introduzione e parte generale Flashcards
IL DIRITTO ROMANO E LE SUE COORDINATE CRONOLOGICHE (intro)
L’espressione DIRITTO ROMANO si riferisce all’ORDINAMENTO GIURIDICO vigente nelle varie EPOCHE (regia, repubblicana, imperiale) della storia di ROMA
I PERIODI della storia di ROMA e di quella del DIRITTO ROMANO, però, NON COINCIDONO -> entrambe iniziano nel 753 a.C con la FONDAZIONE di Roma ma, mentre la storia di ROMA termina nel 476 d.C con la CADUTA DELL’IMPERO, la storia del DIRITTO ROMANO termina nel 529/534 d.C con l’emanazione del CORPUS IURIS CIVILIS di GIUSTINIANO
L’ANTICO IUS CIVILE (intro)
Dell’ANTICO IUS CIVILE vigente fino al 150 a.C abbiamo quasi esclusivamente CONOSCENZA INDIRETTA
In questo periodo predomina lo IUS -> si tratta del COSTUME EREDITATO dai vari popoli (latini, sabini, etruschi), sviluppatosi secondo FORMULARI elaborati prima dal COLLEGIO DEI PONTEFICI e poi da GIURISTI LAICI
Solo ECCEZIONALMENTE, invece, interviene la LEX -> si tratta di LEGGI proposte dal MAGISTRATO e votate dai COMIZI POPOLARI nei casi in cui si volesse ELUDERE l’applicazione dello IUS
In EPOCA REPUBBLICANA, dunque, IUS e LEX sono due elementi in ANTITESI fra loro e la loro SINTESI rappresenta il DIRITTO VIGENTE
L’EPOCA REPUBBLICANA (intro)
Verso il 250 a.C comincia a delinearsi un NUOVO SISTEMA GIURIDICO che nasce dall’attività dei MAGISTRATI GIUSDICENTI (in particolare il PRAETOR URBANUS) che INTEGRANO e CORREGGONO lo ius civile -> tale sistema prende il nome di IUS PRAETORIUM o IUS HONORARIUM
Il compito principale del magistrato giusdicente era inizialmente quello di GUIDARE LE PARTI e CONTROLLARE GLI ATTI che venivano sottoposti poi alla valutazione del GIUDICE ma con il tempo assunse POTERI DISCREZIONALI sempre più AMPI
Tali poteri erano dettati da REGOLE FISSE che il NUOVO PRETORE ELETTO pubblicava in un ALBO (chiamato EDICTUUM PERPETUUM) OGNI ANNO per indicare i PRINCIPI a cui si sarebbe ATTENUTO
Tali principi si SOMMARONO di anno in anno fino ad arrivare a formare un CORPUS INTANGIBILE che fu RISISTEMATO definitivamente da SALVIO GIULIANO tramite un EDITTO PRETORIO
Tuttavia, lo ius civile e lo ius praetorium rimasero sembra ben DISTINTI e COMMENTATI SEPARATAMENTE dai giuristi -> vennero fusi in un SISTEMA UNICO solo nell’EPOCA POST-CLASSICA
L’EPOCA IMPERIALE (intro)
L’EPOCA IMPERIALE viene denominata EPOCA CLASSICA poichè in questo periodo la GIURISPRUDENZA ROMANA raggiunge il suo PUNTO PIÙ ALTO
Si cominciano ad elaborare, infatti, NUOVI MODI DI FORMAZIONE DEL DIRITTO (come ad esempio SENATOCONSULTI, EDITTI, MANDATI, RESCRITTI, DECRETI)
Si sviluppa, inoltre, la SCIENZA GIURIDICA (tendenza alla RISISTEMAZIONE e GIUSTIFICAZIONE dei dati giuridici offerti dalla LEGGE e dal COSTUME)
LA RIVOLUZIONE DEL 3 SECOLO (intro)
A partire dal 3° SECOLO si assiste ad una NUOVA RIVOLUZIONE GIURIDICA che inizia con l’emanazione della COSTITUZIONE DI CARACALLA (212 d.C) attraverso la quale concede la CITTADINANZA a TUTTI gli abitanti dell’impero e, in questo modo, pone FINE al PRINCIPIO DELLA PERSONALITÀ del diritto (secondo cui il DIRITTO si applica a coloro che appartengono ad una determinata STIRPE) -> il DIRITTO ROMANO, dunque, diventa VIGENTE in TUTTO L’IMPERO
Nonostante ciò, però, il DIRITTO ROMANO e i DIRITTI LOCALI risultano comunque INCOMPATIBILI -> in ORIENTE diviene prevalente il DIRITTO dei PAESI ELLENISTICI mentre in OCCIDENTE si diffonde il cosiddetto DIRITTO ROMANO VOLGARE (semplificazione del diritto ufficiale poiché TROPPO COMPLESSO) e, sempre nello stesso periodo, il DIRITTO comincia a subire una grande INFLUENZA da parte del CRISTIANESIMO
L’EPOCA DI GIUSTINIANO (intro)
GIUSTINIANO tenta, dunque, di RICOSTITUIRE L’UNITÀ dell’impero e attuare una MEDIAZIONE tra il DIRITTO CLASSICO e le ESIGENZE PRATICHE del tempo promulgando una RICOMPILAZIONE di IURA e LEGES passata alla storia come CORPUS IURIS CIVILIS (529/534 d.C) Le LEGES sono raccolte nel CODEX (redatto sulla base del CODEX THEODOSIANUS e del CODEX GREGORIANUS ed HERMOGENIANUS) mentre gli IURA sono raccolti nel DIGESTA (espone i principi della GIURISPRUDENZA ROMANA così come sono andati a delinearsi fino all’epoca di GIUSTINIANO)
Nella COSTITUZIONE che promulga il DIGESTA, inoltre, GIUSTINIANO da una parte proclama la sua RIVERENZA verso l’ANTICHITÀ ma dall’altra afferma che si è intervenuto con SOPPRESSIONI, MODIFICAZIONI e AGGIUNTE del dettato originario (le cosiddette INTERPOLAZIONI)
Ai compilatori dei testi giustinianei i TESTI ANTICHI, infatti, NON pervennero totalmente INTATTI poichè molti studiosi li GLOSSARONO aggiornandoli e interpretandoli secondo le innovazioni del tempo -> per conoscere il DIRITTO CLASSICO, dunque, occorre SPOGLIARE questi testi delle INTERPOLAZIONI e CONFRONTARLI con i testi dell’epoca classica PERVENUTI FINO A NOI
LE ISTITUZIONI DI GAIO (intro)
Una delle più importanti fonti dell’EPOCA CLASSICA giunta fino a noi nella sua TOTALITÀ (nonchè quella che ci ha permesso la COMPARAZIONE con i TESTI GIUSTINIANEI) sono le ISTITUZIONI di GAIO (161 d.C)
La sua opera è divisa in 4 LIBRI (dove per DIVISIONE si intende una RIPARTIZIONE che ESAURISCE un determinato FENOMENO) e segue la cosiddetta TRIPARTIZIONE PERSONAE, RES, ACTIONES (dove per PARTIZIONE si intende un’ELENCAZIONE NON ESAUSTIVA) poichè secondo Gaio l’intero DIRITTO PRIVATO poteva essere ricondotto a queste TRE CATEGORIE PRINCIPALI
Nel libro dedicato alle PERSONAE si prende in esame la POSIZIONE GIURIDICA degli uomini
Nel libro dedicato alle ACTIONES si prendono in esame le varie AZIONI per la difesa dei diritti
Nel libro dedicato alle RES si prende in esame tutto il DIRITTO PATRIMONIALE a partire dal concetto di COSA e dalla distinzione tra RES CORPORALES e RES INCORPORALES
DIRITTO OGGETTIVO VS DIRITTO SOGETTIVO
CAPITOLO 1 - il diritto e le sue partizioni
Il DIRITTO OGGETTIVO è quell’insieme di DISPOSIZIONI che imprimono all’attività umana certe DIREZIONI o la racchiudono entro certi LIMITI -> si configura, dunque, essenzialmente con il DIRITTO VIGENTE
Il DIRITTO SOGGETTIVO è la FACOLTÀ accordata dal DIRITTO di esigere una CERTA CONDOTTA da ALTRI SOGGETTI
IL RAPPORTO GIURIDICO
CAPITOLO 1 - il diritto e le sue partizioni
Il RAPPORTO GIURIDICO è la RELAZIONE GIURIDICAMENTE RILEVANTE che intercorre tra un SOGGETTO ATTIVO (colui che è TITOLARE del diritto soggettivo) e un SOGGETTO PASSIVO (colui che è sottoposto al DOVERE GIURIDICO derivante dall’esercizio del diritto soggettivo)
IL FATTO GIURIDICO
CAPITOLO 1 - il diritto e le sue partizioni
Le NORME GIURIDICHE posseggono solitamente la caratteristica dell’ASTRATTEZZA (NON sono formulate per SPECIFICHE SITUAZIONI CONCRETE ma possono essere APPLICATE A TUTTI I CASI che presentano le CARATTERISTICHE contemplate in esse)
Ogni FATTO che costituisce un PRESUPPOSTO per l’APPLICAZIONE di una determinata NORMA prende il nome di FATTO GIURIDICO
I fatti giuridici possono essere INFINITI e, dunque, NON è possibile fornirne una CLASSIFICAZIONE ESAUSTIVA -> la distinzione PIÙ IMPORTANTE è, però, quella tra:
1. FATTIALOGICI(nonspirituali)
2. FATTI LOGICI (che a loro volta possono essere distinti in
appartenenti all’INTELLIGENZA o alla VOLONTÀ UMANA)
I FATTI LOGICI appartenenti alla VOLONTÀ UMANA prendono il nome di ATTI
È possibile, inoltre, fornire una CLASSIFICAZIONE ESAUSTIVA dividendoli in:
1. ATTI ILLECITI (violazione di una NORMA GIURIDICA e conseguente applicazione di una SANZIONE)
2. NEGOZI GIURIDICI (MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ diretta a produrre determinate conseguenze giuridicamente rilevanti BEN PRECISE)
LE CLASSIFICAZIONI DEL DIRITTO SOGGETTIVO
CAPITOLO 1 - il diritto e le sue partizioni
In primo luogo, il DIRITTO OGGETTIVO può essere distinto in: 1. IUSEXSCRIPTO(dirittoscritto)
2. IUS EX NON SCRIPTO (diritto non scritto)
In secondo luogo, il DIRITTO OGGETTIVO può essere distinto in:
1. IUSCIVILE(dirittochenascedaiMORESMAIORUMedalle
LEGES)
2. IUS GENTIUM (diritto comune a tutti i popoli, secondo GAIO può
essere chiamato anche IUS NATURALE poichè suggerito dalla
NATURALIS RATIO*)
3. IUS HONORARIUM (diritto che nasce dall’attività dei MAGISTRATI
GIUSDICENTI, in particolare del PRAETOR URBANUS)
*in EPOCA GIUSTINIANEA si cominciò, invece, a considerare lo IUS NATURALE quella PARTE del sistema giuridico che dovrebbe RIMANERE dopo aver ELIMINATO le norme dello IUS CIVILE e quelle dello IUS GENTIUM
In terzo luogo, il DIRITTO OGGETTIVO può essere distinto in:
1. IUSPUBLICUM(dirittopostonell’interessedellaCOLLETTIVITÀ) 2. IUS PRIVATUM (diritto posto nell’interesse del SINGOLO)
Tale distinzione presenta dei PROBLEMI poichè il concetto stesso di DIRITTO implica che TUTTE le norme siano poste nell’interesse della COLLETTIVITÀ -> è possibile, però, stabilire quale dei due interessi PREVALGA sull’altro
Tale distinzione, però, NON è oggetto di PARTICOLARE STUDIO da parte dei ROMANI poichè tutta la loro attenzione è rivolta allo studio del DIRITTO PRIVATO
In quarto luogo, il DIRITTO OGGETTIVO può essere distinto in:
1. COGENTE(insiemedellenormegiuridichechedevonoessere NECESSARIAMENTE SEGUITE e per cui NON si ammette alcuna DEROGA)
2. DISPOSITIVO (insieme delle norme giuridiche la cui APPLICAZIONE può essere EVITATA tramite l’ACCORDO tra le PARTI)
In quinto luogo, il DIRITTO OGGETTIVO può essere distinto in:
1. IUSCOMMUNE(insiemedinormediVIGOREGENERALE)
2. IUS SINGOLARE (insieme di norme DIVERGENTI da quelle di
VIGORE GENERALE che NON rispondono alla RATIO IURIS ma sono suggerite da ESIGENZE PRATICHE)
IL PRIVILEGIUM
CAPITOLO 1 - il diritto e le sue partizioni
Il PRIVILEGIUM indicava ORIGINARIAMENTE una NORMA emanata a DANNO di PERSONE DETERMINATE (ex. applicazione di una pena non prevista dalle leggi anteriori) -> tali privilegi erano VIETATI dalle LEGGI DELLE XXII TAVOLE ma, nonostante e io, molte LEGGI POSTERIORI ad esse ebbero questo carattere
In EPOCA CLASSICA assunse il significato di una NORMA emanata a VANTAGGIO di PERSONE DETERMINATE e assunse, così, un’ACCEZIONE SIMILE a quella dello IUS SINGOLARE
Tale concetto si distingue da quello di PRIVILEGIA EXIGENDI (privilegio per cui certi CREDITORI sono autorizzati a SODDISFARSI PER PRIMI sul PATRIMONIO o su determinati BENI del DEBITORE)
IL BENEFICIUM
CAPITOLO 1 - il diritto e le sue partizioni
Il BENEFICIUM è un ATTO della PUBBLICA AUTORITÀ (specialmente dell’IMPERATORE) che si ottiene facendone ESPRESSA RICHIESTA e che reca VANTAGGIO ad una o più PERSONE, o PROVINCE o a tutti i SUDDITI
LE CLASSIFICAZIONI DEL DIRITTI SOGGETTIVI
CAPITOLO 1 - il diritto e le sue partizioni
In primo luogo, i DIRITTI SOGGETTIVI possono essere distinti in:
1. ASSOLUTI (possono essere fatti valere nei confronti di TUTTI, ex.
diritto di proprietà)
2. RELATIVI (possono essere fatti valere nei confronti di UNA o PIÙ
PERSONE DETERMINATE, ex. diritto di credito)
In secondo luogo, poichè nel mondo romano vigeva la concezione secondo cui chi possiede un AZIONE possiede un DIRITTO, i DIRITTI SOGGETTIVI possono essere distinti in base a chi possiede un:
1. ACTIO IN REM (azione che può essere esperita contro chiunque si FRAPPONGA tra il TITOLARE e il BENE)
2. ACTIO IN PERSONAM (azione che può essere esperita contro chiunque è tenuto per CONTRATTO o per DELITTO ad osservare un CERTO COMPORTAMENTO nei confronti della CONTROPARTE)
In terzo luogo, i DIRITTI SOGGETTIVI possono essere distinti in:
1. DIVISIBILI (dirittidicuièpossibileGODEREPARZIALMENTE)
2. INDIVISIBILI (diritti di cui NON è possibile GODERE
PARZIALMENTE)
In quarto luogo, i DIRITTI SOGGETTIVI possono essere distinti in:
1. PUBBLICI
(dirittichehannooriginedaNORMEPUBBLICHE) 2. PRIVATI (diritti che hanno origine da NORME PRIVATA)
Tale distinzione, però, NON è ROMANA ed era INCONCEPIBILE per i romani stessi
In quinto luogo, i DIRITTI SOGGETTIVI possono essere distinti in:
1. TRASMISSIBILI (possonoesseretrasmessiadunaltrosoggetto)
2. INTRASMISSIBILI (non possono essere trasmessi ad un altro
soggetto)
MODI DI ACQUISTO DEI DIRITTI
CAPITOLO 1 - il diritto e le sue partizioni
I DIRITTI SOGGETTIVI, dunque, possono essere ACQUISTATI:
1. A TITOLO ORIGINARIO (quando l’acquisto COINCIDE con la
NASCITA DEL RAPPORTO GIURIDICO o avviene SENZA ALCUNA RELAZIONE con il diritto che ALTRI avevano sullo stesso bene)
2. A TITOLO DERIVATIVO (quando la CAUSA è contenuta in un ATTO DI DISPOSIZIONE del PRECEDENTE TITOLARE)
A questi due si aggiunge, inoltre, l’acquisto A TITOLO COSTITUTIVO (quando la CAUSA è contenuta in un ATTO DI DISPOSIZIONE ma NON si tratta della TRASMISSIONE di un diritto GIÀ ESISTENTE bensì di una LIMITAZIONE del diritto del costituente che va a formare il contenuto di un NUOVO DIRITTO)
L’INTERPRETAZIONE
CAPITOLO 1 - il diritto e le sue partizioni
L’INTERPRETAZIONE è il PROCEDIMENTO MENTALE di chi, posto di fronte ad una NORMA GIURIDICA, cerca di coglierne l’ESATTO SIGNIFICATO
Nel mondo romano tale compito spetta ai GIURISTI -> essi erano, infatti, chiamati ad interpretare i COSTUMI che, nonostante fossero considerati ETERNI e INDEROGABILI, erano capaci di APPLICAZIONI IMPREVISTE
LA CAPACITA’ GIURIDICA E LA CAPACIT’ DI AGIRE
CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche
La CAPACITÀ GIURIDICA è la condizione degli esseri che l’ordinamento giuridico considera SOGGETTI DI DIRITTO (soggetti che l’ordinamento giuridico considera come POSSIBILI TITOLARI di OBBLIGHI e DIRITTI)
Tale definizione, però, NON è ROMANA come non lo è NEANCHE la designazione del SOGGETTO DI DIRITTO con il nome di PERSONA e la conseguente distinzione tra PERSONA FISICA e PERSONA GIURIDICA -> il diritto romano, infatti, usa i termini CAPUT e STATUS per indicare la POSIZIONE GIURIDICA di un individuo
Da quest’ultima si distingue la CAPACITÀ DI AGIRE (possibilità concreta di porre in essere NEGOZI GIURIDICI destinati a produrre EFFETTI nella propria SFERA GIURIDICA)
Essa può MANCARE a soggetti dotati di CAPACITÀ GIURIDICA e viceversa
CAPUT
CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche
Il termine CAPUT, che significa letteralmente TESTA, indica un INDIVIDUO (principalmente UMANO) che può essere un SERVILE CAPUT o un LIBERUM CAPUT
Tale termine deriva dalla CAPITIS DEMINUTIO ovvero la PERDITA della POSIZIONE che un individuo occupava all’interno di un GRUPPO Sono colpiti dalla capitis deminutio INFAMI, ADDICTI, NEXI e AUTORICTATI
Essa può essere:
1. MAXIMA (seconsistenellaperditadelloSTATUSLIBERTATIS)
2. MEDIA (seconsistenellaperditadelloSTATUSCIVITATIS) 3. MINIMA (seconsistenellaperditadelloSTATUSFAMILIAE)
Più tardi il termine CAPUT venne tradotto con l’espressione POSIZIONE GIURIDICA ma, nonostante ciò, NON ritroviamo tale espressione nei TESTI CLASSICI
STATUS
CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche
Il termine STATUS indica la POSIZIONE di un individuo di fronte all'ORDINAMENTO GIURIDICO Esso si compone di: 1. STATUSLIBERTATIS 2. STATUS CIVITATIS 3. STATUS FAMILIAE
LA PERSONA FISICA
CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche
Perché una PERSONA FISICA esista è necessaria la NASCITA (COMPLETA SEPARAZIONE dal corpo materno) e la VITALITÀ la cui PROVA può essere fornita da CHIUNQUE vi abbia INTERESSE
Al feto NON ancora NATO, dunque, NON possono appartenere DIRITTI e OBBLIGHI mentre in materia di SUCCESSIONE gli possono essere attribuiti DIRITTI SUCCESSORI che acquisterà solo al momento della NASCITA (a tal proposito può essere nominato anche uno SPECIALE AMMINISTRATORE che prende il nome di CURATOR VENTRIS)
Per regolare lo STATUS del neonato, invece, occorre lo STATUS DEL PADRE che ricorreva al momento del CONCEPIMENTO
La PERSONA FISICA viene meno con la MORTE la cui PROVA può essere fornita da CHIUNQUE vi abbia INTERESSE
Il diritto romano, però, NON conosce gli ATTI DELLO STATO CIVILE -> la DICHIARAZIONE DI NASCITA serve ad accertare:
1. Per i PROVINCIALI se sono soggetti al pagamento della CAPITATIO o meno
2. Per i ROMANI RESIDENTI ad evitare l’assunzione della CITTADINANZA da parte dei NON AVENTI DIRITTO
LA PERSONA GIURIDICA
CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche
La PERSONA GIURIDICA è ogni ENTE diverso dall’uomo a cui l’ORDINAMENTO GIURIDICO riconosce la capacità di DIRITTI e DOVERI
Il diritto romano, però, NON seppe PERSONIFICARE ogni tipo di ente bensì solamente quelli risultanti dall’AGGREGAZIONE DI UOMINI (che prendono il nome di CORPORAZIONI)
I DIRITTI e gli OBBLIGHI di tali aggregazioni, inoltre, NON erano ancora riconosciuti come propri dell’ENTE bensì appartenenti PRO PARTE e, se INDIVISIBILI, a ciascuno dei COMPONENTI
Solamente con il DIRITTO GIUSTINIANEO ci fu un primo accenno all’idea di FONDAZIONE che, però, NON verrà mai FORMALMENTE PERSONIFICATA poichè ai romani era IGNOTA l’idea della personificazione di un PATRIMONIO destinato ad uno SCOPO Nonostante ciò, però, i romani riconoscevano la personalità giuridica dell’EREDITÀ GIACENTE e del FISCO
LE CORPORAZIONI (CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche)
Le CORPORAZIONI sono PERSONE GIURIDICHE che risultano dall’AGGREGAZIONE DI UOMINI tenuti insieme dalla comunanza dei FINI che perseguono
Tipi di corporazioni sono:
1. POPULUSROMANUS(denominazionetecnicadelloSTATO
considerato come PERSONA, possiede il suo PATRIMONIO
INDIPENDENTE da quello dei singoli)
2. MUNICIPIA (città romane)
3. COLONIAE CIVIUM ROMANORUM (colonie)
4. COLLEGIA (aggregazioni formate a SCOPO DI CULTO)
5. SODALITATES (aggregazioni che si riuniscono per BANCHETTI
COMUNI e che successivamente si trasformano in SETTE POLITICHE)
Una corporazione, inoltre, si ESTINGUE nel momento in cui VENGONO MENO tutti i MEMBRI, viene sciolta dalla PUBBLICA AUTORITÀ o lo SCOPO viene RAGGIUNTO
LO STATUS LIBERTATIS
CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche
Lo STATUS LIBERTATIS serve a distinguere l’UOMO LIBERO dal SERVO
IL SERVO
Il SERVO viene considerato come un OGGETTO di DOMINIO e di CONTRATTAZIONE TRA LIBERI (tanto che viene indicato come HOMO nell’esemplificazione delle varie categorie di COSE)
Egli può:
1. Compiere ATTI DI ACQUISTO rendendo il PADRONE TITOLARE
del bene acquistato
2. Essere istituito EREDE a patto che la METÀ del patrimonio
ereditario vada al PADRONE
3. Ottenere dal PADRONE l’assegnazione di un PECULIUM (piccolo
patrimonio)
4. Rendere LOCUS RELIGIOSUS il luogo dove è SEPOLTO
La condizione di SERVO, inoltre, NON presuppone l’esistenza di un PADRONE ATTUALE -> la servitù, infatti, è una CONDICIO PERSONAE (è tale dal momento in cui si verifica la CAUSA della servitù e dura fino alla MORTE, alla MANUMISSIO o ad un altro presupposto riconosciuto dall’ordinamento)
LA DERELICTIO (CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche)
Può, inoltre, verificarsi la DERELICTIO (fatto giuridico per il quale il servo CESSA di appartenere a un determinato PADRONE ma SENZA passare nel dominio di un ALTRO -> egli diventa SERVUS SINE DOMINUS ed è, quindi, OCCUPABILE come ogni altra RES NULLIUS)
IL CITTADINO ROMANO PRIGIONIERO DI GUERRA
CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche
NON è considerata IUSTA SERVITUS quella del CITTADINO ROMANO che esercita la servitù all’ESTERO perché PRIGIONIERO DI GUERRA
Se NESSUNO lo LIBERA è destinato a MORIRE SERVO
PRIMA della LEX CORNELIA al cittadino romano MORTO SERVO veniva ANNULLATO il TESTAMENTO -> con queste legge venne stabilito che il cittadino romano avrebbe dovuto FINGERSI MORTO al momento della CATTURA così che il TESTAMENTO fosse ritenuto VALIDO
Se RIENTRA in territorio romano si verifica lo IUS POSTLIMINII -> egli riacquista, dunque, lo STATUS LIBERTATIS (e lo si considera come MAI PERDUTO) e tutti gli OBBLIGHI e i DIRITTI che si erano estinti con la prigionia (con ECCEZIONE delle SITUAZIONI GIURIDICHE DI FATTO)
LA MANUMISSIO (CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche)
Un SERVO può essere AFFRANCATO tramite una DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ del DOMINUS che prende il nome di MANUMISSIO (vedi dominica potestas)
INGENUI VS LIBERTINI
CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche
Gli INGENUI sono coloro che sono NATI LIBERI e sono RIMASTI TALI
I LIBERTINI sono coloro che sono NATI SERVI o hanno subito una IUSTA SERVITUS e sono stati successivamente AFFRANCATI
Essi sono ESCLUSI dalle CARICHE PUBBLICHE e ammassati in POCHE TRIBÙ per rendere MENO EFFICACE il loro VOTO POLITICO
LO STATUS CIVITATIS & PEREGRINI ALICUIUS CIVITATIS VS DEDICTII
(CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche)
Lo STATUS CIVITATIS serve a distinguere il CITTADINO ROMANO dal PEREGRINO
Gli STRANIERI prendono il nome di PEREGRINI e possono essere suddivisi in DUE CATEGORIE (entrambe che godevano della STESSA POSIZIONE di fronte al DIRITTO PRIVATO):
- PEREGRINIALICUIUSCIVITATIS (abitantidiCOMUNITÀ PREESISTENTI alla CONQUISTA ROMANA considerati ALLEATI e formalmente INDIPENDENTI e, dunque, seguivano il loro PROPRIO IUS CIVILE)
- PEREGRINI SENZA CITTÀ o DEDICTII (stranieri non organizzati in città poichè o NON VI ERANO città o la loro era stata DISCIOLTA per punirla della sua RESISTENZA e, dunque, erano SUDDITI)
I LATINI (CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche)
Una POSIZIONE INTERMEDIA tra CITTADINI e PEREGRINI è occupata dai LATINI che vengono suddivisi in TRE CATEGORIE:
- PRISCI(antichiabitantidelLAZIO,èriconosciutoadessiloIUS COMMERCII e la possibilità di SPOSARSI con i ROMANI)
- LATINI COLONIARI (appartenenti alle COLONIE LATINE, è riconosciuto ad essi lo IUS COMMERCII e la possibilità di SPOSARSI con i ROMANI -> tali caratteristiche vennero poi TOLTE loro e si andò a formare la categoria dei LATINI COLONIARI FITTIZI)
- LATINI IUNIANI (LIBERTINI che sono stati MANOMESSI NON IN FORMA SOLENNE e che, dunque, erano considerati LIBERI ma PRIVI dello STATUS CIVITATIS, è riconosciuto ad essi lo IUS COMMERCII ma NON la CAPACITÀ DI TESTARE dunque i loro BENI dopo la MORTE rimangono nelle mani dell’ANTICO PADRONE)
L’ANNUCULI CAUSAE PROBATIO
CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche
I LATINI IUNIANI, però, potevano ottenere lo STATUS CIVITATIS attraverso l’ANNICULI CAUSAE PROBATIO ovvero SPOSANDO davanti a 7 TESTIMONI una CITTADINA ROMANA o una donna della SUA CONDIZIONE e avendo con ella un FIGLIO che arrivi a superare UN ANNO di età
LA COSTITUZIONE DI CARACALLA
CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche
Con la COSTITUZIONE DI CARACALLA (212 a.C) viene concessa la CITTADINANZA a tutti gli ABITANTI dell’impero con ESCLUSIONE di alcune categorie come ad esempio i DEDICTII
Nonostante ciò, però, PERSISTE la distinzione tra CITTADINI e PEREGRINI dove però questi ultimi sono solamente gli STRANIERI dell’impero
LO STATUS FAMILIAE &
SUI IURIS VS ALIENI IURIS
(CAPITOLO 2 - i soggetti del diritto; persone fisiche e giuridiche)
Lo STATUS FAMILIAE serve a distinguere chi è (almeno potenzialmente) il PATER FAMILIAS da chi è soggetto all’ALTRUI POTESTÀ
Le persone possono essere suddivise in:
- SUIIURIS (colorocheNONhannoASCENDENTILEGITTIMIo che sono stati AFFRANCATI dall’ascendente da cui dipendevano -> prendono il nome di PATRES FAMILIARUM indipendentemente dal fatto che abbia FIGLI e dall’ETÀ)
- ALIENI IURIS (coloro che sono sottoposti all’ALTRUI POTESTÀ come ad esempio il FILIUS FAMILIAE, la DONNA che nel contrarre MATRIMONIO si è sottoposta alla MANUS e le persone IN CAUSA MANCIPII)