ch1 pag 1-2 Flashcards

1
Q

L’IMPRENDITORE

A

L’imprenditore è disciplinato dall’art.2082 cc. secondo cui è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Il cc distingue l’impresa e l’imprenditore in base a 3 criteri: In base all’ OGGETTO DELL’IMPRESA, per cui abbiamo l’imprenditore agricolo e commerciale. In base alle DIMENSIONI DELL’IMPRESA, dove abbiamo il piccolo imprenditore e l’imprenditore medio-grande, anche se il codice civile individua il piccolo imprenditore. Una vera e propria nozione di imprenditore medio-grande non c’è, perché la legge fallimentare disciplina l’imprenditore mediogrande come quell’imprenditore commerciale che supera determinate soglie di fallimento. Infine, il terzo criterio di differenziazione è in base alla NATURA DEL SOGGETTO CHE ESERCITA L’ATTIVITA’ DI IMPRESA, e quindi possiamo avere imprese societarie, imprese individuali e imprese pubbliche. L’imprenditore è soggetto allo statuto generale dell’imprenditore che ne disciplina l’azienda, i segni distintivi e la concorrenza. A questo fa riferimento lo statuto dell’imprenditore commerciale a cui è soggetto solo l’imprenditore commerciale e ne disciplina l’iscrizione nel registro delle imprese, la pubblicità legale, le scritture contabili e il fallimento.

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Q

I requisiti

A

1) Il requisito minimo affinchè un soggetto sia esposto alla disciplina dell’imprenditore è l’esercizio di un’attività economica in modo stabile volta a creare nuova ricchezza e nuova utilità. Svolgere attività produttiva non significa solamente creazione materiale; si pensi ad esempio ad un’impresa di trasporto che si limita a spostare beni/servizi da un luogo all’altro, essa non produce nuova utilità ma soddisfa comunque il requisito minimo dell’art. 2082 in riferimento allo scambio di beni e servizi. Si parla, poi, di attività di mero godimento. Il mero godimento di beni non costituisce attività di impresa, perché non dà luogo alla produzione di beni o servizi. Es. Se ho un immobile e lo fitto, non divento imprenditore, perché non sto producendo ricchezza, ma mi sto limitando a dare in fitto un appartamento. Viceversa, la gestione di un residence che prevede una serie di servizi accessori è attività di impresa.
2) Il secondo requisito è quello dell’organizzazione. Tale requisito richiama la teoria economica classica in cui si fa riferimento a capitale e lavoro. Per lavoro si intende la manodopera propria e/o altrui mentre per capitale si intendono le risorse finanziarie. Se c’è l’utilizzo combinato di queste due risorse allora possiamo dire che il fattore organizzazione è soddisfatto. Ci si chiede se è imprenditore il soggetto che non utilizza lavoro altrui e le risorse finanziarie. Es. Si pensi ad operatori economici autonomi come elettricisti, idraulici, ecc. La risposta dovrebbe essere negativa perché la semplice organizzazione ai fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata attività imprenditoriale, anche perché il fattore organizzazione richiede che ci sia almeno un accenno a quel criterio di “etero organizzazione” che riguarda il fattore capitale e lavoro.
3) Il terzo requisito è quello dell’economicità che non coincide con lo scopo di lucro. Per aversi economicità è essenziale che la produzione sia condotta secondo modalità che consentano quantomeno il pareggio tra costi e ricavi. Questo prende il nome di METODO ECONOMICO. E’ però importante precisare che se 1 anno, 2 o 3 l’impresa non riesce a coprire i costi con i ricavi, il soggetto non prende la qualità di imprenditore.
4) L’ultimo requisito è quello della professionalità. Ciò vuol dire esercitare la professione di imprenditore in modo abituale e non occasionale. Generalmente non è imprenditore chi compie un’isolata operazione d’acquisto e di successiva rivendita di merci, ma c’è un’eccezione. Qualora si tratti di un unico affare, se questo comporta il compimento di operazioni molteplici, come ad esempio l’acquisto di un immobile allo stato grezzo per completarlo e rivenderlo in singoli appartamenti, l’autore di queste operazioni è legittimato ad essere classificato come imprenditore. L’abitualità, inoltre, non impone che l’imprenditore svolga l’attività d’impresa tutto l’anno, come ad esempio il caso di stabilimenti balneari o impianti sciistici, ma che si ripeta costantemente nel corso del tempo.

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3
Q

Impresa e professioni intellettuali

A

il professionista, nel nostro ordinamento non viene mai considerato imprenditore per libera scelta del legislatore. Anche se il professionista può esercitare la propria professione con metodo economico, con organizzazione e con professionalità. Nonostante ciò, chi svolge un’attività professionale come ad esempio il commercialista, il medico, l’avvocato, ecc. non è mai considerato imprenditore, eccetto in alcuni casi, ovvero quando figura il medico che gestisce una clinica privata nella quale opera o il professore titolare di una scuola privata nella quale insegna, ecc. Per quanto riguarda il problema dell’impresa illecita, ci si chiede se un soggetto che svolge un’attività illecita può essere classificato come imprenditore. La premessa da fare è che abbiamo due tipi di impresa in contrasto con l’ordinamento giuridico:
- L’impresa illegale: cioè, quell’impresa che esercita un’attività svolta irregolarmente perché gestita senza autorizzazione o licenza, ma che comunque ti permette di essere considerato imprenditore e, quindi, assoggettabile alle procedure concorsuali in caso di insolvenza.
- Abbiamo poi l’impresa illecita: cioè, quell’impresa che svolge un’attività vietata. Penso ad esempio all’impresa che ha per oggetto lo sfruttamento della prostituzione, il traffico di droga, ecc. ma anche in questi casi lo svolgimento di tali attività, se pur in contrasto con l’ordinamento giuridico, ti permettono di acquisire la qualità di imprenditore commerciale. Ma chi pone in essere atti illeciti non può ovviamente beneficiare delle norme a tutela dell’imprenditore nei confronti dei terzi (concorrenza sleale, segni distintivi, disciplina dell’azienda) ma è essere assoggettato al fallimento.

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