Esame Finale (2 of 6) w/helpers Flashcards
Gli atti giuridici
- un atto umano, sociale e legittimo
- diretto per volontà del suo autore a produrre determinati effetti giuridici riconosciuti dal Diritto
- L’atto deve essere un atto umano che manifesta la volunta’ del autorita.
- Deve avere carattere sociale, esternale.
- Deve essere portato a compiemento in una maniera legittima.
act / will (human / social / legitmate)
Elementi e classificazione degli atti giuridici
- Soggettivi
- dell’atto sono la capacità o l’abilità del soggetto a realizzarlo e la sua volontarietà
- Per es. vi è differenza fra il professare la fede religiosa e l’entrare in un’associazione, al di là dei maggiori impegni che ciò possa comportare.
- Oggettivi
- sono quelli che costituiscono parte essenziale dell’atto,
- gli elementi senza i quali l’atto non può esistere
- (nessuno può adottare un tavolo, né sposarsi senza prestare il consenso matrimoniale)
- Giuridici
- Sono le formalità e i requisiti stabiliti dalla legge positiva che,
- pur non riguardando la sostanza dell’Atto,
- possono condizionare la sua validità o l’abilità del soggetto a realizzarlo.
- (la forma del matrimonio, per es., in alcuni casi può essere oggetto di dispensa)
Subjective / Objective / Juridical
Classificazioni degli atti giuridici
- Unilaterali
- un testamento
- Bilaterali o multilaterali
- quando concorrono più di due volontà.
Unilateral / Bi/Multi
Atti giuridici pubblici
- effettuati dall’autorità pubblica
- nell’esercizio della propria potestà.
carried-out / exercise
Atti giuridici privati
- realizzati in virtù della legittima autonomia privata
- degli individui o delle persone giuridiche.
legitimate / individuals/persons
Atti giuridici con la funzione legislativa
- come l’atto di promulgazione,
- certi atti derogatori,
- o l’atto di delega legislativa su una determinata materia.
promulgation / derogatory / delegation
Atti giuridici con la funzione giudiziale
- dal decreto col quale si dichiara ammissibile la domanda dell’attore,
- fino alla sentenza o decreto giudiziale mediante cui si risolve la causa.
admissible / resolve
Atti amministrativi singolari
- L’atto amministrativo singolare o simplicemente atto amministrativo
- può essere definito come un atto giuridico unilaterale e singolare di un’autorità esecutiva.
singular/simply / defined
Decreti singolari
- s’intende un atto amministrativo
- emesso dalla competente autorità esecutiva,
- mediante il quale secondo le norme del diritto
- è data per un caso particolare una decisione o viene fatta una provvisione,
- le quali per loro natura non suppongono una petizione fatta da qualcuno
- can. 48 per es. comandare proibire, sanzionare, nominare, rimuovere, erigere, autorizzare, concedere etc.
- Questa tipo di atto amministrativo e la più comune.
administrative / issued / norms / decision/provision / w/o petition (2)
Il precetto singolare
- è un decreto
- mediante il quale si impone direttamente e legittimamente a una persona o a persone determinante
- qualcosa da fare o da omettere,
- specialmente per promuovere l’osservanza di una legge.
- Can. 49 - classificati in precetti semplici, precetti penali.
decree / imposes / to do/omit / promote
Rescritti
- è un atto amministrativo
- che la competente autorità esecutiva emette per iscritto
- al fine di concedere un privilegio, una dispensa o un’altra grazia, generalmente su petizione di qualcuno
- can. 59
- Risposta per iscritto alla petizione di un interessato
- Contiene la concessione di una grazia
- è lo strumento formale di cui normalmente si serve l’autorità ecclesiastica per concedere grazie.
- E diciamo normalmente.
administrative (competent / grace) / petition / concession / formal
Il privilegio
- è la grazia accordata
- per mezzo di un atto peculiare in favore di determinate persone,
- sia fisiche che giuridiche,
- e che può essere concessa dal legislatore o dall’autorità esecutiva
- alla quale il legislatore abbia conferito tale potestá
- (can 76)
- è uno strumento di giustizia
- non un beneficio discriminatorio - lex privata favorabilis.
- possono essere perpetui o temporanei
- favoriscano
- le persone fisiche o giuridiche
- un fedele, una famiglia, una confraternita.
- altri riguardano un oggetto o luogo
- un santuario, una cappella.
- le persone fisiche o giuridiche
grace (determinate / physical / Legislative or Executive/ power) / justice (not) / can be / favor (persons / place)
La dispensa
- consistente nell’esonero dall’osservanza di una legge puramente ecclesiastica
- in un caso particolare.
- non comporta revoca della legge, che continua ad essere obbligatoria negli altri casi.
- Oggetto della dispensa e una legge meramente ecclesiastica.
- Includendo leggi in senso formale e anche consuetudini e norme amministrative.
- Solamente per un caso particolare, relativo ad una situazione concreta.
- A determinate persone fisiche o giuridiche, o ad un numero limitato di atti.
- Un’attività amministrativa dalla potestà esecutiva.
- Per dispensare da una legge ecclesiastica deve sussistere una causa giusta e ragionevole,
- tenuto conto delle circostanze del caso
- e della gravità della legge dalla quale si dispensa.
purely / particular (not) / object (includes) / p.r.c. / executive / just/rational (2)
La prescrizione
- è un modo di acquisire o perdere diritti,
- così come di liberarsi da obblighi,
- per il solo decorso del tempo in presenza di determinate condizioni
mode / obligations / time/conditions
Chiesa come popolo di Dio:
- Per poter realizzare la sua missione di allargare il Regno di Dio,
- questo Popolo si organizza socialmente in un’unità giuridicamente superiore,
- il cui carattere è puramente religioso
- a differenza di quello del Popolo di Israele;
- ed è dotato di una Gerarchia anche per Volontà del suo divino Fondatore
Mission / socially / religious (Israel/Founder)