introduzione e parte generale Flashcards

1
Q

IL DIRITTO ROMANO E LE SUE COORDINATE CRONOLOGICHE (intro)

A

L’espressione DIRITTO ROMANO si riferisce all’ORDINAMENTO GIURIDICO vigente nelle varie EPOCHE (regia, repubblicana, imperiale) della storia di ROMA
I PERIODI della storia di ROMA e di quella del DIRITTO ROMANO, però, NON COINCIDONO -> entrambe iniziano nel 753 a.C con la FONDAZIONE di Roma ma, mentre la storia di ROMA termina nel 476 d.C con la CADUTA DELL’IMPERO, la storia del DIRITTO ROMANO termina nel 529/534 d.C con l’emanazione del CORPUS IURIS CIVILIS di GIUSTINIANO

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2
Q

L’ANTICO IUS CIVILE (intro)

A

Dell’ANTICO IUS CIVILE vigente fino al 150 a.C abbiamo quasi esclusivamente CONOSCENZA INDIRETTA
In questo periodo predomina lo IUS -> si tratta del COSTUME EREDITATO dai vari popoli (latini, sabini, etruschi), sviluppatosi secondo FORMULARI elaborati prima dal COLLEGIO DEI PONTEFICI e poi da GIURISTI LAICI
Solo ECCEZIONALMENTE, invece, interviene la LEX -> si tratta di LEGGI proposte dal MAGISTRATO e votate dai COMIZI POPOLARI nei casi in cui si volesse ELUDERE l’applicazione dello IUS
In EPOCA REPUBBLICANA, dunque, IUS e LEX sono due elementi in ANTITESI fra loro e la loro SINTESI rappresenta il DIRITTO VIGENTE

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3
Q

L’EPOCA REPUBBLICANA (intro)

A

Verso il 250 a.C comincia a delinearsi un NUOVO SISTEMA GIURIDICO che nasce dall’attività dei MAGISTRATI GIUSDICENTI (in particolare il PRAETOR URBANUS) che INTEGRANO e CORREGGONO lo ius civile -> tale sistema prende il nome di IUS PRAETORIUM o IUS HONORARIUM
Il compito principale del magistrato giusdicente era inizialmente quello di GUIDARE LE PARTI e CONTROLLARE GLI ATTI che venivano sottoposti poi alla valutazione del GIUDICE ma con il tempo assunse POTERI DISCREZIONALI sempre più AMPI
Tali poteri erano dettati da REGOLE FISSE che il NUOVO PRETORE ELETTO pubblicava in un ALBO (chiamato EDICTUUM PERPETUUM) OGNI ANNO per indicare i PRINCIPI a cui si sarebbe ATTENUTO
Tali principi si SOMMARONO di anno in anno fino ad arrivare a formare un CORPUS INTANGIBILE che fu RISISTEMATO definitivamente da SALVIO GIULIANO tramite un EDITTO PRETORIO
Tuttavia, lo ius civile e lo ius praetorium rimasero sembra ben DISTINTI e COMMENTATI SEPARATAMENTE dai giuristi -> vennero fusi in un SISTEMA UNICO solo nell’EPOCA POST-CLASSICA

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4
Q

L’EPOCA IMPERIALE (intro)

A

L’EPOCA IMPERIALE viene denominata EPOCA CLASSICA poichè in questo periodo la GIURISPRUDENZA ROMANA raggiunge il suo PUNTO PIÙ ALTO
Si cominciano ad elaborare, infatti, NUOVI MODI DI FORMAZIONE DEL DIRITTO (come ad esempio SENATOCONSULTI, EDITTI, MANDATI, RESCRITTI, DECRETI)
Si sviluppa, inoltre, la SCIENZA GIURIDICA (tendenza alla RISISTEMAZIONE e GIUSTIFICAZIONE dei dati giuridici offerti dalla LEGGE e dal COSTUME)

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5
Q

LA RIVOLUZIONE DEL 3 SECOLO (intro)

A

A partire dal 3° SECOLO si assiste ad una NUOVA RIVOLUZIONE GIURIDICA che inizia con l’emanazione della COSTITUZIONE DI CARACALLA (212 d.C) attraverso la quale concede la CITTADINANZA a TUTTI gli abitanti dell’impero e, in questo modo, pone FINE al PRINCIPIO DELLA PERSONALITÀ del diritto (secondo cui il DIRITTO si applica a coloro che appartengono ad una determinata STIRPE) -> il DIRITTO ROMANO, dunque, diventa VIGENTE in TUTTO L’IMPERO
Nonostante ciò, però, il DIRITTO ROMANO e i DIRITTI LOCALI risultano comunque INCOMPATIBILI -> in ORIENTE diviene prevalente il DIRITTO dei PAESI ELLENISTICI mentre in OCCIDENTE si diffonde il cosiddetto DIRITTO ROMANO VOLGARE (semplificazione del diritto ufficiale poiché TROPPO COMPLESSO) e, sempre nello stesso periodo, il DIRITTO comincia a subire una grande INFLUENZA da parte del CRISTIANESIMO

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6
Q

L’EPOCA DI GIUSTINIANO (intro)

A

GIUSTINIANO tenta, dunque, di RICOSTITUIRE L’UNITÀ dell’impero e attuare una MEDIAZIONE tra il DIRITTO CLASSICO e le ESIGENZE PRATICHE del tempo promulgando una RICOMPILAZIONE di IURA e LEGES passata alla storia come CORPUS IURIS CIVILIS (529/534 d.C) Le LEGES sono raccolte nel CODEX (redatto sulla base del CODEX THEODOSIANUS e del CODEX GREGORIANUS ed HERMOGENIANUS) mentre gli IURA sono raccolti nel DIGESTA (espone i principi della GIURISPRUDENZA ROMANA così come sono andati a delinearsi fino all’epoca di GIUSTINIANO)
Nella COSTITUZIONE che promulga il DIGESTA, inoltre, GIUSTINIANO da una parte proclama la sua RIVERENZA verso l’ANTICHITÀ ma dall’altra afferma che si è intervenuto con SOPPRESSIONI, MODIFICAZIONI e AGGIUNTE del dettato originario (le cosiddette INTERPOLAZIONI)
Ai compilatori dei testi giustinianei i TESTI ANTICHI, infatti, NON pervennero totalmente INTATTI poichè molti studiosi li GLOSSARONO aggiornandoli e interpretandoli secondo le innovazioni del tempo -> per conoscere il DIRITTO CLASSICO, dunque, occorre SPOGLIARE questi testi delle INTERPOLAZIONI e CONFRONTARLI con i testi dell’epoca classica PERVENUTI FINO A NOI

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7
Q

LE ISTITUZIONI DI GAIO (intro)

A

Una delle più importanti fonti dell’EPOCA CLASSICA giunta fino a noi nella sua TOTALITÀ (nonchè quella che ci ha permesso la COMPARAZIONE con i TESTI GIUSTINIANEI) sono le ISTITUZIONI di GAIO (161 d.C)
La sua opera è divisa in 4 LIBRI (dove per DIVISIONE si intende una RIPARTIZIONE che ESAURISCE un determinato FENOMENO) e segue la cosiddetta TRIPARTIZIONE PERSONAE, RES, ACTIONES (dove per PARTIZIONE si intende un’ELENCAZIONE NON ESAUSTIVA) poichè secondo Gaio l’intero DIRITTO PRIVATO poteva essere ricondotto a queste TRE CATEGORIE PRINCIPALI
Nel libro dedicato alle PERSONAE si prende in esame la POSIZIONE GIURIDICA degli uomini
Nel libro dedicato alle ACTIONES si prendono in esame le varie AZIONI per la difesa dei diritti
Nel libro dedicato alle RES si prende in esame tutto il DIRITTO PATRIMONIALE a partire dal concetto di COSA e dalla distinzione tra RES CORPORALES e RES INCORPORALES

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8
Q

DIRITTO OGGETTIVO VS DIRITTO SOGETTIVO

CAPITOLO 1 - il diritto e le sue partizioni

A

Il DIRITTO OGGETTIVO è quell’insieme di DISPOSIZIONI che imprimono all’attività umana certe DIREZIONI o la racchiudono entro certi LIMITI -> si configura, dunque, essenzialmente con il DIRITTO VIGENTE
Il DIRITTO SOGGETTIVO è la FACOLTÀ accordata dal DIRITTO di esigere una CERTA CONDOTTA da ALTRI SOGGETTI

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9
Q

IL RAPPORTO GIURIDICO

CAPITOLO 1 - il diritto e le sue partizioni

A

Il RAPPORTO GIURIDICO è la RELAZIONE GIURIDICAMENTE RILEVANTE che intercorre tra un SOGGETTO ATTIVO (colui che è TITOLARE del diritto soggettivo) e un SOGGETTO PASSIVO (colui che è sottoposto al DOVERE GIURIDICO derivante dall’esercizio del diritto soggettivo)

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10
Q

IL FATTO GIURIDICO

CAPITOLO 1 - il diritto e le sue partizioni

A

Le NORME GIURIDICHE posseggono solitamente la caratteristica dell’ASTRATTEZZA (NON sono formulate per SPECIFICHE SITUAZIONI CONCRETE ma possono essere APPLICATE A TUTTI I CASI che presentano le CARATTERISTICHE contemplate in esse)
Ogni FATTO che costituisce un PRESUPPOSTO per l’APPLICAZIONE di una determinata NORMA prende il nome di FATTO GIURIDICO
I fatti giuridici possono essere INFINITI e, dunque, NON è possibile fornirne una CLASSIFICAZIONE ESAUSTIVA -> la distinzione PIÙ IMPORTANTE è, però, quella tra:
1. FATTIALOGICI(nonspirituali)
2. FATTI LOGICI (che a loro volta possono essere distinti in
appartenenti all’INTELLIGENZA o alla VOLONTÀ UMANA)

I FATTI LOGICI appartenenti alla VOLONTÀ UMANA prendono il nome di ATTI
È possibile, inoltre, fornire una CLASSIFICAZIONE ESAUSTIVA dividendoli in:
1. ATTI ILLECITI (violazione di una NORMA GIURIDICA e conseguente applicazione di una SANZIONE)
2. NEGOZI GIURIDICI (MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ diretta a produrre determinate conseguenze giuridicamente rilevanti BEN PRECISE)

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11
Q

LE CLASSIFICAZIONI DEL DIRITTO SOGGETTIVO

CAPITOLO 1 - il diritto e le sue partizioni

A

In primo luogo, il DIRITTO OGGETTIVO può essere distinto in: 1. IUSEXSCRIPTO(dirittoscritto)
2. IUS EX NON SCRIPTO (diritto non scritto)
In secondo luogo, il DIRITTO OGGETTIVO può essere distinto in:
1. IUSCIVILE(dirittochenascedaiMORESMAIORUMedalle
LEGES)
2. IUS GENTIUM (diritto comune a tutti i popoli, secondo GAIO può
essere chiamato anche IUS NATURALE poichè suggerito dalla
NATURALIS RATIO*)
3. IUS HONORARIUM (diritto che nasce dall’attività dei MAGISTRATI
GIUSDICENTI, in particolare del PRAETOR URBANUS)
*in EPOCA GIUSTINIANEA si cominciò, invece, a considerare lo IUS NATURALE quella PARTE del sistema giuridico che dovrebbe RIMANERE dopo aver ELIMINATO le norme dello IUS CIVILE e quelle dello IUS GENTIUM
In terzo luogo, il DIRITTO OGGETTIVO può essere distinto in:
1. IUSPUBLICUM(dirittopostonell’interessedellaCOLLETTIVITÀ) 2. IUS PRIVATUM (diritto posto nell’interesse del SINGOLO)
Tale distinzione presenta dei PROBLEMI poichè il concetto stesso di DIRITTO implica che TUTTE le norme siano poste nell’interesse della COLLETTIVITÀ -> è possibile, però, stabilire quale dei due interessi PREVALGA sull’altro
Tale distinzione, però, NON è oggetto di PARTICOLARE STUDIO da parte dei ROMANI poichè tutta la loro attenzione è rivolta allo studio del DIRITTO PRIVATO
In quarto luogo, il DIRITTO OGGETTIVO può essere distinto in:
1. COGENTE(insiemedellenormegiuridichechedevonoessere NECESSARIAMENTE SEGUITE e per cui NON si ammette alcuna DEROGA)
2. DISPOSITIVO (insieme delle norme giuridiche la cui APPLICAZIONE può essere EVITATA tramite l’ACCORDO tra le PARTI)
In quinto luogo, il DIRITTO OGGETTIVO può essere distinto in:
1. IUSCOMMUNE(insiemedinormediVIGOREGENERALE)
2. IUS SINGOLARE (insieme di norme DIVERGENTI da quelle di
VIGORE GENERALE che NON rispondono alla RATIO IURIS ma sono suggerite da ESIGENZE PRATICHE)

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12
Q

IL PRIVILEGIUM

CAPITOLO 1 - il diritto e le sue partizioni

A

Il PRIVILEGIUM indicava ORIGINARIAMENTE una NORMA emanata a DANNO di PERSONE DETERMINATE (ex. applicazione di una pena non prevista dalle leggi anteriori) -> tali privilegi erano VIETATI dalle LEGGI DELLE XXII TAVOLE ma, nonostante e io, molte LEGGI POSTERIORI ad esse ebbero questo carattere
In EPOCA CLASSICA assunse il significato di una NORMA emanata a VANTAGGIO di PERSONE DETERMINATE e assunse, così, un’ACCEZIONE SIMILE a quella dello IUS SINGOLARE
Tale concetto si distingue da quello di PRIVILEGIA EXIGENDI (privilegio per cui certi CREDITORI sono autorizzati a SODDISFARSI PER PRIMI sul PATRIMONIO o su determinati BENI del DEBITORE)

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13
Q

IL BENEFICIUM

CAPITOLO 1 - il diritto e le sue partizioni

A

Il BENEFICIUM è un ATTO della PUBBLICA AUTORITÀ (specialmente dell’IMPERATORE) che si ottiene facendone ESPRESSA RICHIESTA e che reca VANTAGGIO ad una o più PERSONE, o PROVINCE o a tutti i SUDDITI

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14
Q

LE CLASSIFICAZIONI DEL DIRITTI SOGGETTIVI

CAPITOLO 1 - il diritto e le sue partizioni

A

In primo luogo, i DIRITTI SOGGETTIVI possono essere distinti in:
1. ASSOLUTI (possono essere fatti valere nei confronti di TUTTI, ex.
diritto di proprietà)
2. RELATIVI (possono essere fatti valere nei confronti di UNA o PIÙ
PERSONE DETERMINATE, ex. diritto di credito)
In secondo luogo, poichè nel mondo romano vigeva la concezione secondo cui chi possiede un AZIONE possiede un DIRITTO, i DIRITTI SOGGETTIVI possono essere distinti in base a chi possiede un:
1. ACTIO IN REM (azione che può essere esperita contro chiunque si FRAPPONGA tra il TITOLARE e il BENE)
2. ACTIO IN PERSONAM (azione che può essere esperita contro chiunque è tenuto per CONTRATTO o per DELITTO ad osservare un CERTO COMPORTAMENTO nei confronti della CONTROPARTE)
In terzo luogo, i DIRITTI SOGGETTIVI possono essere distinti in:
1. DIVISIBILI (dirittidicuièpossibileGODEREPARZIALMENTE)
2. INDIVISIBILI (diritti di cui NON è possibile GODERE
PARZIALMENTE)
In quarto luogo, i DIRITTI SOGGETTIVI possono essere distinti in:
1. PUBBLICI
(dirittichehannooriginedaNORMEPUBBLICHE) 2. PRIVATI (diritti che hanno origine da NORME PRIVATA)
Tale distinzione, però, NON è ROMANA ed era INCONCEPIBILE per i romani stessi
In quinto luogo, i DIRITTI SOGGETTIVI possono essere distinti in:
1. TRASMISSIBILI (possonoesseretrasmessiadunaltrosoggetto)
2. INTRASMISSIBILI (non possono essere trasmessi ad un altro
soggetto)

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15
Q

MODI DI ACQUISTO DEI DIRITTI

CAPITOLO 1 - il diritto e le sue partizioni

A

I DIRITTI SOGGETTIVI, dunque, possono essere ACQUISTATI:
1. A TITOLO ORIGINARIO (quando l’acquisto COINCIDE con la
NASCITA DEL RAPPORTO GIURIDICO o avviene SENZA ALCUNA RELAZIONE con il diritto che ALTRI avevano sullo stesso bene)
2. A TITOLO DERIVATIVO (quando la CAUSA è contenuta in un ATTO DI DISPOSIZIONE del PRECEDENTE TITOLARE)
A questi due si aggiunge, inoltre, l’acquisto A TITOLO COSTITUTIVO (quando la CAUSA è contenuta in un ATTO DI DISPOSIZIONE ma NON si tratta della TRASMISSIONE di un diritto GIÀ ESISTENTE bensì di una LIMITAZIONE del diritto del costituente che va a formare il contenuto di un NUOVO DIRITTO)

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16
Q

L’INTERPRETAZIONE

CAPITOLO 1 - il diritto e le sue partizioni

A

L’INTERPRETAZIONE è il PROCEDIMENTO MENTALE di chi, posto di fronte ad una NORMA GIURIDICA, cerca di coglierne l’ESATTO SIGNIFICATO
Nel mondo romano tale compito spetta ai GIURISTI -> essi erano, infatti, chiamati ad interpretare i COSTUMI che, nonostante fossero considerati ETERNI e INDEROGABILI, erano capaci di APPLICAZIONI IMPREVISTE

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17
Q

LA CAPACITA’ GIURIDICA E LA CAPACIT’ DI AGIRE

CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche

A

La CAPACITÀ GIURIDICA è la condizione degli esseri che l’ordinamento giuridico considera SOGGETTI DI DIRITTO (soggetti che l’ordinamento giuridico considera come POSSIBILI TITOLARI di OBBLIGHI e DIRITTI)
Tale definizione, però, NON è ROMANA come non lo è NEANCHE la designazione del SOGGETTO DI DIRITTO con il nome di PERSONA e la conseguente distinzione tra PERSONA FISICA e PERSONA GIURIDICA -> il diritto romano, infatti, usa i termini CAPUT e STATUS per indicare la POSIZIONE GIURIDICA di un individuo
Da quest’ultima si distingue la CAPACITÀ DI AGIRE (possibilità concreta di porre in essere NEGOZI GIURIDICI destinati a produrre EFFETTI nella propria SFERA GIURIDICA)
Essa può MANCARE a soggetti dotati di CAPACITÀ GIURIDICA e viceversa

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18
Q

CAPUT

CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche

A

Il termine CAPUT, che significa letteralmente TESTA, indica un INDIVIDUO (principalmente UMANO) che può essere un SERVILE CAPUT o un LIBERUM CAPUT
Tale termine deriva dalla CAPITIS DEMINUTIO ovvero la PERDITA della POSIZIONE che un individuo occupava all’interno di un GRUPPO Sono colpiti dalla capitis deminutio INFAMI, ADDICTI, NEXI e AUTORICTATI
Essa può essere:
1. MAXIMA (seconsistenellaperditadelloSTATUSLIBERTATIS)
2. MEDIA (seconsistenellaperditadelloSTATUSCIVITATIS) 3. MINIMA (seconsistenellaperditadelloSTATUSFAMILIAE)
Più tardi il termine CAPUT venne tradotto con l’espressione POSIZIONE GIURIDICA ma, nonostante ciò, NON ritroviamo tale espressione nei TESTI CLASSICI

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19
Q

STATUS

CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche

A
Il termine STATUS indica la POSIZIONE di un individuo di fronte all'ORDINAMENTO GIURIDICO
Esso si compone di:
1. STATUSLIBERTATIS 
2. STATUS CIVITATIS 
3. STATUS FAMILIAE
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20
Q

LA PERSONA FISICA

CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche

A

Perché una PERSONA FISICA esista è necessaria la NASCITA (COMPLETA SEPARAZIONE dal corpo materno) e la VITALITÀ la cui PROVA può essere fornita da CHIUNQUE vi abbia INTERESSE
Al feto NON ancora NATO, dunque, NON possono appartenere DIRITTI e OBBLIGHI mentre in materia di SUCCESSIONE gli possono essere attribuiti DIRITTI SUCCESSORI che acquisterà solo al momento della NASCITA (a tal proposito può essere nominato anche uno SPECIALE AMMINISTRATORE che prende il nome di CURATOR VENTRIS)
Per regolare lo STATUS del neonato, invece, occorre lo STATUS DEL PADRE che ricorreva al momento del CONCEPIMENTO
La PERSONA FISICA viene meno con la MORTE la cui PROVA può essere fornita da CHIUNQUE vi abbia INTERESSE
Il diritto romano, però, NON conosce gli ATTI DELLO STATO CIVILE -> la DICHIARAZIONE DI NASCITA serve ad accertare:
1. Per i PROVINCIALI se sono soggetti al pagamento della CAPITATIO o meno
2. Per i ROMANI RESIDENTI ad evitare l’assunzione della CITTADINANZA da parte dei NON AVENTI DIRITTO

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21
Q

LA PERSONA GIURIDICA

CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche

A

La PERSONA GIURIDICA è ogni ENTE diverso dall’uomo a cui l’ORDINAMENTO GIURIDICO riconosce la capacità di DIRITTI e DOVERI
Il diritto romano, però, NON seppe PERSONIFICARE ogni tipo di ente bensì solamente quelli risultanti dall’AGGREGAZIONE DI UOMINI (che prendono il nome di CORPORAZIONI)
I DIRITTI e gli OBBLIGHI di tali aggregazioni, inoltre, NON erano ancora riconosciuti come propri dell’ENTE bensì appartenenti PRO PARTE e, se INDIVISIBILI, a ciascuno dei COMPONENTI
Solamente con il DIRITTO GIUSTINIANEO ci fu un primo accenno all’idea di FONDAZIONE che, però, NON verrà mai FORMALMENTE PERSONIFICATA poichè ai romani era IGNOTA l’idea della personificazione di un PATRIMONIO destinato ad uno SCOPO Nonostante ciò, però, i romani riconoscevano la personalità giuridica dell’EREDITÀ GIACENTE e del FISCO

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22
Q
LE CORPORAZIONI
(CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche)
A

Le CORPORAZIONI sono PERSONE GIURIDICHE che risultano dall’AGGREGAZIONE DI UOMINI tenuti insieme dalla comunanza dei FINI che perseguono
Tipi di corporazioni sono:
1. POPULUSROMANUS(denominazionetecnicadelloSTATO
considerato come PERSONA, possiede il suo PATRIMONIO
INDIPENDENTE da quello dei singoli)
2. MUNICIPIA (città romane)
3. COLONIAE CIVIUM ROMANORUM (colonie)
4. COLLEGIA (aggregazioni formate a SCOPO DI CULTO)
5. SODALITATES (aggregazioni che si riuniscono per BANCHETTI
COMUNI e che successivamente si trasformano in SETTE POLITICHE)
Una corporazione, inoltre, si ESTINGUE nel momento in cui VENGONO MENO tutti i MEMBRI, viene sciolta dalla PUBBLICA AUTORITÀ o lo SCOPO viene RAGGIUNTO

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23
Q

LO STATUS LIBERTATIS

CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche

A

Lo STATUS LIBERTATIS serve a distinguere l’UOMO LIBERO dal SERVO
IL SERVO
Il SERVO viene considerato come un OGGETTO di DOMINIO e di CONTRATTAZIONE TRA LIBERI (tanto che viene indicato come HOMO nell’esemplificazione delle varie categorie di COSE)
Egli può:
1. Compiere ATTI DI ACQUISTO rendendo il PADRONE TITOLARE
del bene acquistato
2. Essere istituito EREDE a patto che la METÀ del patrimonio
ereditario vada al PADRONE
3. Ottenere dal PADRONE l’assegnazione di un PECULIUM (piccolo
patrimonio)
4. Rendere LOCUS RELIGIOSUS il luogo dove è SEPOLTO
La condizione di SERVO, inoltre, NON presuppone l’esistenza di un PADRONE ATTUALE -> la servitù, infatti, è una CONDICIO PERSONAE (è tale dal momento in cui si verifica la CAUSA della servitù e dura fino alla MORTE, alla MANUMISSIO o ad un altro presupposto riconosciuto dall’ordinamento)

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24
Q
LA DERELICTIO
(CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche)
A

Può, inoltre, verificarsi la DERELICTIO (fatto giuridico per il quale il servo CESSA di appartenere a un determinato PADRONE ma SENZA passare nel dominio di un ALTRO -> egli diventa SERVUS SINE DOMINUS ed è, quindi, OCCUPABILE come ogni altra RES NULLIUS)

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25
Q

IL CITTADINO ROMANO PRIGIONIERO DI GUERRA

CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche

A

NON è considerata IUSTA SERVITUS quella del CITTADINO ROMANO che esercita la servitù all’ESTERO perché PRIGIONIERO DI GUERRA
Se NESSUNO lo LIBERA è destinato a MORIRE SERVO
PRIMA della LEX CORNELIA al cittadino romano MORTO SERVO veniva ANNULLATO il TESTAMENTO -> con queste legge venne stabilito che il cittadino romano avrebbe dovuto FINGERSI MORTO al momento della CATTURA così che il TESTAMENTO fosse ritenuto VALIDO
Se RIENTRA in territorio romano si verifica lo IUS POSTLIMINII -> egli riacquista, dunque, lo STATUS LIBERTATIS (e lo si considera come MAI PERDUTO) e tutti gli OBBLIGHI e i DIRITTI che si erano estinti con la prigionia (con ECCEZIONE delle SITUAZIONI GIURIDICHE DI FATTO)

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26
Q
LA MANUMISSIO
(CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche)
A

Un SERVO può essere AFFRANCATO tramite una DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ del DOMINUS che prende il nome di MANUMISSIO (vedi dominica potestas)

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27
Q

INGENUI VS LIBERTINI

CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche

A

Gli INGENUI sono coloro che sono NATI LIBERI e sono RIMASTI TALI
I LIBERTINI sono coloro che sono NATI SERVI o hanno subito una IUSTA SERVITUS e sono stati successivamente AFFRANCATI
Essi sono ESCLUSI dalle CARICHE PUBBLICHE e ammassati in POCHE TRIBÙ per rendere MENO EFFICACE il loro VOTO POLITICO

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28
Q

LO STATUS CIVITATIS & PEREGRINI ALICUIUS CIVITATIS VS DEDICTII
(CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche)

A

Lo STATUS CIVITATIS serve a distinguere il CITTADINO ROMANO dal PEREGRINO

Gli STRANIERI prendono il nome di PEREGRINI e possono essere suddivisi in DUE CATEGORIE (entrambe che godevano della STESSA POSIZIONE di fronte al DIRITTO PRIVATO):

  1. PEREGRINIALICUIUSCIVITATIS (abitantidiCOMUNITÀ PREESISTENTI alla CONQUISTA ROMANA considerati ALLEATI e formalmente INDIPENDENTI e, dunque, seguivano il loro PROPRIO IUS CIVILE)
  2. PEREGRINI SENZA CITTÀ o DEDICTII (stranieri non organizzati in città poichè o NON VI ERANO città o la loro era stata DISCIOLTA per punirla della sua RESISTENZA e, dunque, erano SUDDITI)
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29
Q
I LATINI
(CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche)
A

Una POSIZIONE INTERMEDIA tra CITTADINI e PEREGRINI è occupata dai LATINI che vengono suddivisi in TRE CATEGORIE:

  1. PRISCI(antichiabitantidelLAZIO,èriconosciutoadessiloIUS COMMERCII e la possibilità di SPOSARSI con i ROMANI)
  2. LATINI COLONIARI (appartenenti alle COLONIE LATINE, è riconosciuto ad essi lo IUS COMMERCII e la possibilità di SPOSARSI con i ROMANI -> tali caratteristiche vennero poi TOLTE loro e si andò a formare la categoria dei LATINI COLONIARI FITTIZI)
  3. LATINI IUNIANI (LIBERTINI che sono stati MANOMESSI NON IN FORMA SOLENNE e che, dunque, erano considerati LIBERI ma PRIVI dello STATUS CIVITATIS, è riconosciuto ad essi lo IUS COMMERCII ma NON la CAPACITÀ DI TESTARE dunque i loro BENI dopo la MORTE rimangono nelle mani dell’ANTICO PADRONE)
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30
Q

L’ANNUCULI CAUSAE PROBATIO

CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche

A

I LATINI IUNIANI, però, potevano ottenere lo STATUS CIVITATIS attraverso l’ANNICULI CAUSAE PROBATIO ovvero SPOSANDO davanti a 7 TESTIMONI una CITTADINA ROMANA o una donna della SUA CONDIZIONE e avendo con ella un FIGLIO che arrivi a superare UN ANNO di età

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31
Q

LA COSTITUZIONE DI CARACALLA

CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche

A

Con la COSTITUZIONE DI CARACALLA (212 a.C) viene concessa la CITTADINANZA a tutti gli ABITANTI dell’impero con ESCLUSIONE di alcune categorie come ad esempio i DEDICTII
Nonostante ciò, però, PERSISTE la distinzione tra CITTADINI e PEREGRINI dove però questi ultimi sono solamente gli STRANIERI dell’impero

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Q

LO STATUS FAMILIAE &
SUI IURIS VS ALIENI IURIS
(CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche)

A

Lo STATUS FAMILIAE serve a distinguere chi è (almeno potenzialmente) il PATER FAMILIAS da chi è soggetto all’ALTRUI POTESTÀ

Le persone possono essere suddivise in:

  1. SUIIURIS (colorocheNONhannoASCENDENTILEGITTIMIo che sono stati AFFRANCATI dall’ascendente da cui dipendevano -> prendono il nome di PATRES FAMILIARUM indipendentemente dal fatto che abbia FIGLI e dall’ETÀ)
  2. ALIENI IURIS (coloro che sono sottoposti all’ALTRUI POTESTÀ come ad esempio il FILIUS FAMILIAE, la DONNA che nel contrarre MATRIMONIO si è sottoposta alla MANUS e le persone IN CAUSA MANCIPII)
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Q

GLI INDIVIDUI ALIENI IURIS

CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche

A

Al contrario di coloro che erano PRIVI DI CITTADINANZA (esclusi da ogni rapporto di DIRITTO PUBBLICO), i FILII FAMILIARUM e gli uomini IN CAUSA MANCIPII possedevano lo IUS SUFFRAGI e lo IUS HONORUM mentre sono PRIVI di CAPACITÀ GIURIDICA PATRIMONIALE
In EPOCA REPUBBLICANA gli individui alieni iuris erano soggetti alle REGOLE DEGLI SCHIAVI:
1. Ogni loro ATTO DI ACQUISTO entra nel PATRIMONIO del PATER FAMILIAS che ne diventa TITOLARE
2. Ogni loro CONTRATTO da origine ad OBBLIGAZIONI NATURALI
3. Il PATER FAMILIAS può assegnare al sottoposto un PECULIUM
ma giuridicamente i beni rimangono nel SUO PATRIMONIO
Queste regole vennero MODIFICATE nel tempo:
1. Viene consentita l’assegnazione di un PECULIUM CASTRENSE
(comprendente i beni acquistati durante il SERVIZIO MILITARE) e di un PECULIUM QUASI CASTRENSE (comprendente i beni ricevuti per EREDITÀ o DONAZIONE) dei quali fu consentito di DISPORRE TESTAMENTO
2. Viene ammessa la possibilità di essere titolare di OBBLIGAZIONI CIVILI esigibili solo alla MORTE DEL PADRE
3. Viene ammesso al FILIUS FAMILIAE di partecipare al PROCESSO PRIVATO

34
Q

LE LIMITAZIONI DELLA CAPACITA’ GIURIDICA

CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche

A

Oltre alle regole che si riconnettono allo STATUS, il diritto romano conosce altre situazioni che LIMITANO parzialmente la CAPACITÀ GIURIDICA e che assumono DIVERSI CONNOTATI nelle VARIE EPOCHE

35
Q

L’INFAMIA

CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche

A

Erano colpite da INFAMIA ma NON ricorreva una VERA E PROPRIA limitazione della capacità giuridica:
1. Coloro che hanno fatto da TESTIMONI ad un NEGOZIO GIURIDICO e al momento di un’eventuale CONTROVERSIA si RIFIUTANO di attestare quanto accaduto sotto i loro occhi -> a essi è impedita la CAPACITÀ DI TESTARE e fare da TESTIMONE ed è prevista un’ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DISPREZZO come UOMO MALVAGIO
2. Coloro che sono stati colpiti da NOTA CENSORIA o NOTA CONSOLARE
Erano, invece, colpite da INFAMIA e ricorreva una VERA E PROPRIA limitazione della capacità giuridica (NON potevano RAPPRESENTARE terzi in GIUDIZIO):
1. ColorocheesercitanoMESTIERITURPI (gladiatori,attori, becchìni…)
2. BIGAMI che hanno contratto MATRIMONIO con una donna passata a SECONDO MATRIMONIO senza che fosse trascorso il TEMPUS LUGENDI
3. CONDANNATI per DELITTI PUBBLICI (e anche alcuni PRIVATI)

36
Q

GLI ADDICTI & I NEXI

CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche

A

Queste categorie appartengono solo al DIRITTO ANTICHISSIMO Entrambi sono formalmente LIBERI e CITTADINI ma sono colpiti da una limitazione della capacità giuridica derivante dalla DISPONIBILITÀ data al CREDITORE della loro persona
Gli ADDICTI sono i DEBITORI contro i quali è stato iniziato un procedimento di MANUS INIECTIO
I NEXI sono i DEBITORI che si sono CONSEGNATI volontariamente al CREDITORE a GARANZIA di adempiere il proprio debito

37
Q
GLI AUTORICTATI
(CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche)
A

Gli AUCTORITATI sono UOMINI LIBERI che hanno prestato il loro SERVIZIO ad un impresario di LUDI GLADIATORI
Essi sono formalmente LIBERI e CITTADINI ma sono colpiti da INFAMIA e si trovano in una posizione QUASI SERVILE

38
Q

I REDEMPTI AD OSTIBUS

CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche

A

I REDEMPTI AB HOSTIBUS sono CITTADINI che sono stati RISCATTATI da un ALTRO dalla PRIGIONIA DI GUERRA
Essi subiscono una limitazione della capacità giuridica poichè grava su di essi un VINCULUM PRIGIONIS in forza del quale essi sono tenuti a SERVIRE coloro che li hanno RISCATTATI fino al raggiungimento della SOMMA PAGATA o per 5 ANNI

39
Q

L’APPARTENENZA RELIGIOSA

CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche

A

Solo con l’EDITTO DI COSTANTINO (313 d.C) la RELIGIONE comincia ad essere considerata una CAUSA di limitazione della capacità giuridica
A partire da questo momento, infatti, i CITTADINI che per MOTIVI RELIGIOSI vedono limitata la propria capacità giuridica sono:
1. PAGANIeEBREI (vengonoESCLUSIdalleCARICHE PUBBLICHE; gli ebrei, inoltre, NON potevano avere CRISTIANI come SCHIAVI nè contrarre MATRIMONIO con essi)
2. APOSTATI ed ERETICI (coloro che si sono CONVERTITI al paganesimo e all’ebraismo o professano DOTTRINE ERETICHE; vengono ESCLUSI dalle CARICHE PUBBLICHE e sono PRIVI della CAPACITÀ DI TESTARE e DONARE)
3. MANICHEI (vengono ESCLUSI dalle CARICHE PUBBLICHE, sono PRIVI della CAPACITÀ DI TESTARE e DONARE, NON possono ricevere EREDITÀ o LEGATI)

40
Q

L’APPARTENENZA A DETERMINATE CLASSI & PROFESSIONI

CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche

A

Anche chi appartiene a determinate CLASSI o PROFESSIONI vedono limitata la propria capacità giuridica:

  1. Nell’EPOCA ARCAICA era VIETATO contrarre MATRIMONIO tra PATRIZI e PLEBEI
  2. SENATORI, MAGISTRATI e SOLDATI si presentavano come PRIVILEGIATI ma erano anch’essi soggetti a RESTRIZIONI
  3. Coloro che facevano parte delle CORPORAZIONI EREDITARIE di mestieri NON potevano USCIRNE senza incorrere in GRAVI PENE
  4. I COLONI (servi della gleba) NON potevano essere ALIENATI SENZA IL FONDO o TRATTENUTI quando il fondo era ALIENATO
41
Q
IL SESSO
(CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche)
A

La DONNA NON può:
1. VOTARE e accedere alle CARICHE PUBBLICHE
2. ADOTTAREFIGLIoessereTUTRICEDIIMPUBERI(puòsolo
ECCEZIONALMENTE nel DIRITTO GIUSTINIANEO)
3. SUCCEDERE
4. Contrarre OBBLIGAZIONI nell’INTERESSE ALTRUI

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Q

IL NEGOZIO GIURIDICO & LE DISTINZIONI FRA NEGOZI GIURIDICI

CAPITOLO 3 - il negozio giuridico

A

Il NEGOZIO GIURIDICO è una MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ diretta a produrre determinate conseguenze giuridicamente rilevanti BEN PRECISE

I negozi giuridici possono essere distinti in:
1. UNILATERALI(concernelamanifestazionedivolontàdiUNSOLO
soggetto) o BILATERALI (concerne la volontà di DUE soggetti)
2. MORTIS CAUSA (esplicano la loro efficacia DOPO LA MORTE del
soggetto/i) o INTER VIVOS (esplicano la loro efficacia DURANTE
LA VITA del soggetto/i)
3. SOLENNI (quando la VOLONTÁ deve essere espressa in MODI
RIGIDAMENTE DETERMINATI o con un certo MEZZO DETERMINATO) o NON SOLENNI (quando la VOLONTÀ può essere espressa in QUALUNQUE FORMA)
4. CAUSALI (è ESSENZIALE l’esistenza della CAUSA) o FORMALI (domina la PAROLA PRONUNCIATA o SCRITTA)

43
Q

GLI ELEMENTI DEL NEGOZIO GIURIDICO

CAPITOLO 3 - il negozio giuridico

A

Gli ELEMENTI del NEGOZIO GIURIDICO possono essere divisi in tre categorie:

  1. ESSENTIALIANEGOTII(elementiSENZAiqualiilnegozioNON produce ALCUN EFFETTO o NON produce gli EFFETTI TIPICI di quel negozio, essi sono FISSATI DALL’ORDINAMENTO in relazione ai SINGOLI NEGOZI)
  2. NATURALIA NEGOTII (elementi che l’ordinamento considera NORMALI e che le parti possono DISPORRE DIVERSAMENTE)
  3. ACCIDENTALIA NEGOTII (elementi DISPOSTI DALLE PARTI nei limiti della loro LIBERTÀ, gli unici che possono ricondursi a certi TIPI FONDAMENTALI ovvero CONDICIO, DIES e MODUS)
44
Q

LA CONDICIO

CAPITOLO 3 - il negozio giuridico

A

La CONDICIO è un AVVENIMENTO FUTURO e INCERTO dal quale le parti fanno DIPENDERE la PRODUZIONE di determinati effetti giuridici (si parla, dunque, di CONDICIO SOSPENSIVA) o l’ELIMINAZIONE degli effetti giuridici che tale negozio ha prodotto (si parla, dunque, di CONDICIO RISOLUTIVA) -> tale distinzione, però, NON è ROMANA
È ROMANA, invece, la distinzione tra:
1. CONDICIO AFFERMATIVA e CONDICIO NEGATIVA (seè
contemplato l’AVVERARSI o il NON AVVERARSI di un fatto)
2. CONDICIO POTESTATIVA, CONDICIO CAUSALE e CONDICIO
MISTA (se l’AVVERARSI di un fatto dipende dalla VOLONTÀ delle parti, dal CASO o da ENTRAMBI)
Molte CLAUSOLE, però, hanno l’APPARENZA di condiciones ma NON LO SONO:
1. CONDICIOIMPROPRIA (eventoFUTUROmaCERTO)
2. CONDICIO IMPOSSIBILE (è OGGETTIVAMENTE CERTO il NON
AVVERARSI del fatto e, dunque, il negozio risulta NULLO)
Una cosa fondamentale da tenere a mente è, inoltre, che MANCA del tutto il CRITERIO DELLA RETROATTIVITÀ e, dunque, gli EFFETTI del negozio giuridico decorrono dal MOMENTO in cui si verifica la CONDICIO

45
Q

IL DIES

CAPITOLO 3 - il negozio giuridico

A

Il DIES è un AVVENIMENTO FUTURO e CERTO a partire DAL quale (si parla, dunque, di DIES A QUO) o FINO al quale il negozio deve produrre determinati EFFETTI GIURIDICI (si parla, dunque, di DIES AD QUEM)

46
Q

IL MODUS

CAPITOLO 3 - il negozio giuridico

A

Il MODUS è una CLAUSOLA del negozio A TITOLO GRATUITO con la quale al destinatario della LIBERALITÀ viene IMPOSTO di seguire un CERTO COMPORTAMENTO

47
Q

LA RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 3 - il negozio giuridico

A

La RAPPRESENTANZA è il conferimento da parte di un soggetto (RAPPRESENTATO) ad un altro soggetto (RAPPRESENTANTE) del
potere di SOSTITUIRSI A SÈ nel compimento di ATTIVITÀ GIURIDICA per SUO CONTO e i cui EFFETTI GIURIDICI si producono nella SUA SFERA
Può essere:
1. NECESSARIA (quando il soggetto rappresentato è INCAPACE DI
AGIRE e deve essere sostituito da un SOGGETTO CAPACE, ex.
curator furiosis, tutor pupilli)
2. VOLONTARIA (quando il soggetto rappresentato è CAPACE DI
AGIRE e conferisce VOLONTARIAMENTE il potere ad un ALTRO SOGGETTO, ex. mandato, gestione di affari altrui)
Per quanto riguarda i RAPPORTI INTERNI, può essere:
1. INDIRETTA (il rappresentante agisce solo PER CONTO del rappresentato e gli effetti giuridici ricadono PRIMA nella sfera del RAPPRESENTANTE per poi essere successivamente TRASFERITI in quella del RAPPRESENTATO)
2. DIRETTA (il rappresentante agisce IN NOME e PER CONTO del rappresentato e gli effetti giuridici ricadono DIRETTAMENTE nella sfera del RAPPRESENTATO -> il diritto romano, però, NON CONOSCE questo tipo di rappresentanza)

48
Q

I VIZI DELLA VOLONTA’

CAPITOLO 3 - il negozio giuridico

A

Perché un NEGOZIO possa produrre i suoi EFFETTI la VOLONTÀ delle parti deve essersi FORMATA CORRETTAMENTE (NON deve essere VIZIATA)
Può capitare, però, che la manifestazione di volontà delle parti NON corrisponda alla loro REALE VOLONTÀ
In tal caso il negozio può essere dichiarato INESISTENTE (viene considerato come MAI POSTO IN ESSERE) o ANNULABILE (viene considerato come PRODUTTIVO DI EFFETTI ma viene offerta alla parte interessata un’ARMA con la quale può provocarne l’ANNULLAMENTO) I VIZI DELLA VOLONTÀ sono, dunque, ERRORE, DOLO e VIOLENZA

49
Q

LA NASCITA DEI VIZI DELLA VOLONTA’

CAPITOLO 3 - il negozio giuridico

A

Nel DIRITTO ANTICHISSIMO vi erano solamente due opzioni -> o il negozio nasce PERFETTO e produce i suoi EFFETTI, o NON viene proprio in ESSERE
Nel DIRITTO GIUSTINIANEO, invece, si comincia a contemplare la categoria di ANNULLABILITÀ e a prendere in esame qualsiasi CIRCOSTANZA pur di cogliere la REALE VOLONTÀ delle parti

50
Q

LA SIMULAZIONE

CAPITOLO 3 - il negozio giuridico

A

La SIMULAZIONE è una FINZIONE CONCORDATA tra le PARTI al fine di rappresentare agli occhi di TERZI una situazione giuridica che ne CELA in realtà una DIVERSA
La simulazione può essere:
1. ASSOLUTA (quando le parti NON vogliono che si producano effetti
di NESSUN GENERE -> secondo il DIRITTO GIUSTINIANEO, in
questo caso, il negozio simulato è NULLO)
2. RELATIVA (quando le parti NON vogliono produrre gli EFFETTI del
negozio che hanno POSTO IN ESSERE bensì quelli di un ALTRO che prende il nome di NEGOZIO DISSIMULATO -> secondo il DIRITTO GIUSTINIANEO, in questo caso, il negozio simulato è NULLO mentre quello dissimulato è in grado di produrre i SUOI EFFETTI)

51
Q

L’ERRORE

CAPITOLO 3 - il negozio giuridico

A

L’ERRORE è la FALSA CONOSCENZA della REALTÀ e può cadere sull’OGGETTO, sul DESTINATARIO o sulla VOLONTÀ della controparte
Gli errori più tipici sono:
1. ERROR IN NEGOTIO (le parti NON sono d’accordo sull’ATTO DA COMPIERE)
2. ERROR IN PERSONA (si conclude il negozio con una PERSONA
DIVERSA da quella con cui si INTENDEVA CONCLUDERLO)
3. ERROR IN CORPORE (le parti PENSANO di essersi
ACCORDATE sull’OGGETTO del negozio ma hanno in realtà
pensato ciascuna a una COSA DIVERSA)
4. ERROR IN SUBSTANTIA (le parti sono NON sono d’accordo per
quanto riguarda le CARATTERISTICHE ESSENZIALI del bene
oggetto di COMPRAVENDITA)
5. ERROR IN QUALITATE (errore sulla QUALITÀ del bene oggetto
della COMPRAVENDITA, ha rilievo solo nel DIRITTO GIUSTINIANEO)

52
Q

IL DOLO

CAPITOLO 3 - il negozio giuridico

A

Il DOLO è un COMPORTAMENTO SUBDOLO e RAGGIRANTE mirato a trarre in INGANNO la controparte al fine di indurla a CONCLUDERE il negozio
Il dolo fu, però, REPRESSO dal giurista AQUILIO GALLO e vennero introdotte:
1. ACTIO DE DOLO (azione SUSSIDIARIA concessa alla vittima dell’inganno che ha GIÀ ADEMPIUTO GLI OBBLIGHI nascenti dal negozio per ottenere la RESTITUZIONE di ciò che ha adempiuto o la RIPARAZIONE del danno)
2. EXCEPTIO DOLI (eccezione concessa alla vittima dell’inganno qualora la CONTROPARTE la chiamasse in GIUDIZIO pretendendo da lei l’ADEMPIMENTO, deve essere sollevata esplicitamente dal CONVENUTO nella PRIMA FASE del PROCESSO)

53
Q

LA VIOLENZA

CAPITOLO 3 - il negozio giuridico

A

La VIOLENZA può essere esercitata da una delle PARTI o da una persona che agisce PER SUO CONTO
Ne esistono due tipi:
1. VIS ABSOLUTA (violenza FISICA rivolta alla controparte al fine di indurla a CONCLUDERE il negozio -> il negozio, in questo caso, è
INESISTENTE)
2. VIS COMPULSIVA (violenza MORALE rivolta alla controparte al
fine di indurla a CONCLUDERE il negozio -> il negozio, in questo
caso, è ANNULLABILE)
Tuttavia, nelle fonti NON c’è alcuna TRACCIA di vis absoluta mentre alla vis compulsiva i romani davano SCARSA RILEVANZA

54
Q

IL PROCESSO IN GENERALE

CAPITOLO 4 - difesa dei diritti: il processo privato

A

Il PROCESSO è quel complesso di ATTI compiuti dagli ORGANI DELLO STATO per la DIFESA di un DIRITTO SOGGETTIVO che si instaura tramite l’AZIONE
Il processo può essere:
1. PRIVATO (la DETERMINAZIONE e l’APPLICAZIONE della
sanzione sono regolate dal PRIVATO TITOLARE del DIRITTO SOGGETTIVO VIOLATO -> quello che oggi corrisponde al nostro
PROCESSO CIVILE)
2. PUBBLICO (la DETERMINAZIONE e l’APPLICAZIONE della
sanzione sono regolate da persone che rappresentano l’INTERESSE COLLETTIVO -> quello che oggi corrisponde al nostro PROCESSO PENALE)
Anche le PENE, a loro volta, possono essere PRIVATE (inflitte su richiesta dell’INTERESSATO) o PUBBLICHE (inflitte per PUBBLICA RICHIESTA)

55
Q

IL PROCESSO PRIVATO

CAPITOLO 4 - difesa dei diritti: il processo privato

A

Il PROCESSO PRIVATO è, dunque, quell’attività svolta dalle PARTI di un RAPPORTO GIURIDICO, una delle quali afferma la VIOLAZIONE di un DIRITTO, per raggiungere con il concorso degli ORGANI DELLO STATO una dichiarazione circa l’ESISTENZA o meno di tale VIOLAZIONE ed eventualmente l’applicazione della SANZIONE
Il processo privato romano, essendo CAMBIATO TANTISSIMO negli anni, NON consente una TRATTAZIONE UNITARIA -> occorre separare i TRE SISTEMI PRINCIPALI che si sono succeduti (LEGIS ACTIONES, FORMULAE, COGNITIO EXTRA ORDINEM)

56
Q

LE LEGIS ACTIONES

CAPITOLO 4 - difesa dei diritti: il processo privato

A

Quella delle LEGIS ACTIONES è la PIÙ ANTICA forma di processo privato romano
Le legis actiones sono DICHIARAZIONI SOLENNI del PROPRIO DIRITTO fatte dalle parti o da una di esse
Esse possono essere esperite solamente dai CITTADINI ROMANI SUI IURIS (DONNE e IMPUBERI solo se assistiti da un TUTORE) per la TUTELA dei rapporti previsti dallo IUS CIVILE
Esse sono caratterizzate da un FORTE FORMALISMO poichè venivano sempre utilizzate determinate GESTA e determinate VERBA
La loro FORMULAZIONE, però, NON si trovano tra le LEGGI bensì erano formulate dalla MAGISTRATURA SACRA DEI PONTEFICI e successivamente furono riviste dalla GIURISPRUDENZA LAICA)
Esse possono, inoltre, essere esercitate:
1. IN REM (sulla COSA)
2. IN PERSONAM (sulla PERSONA)

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Q

AZIONI ESECUTIVE VS AZIONI DICHIARATIVE

CAPITOLO 4 - difesa dei diritti: il processo privato

A

Le LEGIS ACTIONES possono essere di DUE TIPI a seconda del FINE a cui tendono:
1. AZIONI ESECUTIVE (volte a SOLENNIZZARE L’INIZIO di un’ATTIVITÀ sopra la PERSONA o i BENI del convenuto, il diritto è GIÀ STATO ACCERTATO dunque si svolge solamente davanti al MAGISTRATO -> MANUS INIECTIO e PIGNORIS CAPIO)
2. AZIONI DICHIARATIVE (volte ad esprimere la PRETESA delle parti circa l’ESISTENZA o meno di DIRITTI/OBBLIGHI e ottenere un ACCERTAMENTO in proposito, si risolve nella fase APUD IUDICEM -> ACTIO SACRAMENTI, ACTIO PER IUDICIS POSTULATIONEM, ACTIO PER CONDICIONEM)
In entrambi i casi il MAGISTRATO si limita a CONTROLLARE le parti nell’IMPOSTAZIONE della controversia, mentre la SENTENTIA (in caso di AZIONE DICHIARATIVA) sarà rimessa ad uno o più GIUDICI

58
Q

IL PROCESSO DICHIARATIVO

CAPITOLO 4 - difesa dei diritti: il processo privato

A

Il PROCESSO DICHIARATIVO è diviso in DUE PARTI:
1. IN IURE (il magistrato IMPOSTA la controversia e si conclude con
la LITIS CONTESTATIO attraverso la quale le parti chiamano i PRESENTI a TESTIMONIARE delle dichiarazioni già fatte invitandoli a tenere BUONA MEMORIA per poi RIFERIRLE nella seconda parte del processo)
2. APUD IUDICEM (il giudice DECIDE la controversia)
Il GIUDICE è solitamente un PRIVATO CITTADINO scelto in comune accordo dalle PARTI -> sembra, però, che già a quest’epoca ci sia un ALBO DI GIUDICI tra i quali le parti possono SCEGLIERE qualora NON abbiano GIÀ PRONTO un nome da designare

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Q

LA MANUS INIECTIO

CAPITOLO 4 - difesa dei diritti: il processo privato

A

La MANUS INIECTIO è la forma di actio PIÙ ANTICA ed ha come presupposto è la sentenza di CONDANNA al PAGAMENTO di una SOMMA DI DENARO
Essa di SVOLGE in questo modo:
DIRITTO ROMANO 23

  1. Dopo 30 GIORNI di TREGUA dalla SENTENTIA che aveva riconosciuto il suo diritto, il CREDITORE ha il diritto di CATTURARE IL DEBITORE e condurlo davanti al PRETORE
  2. Il CREDITORE pronuncia l’ACTIO davanti al PRETORE
  3. Se NON riscontra alcuna IRREGOLARITÀ il pretore pronuncia il
    verbo ADDICO e il CREDITORE è autorizzato a tenere LEGATO in casa sua il debitore per 60 GIORNI (con l’obbligo di NUTRIRLO, dichiarare la sua CONDIZIONE e la SOMMA di cui è debitore) -> se NESSUNO si presenta a RISCATTARLO può essere venduto come SCHIAVO o UCCISO
    Il DEBITORE, dunque, NON può SOTTRARSI se non PAGANDO la somma dovuta
    Può intervenire, però, un VINDEX che dia GARANZIA DI SOLVIBILITÀ del suo debito -> egli, subito dopo la DICHIARAZIONE SOLENNE del creditore, deve dichiarare la SUA FUNZIONE e che la manus iniectio è in realtà INGIUSTIFICATA
    Si passerà, dunque da un PROCESSO ESECUTIVO ad un PROCESSO DICHIARATIVO nel quale il CREDITORE dovrà PROVARE le circostanze già affermate
    Con l’intervento del vindex il DEBITORE è messo FUORI CAUSA -> se il CREDITORE riesce a PROVARE le circostanze sarà esercitata una NUOVA MANUS INIECTIO sul VINDEX per il DOPPIO della somma
60
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LA PIGNORIS CAPIO

CAPITOLO 4 - difesa dei diritti: il processo privato

A

La PIGNORIS CAPIO consiste nell’atto del CREDITORE di IMPOSSESSARSI di un OGGETTO del DEBITORE INADEMPIENTE al fine di SODDISFARE il suo credito
La sua APPARTENENZA o meno alle legis actiones è stata lungamente DISCUSSA poichè la di poteva esperire anche FUORI DAL TRIBUNALE e in ASSENZA DEL DEBITORE -> tuttavia venne RICOMPRESA tra di esse poichè si basava sulla pronuncia di PAROLE SOLENNI
Venne successivamente ammesso che il DEBITORE avrebbe potuto OPPORSI iniziando un PROCEDIMENTO DICHIARATIVO per il DISCONOSCIMENTO del suo debito -> in caso di SOCCOMBENZA di quest’ultimo egli avrebbe dovuto pagare il DOPPIO, in caso di SOCCOMBENZA del CREDITORE quest’ultimo avrebbe dovuto pagare il QUADRUPLO

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Q

L’ACTIO SACRAMENTI

CAPITOLO 4 - difesa dei diritti: il processo privato

A

L’ACTIO SACRAMENTI è anch’essa una forma di azione MOLTO ANTICA e si basa su una PROMESSA SOLENNE (sacramentum) che entrambe le PARTI fanno di versare una SOMMA DI DENARO all’ERARIO (finanze dello stato) in caso di SOCCOMBENZA
Se l’azione si svolge IN REM:
1. Le PARTI si presentano IN GIUDIZIO portando con sè la COSA
oggetto della controversia
2. Se ENTRAMBE le parti, tramite un DIALOGO che si svolge IN
IURE, compiono la VINDICATIO toccando la COSA con la FESTUCA (una sorta di LANCIA simbolo di DOMINIO) e, dunque, si affermano ENTRAMBI PROPRIETARI della medesima cosa, ha INIZIO la vera e propria CONTROVERSIA
3. Dopo l’ordine del magistrato di LASCIARE LIBERO l’oggetto, egli ne assegna il POSSESSO INTERINALE alla parte la cui pretesa sembra essere PIÙ FONDATA
4. Il POSSESSORE garantisce la RESTITUZIONE della cosa e dei suoi frutti in caso di SOCCOMBENZA attraverso la nomina di GARANTI che prendono il nome di PRAEDES
5. Le parti si PROVOCANO a vicenda al SACRAMENTUM e nominano ciascuno dei GARANTI per il pagamento delle SOMME DI DENARO che prendono il nome di PRAEDES SACRAMENTI
6. Nella fase APUD IUDICEM le parti presentano le PROVE del diritto vantato
7. Il GIUDICE, dopo averle VALUTATE, emana la SENTENTIA in cui dichiara quale sacramentum sia IUSTUM e quale INIUSTUM
Se l’azione si svolge IN PERSONAM:
1. Le parti si presentano IN GIUDIZIO ma, al contrario dell’actio in
rem, NON si presentano di COMUNE ACCORDO bensì l’attore chiama in giudizio il convenuto il quale è TENUTO A PRESENTARSI
2. L’attore afferma l’ESISTENZA DI UN CREDITO mentre il convenuto NEGA tale esistenza
3. Le parti si PROVOCANO a vicenda il SACRAMENTUM e presentano dei GARANTI per il pagamento delle SOMME DI DENARO che prendono il nome di PRAEDES SACRAMENTI
4. Nella fase APUD IUDICEM le parti presentano le PROVE dell’esistenza o meno del credito
5. Il GIUDICE, dopo averle VALUTATE, emana la SENTENTIA in cui dichiara quale sacramentum sia IUSTUM e quale INIUSTUM
6. In caso il giudice dichiari l’ESISTENZA DEL CREDITO, l’attore potrà dopo 30 GIORNI di tregua applicare la MANUS INIECTIO

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Q

L’ACTIO PER IUDICIS POSTULATIONEM

CAPITOLO 4 - difesa dei diritti: il processo privato

A

L’ACTIO PER IUDICIS POSTULATIONEM può essere esperita quando PIÙ COEREDI o PIÙ CONDOMINI chiedono IN IURE che sia loro assegnato un GIUDICE per la DIVISIONE DELL’EREDITÀ, DELLA COSA COMUNE o per il REGOLAMENTO DEI CONFINI
Tale actio viene delineata poichè la MANCANZA di una vera e propria CONTROVERSIA impedisce di ricorrere all’ACTIO SACRAMENTI
La RICHIESTA, inoltre, deve essere presentata di COMUNE ACCORDO dai vari condividenti al MAGISTRATO senza alcuna distinzione fra attori e convenuti

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Q

L’ACTIO PER CONDICIONEM (CONDICTIO)

CAPITOLO 4 - difesa dei diritti: il processo privato

A

L’ACTIO PER CONDICIONEM può essere esperita per l’ACCERTARE l’esistenza di un CREDITO
Tale actio risulta molto VANTAGGIOSA poichè NON è necessario versare il SACRAMENTUM e l’attore NON deve fare riferimento al FATTO GIURIDICO per cui era SORTO il credito
Essa viene introdotta dalla LEX SILIA a tutela dei CREDITI riguardanti una SOMMA DI DENARO (certa pecunia) e viene poi estesa a quelli riguardanti delle COSE DETERMINATE (certa res) attraverso la LEX CALPURNIA
Essa si SVOLGE in questo modo:
1. L’attore AFFERMA di possedere un DIRITTO DI CREDITO verso il
convenuto e chiama quest’ultimo ad AFFERMARLO o NEGARLO
2. Qualora lo AFFERMI la sua CONFESSIONE avrà gli stessi effetti di
una CONDANNA, qualora lo NEGHI l’attore rivolgerà al convenuto un SOLENNE INVITO a presentarsi davanti al MAGISTRATO (tale invito era detto CONDICTIO)

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IL PASSAGGIO DALLE LEGIS ACTIONES ALLE FORMULAE

(CAPITOLO 4 - difesa dei diritti: il processo privato) [IL PROCESSO FORMULARE]

A

Il processo basato sulle LEGIS ACTIONES, però, presentava alcuni SVANTAGGI poichè:
1. Era POCO SENSIBILE ai MUTAMENTI della coscienza giuridica 2. Toglieva al MAGISTRATO qualunque tipo di INIZIATIVA
Inoltre, l’introduzione del PRAETOR PEREGRINUS e l’entrata in vigore dei NEGOZI IN GENTIUM contribuirono all’abbandono delle legis actiones poichè:
1. MANCAVA un’actio APPROPRIATA per TUTELARE i negozi in gentium
2. Il praetor peregrinus aveva una IURISDICTIO limitata a regolare i rapporti fra ROMANI e STRANIERI o fra STRANIERI e, dunque, l’ESCLUSIONE degli stranieri dalle legis actiones NON consentiva l’utilizzo di questa FORMA PROCESSUALE
Venne, dunque, attuata una RIFORMA GENERALE del sistema processuale introducendo inizialmente il PROCESSO FORMULARE come FACOLTATIVO e successivamente rendendolo OBBLIGATORIO

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Q

LE FORMULAE

(CAPITOLO 4 - difesa dei diritti: il processo privato) [IL PROCESSO FORMULARE]

A

Vengono, dunque, introdotte le FORMULAE (PROGRAMMI CONCORDATI tra le parti preparati secondo MODELLI predisposti dal PRETORE contenenti le PRETESE delle parti stesse e il COMPITO del GIUDICE)
Le formulae sono in grado di ADATTARSI con facilità alle NUOVE IPOTESI che mancavano nelle LEGIS ACTIONES -> il casi più emblematici li ritroviamo nelle FORMULAE FICTICIAE (formulae che tutelano RAPPORTI SCONOSCIUTI al DIRITTO CIVILE) e nelle TRASPOSIZIONI (tecnica che va a MODIFICARE la formula poichè l’INTENTIO menziona una certa persona mentre la CONDANNA è riferita ad un’ALTRA)
Le formulae, inoltre, possono essere distinte in:
1. INFACTUM CONCEPTAE (si fondano sull’AFFERMAZIONE di un
DIRITTO SOGGETTIVO dell’attore o di un OBBLIGO GIURIDICO in capo al convenuto)
2. IN IUS CONCEPTAE (si fondano esclusivamente sulla CONDANNA delle CIRCOSTANZE DI FATTO)

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Q

LE CLAUSOLE CONTENUTE NELLE FORMULAE

(CAPITOLO 4 - difesa dei diritti: il processo privato) [IL PROCESSO FORMULARE]

A

Tali formulae possiedono delle CLAUSOLE che si RIPETONO a seconda delle ESIGENZE delle controversie (NON TUTTE queste clausole si trovano in OGNI FORMULA e NON ce n’è NESSUNA che le possiede TUTTE):
1. INTENTIO (esprime la PRETESA dell’attore che può essere CERTA se fissata nella FORMULA o INCERTA se destinata a PRECISARSI nella fase APUD IUDICEM)
2. DEMONSTRATIO (precisa i PRESUPPOSTI dell’azione che si intenta)
3. CONDEMNATIO (viene investito il GIUDICE del potere di CONDANNARE o ASSOLVERE fissando l’AMMONTARE della CONDANNA che può essere CERTA se fissata nella FORMULA o INCERTA se destinata a PRECISARSI nella fase APUD IUDICEM)
4. ADIUDICATIO (viene investito il GIUDICE del potere di ASSEGNARE nei GIUDIZI DIVISORI la proprietà di un determinato OGGETTO o una PARTE di esso)
5. ARBITRATUS DE RESTITUENDO (clausola con la quale si condiziona la CONDANNA alla MANCATA RESTITUTIO)*
*Prima di CONDANNARE il convenuto, però, il GIUDICE lo invita a RESTITUIRE la RES
Si aprono, dunque, TRE STRADE:
1. Se le PRETESE dell’attore risultano INFONDATE il convenuto viene ASSOLTO
2. Se le PRETESE dell’attore risultano FONDATE e il convenuto RESTITUISCE la RES egli viene ASSOLTO
3. Se le PRETESE dell’attore risultano FONDATE ma il convenuto NON RESTITUISCE la RES egli viene CONDANNATO

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Q

LA PLURIS PETITIO

(CAPITOLO 4 - difesa dei diritti: il processo privato) [IL PROCESSO FORMULARE]

A

La PLURIS PETITIO ha luogo quando l’attore delinea il PROPRIO DIRITTO in modo PIÙ AMPIO e INTENSO rispetto alla sua REALE PORTATA -> qualora l’INTENTIO sia CERTA l’attore PERDE la lite
Essa può essere:
1. RE (quando l’intentio fa riferimento ad un IMPORTO MAGGIORE)
2. TEMPORE (quando si chiedeva l’ADEMPIMENTO di un credito NON ancora ESIGIBILE)
3. CAUSA (quando nelle OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE il creditore NON LASCIA SCEGLIERE al debitore la PRESTAZIONE da eseguire)
4. LOCO (quando il credito era dichiarato ESIGIBILE in un CERTO LUOGO ma in realtà lo era in un ALTRO)

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Q

L’EXCEPTIO

(CAPITOLO 4 - difesa dei diritti: il processo privato) [IL PROCESSO FORMULARE]

A

Viene introdotta, inoltre, l’EXCEPTIO (CLAUSOLA che viene introdotta su istanza del CONVENUTO diretta a CONTRAPPORRE all’azione una CIRCOSTANZA che le TOGLIE EFFICACIA)
Le exceptiones sono distinte da GAIO in:
1. PEREMPTORIAE (PARALIZZANO l’azione in QUALSIASI
MOMENTO venga intentata)
2. DILATORIAE (possono PARALIZZARE l’azione per un CERTO
PERIODO di tempo o in DETERMINATE CIRCOSTANTE -> in un TEMPO SUCCESSIVO o in ALTRE CIRCOSTANZE, invece, NON potrebbero più essere OPPOSTE UTILMENTE)
Nel processo basato sulle LEGIS ACTIONES il convenuto era chiamato ad AFFERMARE o NEGARE il fondamento della PRETESA dell’attore Nel PROCESSO FORMULARE, invece, il convenuto può OPPORRE all’attore l’EXCEPTIO la quale fa sì che, nonostante la PRETESA dell’attore sia riconosciuta come FONDATA, il convenuto venga ASSOLTO (ex. una legge vieta di abusare nei negozi giuridici dell’inesperienza dei minori di 25 anni, dunque, qualora un minore contragga un debito e sia chiamato in giudizio dal creditore, egli può sollevare un exceptio -> nonostante la reale esistenza del debito, tale clausola gli assicura l’assoluzione se vi è stato abuso della sua inesperienza)
Se l’attore considera INFONDATA l’exceptio, quest’ultimo potrà richiedere l’inserzione di una REPLICATIO e poi, se necessario, il convenuto potrà ribattere con una DUPLICATIO (e l’attore poi con una TRIPLICATIO)

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Q

LA PREASCRIPTIO

(CAPITOLO 4 - difesa dei diritti: il processo privato) [IL PROCESSO FORMULARE]

A

La PRAESCRIPTIO è la DETERMINAZIONE dei LIMITI della controversia per EVITARE che siano considerate come DEDOTTE IN GIUDIZIO alcune PRETESE che si vogliono riservare in FUTURO
Essa può essere:
1. PRO ACTOR (nell’interesse dell’ATTORE)
2. PRO REO (nell’interesse del CONVENUTO, Gaio dice che ai suoi
tempi tale praescriptio era divenuta un EXCEPTIO)

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Q

IL PROCESSO FORMULARE

(CAPITOLO 4 - difesa dei diritti: il processo privato) [IL PROCESSO FORMULARE]

A

Per quanto riguarda la fase IN IURE:
1. Rimane in essere la IUS VOCATIO ma nella pratica la si suole
ELIMINARE tramite il VADIMONIUM (invito solenne a COMPARIRE IN TRIBUNALE in un GIORNO e ad un’ORA fissa con promessa di pagare una SOMMA IN DENARO qualora il soggetto NON SI PRESENTI)
2. L’ATTORE indica al CONVENUTO l’AZIONE che vuole intentare contro di lui mediante l’EDITIO ACTIONIS
3. Viene nominato dalle PARTI (o comunque ACCETTATO da esse) il GIUDICE e sorge, dunque, l’obbligo di SOTTOSTARE alla SENTENZA di quest’ultimo (CONDEMNARI OPORTERE)
4. La fase IN IURE si chiude con la LITIS CONTESTATIO (una sorta di CONTRATTO che serve a fissare i TERMINI della controversia e OBBLIGA il convenuto nei confronti dell’attore)
5. Può essere intentata l’ACTIO IUDICATI 30 giorni dopo la CONDANNA PECUNIARIA per consentire una REVISIONE del processo precedente (se il convenuto NON riesce a DIMOSTRARE L’IRREGOLARITÀ del processo precedente la CONDANNA viene RADDOPPIATA)
6. Si può essere, inoltre, RAPPRESENTATI DA TERZI (CURATOR, TUTOR, PROCURATOR o COGNITOR)
Per quanto riguarda la fase APUD IUDICIUM:
1. Vengono ESPOSTI sinteticamente i FATTI
2. Vengono valutate le PROVE
3. Il GIUDICE pronuncia la SENTENTIA di ASSOLUZIONE o di
CONDANNA PECUNIARIA

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Q

I TEMPI DI DECADENZA

(CAPITOLO 4 - difesa dei diritti: il processo privato) [IL PROCESSO FORMULARE]

A

Per quanto riguarda le CONTROVERSIE disciplinate dalla LEGGE AEBUTIA e la IULIA IUDICIORUM PRIVATORUM (ovvero quelle che si svolgono tra ROMANI, nel raggio di UN MIGLIO dalle PORTE della CITTÀ e davanti ad un GIUDICE UNICO) la SENTENTIA deve essere pronunciata entro 18 MESI dalla LITIS CONTESTATIO
Per quanto riguarda quelle a cui MANCANO anche solo uno di tali REQUISITI, la SENTENTIA deve essere pronunciata PRIMA che il MAGISTRATO che ha presieduto la LITIS CONTESTATIO sia USCITO DI CARICA

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Q

GLI INTERDICTA

(CAPITOLO 4 - difesa dei diritti: il processo privato) [IL PROCESSO FORMULARE]

A

Gli INTERDICTA sono ORDINI che il PRETORE emana su istanza dell’INTERESSATO
Essi possono essere:
1. RESTITUTORI (ordinano di RESTITUIRE una RES)
2. ESIBITORI (ordinano di ESIBIRE una RES che si teneva
NASCOSTA)
3. PROIBITORI (proibiscono una determinata CONDOTTA)
Qualora il destinatario NON ADEMPIA le prescrizioni o creda di essere nella RAGIONE verrà avviata una PROCEDURA DI ACCERTAMENTO che potrà culminare:
1. SINE POENA (con la SEMPLICE CONDANNA della controparte)
2. CUM POENA (con un’ULTERIORE SANZIONE che consiste nel
pagamento di una PENALE)

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Q

GLI INTERDICTA DUPLICA

(CAPITOLO 4 - difesa dei diritti: il processo privato) [IL PROCESSO FORMULARE]

A

Gli INTERDICTA DUPLICA sono ORDINI emanati dal PRETORE verso ENTRAMBE LE PARTI

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Q

LA IN INTEGRUM RESTITUTIO

(CAPITOLO 4 - difesa dei diritti: il processo privato) [IL PROCESSO FORMULARE]

A

La IN INTEGRUM RESTITUTIO è una DECISIONE del PRETORE che, ritenuta l’INIQUITÀ di un certo MUTAMENTO GIURIDICO, ripristina la SITUAZIONE GIURIDICA PREESISTENTE
Tale decisione avviene in CAUSA COGNITA (in base a una VALUTAZIONE della RILEVANZA delle CAUSE invocate e ad IPOTESI contenute nell’EDITTO PRETORIO)
Spesso viene realizzata mediante una ACTIO FICTICIA (categoria di azioni utilizzare per uno SCOPO ANALOGO ma NON IDENTICO per coprire i CASI NON DISCIPLINATI dal diritto civile)

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Q

LE STIPULATIONES PRAETORIE

(CAPITOLO 4 - difesa dei diritti: il processo privato) [IL PROCESSO FORMULARE]

A

Le STIPULATIONES PRAETORIE sono PROMESSE SOLENNI che i CITTADINI possono essere COSTRETTI a fare davanti al PRETORE per RAFFORZARE un OBBLIGO GIURIDICO GIÀ ESISTENTE o di creare una NUOVA OBBLIGAZIONE a difesa di un INTERESSE NON TUTELATO
Si distinguono in:
1. REPROMISSIONES (constano della sola PROMESSA di colui che
deve tenere il contegno voluto)
2. SATISDATIONES (vi intervengono GARANTI)

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Q

LA MISSIO IN POSSESSIONEM

(CAPITOLO 4 - difesa dei diritti: il processo privato) [IL PROCESSO FORMULARE]

A

La MISSIO IN POSSESSIONEM è un ATTO DI AUTORITÀ con il quale il PRETORE immette un PRIVATO CITTADINO nel POSSESSO o nella DETENZIONE di determinati BENI al fine di costringere il PROPRIETARIO di tali beni a tenere un certo COMPORTAMENTO o a scopo puramente CAUTELARE
Essa può essere:
1. MISSIO IN REM (relativa a SINGOLI BENI)
2. MISSIO IN BONA (relativa all’INTERO PATRIMONIO)
Il caso più emblematico di missio in bona è quello del DEBITORE che NON ADEMPIE le proprie OBBLIGAZIONI
In questo caso, il pretore IMMETTE I CREDITORI nel POSSESSO del patrimonio del debitore inadempiente nominando uno di loro CURATORE che ha il compito di CUSTODIRE i beni e di ANNUNCIARE PUBBLICAMENTE la missio conseguita)
Decorsi 15 o 30 GIORNI (a seconda che i beni appartengano ad un DEFUNTO o un VIVO) viene nominato un MAGISTER che ha il compito di fare l’INVENTARIO dei beni ed emanare una LEX VENDITIONIS per
poi procedere alla VENDITA e DISTRIBUIRE il ricavato tra i CREDITORI
L’ACQUIRENTE viene considerato come SUCCESSORE DEL DEBITORE INADEMPIENTE:
1. Viene TUTELATO nel GODIMENTO dei beni
2. Può esperire un ACTIO RUTILIANA per ottenere il PAGAMENTO
dei CREDITI vantati dal DEBITORE INADEMPIENTE
3. Può esperire un’ACTIO PAULIANA volta a REVOCARE gli ATTI
compiuti dal DEBITORE INADEMPIENTE in FRODE AI CREDITORI

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Q

LA COGNITIO EXTRA ORDINEM & CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CAPITOLO 4 - difesa dei diritti: il processo privato

A

Il processo basato sulla COGNITIO EXTRA ORDINEM si sviluppa in EPOCA CLASSICA andando ad AFFIANCARE il processo formulare per poi andare a SOSTITUIRLO completamente in EPOCA POSTCLASSICA

Le CARATTERISTICHE PRINCIPALI del processo basato sulla COGNITIO EXTRA ORDINEM sono:

  1. Viene ELIMINATA la distinzione tra la fase IN IURES e APUD IUDICEM e tutto il processo si svolge di fronte allo STESSO MAGISTRATO)
  2. La CITAZIONE IN GIUDIZIO viene fatta tramite un ATTO DEL MAGISTRATO o con un ATTO PRIVATO ma APPROVATO da quest’ultimo)
  3. Se il convenuto NON SI PRESENTA alla prima udienza o SI ASSENTA successivamente l’udienza SI SVOLGE comunque (in EPOCA POST-CLASSICA prima di dichiarare la contumacia veniva fatta una TRIPLICE DENUNCIA attraverso la quale veniva ordinata al convenuto la COMPARIZIONE, in EPOCA GIUSTINIANEA si ammise che il convenuto potesse essere TRASCINATO in giudizio MANU MILITARI o trattenuto in ARRESTO in modo che il procedimento in contumacia trovò luogo solamente per i LATITANTI)
  4. Si afferma il principio dell’APPELLABILITÀ DELLA SENTENZA (l’IMPERATORE riconosce DEGNI DI APPELLO solamente i casi giudicati in PRIMO e SECONDO GRADO dai GIUDICI ILLUSTRI)
  5. La condanna NON consiste più nel pagamento di una SOMMA IN DENARO ma può imporre anche un COMPORTAMENTO SPECIFICO
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Q

LE FORME DI CONVOCAZIONE

CAPITOLO 4 - difesa dei diritti: il processo privato

A

Con la nascita del processo basato sulla cognitio extra ordinem si sviluppano nuove FORME DI CONVOCAZIONE:
1. EVOCATIO (CITAZIONE PUBBLICA fatta dall’UFFICIO GIUDIZIARIO COMPETENTE in seguito all’INIZIATIVA dell’ATTORE)
2. DENUNTIATIO (ATTO proveniente dall’ATTORE e approvato dall’AUTORITÀ GIUDIZIARIA che espone brevemente i FATTI oggetto della controversia al CONVENUTO e invita alla COMPARIZIONE davanti al GIUDICE COMPETENTE)
Qualora il CONVENUTO non si presenti il processo si svolgerà IN CONTUMACIA
Qualora l’ATTORE non si presenti sarà punito con la PERDITA DELLA LITE

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Q

LA COGNITIO EXTRA ORDINEM IN EPOCA POST-CLASSICA

CAPITOLO 4 - difesa dei diritti: il processo privato

A

Il processo in EPOCA POST-CLASSICA si svolge così:
1. La citazione avviene attraverso la LITIS DENUNTIATIO -> entro 4
MESI, per NON incorrere nel PROCESSO IN CONTUMACIA, le parti sono tenute a PRESENTARSI davanti al GIUDICE COMPETENTE (il medesimo per tutta la durata del processo)
2. Si svolge la fase del PRINCIPIUM LITIS (vengono risolte le QUESTIONI PROCESSUALI relative alla competenza per MATERIA e TERRITORIO)
3. Si svolge la fase del MEDIUM LITIS (vengono analizzate le PROVE -> viene, inoltre, introdotto il sistema delle PROVE LEGALI e la possibilità per il giudice di INTERROGARE le parti)
4. Il giudice, dopo aver VALUTATO le prove, emana la SENTENTIA -> si afferma, inoltre, il principio secondo cui la PARTE SOCCOMBENTE è tenuta a pagare le SPESE PROCESSUALI
5. Si afferma anche il principio dell’APPELLABILITÀ DELLA SENTENZA

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Q

LA COGNITIO EXTRA ORDINEM IN EPOCA GIUSTINIANEA

CAPITOLO 4 - difesa dei diritti: il processo privato

A

Il processo in EPOCA GIUSTINIANEA si svolge così:

  1. La citazione avviene attraverso il LIBELLUS CONVENTIONIS (DOCUMENTO con cui l’ATTORE espone la sua PRETESA e chiama in giudizio il CONVENUTO)
  2. Il GIUDICE esamina il libellus conventionis e, se ritiene la PRETESA dell’attore FONDATA, pronuncia l’ACCOGLIMENTO
  3. Il COVENUTO per costituirsi in giudizio è tenuto a redigere il LIBELLUS CONTRADITIONIS
  4. Attore e convenuto SI PRESENTANO in giudizio nel GIORNO e all’ORA STABILITA
  5. L’ATTORE espone i FATTI ed elenca le OBBLIGAZIONI a carico del CONVENUTO
  6. Entrambe le PARTI prestano il IUSIRUNDARUM DE CALUMNIA (giurano di aver intentato l’AZIONE o di volervi RESISTERE nella PIENA PERSUASIONE del loro diritto)
  7. Vengono analizzate le PROVE la cui VALUTAZIONE viene sottoposta ad una serie di REGOLE (la PROVA SCRITTA prevale sulla TESTIMONIANZA, i testimoni di CLASSE ELEVATA prevalgono su quelli di CLASSE PIÙ BASSA, viene riconosciuto il valore delle PRAESUMPTIONES ossia PROVE INDIRETTE attraverso cui si giunge LOGICAMENTE a considerare PROVATA una certa circostanza)
  8. Il GIUDICE, dopo aver VALUTATO le prove, emana la SENTENTIA -> la PARTE SOCCOMBENTE è tenuta a pagare le SPESE PROCESSUALI
  9. Le sententiae sono APPELLABILI ma tale intenzione deve essere DICHIARATA SUBITO dopo la condanna e il LIBELLUS APPELLATORII deve essere fatto pervenire al giudice entro 10 GIORNI -> se NON si presenta l’APPELLATIO in tempo si procederà con la CONDANNA
  10. NON è possibile fare un SECONDO APPELLO salvo RICORSO SPECIALE all’IMPERATORE (SUPPLICATIO)
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I PROCEDIMENTI SPECIALI

CAPITOLO 4 - difesa dei diritti: il processo privato

A

In questo periodo si affermano anche nuove forme di PROCEDIMENTI SPECIALI come ad esempio:

  1. RESCRIPTUM PRINCIPIS (SENZA che vi fosse stato un PROCESSO, una delle PARTI tramite una SUPPLICATIO o il GIUDICE tramite un’EPISTULA, può rimettere all’IMPERATORE la DECISIONE della controversia)
  2. SUMMARIA COGNITIO (PROCESSO che si risolve con una DECISIONE PIÙ RAPIDA spesso emessa sulla base di una SOMMARIA DELIBERAZIONE degli ATTI e delle PROVE)
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Q

IL CONCORSO DELLE AZIONI

CAPITOLO 4 - difesa dei diritti: il processo privato

A

In questo periodo vige ancora il principio secondo cui il NON vi deve essere AZIONE DUE VOLTE in ordine alla MEDESIMA COSA Nell’EPOCA GIUSTINIANEA, invece, è VIETATA la SECONDA AZIONE solamente qualora NON abbia ottenuto PIENA SODDISFAZIONE dalla PRIMA
Il diritto giustinianeo, inoltre, ESCLUDE il CUMULO DELLE AZIONI -> lo AMMETTE solamente qualora la SECONDA AZIONE serva solamente ad ottenere la DIFFERENZA tra il VANTAGGIO PECUNIARIO che avrebbe ottenuto ESERCITANDOLA e quello ottenuto esercitando la PRIMA