIETÀ poichè NON TRASMETTE nè la merce nè il prezzo bensì è in grado soltanto di CREARE OBBLIGAZIONI in virtù delle quali verrano poi TRASMESSE l’una e l’altra

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36
Q

GLI OBBLIGHI CHE SORGONO CON LA COMPRAVENDITA

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

A carico del COMPRATORE sorge l’OBBLIGO di pagare la SOMMA DI DENARO prevista come corrispettivo
A carico del VENDITORE sorgono gli OBBLIGHI di TRASFERIRE al compratore il POSSESSO della cosa (NON è, invece, tenuto a
trasferirne la PROPRIETÀ*) e di assumere un CONTRATTO A PARTE (STIPULATIO) l’obbligo di ASSISTERLO ed eventualmente INDENNIZZARLO qualora qualcun altro RIVENDICHI la cosa contro di lui (EVIZIONE)
*Da ciò ne deriva che nel caso in cui la compravendita abbia per OGGETTO una RES MANCIPI, il venditore NON è tenuto a stipulare una MANCIPATIO o una IN IURE CESSIO bensì tali stipulazioni devono essere oggetto di un ULTERIORE ACCORDO

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37
Q

GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA COMPRAVENDITA

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

Gli ELEMENTI ESSENZIALI della compravendita sono la MERX (cosa) e il PRETIUM (somma di denaro)
NON possono essere OGGETTO di compravendita:
1. Cose EXTRA COMMERCIUM
2. Cose GIÀ PERITE al momento del CONTRATTO
3. Cose appartenenti al COMPRATORE
Possono, invece, essere OGGETTO di compravendita:
1. Cose CORPORALI
2. Cose appartenenti ad ALTRI
3. Cose INCORPORALI
Per quanto riguarda la compravendita di COSE GENERICHE e di COSE FUTURE, esse NON sono mai ESPLICITAMENTE ESCLUSE dai romani ma si ritiene che siano RIPUGNATE dalla loro mentalità
Il PRETIUM deve essere DETERMINATO e GIUSTO (al fine di EVITARE che dietro alla compravendita si celassero DONAZIONI VIETATE)
In particolare per la compravendita di COSE IMMOBILI, il DIRITTO GIUSTINIANEO stabilisce che il prezzo NON debba essere INFERIORE alla METÀ del GIUSTO -> qualora una cosa immobile sia stata VENDUTA ad un prezzo INFERIORE ad esso, al VENDITORE è concessa un’AZIONE DI RESCISSIONE con la quale può RIPRENDERE la cosa e RESTITUIRE il prezzo ricevuto

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38
Q

L’ASSUNZIONE DEL RISCHIO

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

Se la cosa PERISCE per FORZA MAGGIORE, il RISCHIO appartiene al COMPRATORE che è tenuto lo stesso a PAGARE il prezzo
Nonostante ciò, è possibile che le PARTI dispongano DIVERSAMENTE e accade spesso che facciano ricadere il RISCHIO sul VENDITORE

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39
Q

LA GARANZIA PER EVIZIONI

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

La GARANZIA PER EVIZIONI era inizialmente una CONSEGUENZA della MANCIPATIO -> successivamente la stipulazione di un’APPOSITA GARANZIA a riguardo viene compresa tra gli OBBLIGHI a carico del VENDITORE
A tutela del COMPRATORE sono concesse a quest’ultimo:
1. ACTIO EX STIPULATU (qualora si verifichi l’EVIZIONE)
2. ACTIO EMPTI (qualora il VENDITORE si RIFIUTI di adempiere gli
OBBLIGHI PREFISSATI)
Vi sono, inoltre, dei FORMULARI a tutela del COMPRATORE contenuti negli EDITTI PRETORI:
1. STIPULATIO HABERE LICERE (secondo cui, qualora si verifichi l’EVIZIONE, l’ammontare dell’INDENNIZZO sarà deciso dal GIUDICE)
2. STIPULATIO DUPLAE (secondo cui, qualora si verifichi l’EVIZIONE, il VENDITORE si impegnerà a pagare il DOPPIO del PREZZO)

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40
Q

LA GARANZIA PER VIZI OCCULTI

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

Per quanto riguarda la GARANZIA PER VIZI OCCULTI, sono concesse al COMPRATORE:

  1. ACTIO REDIBITORIA (esperibile entro 6 MESI dalla compravendita, obbliga il VENDITORE a RIPRENDERSI la COSA restituendo il prezzo)
  2. ACTIO AESTIMATORIA (esperibile entro UN ANNO dalla compravendita, obbliga il VENDITORE a RESTITUIRE la DIFFERENZA DEL VALORE che risulta dalla scoperta del vizio)
41
Q

LA CAPARRA

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

La CAPARRA è un istituto che deriva dal MONDO GRECO e consiste nella CONSEGNA ANTICIPATA da parte del COMPRATORE di una PARTE del PREZZO o di un OGGETTO PREZIOSO -> se il COMPRATORE cambia idea NON avrà diritto alla RESTITUZIONE di essa, mentre se il VENDITORE cambia idea dovrà RESTITUIRE il DOPPIO della caparra versata
Nel MONDO ROMANO, invece, viene accolta solo come MEZZO DI PROVA del CONTRATTO CONSENSUALE -> da qui, infatti, prende il nome di CAPARRA CONFIRMATORIA
Nel DIRITTO GIUSTINIANEO viene successivamente riconosciuta la CONCEZIONE GRECA secondo cui ENTRAMBE le parti avrebbero potuto RECEDERE UNILATERALMENTE con la PERDITA della caparra o con la sua RESTITUZIONE del DOPPIO (che prende il nome di CAPARRA PENITENZIALE)

42
Q

LE CLAUSOLE ACCESSORIE

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

Possono essere, inoltre, aggiunte delle CLAUSOLE ACCESSORIE alla compravendita con lo scopo di ELIMINARNE GLI EFFETTI quando si verificano DETERMINATE CONDIZIONI
Tali clausole sono ad esempio:
1. LEX COMMISSORIA (se il compratore NON PAGA entro un
TERMINE DATO egli deve RESTITUIRE la cosa e il contratto vale
come NON FATTO)
2. IN DIEM ADDICTIO (se il compratore NON presenta un OFFERTA
MIGLIORE entro un TERMINE DATO il contratto vale come NON FATTO)

43
Q

LA LOCAZIONE-CONDUZIONE

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

La LOCAZIONE-CONDUZIONE è un contratto in virtù del quale un soggetto (LOCATORE) si obbliga a mettere una COSA nella MATERIALE DISPOSIZIONE di un altro soggetto (CONDUTTORE) il quale si obbliga a pagare una SOMMA DI DENARO (MERCES) come corrispettivo e a RESTITUIRE la cosa dopo averla GODUTA per un determinato PERIODO DI TEMPO, averla MANIPOLATA o averla TRASPORTATA nel MODO CONVENUTO
È possibile distinguere TRE TIPI di locazione-conduzione (anche se questa distinzione NON è stata ELABORATA dai ROMANI):
1. LOCATIO CONDUCTIO REI (consiste nel cedere ad altri il GODIMENTO di una cosa per un determinato PERIODO DI TEMPO dietro CORRISPETTIVO IN DENARO)
2. LOCATIO CONDUCTIO OPERARUM (consiste nel METTERE A DISPOSIZIONE di altri i propri SERVIGI per un determinato PERIODO DI TEMPO dietro CORRISPETTIVO IN DENARO)
3. LOCATIO CONDUCTIO OPERIS (consiste nel PROMETTERE ad altri l’ATTIVITÀ COMPLESSIVA per raggiungere un determinato RISULTATO DI LAVORO dietro CORRISPETTIVO IN DENARO)
Tutte queste ACCEZIONI presentano, dunque, la CARATTERISTICA COMUNE di consistere nella CONSEGNA di una COSA a SCOPO ONEROSO ma SENZA trasferire nè la PROPRIETÀ nè il POSSESSO

44
Q

GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA LOCAZIONE- CONDUZIONE

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

Gli ELEMENTI ESSENZIALI della locazione-conduzione sono la RES (cosa) e la MERCEDE (somma di denaro)
Possono essere OGGETTO di locazione-conduzione:
1. Sia le COSE CONSUMABILI che le COSE IN CONSUMABILI
2. DIRITTI REALI SU COSE ALTRUI
NON possono essere OGGETTO di locazione-conduzione:
1. Attività DIVERSE dal TRASPORTO e dalla MANIPOLAZIONE di
cose
2. Alcuni SERVIGI di particolare DIGNITÀ (ex.avvocato)
Il MERCEDE deve essere DETERMINATO (con eccezione della COLONIA PARTIARIA nella quale il CONDUTTORE è obbligato a PRESTARE una QUOTA parte dell’oggetto)

45
Q

LA LOCAZIONE DI COSE IMMOBILI

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

Per quanto riguarda la LOCAZIONE DI COSE IMMOBILI, il CONDUTTORE prende il nome di COLONUS se si tratta di un FONDO oppure di INQUILINUS se si tratta di una CASA
Il conduttore è tenuto, oltre che a PAGARE un MERCEDE PERIODICO, a NON DETERIORARE l’immobile
Il conduttore, secondo il DIRITTO GIUSTINIANEO, può RIMANERE nel fondo/casa anche OLTRE IL TERMINE PREVISTO se il locatore NON SI OPPONE -> in questo caso l’immobile viene RIPRESO in locazione per UN ANNO se si tratta di un FONDO oppure a TEMPO INDETERMINATO se si tratta di una CASA (questo fenomeno prende il nome di RECONDUTIO TACITA)

46
Q

LA SOCIETÀ

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

La SOCIETÀ è un contratto in virtù del quale DUE o PIÙ PERSONE si obbligano a METTERE IN COMUNE BENI e OPERE per il raggiungimento di RISULTATI VANTAGGIOSI per tutti
La società NON ha EFFETTO nei confronti dei TERZI -> i terzi, infatti, acquistano DIRITTI e OBBLIGHI soltanto nei confronti dei SINGOLI SOCI con cui ENTRANO IN RAPPORTO
Hanno, invece, EFFETTO verso TERZI e sono riconosciute come PERSONE GIURIDICHE solamente le SOCIETAS PUBLICANORUM
I TIPI PIÙ DIFFUSI di società sono:
1. SOCIETAS OMNIUM BONORUM (simile al CONSORTIUM
FAMIGLIARE)
2. SOCIETAS UNIUS NAGOTATIONIS (nasce dal COMMERCIO
INTERNAZIONALE e serve a compiere con FORZE UNITE una o più OPERAZIONI DI COMMERCIO)
È, invece, VIETATA la SOCIETAS LEONINA (società in cui un socio DIVIDE con gli ALTRI solo le PERDITE e NON i GUADAGNI) -> è AMMESSA, però, l’ESCLUSIONE di un socio dalla DIVISIONE delle PERDITE

47
Q

MODI DI ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A
La società puo ESTINGUERSI tramite:
1. RECESSO UNILATERALE di un socio
2. MORTE di un socio
3. FALLIMENTO di un socio
4. CAPITIS DEMINUTIO di un socio (EFFETTI di quest'ultima
possono essere EVITATI continuando a COMPORTARSI come
SOCI)
5. RAGGIUNGIMENTO dello SCOPO
6. AVVENTO del TERMINE
48
Q

IL MANDATO

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

Il MANDATO è un contratto in virtù del quale un soggetto (MANDATARIO) si obbliga a FARE GRATUITAMENTE qualcosa PER CONTO di un altro soggetto (MANDANTE)
Il mandato può avere luogo sia per un INTERESSE del MANDANTE che per quello di un TERZO e NON è RILEVANTE se l’interesse del mandante/terzo CONCORRA con quello del MANDATARIO
Siccome i romani NON conoscono la RAPPRESENTANZA DIRETTA, NON sorgono nè DIRITTI nè OBBLIGHI tra MANDANTE e TERZO ma solamente tra MANDATARIO e TERZO

49
Q

GLI OBBLIGHI CHE SORGONO CON IL MANDATO

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

A carico del MANDATARIO sorge l’OBBLIGO di adempiere l’INCARICO Egli può, inoltre, esperire un’ACTIO MANDATI DIRECTA se il mandante NON è stato DILIGENTE a farsi PAGARE dal TERZO
A carico del MANDANTE normalmente NON sorgono OBBLIGHI ma può essere che sorgano quelli di INDENNIZZARE al mandatario le SPESE e i DANNI eventualmente sopportati e di ACCETTARE le CONSEGUENZE della gestione -> si dice, infatti, che è un CONTRATTO IMPERFETTO
Egli può, inoltre, esperire un’ACTIO MANDATI CONTRARIA per ottenere un INDENNIZZO se per MANCANZA DI PROVVISTA egli NON ha potuto far fronte ai suoi IMPEGNI

50
Q

MODI DI ESTINZIONE DEL MANDATO

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

Il mandato può ESTINGUERSI tramite:
1. MORTE del mandante o del mandatario (è VIETATO il MANDATO
POST MORTEM)
2. REVOCA del mandante o RINUNCIA del mandatario (se NON è
stata iniziata l’ESECUZIONE)
Se invece l’ESECUZIONE è stata INIZIATA, il MANDANTE è obbligato a ACCETTARE le CONSEGUENZE della gestione e il MANDATARIO a portarla a TERMINE

51
Q

LA PROCURA

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

Diverso è, invece, il concetto di PROCURA
Il PROCURATOR è, infatti, l’AMMINISTRATORE DEL PATRIMONIO ed è generalmente un LIBERTO (tale figura viene successivamente estesa a colui che assume l’incarico di RAPPRESENTARE ALTRI durante un PROCESSO)
Egli è investito della sua funzione tramite un ATTO UNILATERALE e NON per CONTRATTO -> la sua INVESTITURA, infatti, è più DI FATTO che di diritto

52
Q

I PACTA

CAPITOLO 14 - le obbligazioni da contratto

A

Il PACTUM è un ACCORDO NON FORMALE stretto in occasione del COMPIMENTO di un ATTO GIURIDICO, ma anche IN SEGUITO o INDIPENDENTEMENTE da esso
I GIURISTI, infatti, chiamavano pacta le CLAUSOLE ACCESSORIE dei contratti, come ad esempio:
1. PACTUM DE NON PRESTANDA EVICTIONE (accordo tra VENDITORE e COMPRATORE affinchè quest’ultimo NON pretenda la GARANZIA PER EVIZIONI)
2. PACTUM DE DOLO NON PRESTANDO (accordo tra DEPONENTE e DEPOSITARIO affinché quest’ultimo NON risponda della PERDITA DOLOSA)
In alcuni casi vengono chiamati pacta anche alcuni NEGOZI produttivi di EFFETTI GIURIDICI che NON rientrano nel vero e proprio campo delle OBBLIGAZIONI, come ad esempio:
1. PACTUM HYPOTECAE (accordo in virtù del quale si costituisce l’IPOTECA su una cosa SENZA CONSEGNARLA)
2. PACTIO ET STIPULATIO (accordo in virtù del quale si costituisce una SERVITÙ su FONDI PROVINCIALI senza bisogno di stipulare un contratto)

53
Q

IL LEGATUM PER DAMNATIONEM

CAPITOLO 15 - le obbligazioni non contrattuali da atto illecito

A

(vedi legati e fedecommessi)

54
Q

LA POLLICITATIO

CAPITOLO 15 - le obbligazioni non contrattuali da atto illecito

A

La POLLICITATIO è una PROMESSA fatta da un CITTADINO alla CITTÀ nell’occasione della CANDIDATURA ad una CARICA PUBBLICA o del SACERDOZIO avente per oggetto un’EROGAZIONE a vantaggio della CITTÀ stessa
L’OBBLIGAZIONE si CREA nel momento in cui l’EROGAZIONE PREVISTA viene INIZIATA

55
Q

IL VOTUM

CAPITOLO 15 - le obbligazioni non contrattuali da atto illecito

A

Il VOTUM è una PROMESSA ad una DIVINITÀ fatta a SCOPO PROPIZIATORIO o APOTROPAICO

56
Q

LA NEGOTIORUM GESTIO

CAPITOLO 15 - le obbligazioni non contrattuali da atto illecito

A

La NEGOTIORUM GESTIO consiste nell’ATTIVITÀ di un SOGGETTO che, SENZA alcun MANDATO o nell’IGNORANZA dell’interessato, assume SPONTANEAMENTE la GESTIONE dei suoi AFFARI
Da tale attività, infatti, nasce un’OBBLIGAZIONE a carico del GESTORE che deve PORTARE A TERMINE la gestione e un’OBBLIGAZIONE a carico dell’INTERESSATO che deve ACCETTARE la gestione che abbia condotto a RISULTATI UTILI e INDENNIZZARE il gestore per le SPESE e i DANNI eventualmente sopportati
Essa può riferirsi ad un AFFARE DETERMINATO ma anche a TUTTI GLI AFFARI dell’interessato
Tale istituto, inoltre, comprende anche la PROCURA e l’AMMINISTRAZIONE LEGALE DEL PATRIMONIO
Il PRETORE, inoltre, munisce di un’AZIONE APPOSITA chi assume SPONTANEAMENTE la gestione di un FUNERALE tramite l’ACTIO FUNERARIA (esperibile contro colui il DEFUNTO aveva DESIGNATO per gestire il funerale, l’EREDE o il BONORUM POSSESSOR)

57
Q

LA TUTELA IMPUBERIS

CAPITOLO 15 - le obbligazioni non contrattuali da atto illecito

A

(vedi tutela e cura)

58
Q

L’INDEBITI SOLUTIO

CAPITOLO 15 - le obbligazioni non contrattuali da atto illecito

A

L’INDEBITI SOLUTIO è un’obbligazione che nasce quando un SOGGETTO esegue una PRESTAZIONE NON DOVUTA perché l’obbligazione è INESISTENTE o perché fa capo ad un CREDITORE DIVERSO -> in questo caso il soggetto puo agire per ottenere la RIPETIZIONE della PRESTAZIONE ESEGUITA tramite la CONDICTIO INDEBITI
Perchè si abbia indebiti solutio è necessario l’ERRORE sia di CHI PAGA sia di CHI RICEVE la prestazione
NON è AMMESSA l’indebiti solutio per quanto riguarda le OBBLIGAZIONI NATURALI

59
Q

LA COMMUNIO INCIDENS

CAPITOLO 15 - le obbligazioni non contrattuali da atto illecito

A

La COMMUNIO INCIDENS è una forma di CONDOMINIO che si forma per CAUSE ESTRANEE alla VOLONTÀ dei COMUNISTI

60
Q

LE DISTINZIONI TRA ATTI ILLECITI

CAPITOLO 16 - le obbligazioni da atto illecito

A

Il diritto romano divide gli ATTI ILLECITI in due categorie:
1. CRIMINA (delitti pubblici, vere e proprie INFRAZIONI dell’ORDINE SOCIALE che danno luogo ad una PUBBLICA ESECUZIONE che
sfocia in una PUBBLICA PENA)
2. DELICTA e MALEFICIA (delitti privati, OFFESE recate
all’INDIVIDUO che legittimano la REAZIONE INDIVIDUALE, prima tramite la VENDETTA PRIVATA, poi attraverso la LEGGE DEL TAGLIONE e infine tramite una PENA PECUNIARIA inflitta dal GIUDICE in seguito ad un’AZIONE intentata dall’OFFESO -> si crea, dunque, un’OBLIGATIO EX DELICTO che vincola l’OFFESO verso il TRASGRESSORE obbligandolo a SUBIRE la pena pecuniaria prevista -> ciò accade solamente per quanto riguarda FURTUM, RAPINA, INIURIA e DAMNUM INIURA DATUM, che sarà poi REPRESSO dalla LEX AQUILIA)

61
Q

LE AZIONI PENALI

CAPITOLO 16 - le obbligazioni da atto illecito

A

Colui che ha subito un DELITTO PRIVATO può esperire un’AZIONE PENALE (esperibile nell’ambito del PROCESSO PRIVATO) contro il TRASGRESSORE al fine di INDIVIDUARE ed APPLICARE la PENA
Tali azioni presentano alcune CARATTERISTICHE GENERALI:
1. NOSSALITÀ
Possono essere esperite contro il PATER FAMILIAS o il DOMINUS per il delitto privato commesso dal FIGLIO o dal SERVO
Al pater familias/dominus, se NON ha avuto NOTIZIA PREVENTIVA del delitto o possibilità di IMPEDIRLO, è concessa la possibilità di SOTTRARSI alla PENA PECUNIARIA tramite la NOXAE DEDITIO abbandonando il filius/schiavo alla REAZIONE VENDICATIVA
dell’offeso -> se ne era CONSAPEVOLE, invece, NON potrà esercitare la NOXAE DEDITIO e verrà CONDANNATO IRRIMEDIABILMENTE alla pena pecuniaria
Tale istituto viene successivamente ABOLITO dal DIRITTO GIUSTINIANEO per quanto riguarda i delitti commessi dai FIGLI ma rimane IN VIGORE per quanto riguarda quelli commessi dagli SCHIAVI
2. INTRASMISSIBILITÀ
L’azione penale è INTRASMISSIBILE sia ATTIVAMENTE che PASSIVAMENTE
3. CUMULATIVITÀ
Se vi sono PIÙ AUTORI dello STESSO DELITTO ciascuno è tenuto a subire l’INTERA PENA
L’esercizio di un’azione penale NON IMPEDISCE l’esercizio di ALTRE AZIONI destinate al recupero della COSA PERDUTA o al RISARCIMENTO del danno (che prendono il nome di AZIONI REIPERSECUTORIE)
Occorre, inoltre, tenere presente che le azioni dello IUS CIVILE sono PERPETUE (possono essere esperire SENZA LIMITI TEMPORALI) mentre quelle del DIRITTO PRETORIO sono ANNALI (devono essere esperite entro UN ANNO da quando si è verificato l’atto illecito o da quando l’offeso ne è venuto a conoscenza)

62
Q

IL FURTO

CAPITOLO 16 - le obbligazioni da atto illecito

A

In EPOCA ARCAICA si aveva una CONCEZIONE MATERIALISTICA del FURTO simile a quella MODERNA (attività che consiste nel SOTTRARRE una COSA MOBILE ALTRUI dal LUOGO in cui si trova)
In EPOCA REPUBBLICANA, invece, vengono considerati come FURTO tutti i casi in cui si fa USO o si MANOMETTE una COSA ALTRUI -> è, infatti, contemplato come furto NON solo quello di una COSA MOBILE ma anche di una COSA IMMOBILE e NON solo quello di una COSA ALTRUI ma anche quello di una COSA che già si trovava presso il LADRO o della COSA PROPRIA che si trova presso il CREDITORE PIGNORATIZIO o il POSSESSORE DI BUONAFEDE
Gli ELEMENTI ESSENZIALI del furto sono:
1. ILLECITAINGERENZAdellacosa
2. CONSAPEVOLEZZA della CONTRARIA VOLONTÀ dell’avente
diritto
Possiamo distinguere DUE TIPI di furto:
1. FURTUM REI (consiste nell’IMPADRONIRSI della cosa a
PROPRIO VANTAGGIO)
2. FURTUM USUS (consiste nell’USARE una cosa SENZA IL
CONSENSO dell’avente diritto o oltre i LIMITI CONSENTITI)
Le LEGGI DELLE XXII TAVOLE distinguono, inoltre:
1. FURTO FLAGRANTE (o furtum manifestum, furto in cui il ladro
viene COLTO sul fatto -> in questo caso si applica la MANUS INIECTIO e l’eventuale RISCATTO sarà del DOPPIO del valore della cosa dovuta; il ladro può essere, inoltre, UCCISO se è uno SCHIAVO, se è colto di NOTTE o se si difende a MANO ARMATA)
2. FURTO NON FLAGRANTE (o furtum nec manifestum, furto in cui il ladro NON viene COLTO sul fatto -> in questo caso si applica l’ACTIO SACRAMENTI)
Al FURTUM MANIFESTUM, inoltre, sono PARIFICATE tre ipotesi:
1. FURTUM CONCEPTUM (quando il derubato TROVA la cosa
presso il ladro dopo una SOLENNE PERQUISIZIONE)
2. FURTUM PROHIBITUM (quando il ladro si RIFIUTA di essere
PERQUISITO)
3. FURTUM OBLATUM (quando il ladro NASCONDE la cosa presso
un ALTRO SOGGETTO che si è trovato esposto alla VENDETTA del derubato)
Le relative azioni per tutte queste ipotesi vengono successivamente SOSTITUITE dall’ACTIO FURTI
Rimane, invece, la possibilità di UCCIDERE il ladro colto di NOTTE o che si difende a MANO ARMATA mentre per quanto riguarda il ladro SCHIAVO l’actio furti si ripercuote sul PADRONE che può, però, esercitare la NOXAE DEDITIO

63
Q

LA RAPINA

CAPITOLO 16 - le obbligazioni da atto illecito

A

La RAPINA è un FURTO AGGRAVATO commesso con VIOLENZA
Inizialmente tale fattispecie era RICOMPRESA nel FURTO Successivamente il PRETORE creò un’apposita azione chiamata ACTIO IN QUANDRUPLUM esperibile contro chiunque avesse SOTTRATTO una cosa ALTRUI a MANO ARMATA o con una FOLLA anche DISARMATA -> la PENA PECUNIARIA prevista ammontava al
QUADRUPLO della PENA BASE se esperita entro UN ANNO, altrimenti era PARI alla PENA BASE
Tale azione viene successivamente ESTESA anche a TUTTE quelle ipotesi in cui NON si faceva ricorso alle ARMI ma era comunque impiegata VIOLENZA e, infine, anche ai SACCHEGGI commessi in occasione di CALAMITÀ NATURALI

64
Q

L’INIURIA

CAPITOLO 16 - le obbligazioni da atto illecito

A

L’INIURIA è il delitto che noi oggi chiamiamo LESIONE PERSONALE
Le LEGGI DELLE XXII TAVOLE ne distinguono tre tipi:
1. MEMBRUM RUPTUM (AMPUTAZIONE di un ARTO o
INUTILIZZAZIONE di un ORGANO -> in questo caso si applica il
TAGLIONE)
2. OS FRACTUM (FRATTURA di un OSSO -> in questo caso si
applica una PENA PECUNIARIA)
3. INIURIAE SEMPLICI (LESIONI MINORI -> in questo caso si
applica una PENA PECUNIARIA)
Il PRETORE creò un’apposita azione chiamata ACTIO INIURIA AESTIMATORIA che ricomprende TUTTI i casi di lesioni personali (comprese quelle arrecate allo SCHIAVO)
La PERSECUZIONE dell’iniuria, inoltre, può essere sia PRIVATA che PUBBLICA -> la LEX CORNELIA DE INIURIIS, infatti, autorizzò l’offeso a DENUNCIARE il trasgressore nelle forme del PROCESSO PENALE

65
Q

IL DAMNUM INIURIA DATUM (DANNO AQUILIANO)

CAPITOLO 16 - le obbligazioni da atto illecito

A

Il DAMNUM INIURIA DATUM è il DANNEGGIAMENTO di una COSA o di uno SCHIAVO ALTRUI
Le LEGGI DELLE XXII TAVOLE inizialmente NON prevedevano questa FATTISPECIE ASTRATTA ma soltanto SINGOLE IPOTESI TIPICHE La LEX AQUILIA, infatti, disciplina per la PRIMA VOLTA tale fattispecie stabilendo che:
1. Chiunque UCCIDA un ANIMALE compreso tra i PECUDES o uno SCHIAVO è tenuto a pagare il PIÙ ALTO PREZZO che quest’ultimo ha raggiunto nell’ULTIMO ANNO al PADRONE
2. Chiunque DANNEGGI qualsiasi ALTRA COSA è tenuto a pagare il PIÙ ALTO PREZZO che quest’ultimo ha raggiunto nell’ULTIMO MESE al PADRONE
Gli ELEMENTI ESSENZIALI del damnum iniuria datum sono:
1. DAMNUM (inizialmente secondo la LEX AQUILIA doveva essere
necessariamente CORPORE CORPORI ovvero arrecato con lo SFORZO MUSCOLARE del delinquente alla cosa danneggiato -> nel DIRITTO GIUSTINIANEO viene ricompreso anche il danno NON CORPORI)
2. INIURIA (ANTIGIURIDICITÀ del danno)
3. DOLUS o CULPA (è sufficiente una CULPA LEVISSIMA)
4. NESSO DI CAUSALITÀ (tra l’AZIONE e il DANNO)

66
Q

I QUASI-DELITTI

CAPITOLO 16 - le obbligazioni da atto illecito

A

I QUASI-DELITTI sono gli ATTI ILLECITI perseguiti dal DIRITTO PRETORIO
Essi non creano un’obligatio ex delicto bensì un’OBLIGATIO EX QUASI DELICTO

67
Q

POSITUM ET SUSPENSUM

CAPITOLO 16 - le obbligazioni da atto illecito

A

L’azione DE POSITO ET SUSPENSO può essere esperita contro l’HABITATOR di un EDIFICIO che lascia sul BALCONE o sul TETTO una COSA APPOGGIATA o SOSPESA la cui CADUTA potrebbe RECARE DANNO ai passanti
È fonte di RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

68
Q

EFFUSUM ET DEIECTUM

CAPITOLO 16 - le obbligazioni da atto illecito

A

L’azione DE EFFUSIS ET DEIECTIS può essere esperita contro l’HABITATOR di un EDIFICIO dal quale sono stati LANCIATI OGGETTI che hanno RECATO DANNO ai passanti
Per il DIRITTO GIUSTINIANEO si esige la COLPA

69
Q

FURTO/DANNO COMMESSO SULLE COSE DEI VIAGGIATORI DI NAVI/ALBERGHI
CAPITOLO 16 - le obbligazioni da atto illecito

A

È stato, inoltre, ammesso tra i quasi delitti il FURTO o il DANNO commesso sulle COSE dei VIAGGIATORI di NAVI e ALBERGHI

70
Q

IUDEX QUI ITEM SUAM FECIT

CAPITOLO 16 - le obbligazioni da atto illecito

A

Lo IUDEX QUI ITEM SUAM FECIT è l’APPROPRIAZIONE INDEBITA della RES LITIGIOSA durante il periodo in cui il GIUDICE avrebbe dovuto CUSTODIRLA
Viene successivamente concepito come il caso in cui il GIUDICE abbia giudicato una controversia in MODO ERRATO soprattutto per IMPERIZIA

71
Q

L’ACTIO SERVI CORRUPTI

CAPITOLO 16 - le obbligazioni da atto illecito

A

L’ACTIO SERVI CORRUPTI può essere esperita contro il soggetto che ha OSPITATO uno SCHIAVO appartenente ad un ALTRO mentre era in FUGA o che lo ha istigato a commettere ATTI ILLECITI

72
Q

L’ACTIO SEPULCHRI VIOLATI

CAPITOLO 16 - le obbligazioni da atto illecito

A

L’ACTIO SEPULCHRI VIOLATI può essere esperita dal TITOLARE dello IUS SEPULCHRI ma se NON AGISCE si dà luogo ad un’AZIONE POPOLARE

73
Q

LA RESPONSABILITÀ DEL TORTO CIVILE
I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ DA ATTO ILLECITO
CAPITOLO 17 - gli atteggiamenti e i limiti del torto civile

A

La RESPONSABILITÀ DA ATTO ILLECITO presenta due tipi di PRESUPPOSTI:
1. OGGETTIVI (gli EVENTI ESTERNI)
2. SOGGETTIVI (il NESSO DI CAUSALITÀ ovvero la
CORRELAZIONE tra l’AZIONE e il DANNO, il DOLO ovvero l’INTENZIONALITÀ del comportamento dannoso posto in essere e la COLPA ovvero la NEGLIGENZA o IMPERIZIA -> tali presupposti conferiscono all’EVENTO OGGETTIVAMENTE VERIFICATOSI il carattere di TORTO)

74
Q

LE DISTINZIONI TRA RESPONSABILITÀ

CAPITOLO 17 - gli atteggiamenti e i limiti del torto civile

A

La RESPONSABILITÀ, sia contrattuale che extracontrattuale, può essere:
1. OGGETTIVA (se PRESCINDE dal DOLO o dalla COLPA)
2. PER DOLO (se il comportamento dannoso viene posto in essere
con INTENZIONALITÀ)
3. PER COLPA (se il comportamento dannoso viene posto in essere
per NEGLIGENZA o IMPERIZIA)
È ESCLUSO, invece, da ogni tipo di RESPONSABILITÀ il CASUS FORTUITUS che LIBERA il debitore da qualsiasi tipo di vincolo Tale condizione si verifica solamente in presenza di:
1. CAUSE NATURALI (terremoti, naufragi…)
2. IRRESISTIBILE VIOLENZA DI TERZI (attacchi di pirati, briganti…)

75
Q

LA COLPA

CAPITOLO 17 - gli atteggiamenti e i limiti del torto civile

A

Nel CORPUS IURIS CIVILIS vengono fatte DUE DISTINZIONI, una POST-CLASSICA e una GIUSTINIANEA, riguardo alla COLPA:

  1. CULPA LEVIS e CULPA LATA (in base alla GRAVITÀ di essa, la VERA E PROPRIA colpa è soltanto la LEVIS)
  2. CULPA IN ABSTRACTO e CULPA IN CONCTRETUM (la prima viene valutata prendendo come riferimento la DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA nell’osservare le PROPRIE COSE, la seconda prendendo come riferimento la DILIGENZA DELL’OBBLIGATO nell’osservare le proprie cose)
76
Q

LA MORA DEL DEBITORE

CAPITOLO 17 - gli atteggiamenti e i limiti del torto civile

A

La MORA DEL DEBITORE si verifica quando il debitore è in RITARDO nell’ADEMPIMENTO dell’obbligazione
Perché si abbia mora del debitore l’obbligazione deve essere PURA (non condinzionale), ESIGIBILE (non sottoposta ad un termine ancora in sospeso) e il RITARDO deve essere IMPUTABILE al DEBITORE
Se l’obligatio è sottoposta ad un TERMINE o ad una CONDIZIONE, il compimento del termine e il verificarsi della condizione mettono in MORA il DEBITORE
La mora, secondo il DIRITTO GIUSTINIANEO, decorre dall’INTERPELLATIO e comporta DUE EFFETTI TIPICI:
1. PERPETUATIO OBLIGATIONIS (passaggio del RISCHIO dal creditore al DEBITORE)
2. L’obbligo a carico del DEBITORE di pagare degli INTERESSI L’obbligazione si ESTINGUE nel momento in cui il DEBITORE esegue INTEGRALMENTE la PRESTAZIONE

77
Q

LA MORA DEL CREDITORE

CAPITOLO 17 - gli atteggiamenti e i limiti del torto civile

A

La MORA DEL CREDITORE, invece, si verifica quando il CREDITORE senza alcun legittimo motivo RIFIUTA la PRESTAZIONE INTEGRALE offerta dal debitore o NON compie quanto necessario per RICEVERLA
L’obbligazione si ESTINGUE nel momento in cui il CREDITORE ACCETTA la prestazione integrale precedentemente rifiutata e RISARCISCE al debitore il DANNO e le SPESE SOPPORTATE per il ritardo

78
Q

L’ESTINZIONE DELLE OBLIGATIONES
LA DISTINZIONE TRA I MODI DI ESTINZIONE DELLE OBLIGATIONES
CAPITOLO 18 - estinzione, trasmissione, garanzie delle obbligazioni

A

I MODI DI ESTINZIONE DELLE OBLIGATIONES possono essere distinti in DUE CATEGORIE:

  1. IPSO IURE (FATTI GIURIDICI che DISTRUGGONO l’obligatio, è il modo di estinzione proprio dello IUS CIVILE -> solutio, solutio per aes et libram, acceptilatio, re adhuc integra, novazione, concursus causarum, confusione, morte, capitis deminutio)
  2. OPE EXCEPTIONIS (fatti che per una LEGGE LIMITATIVA dello IUS CIVILE o del DIRITTO PRETORIO mettono il DEBITORE in condizione di poter RESPINGERE L’AZIONE intentata dal CREDITORE opponendo a quest’ultimo un’EXCEPTIO -> compensazione, pactum de non petendo, transazione, praescriptio longi temporis)
79
Q

LA SOLUTIO

CAPITOLO 18 - estinzione, trasmissione, garanzie delle obbligazioni

A

La SOLUTIO è l’esecuzione INTEGRALE della PRESTAZIONE oggetto dell’obligatio
Ha EFFICACIA LIBERATORIA la prestazione eseguita DA UN TERZO al CREDITORE
Ha EFFICACIA LIBERATORIA anche la prestazione eseguita AD UN TERZO da parte del DEBITORE ma solamente in DUE CASI:
1. ADIECTIO SOLUTIONIS CAUSA (il terzo NON diventa CREDITORE ma il debitore può LIBERARSI eseguendo la prestazione integrale a quest’ultimo)
2. ADSTIPULATIO (il terzo diventa CREDITORE e il debitore può LIBERARSI eseguendo la prestazione integrale a quest’ultimo che può anche AGIRE IN GIUDIZIO contro di lui)
Se la PRESTAZIONE oggetto dell’obligatio è tale da poter essere ESEGUITA IN UNA VOLTA SOLA, il creditore è legittimato a NON ACCETTARE una prestazione PARZIALE
Se l’obligatio comporta PIÙ PRESTAZIONI SUCCESSIVE, il debitore NON può FRAZIONARLE ulteriormente SENZA IL CONSENSO del creditore
Se il debitore offre una PRESTAZIONE DIVERSA da quella prevista, il creditore è legittimato a NON ACCETTARLA ma può anche ACCETTARLA comunque (in questo caso si verifica la DATIO IN SOLUTUM)

80
Q

LA SOLUTIO PER AES ET LIBRAM

CAPITOLO 18 - estinzione, trasmissione, garanzie delle obbligazioni

A

La SOLUTIO PER AES ET LIBRAM è un modo di estinzione del NEXUM, del LEGATO PER DAMNATIONEM e delle obligationes derivanti da IUDICATIO e DAMNATIO
In EPOCA CLASSICA è usata a scopo di REMISSIONE del debito

81
Q

L’ACCEPTILATIO

CAPITOLO 18 - estinzione, trasmissione, garanzie delle obbligazioni

A

L’ACCEPTILATIO è un PAGAMENTO FITTIZIO attraverso il quale il CREDITORE dichiara di aver RICEVUTO LA PRESTAZIONE dovuta dal debitore ESTINGUENDO così l’obligatio anche a PRESCINDERE da un EFFETTIVO PAGAMENTO
Può essere VERBALE o SCRITTA ed è usata a scopo di REMISSIONE del debito

82
Q

LA RE ADHUC INTEGRA

CAPITOLO 18 - estinzione, trasmissione, garanzie delle obbligazioni

A

La RE ADHUC INTEGRA è l’ESTINZIONE dell’obligatio prima che al CONTRATTO fosse data ESECUZIONE

83
Q

LA NOVAZIONE

CAPITOLO 18 - estinzione, trasmissione, garanzie delle obbligazioni

A

La NOVAZIONE è la SOSTITUZIONE della vecchia obligatio con una NUOVA OBLIGATIO
Perché si abbia novazione occorre che l’OBLIGATIO PREESISTENTE sia VALIDA e che le PARTI esprimano esplicitamente la loro VOLONTÀ di crearne una NUOVA

84
Q

IL CONCURSUS CAUSARUM

CAPITOLO 18 - estinzione, trasmissione, garanzie delle obbligazioni

A

Il CONSURSUS CAUSARUM si verifica quando il creditore RICEVE successivamente in virtù di un ALTRO TITOLO la PRESTAZIONE DOVUTA

85
Q

LA CONFUSIONE

CAPITOLO 18 - estinzione, trasmissione, garanzie delle obbligazioni

A

La CONFUSIONE si verifica quando il CREDITORE e il DEBITORE vengono a COINCIDERE nella STESSA PERSONA

86
Q

LA COMPENSAZIONE

CAPITOLO 18 - estinzione, trasmissione, garanzie delle obbligazioni

A

La COMPENSAZIONE si verifica quando tra le STESSE PERSONE intercorrono OBBLIGAZIONI RECIPROCHE che derivano da RAPPORTI DISTINTI

87
Q

IL PACTUM DE NON PETENDO

CAPITOLO 18 - estinzione, trasmissione, garanzie delle obbligazioni

A

Il PACTUM DE NON PETENDO è un ACCORDO in virtù del quale il CREDITORE si impegna, per SEMPRE o per un determinato PERIODO DI TEMPO, a NON FAR VALERE il suo credito
È usata anche a scopo di REMISSIONE del debito

87
Q

LA TRANSAZIONE

CAPITOLO 18 - estinzione, trasmissione, garanzie delle obbligazioni

A

La TRANSAZIONE è un ACCORDO che viene fatto a scopo di METTERE FINE ad una CONTROVERSIA tramite RECIPROCHE RINUNCE

88
Q

LA PRAESCRIPTIO LONGI TEMPORIS

CAPITOLO 18 - estinzione, trasmissione, garanzie delle obbligazioni

A

La PRAESCRIPTIO LONGI TEMPORIS è la PRESCRIZIONE ESTINTIVA che si verifica dopo 30 ANNI dal momento in cui il CREDITO diventa ESIGIBILE
Può essere INTERROTTA dall’esecuzione della PRESTAZIONE DOVUTA o dall’esercizio dell’AZIONE

89
Q

LA TRASMISSIONE DELLE OBLIGATIONES

CAPITOLO 18 - estinzione, trasmissione, garanzie delle obbligazioni

A

Il diritto romano ESCLUDE che un’OBLIGATIO possa essere TRASMESSA da una persona ad un’altra (con ECCEZIONE delle SUCCESSIONI A TITOLO UNIVERSALE)
È, però, possibile SOSTITUIRE una persona con l’altra creando una NUOVA OBLIGATIO tramite la DELEGATIO (consiste nel chiedere al DEBITORE di PROMETTERE AD ALTRI nella formula della NOVAZIONE ciò che DOVEVA A LUI)

90
Q

LA CESSIONE DEL CREDITO

CAPITOLO 18 - estinzione, trasmissione, garanzie delle obbligazioni

A

La CESSIONE DEL CREDITO fino al 2° secolo d.C NON era ritenuta espressamente AMMISSIBILE -> essa veniva realizzata tramite la PROCURATIO IN REM SUAM (la persona a cui si voleva CEDERE IL CREDITO riceveva dal CREDITORE un MANDATO ad AGIRE CONTRO IL DEBITORE)
Nel 2° secolo d.C l’imperatore concesse un’ACTIO UTILIS in favore del soggetto che avesse ACQUISTATO UN COMPLESSO EREDITARIO -> essa fu successivamente concessa in TUTTI i casi di CESSIONE DEL CREDITO fino a diventare di APPLICAZIONE GENERALE
Viene ammessa la cessione solo per quanto riguarda la COMPRAVENDITA, la COSTITUZIONE DELLA DOTE e la DONAZIONE
Viene stabilito, inoltre, che il cessionario può ACQUISTARE il credito nella STESSA MISURA e con le STESSE GARANZIE che aveva presso il cedente

91
Q

LA CESSIONE DEL DEBITO

CAPITOLO 18 - estinzione, trasmissione, garanzie delle obbligazioni

A

La CESSIONE DEL DEBITO, invece, NON viene mai ESPRESSAMENTE AMMESSA dal diritto romano tranne nel caso delle SUCCESSIONI A TITOLO UNIVERSALE
Essa può essere attuata tramite una particolare STIPULAZIONE NOVATORIA detta EXPROMISSIO -> essa permette al NUOVO DEBITORE di SUBENTRARE nel rapporto obbligatorio ma SENZA essere IMPEGNATO nei confronti del CREDITORE bensì solo nei confronti del DEBITORE ORIGINARIO

92
Q

LE GARANZIE DELLE OBLIGATIONES

CAPITOLO 18 - estinzione, trasmissione, garanzie delle obbligazioni

A

Le GARANZIE sono i RAPPORTI ACCESSORI intercedenti tra CREDITORE e DEBITORE aventi lo scopo di offrire al primo un MEZZO per ottenere l’ADEMPIMENTO dell’obbligazione o l’eventuale RISARCIMENTO del danno
Secondo questa definizione le garanzie sono, ad esempio:
1. CAPARRA CONFIRMATORIA
2. PECUNIA CONSTITUTA
3. CLAUSOLA PENALE (clausola che stabilisce che, in caso di
INADEMPIMENTO, il DEBITORE dovrà pagare una determinata
SOMMA DI DENARO GIÀ STABILITA)
4. GIURAMENTO (serve a CONFERMARE l’obbligazione GIÀ
CONTRATTA da parte di un MINORE DI 25 ANNI)
In senso PIÙ RISTRETTO, le GARANZIE sono i RAPPORTI ACCESSORI intercedenti tra CREDITORE e DEBITORE che permettono al primo, in caso di INADEMPIMENTO, di SODDISFARSI su una COSA (in questo caso si parla, dunque, di OBLIGATIO REI) o su una PERSONA (in questo caso si parla, dunque, di OBLIGATIO PERSONAE -> stipulazione passivamente accessoria, mandato di credito)

93
Q

LA STIPULAZIONE PASSIVAMENTE ACCESSORIA

CAPITOLO 18 - estinzione, trasmissione, garanzie delle obbligazioni

A

La STIPULAZIONE PASSIVAMENTE ACCESSORIA presenta tre forme (SPONSIO, FIDEIUSSIO, FIDEPROMISSIO) la cui caratteristica comune è di AGGIUNGERSI ad un’ALTRUI DICHIARAZIONE di OBBLIGARSI
Nel DIRITTO GIUSTINIANEO tali forme vengono UNIFICATE sotto il nome di FIDEIUSSIO
Il CREDITORE, in seguito alla stipulazione di tale garanzia, può RIVOLGERSI indifferentemente al DEBITORE o al GARANTE
Nel DIRITTO GIUSTINIANEO viene ammessa la facoltà del GARANTE di richiedere al CREDITORE di rivolgersi PRIMA al DEBITORE -> in questo modo la fideiussio si riduce all’obbligo del garante di PAGARE al CREDITORE ciò che NON era possibile RICAVARE dal PATRIMONIO DEL DEBITORE
Il GARANTE inizialmente NON possedeva alcuna AZIONE DI REGRESSO verso il debitore -> viene successivamente ammesso che il CREDITORE avrebbe dovuto CEDERGLI la propria AZIONE CONTRO IL DEBITORE

94
Q

IL MANDATO DI CREDITO

CAPITOLO 18 - estinzione, trasmissione, garanzie delle obbligazioni

A

Il MANDATO DI CREDITO è un particolare tipo di MANDATO in virtù del quale un SOGGETTO conferisce l’INCARICO ad un altro SOGGETTO di PRESTARE DENARO ad un TERZO
Il suo VANTAGGIO è di NON creare un RAPPORTO SOLIDALE come succedeva per la STIPULAZIONE PASSIVAMENTE ACCESSORIA

95
Q

PARTICOLARI TIPI DI OBLIGATIONES
LE OBBLIGAZIONI NATURALI
CAPITOLO 19 - di alcuni tipi speciali di obbligazioni

A

Le OBBLIGAZIONI NATURALI sono un particolare tipo di obligationes ritenute VINCOLANTI solo dalla COSCIENZA SOCIALE ma PRIVE DI RILEVANZA GIURIDICA (nonostante ciò, però, sono PARZIALMENTE TUTELATE dal diritto romano)
Per questo motivo, infatti, NON è possibile esperire la CONDICTIO INDEBITI per tali obligationes
Tali obligationes sono:
1. Debiti e crediti degli SCHIAVI (inizialmente il diritto romano NON
CONCEPIVA potesse esistere un OBLIGATIO a carico di uno SCHIAVO poichè PRIVO DI CAPACITÀ GIURIDICA PATRIMONIALE -> successivamente si ammise che lo schiavo potesse contrarre debiti verso il PADRONE ma anche verso i TERZI)
2. Debiti e crediti del FILIUS FAMILIAE
3. DEBITOREINGIUSTAMENTEASSOLTO
4. PUPILLO che contrae un’obligatio SENZA AUTORIZZAZIONE del
TUTORE
5. MUTUO che viene PAGATO nonostante contratto da un FILIUS
FAMILIAE
6. Prestazioni imposte da CONVENZIONI SOCIALI (ex. dovere della
dona di costituirsi la dote, dovere del liberto di prestare servigi al dominus…)

96
Q

LE OBBLIGAZIONI GENERICHE

CAPITOLO 19 - di alcuni tipi speciali di obbligazioni

A

Le OBBLIGAZIONI GENERICHE sono un particolare tipo di obligationes che hanno per oggetto una CATEGORIA più o meno basta di COSE INFUNGIBILI o INFUNGIBILI entro la quale deve essere INDIVIDUATA la cosa da prestare
L’obbligazione generica CESSA di essere tale e diviene SPECIFICA nel momento in cui il DEBITORE SCEGLIE l’oggetto da prestare

97
Q

LE OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE

CAPITOLO 19 - di alcuni tipi speciali di obbligazioni

A

Le OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE sono un particolare tipo di obligationes nelle quali sono DOVUTE dal debitore DUE o PIÙ PRESTAZIONI ma quest’ultimo si LIBERA eseguendone UNA SOLA
La SCELTA della PRESTAZIONE DA ESEGUIRE spetta al DEBITORE se le parti NON hanno DISPOSTO DIVERSAMENTE
Se il debitore esegue per errore ENTRAMBE LE PRESTAZIONI spetta, secondo il DIRITTO GIUSTINIANEO, a CHI ha scelto la PRESTAZIONE DA ESEGUIRE scegliere la PRESTAZIONE DA RESTITUIRE

98
Q

DIVISIBILITÀ E INDIVISIBILITÀ DELLE OBLIGATIONES

CAPITOLO 19 - di alcuni tipi speciali di obbligazioni

A

Come abbiamo visto, il creditore NON è tenuto ad ACCETTARE una PRESTAZIONE PARZIALE dal debitore
Può accadere, però, che un’obligatio vincoli PIÙ CREDITORI e PIÙ DEBITORI -> in questo caso è possibile eseguire PIÙ PRESTAZIONI PARZIALI solo se la PRESTAZIONE è DIVISIBILE
L’obligatio è DIVISIBILE:
1. Se ha per oggetto una SOMMA DI DENARO o di COSE
FUNGIBILI
2. Se ha per oggetto una COSA FUNGIBILE DETERMINATA
3. Se ha per oggetto l’USUFRUTTO di una cosa
4. Se si tratta di OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE e OBBLIGAZIONI
GENERICHE
5. Se si tratta di una STIPULATIO OPERARUM
L’obligatio è INDIVISIBILE:
1. Se ha per oggetto una SERVITÙ
2. Se si tratta di una STIPULATIO OPERIS FACIENDI

99
Q

LE OBBLIGAZIONI SOLIDALI

CAPITOLO 19 - di alcuni tipi speciali di obbligazioni

A

Le OBBLIGAZIONI SOLIDALI sono un particolare tipo di obligationes PLURISOGGETTIVE che hanno lo scopo di ASSICURARE L’ADEMPIMENTO
Si parla di SOLIDARIETÀ PASSIVA quando il CREDITORE può pretendere l’INTERA PRESTAZIONE da UNO dei CONDEBITORI
Si parla di SOLIDARIETÀ ATTIVA quando UNO dei CONCREDITORI può pretendere l’INTERA PRESTAZIONE dal DEBITORE