ch5 pag 12 a 16 Flashcards

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Q

L’AZIENDA

A

Azienda, impresa e società sono concetti differenti in quanto la SOCIETA’ è una forma organizzativa in via associata per lo svolgimento dell’attività d’impresa. L’AZIENDA invece, è un complesso di beni strumentali che l’imprenditore organizza per svolgere l’attività d’impresa. I beni possono essere: i locali, i macchinari, le materie prime, le merci, ecc. Non possono essere considerati beni aziendali i beni dell’imprenditore che non sono destinati allo svolgimento dell’attività d’impresa. L’imprenditore però può disporre di beni di proprietà di terzi, purché impiegati nell’attività d’impresa, ad esempio i locali dell’impresa presi in affitto, oppure il caso in cui il socio conferisce un bene in godimento e non in proprietà, quindi è come se il socio prestasse un bene alla società e permettesse alla stessa di goderne. La proprietà rimane al socio, ma il bene conferito, ora è un bene aziendale. Il valore dell’azienda però, non dipende solo dai beni impiegati, ma essa ha un valore superiore; valore che prende il nome di AVVIAMENTO e in tale ambito distinguiamo tra avviamento oggettivo e avviamento soggettivo:
- l’avviamento oggettivo: è quel maggior valore che dipende esclusivamente dalla combinazione dei mezzi, e delle risorse impiegate, e tali fattori permangono anche se muta il titolare dell’azienda.
- l’avviamento soggettivo: è quel maggior valore dovuto dall’abilità operativa dell’imprenditore sul mercato ed in particolare dalla sua abilità nel formarsi ed accrescere la clientela.
Per quanto riguarda poi il complesso aziendale, un’altra cosa da dire è che nell’azienda non rientrano solamente i beni su cui l’imprenditore vanta un diritto di proprietà ma rientrano a far parte dell’azienda i beni che sono inseriti nel sistema d’impresa, indipendentemente dal vincolo giuridico, indipendentemente dal diritto di proprietà.

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Q

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DELL’AZIENDA (E SUCCESSIONE NEI CONTRATTI AZIENDALI)

A

Per quanto riguarda il trasferimento dell’azienda, il nostro ordinamento giuridico pone l’interesse al mantenimento dell’unità economica dell’azienda. Ciò significa che, quando noi cediamo un’azienda, stiamo cedendo anche i contratti dell’imprenditore, debiti, crediti etc. In realtà, tutti questi istituti, ovvero la cessione del contratto, la cessione del credito, sono istituti che esistono nel diritto privato ed hanno una serie di regole. Alcune di queste regole sono tutte ferme nella circolazione dell’azienda, altre no. La deroga a queste norme di diritto privato è giustificata da una finalità ben precisa che è quella di consentire la continuazione dell’attività aziendale nella maniera più inalterata possibile.
Quindi il legislatore quando prevede il sub-ingresso dell’acquirente nei contratti dell’alienante, lo fa perché vuole far sì che il nuovo imprenditore si trovi nella stessa situazione in cui si trovava l’imprenditore precedente. L’acquirente dell’azienda subentra dunque in tutti i contratti conclusi o in via di esecuzione dell’alienante, esclusi però i contratti di carattere personale. I contratti di carattere personale non sono contratti privati dell’imprenditore, ma sono sempre contratti che riguardano l’azienda, ovvero sono quei contratti che sono caratterizzati dal cosiddetto INTUITU PERSONAE, ovvero contratti intrasmissibili che si estinguono con la morte del soggetto, salvo diversa disposizione di legge.
Al terzo contraente, ovvero il fornitore, il cliente, ecc. è riconosciuto il diritto di recedere dal contratto entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento dell’azienda se sussiste una giusta causa. Il recesso non determina il ritorno del contratto in testa all’alienante, ma il terzo contraente può solo chiedere il risarcimento dei danni all’alienante dando la prova che questi non ha osservato la normale cautela nella scelta dell’acquirente dell’azienda. Tutto questo chiaramente favorisce il mantenimento della continuità aziendale.
Ovviamente quando parliamo di circolazione dell’azienda, l’es. classico è quello della vendita.
L’azienda quindi può essere venduta, conferita in società, donata, o sulla stessa possono essere costituiti diritti reali di godimento a favore di terzi. Per aversi trasferimento di azienda non è necessario che l’atto di disposizione comprenda l’intero complesso aziendale. Il trasferimento è valido anche quando l’imprenditore trasferisce solo un ramo della sua azienda, purché dotato di organicità operativa, ovvero idoneo ad essere utilizzato per l’esercizio dell’attività di impresa. È importante però che i beni esclusi dal trasferimento non alterino l’unità economica e funzionale di quella data azienda.
I contratti di trasferimento o la cessione in godimento dell’azienda sono validi solo se stipulati nelle forme stabilite dalla legge. Ad esempio, per il trasferimento di beni immobili all’acquirente, sarà necessaria la forma scritta a pena di nullità. Inoltre, dovranno essere rispettate le regole di forma proprie del tipo di negozio posto in essere, ad esempio, il conferimento dell’azienda in una società di capitali dovrà avvenire sempre per atto pubblico a pena di nullità. È previsto che ogni atto sia provato per iscritto solo per le imprese soggette a registrazione con effetti di pubblicità-legale. Per tali imprese, i contratti di trasferimento devono essere riportati nel registro delle imprese entro 30 giorni e per ottenere l’iscrizione sarà necessario che il contratto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Gli effetti che scaturiscono dal trasferimento d’azienda sono:
- Divieto di concorrenza; -
Sub-ingresso nei contratti, nei debiti e nei crediti.

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3
Q

DIVIETO DI CONCORRENZA

A

Chi aliena un’azienda commerciale deve astenersi per un periodo massimo di 5 anni dall’iniziare una nuova impresa che possa sviare la clientela dall’azienda ceduta. Se l’azienda è agricola il divieto opera solo per le attività ad essa connesse.
La norma, quindi, contempera 2 opposte esigenze:
1) Quella dell’acquirente dell’azienda di trattenere la clientela e quindi di godere dell’avviamento.
2) Quella dell’alienante a non vedere compromessa la propria libertà di iniziativa economica oltre un determinato arco di tempo. Il divieto di concorrenza non ha carattere assoluto.
Questo significa che, se ho un’impresa che produce scarpe in Campania, potrò avviare nuova attività d’impresa che produce scarpe nel Lazio, così come potrò iniziare nuova attività d’impresa in Campania che non produce scarpe ma cappotti. È possibile però a tal proposito, che le parti pattiziamente amplino l’oggetto del divieto, il settore merceologico e anche il perimetro geografico, quindi anche il luogo in cui NON si può iniziare l’attività d’impresa. Ad esempio, colui che ha venduto l’impresa di scarpe in Campania, non potrà iniziare un’attività d’impresa che produce scarpe in tutta Italia. Abbiamo detto che il divieto di concorrenza può essere ampliato, ma esso può anche essere escluso, cioè le parti possono anche decidere di rinunciare a questo divieto di concorrenza e quindi l’acquirente potrà consentire all’alienante di iniziare un’attività d’impresa nella stessa zona, nello stesso settore anche il giorno dopo, proprio perché è un divieto relativo e derogabile. Inoltre, è vietato però prolungare oltre i 5 anni la durata del divieto e questo è applicabile non solo alla vendita volontaria, ma anche a quella coattiva, ed in questo caso il divieto graverà in testa all’imprenditore fallito.

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4
Q

CASI CONTROVERS

A

I casi controversi sono casi in cui non c’è una vendita d’azienda, un affitto d’azienda, non c’è un atto specifico, però nei fatti si realizza un trasferimento d’azienda, sono i cosiddetti trasferimenti d’azienda di fatto:
1) Ipotesi di vendita dell’intera partecipazione sociale, ovvero, io ho il 100% d’azioni, cedo il 100% di quelle azioni ad un altro soggetto. In realtà questa operazione è una cessione di quote, cessione d’azioni, però poiché le azioni sono rappresentative del capitale, quindi fa parte dell’azienda, è da ritenersi che in questo caso sia applicabile la disciplina di trasferimento d’azienda e quindi anche il divieto di concorrenza.
2) Oppure nell’ipotesi di divisione ereditaria, in cui l’imprenditore lasci in eredità l’azienda a un figlio, in questo caso c’è una successione, però poiché l’oggetto di successione è l’azienda, anche in questo caso può essere applicata la disciplina del trasferimento d’azienda.
3) Infine l’ipotesi in cui vi sia lo scioglimento di società con assegnazione di essa ad uno dei soci quale quota di liquidazione. In questo caso c’è una liquidazione, che realizza una cessione d’azienda e quindi anche in questo caso dovrebbe essere applicabile la disciplina del trasferimento d’azienda.

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5
Q

LA DISCIPLINA DEI CREDITI E DEI DEBITI

A

Crediti e debiti hanno due discipline diverse, in quanto sono due istituti diversi.
- Il debito consiste in una somma di denaro o un bene che un soggetto detto debitore DEVE DARE ad un altro soggetto detto creditore, al fine di estinguere un’obbligazione. Ad esempio, in caso di vendita dell’azienda, se un terzo ha già eseguito le sue prestazioni, residuerà un debito a carico dell’imprenditore.
- il credito invece consiste in una somma di denaro o un bene che un soggetto detto creditore DEVERICEVERE da un altro soggetto detto debitore al fine di estinguere un’obbligazione. Ad esempio, in caso di vendita dell’azienda, se l’imprenditore ha già adempiuto le obbligazioni a suo carico, residuerà un credito a suo favore da parte del terzo. Dunque, in sede di vendita dell’azienda, troverà applicazione la disciplina dei debiti e crediti aziendali.

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6
Q

CREDITI

A

Per quanto riguarda la disciplina dei crediti, la cessione del credito nel diritto privato richiede la notifica al debitore (ovvero devo notificare al soggetto che mi deve pagare che sto cedendo questo credito e che quindi non dovrà pagare me ma ad un altro soggetto.
Nell’ambito del trasferimento d’azienda, la notifica al debitore ceduto è sostituita dalla cosiddetta notifica collettiva, che è data dall’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.
Dunque, la cessione dei crediti nell’ambito dell’azienda si realizza con l’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, quindi tutti i debitori si presume che ne siano informati, e pertanto non dovranno pagare all’alienante ma all’imprenditore acquirente.
Cosa accade se pagano all’alienante? In questo caso subentra la buona o mala fede, nel senso che dice la legge, il debitore che paga in buona fede all’alienante è liberato. Viceversa, laddove il debitore paghi in mala fede, il debitore dovrà ripetere il pagamento. Quindi il debitore che non riesce a dimostrare la buona fede, laddove abbia pagato all’alienante, dovrà pagare nuovamente.

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7
Q

USUFRUTTO E AFFITTO D’AZIENDA

A

L’azienda, intesa come complesso di beni destinati allo svolgimento di un’attività di impresa, può essere oggetto di un diritto reale quale l’usufrutto; in questo caso l’usufruttuario diviene titolare di particolari poteri- doveri necessari per consentire all’usufruttuario la libertà operativa necessaria per gestire proficuamente l’impresa e per tutelare l’interesse del concedente a che non sia menomata l’efficienza del complesso aziendale, che dovrà a lui tornare alla fine del rapporto.
L’usufruttuario deve esercitare l’azienda sotto la ditta che la contraddistingue; deve condurre l’azienda senza modificarne la destinazione ed in modo di conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte.
La violazione di tali obblighi determina la cessazione dell’usufrutto per abuso dell’usufruttuario. L’usufruttuario potrà acquistare ed immettere nell’azienda nuovi beni; beni che diventano di proprietà del nudo proprietario e sui quali l’usufruttario avrà diritto di godimento e di potere di disposizione.
Al termine dell’usufrutto l’azienda, perciò, risulterà composta in tutto o in parte da beni diversi da quelli originari.
È pertanto previsto che venga redatto un inventario all’inizio e alla fine dell’usufrutto e che la differenza fra le due consistenze venga regolata in denaro, sulla base dei valori correnti, al termine dell’usufrutto.
La disciplina prevista per l’usufrutto si applica anche all’affitto di azienda.
Sia all’usufrutto che all’ affitto di azienda si applicano il divieto di concorrenza e la disciplina nei contratti aziendali.
Il nudo proprietario ed il locatore sono perciò tenuti a non iniziare una nuova impresa idonea a sviare la clientela per la durata dell’usufrutto e dell’affitto. Inoltre, l’usufruttuario o l’affittuario subentrano automaticamente nei contratti aziendali per la durata dell’usufrutto o dell’affitto.
Si applica invece solo all’usufrutto e non all’affitto la disciplina dei crediti aziendali.
Non si applica, infine, né all’usufrutto né all’affitto di azienda la disciplina dettata per i debiti aziendali. Perciò, dei debiti aziendali anteriori alla costituzione dell’usufrutto o dell’affitto, risponderanno esclusivamente il nudo proprietario o il locatore, salvo che per i debiti di lavoro espressamente accollati anche al titolare del diritto di godimento

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Q

DEBITI

A

Diversa è la disciplina riguardante i debiti aziendali: È mantenuto fermo il principio generale per cui NON è ammesso il mutamento del debitore senza il consenso del creditore, ovvero l’alienante non è liberato da tali debiti se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Per le sole aziende commerciali è derogato (cioè non è più valido) il principio secondo cui ciascuno risponde solo delle obbligazioni da lui assunte. Pertanto, è previsto che nel trasferimento di un’azienda commerciale, risponde dei debiti anche l’acquirente dell’azienda, se tali debiti risultano dai libri contabili. Perciò, l’acquirente di un’azienda commerciale risponde in solido con l’alienante nei confronti dei creditori che non abbiano consentito alla liberazione di quest’ultimo.
C’è però un ECCEZIONE a questo principio, infatti una disciplina più favorevole per i lavoratori è prevista per i debiti di lavoro, in quanto di questi debiti, l’acquirente dell’azienda ne risponde in solido con l’alienante anche se non risultano dalle scritture contabili.

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