Esame Finale (1 of 6) w/helpers Flashcards
Caratteristiche proprie del Diritto
- Uguaglianza
- Alterità
- Esigibilità
- Esteriorità
equality / otherness / chargibility / exteriority
Come è il fine del Diritto?
- di conseguire un ordine sociale giusto
- che realizzi il bene comune sia della società
- sia di ciascuno dei suoi membri
order / common good / members
Quale sono i funzioni del diritto?
- Armonizza
- Provvedere per ordine propria.
- Garantire - l’armonia sociale, l’ordine sociale etc.
harmonize / provide / ensure
Corporazioni
- Persone
- composte almeno da tre persone
persons (3)
Fondazioni
- Cose
- sono persone giuridiche costituite da beni o cose, spirituali or materiali
- destinati per volontà fondazionale al raggiungimento di un fine.
Things (persons / will)
Soggetti senza personalità
- le associazioni private di fedeli non ancora costituite in persona giuridica
- e altre corporazioni o fondazioni già materialmente costituite nella Chiesa
- ma che non godono di personalità giuridica per mancanza di approvazione dei loro statuti
- o per altre ragioni.
Private / materially (approval / other)
Norma
- è utilizzato in Diritto per indicare qualsiasi regola oggettiva e vincolante dell’ordinamento
- che non si esaurisce in una sola applicazione.
- E.g. legge, consuetudine, istruzione etc.
objective / not (3)
Le Norme giuridiche - elementi
- Le Norme giuridiche - elementi
- Regole oggettive
- che regolano la sua condotta sociale e valutare i suoi atti
- così da determinare ciò che è giusto
- Vincolante, obbligatorio o imperativo
- La generalità o il carattere comune delle norme
- Le differenzia dagli atti giuridici, limitati a regolare un caso concreto.
- La razionalità
- il carattere razionale della norma esige rettitudine, opportunità, e possibilità.
- Ordinata al bene comune
- Provenire da coloro che hanno il compito di governare
- persone o istituzioni
- Promulgate
- non necessariamente per iscritto, ma con carattere imperativo.
objective / binding / generality / rationality / ordered / authority / promulgated
Legge ecclesiastica o canonica
- un atto della potestà legislativa della Chiesa
- espresso in una formula fissa mediante la promulgazione
- o in maniera più semplice , come una norma (generale) scritta.
act / expressed (written)
Legislatori universali (Leggi universali)
- sono il Romano Pontefice ed il Collegio episcopale
- quando emanano leggi vincolanti su tutti i fedeli
- (leggi universali, comuni o generali)
Pope/College / All
Legislatori particolari (leggi particolari)
- Sono il Romano Pontefice ed il Collegio episcopale
- quando emanano leggi vincolanti un gruppo di fedeli
- (leggi particolari, speciali o peculiari)
Pope/College / Group
Uffici Capitali (Legislatori particolari)
- I vescovi diocesani
- Capo di porzioni del Popolo di Dio
- e.g. prelatura territoriale o un vicariato apostolico
- I Pastori
- Organismi collegiali
- I concili particolari
- Le conferenze episcopali
- I moderatori superiori ed i capitoli generali degli istituti religiosi clericali di Diritto pontificio
- hanno potestà legislativa sui membri del loro istituto.
bishops / heads / pastors / collegial / councils / conferences / pontifical-right
Legislazione delegata (vedi can. 30)
- nei casi particulare, la autorita’ legislativa puo’ delegare la competenza legislativa
- a una persona o gruppo che hanno potere esecutivo
- nei casi speciali, con una competenza particulare.
competence / executive / special
Promulgazione
- è l’atto ufficiale e pubblico
- con il quale viene istituita una legge
- e stabilito in modo autentico il suo testo.
offical / institues / text
Obblighi
- L’imperatività della legge canonica
- comporta sempre un obbligo morale
imperativity / moral