ch2 pag 2 a 6 Flashcards

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Q

IMPRENDITORE AGRICOLO

A

L’imprenditore agricolo è disciplinato dall’art.2135 cc. Per l’imprenditore agricolo il nostro ordinamento giuridico ha previsto un trattamento di favore rispetto all’imprenditore commerciale, in quanto lo esclude dal fallimento e dalle procedure concorsuali, ma non dalla disciplina del sovraindebitamento.
L’imprenditore agricolo inoltre non è tenuto a redigere le scritture contabili, previste invece per l’imprenditore commerciale, però ha l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, in una sezione speciale avente efficacia di pubblicità legale, anche se originariamente aveva efficacia di pubblicità notizia.
Pubblicità legale significa che gli atti iscritti sono opponibili a terzi, ovvero i terzi non possono dichiarare l’ignoranza dell’atto iscritto, ovvero non possono dichiarare di non esserne a conoscenza.
L’imprenditore agricolo gode di una posizione privilegiata rispetto all’imprenditore commerciale, in quanto egli si serve di persone, capitali e risorse esattamente come l’imprenditore commerciale ma a differenza di quest’ultimo, l’imprenditore agricolo è esonerato dal fallimento.
L’imprenditore agricolo secondo l’art.2135 cc. è colui che esercita una delle seguenti attività:
1) Coltivazione del fondo.
2) Silvicoltura.
3) Allevamento di animali.
4) Attività connesse.
Le prime 3 sono le attività essenziali. Queste, nel corso del tempo, hanno subito un’evoluzione dettata dal progresso tecnologico, che consente di ottenere prodotti agricoli con metodi che prescindono dallo sfruttamento della terra. Si pensi ad esempio alle coltivazioni artificiali o fuori terra, che svolte al chiuso (in serra) e con l’ausilio di apparecchiature, creano condizioni favorevoli per un rapido sviluppo. Per coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali si intendono attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o una fase di esso. Inoltre all’imprenditore agricolo è stato equiparato l’imprenditore ittico, ovvero colui che esercita attività di pesca.
Per quanto riguarda le attività connesse, queste sono considerate attività agricole purché l’imprenditore svolga già una delle 3 attività agricole essenziali. Il nostro ordinamento individua le attività connesse come tutte quelle attività dirette alla manipolazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di quei prodotti che si sono ottenuti tramite una attività essenziale.
Un’attività commerciale può qualificarsi come agricola per connessione quando sussistono 2 condizioni, una soggettiva e l’altra oggettiva:
1) Soggettiva: Quando l’attività commerciale è esercitata da un imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa una delle tre attività agricole essenziali. Esempio: è imprenditore agricolo il viticoltore che trasforma l’uva in vino e lo immette sul mercato. Mentre invece è imprenditore commerciale il viticoltore che produce e vende formaggi.
2) Oggettiva: Quando l’attività connessa è strettamente legata a quella essenziale. Si pone inoltre l’attenzione sul criterio della prevalenza, ovvero è necessario e sufficiente che le attività connesse non prevalgano, per rilievo economico, sull’attività agricola essenziale. Per rilievo economico si intendono quei processi di trasformazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione.

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2
Q

IMPRENDITORE COMMERCIALE

A

Secondo l’articolo 2195 c.c. è imprenditore commerciale colui che esercita:
- Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi (es. imprese automobilistiche, chimiche, edili)
- Attività intermediaria nella circolazione dei beni (imprese commerciali)
- Attività di trasporto per terra, per acqua e per aria, sia di persone che di cose;
- Attività bancarie ed assicurative;
- Altre attività ausiliari delle precedenti. Rientrano in questa categoria tutte le attività strumentali a quelle finora elencate: imprese di agenzia, di deposito, di spedizione, di pubblicità ecc.

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3
Q

PICCOLO IMPRENDITORE

A

Il piccolo imprenditore è definito dall’art.2083 cc. “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”. Il piccolo imprenditore gode di agevolazioni finanziarie e tributarie, è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili e dal fallimento. La riforma fallimentare del 2006 individua alcuni parametri dimensionali al di sotto dei quali l’imprenditore non fallisce. Il piccolo imprenditore ha l’obbligo di iscriversi nel registro delle imprese con efficacia di pubblicità notizia, ovvero i fatti o gli atti iscritti servono semplicemente ad informare i terzi.
Ai sensi del Codice civile sono piccoli imprenditori:
- I coltivatori diretti del fondo (cioè, coloro che esercitano direttamente senza servirsi del lavoro altrui). - Gli artigiani.
- Piccoli commercianti.
Quindi, sono definiti piccoli imprenditori tutti coloro i quali prestano prevalentemente il proprio lavoro e quello dei componenti della propria famiglia. I requisiti affinché si possa parlare di piccolo imprenditore sono:
- L’imprenditore deve prestare il proprio lavoro in quell’attività di impresa.
- Il lavoro dell’imprenditore e quello degli eventuali familiari deve prevalere sia sul lavoro degli altri dipendenti sia sul capitale da essi investito.
Come detto, l’art.1 della legge fallimentare, individua le 3 soglie al di sotto del quale l’imprenditore non è soggetto al fallimento. I 3 requisiti sono:
1) Avere avuto nei 3 esercizi precedenti all’istanza di fallimento un attivo patrimoniale non superiore a 300.000 €, e se l’impresa opera da meno di 3 anni si considera la data di inizio dell’attività.
2) Aver avuto nei 3 esercizi precedenti all’istanza di fallimento ricavi lordi per ammontare non superiore a 200.000 €.
3) Avere un ammontare di debiti anche non scaduti, non superiore a 500.000 €. Basta aver superato anche solo 1 dei 3 limiti dimensionali per essere esposti al fallimento

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4
Q

IMPRESA ARTIGIANA

A

L’artigiano è classificato tra i piccoli imprenditori ed è stato disciplinato per la prima volta dalla legge n.860 del 1956, la quale è stata abrogata dalla legge del 1985 definita “legge quadro sull’artigianato”. Per quanto riguarda la connotazione tra le due leggi, queste sono molto simili tra loro. Oggi la legge quadro afferma che l’impresa artigiana si caratterizza per la natura artistica dei beni o servizi realizzati. L’artigiano può essere imprenditore commerciale e soprattutto laddove superi i limiti contenuti nell’art. 1 della legge fallimentare è anche soggetto a fallimento: questa è una fondamentale novità che si è avuta con la legge quadro del 1985.
Ai fini della qualifica di imprenditore artigiano, è fondamentale il ruolo che egli svolge all’interno dell’impresa e soprattutto ciò che si richiede è la prevalenza del suo lavoro rispetto a quello degli altri dipendenti. E’ dunque necessario che siano soddisfatti i requisiti richiesti dall’art. 2083 cc, in termini di prevalenza anche rispetto ai fattori impiegati nella produzione. Per quanto riguarda l’assoggettabilità al fallimento, è necessario che l’imprenditore artigiano non superi i requisiti dimensionali dell’art.1 della legge fallimentare.
L’artigiano è una figura molto particolare perché solitamente è sottratto al fallimento in quanto è difficile che un artigiano superi i parametri dimensionali della legge fallimentare. In passato l’artigiano era automaticamente sottratto al fallimento oggi questo non è più previsto. L’artigiano però non è sempre considerato piccolo imprenditore, in quanto non è necessaria la prevalenza sul fattore capitale e non sono previsti limiti quantitativi per il capitale investito. Dunque, non solo non è richiesta la prevalenza sul fattore capitale, ma non è disciplinato nemmeno un ammontare di capitale massimo da conferire. L’unico limite è il numero massimo di dipendenti, che varia da 8 a 60 a seconda dello specifico settore in cui opera l’azienda.

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5
Q

L’IMPRESA FAMILIARE

A

Si dice impresa familiare, quell’impresa in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell’imprenditore. E’ impresa individuale laddove la qualità di imprenditore è assunta solamente dal capofamiglia che però si avvale della collaborazione all’interno dell’impresa dei familiari citati. Il legislatore riconosce al coniuge e ai parenti una serie di diritti patrimoniali e amministrativi:
Tra i diritti patrimoniali riconosciamo:
- Diritto al mantenimento, in termini di sussidio mensile o di alimenti.
- Diritto di partecipazione agli utili realizzati.
- Diritto sui beni acquistati con gli utili, perché i beni che compongono l’impresa sono e restano di proprietà dell’imprenditore.
Nell’ambito dei diritti amministrativi, invece, c’è una distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Gli atti di ordinaria amministrazione spettano esclusivamente all’imprenditore, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è previsto che questi siano adottati a maggioranza tra l’imprenditore e tutti coloro che partecipano all’attività dell’impresa. Maggioranza che si presume essere per teste perché non c’è una suddivisione di quote di capitale. Inoltre sussiste anche un diritto di prelazione in caso di vendita dell’azienda (es. se l’imprenditore decide di alienare l’azienda deve prima offrirla in vendita ai familiari).

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6
Q

L’IMPRESA SOCIETARIA

A

L’impresa societaria è la forma classica di esercizio collettivo dell’attività di impresa ed è caratterizzata dallo scopo di lucro. Esistono diversi tipi di società e le società semplici sono utilizzate solo per l’esercizio di attività NON COMMERCIALI, mentre gli altri tipi di società possono svolgere sia attività agricola che attività commerciale.

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7
Q

L’IMPRESA PUBBLICA

A

L’attività d’impresa può essere svolta anche dallo Stato e dagli altri enti pubblici. Questa attività prende il nome di impresa pubblica. Come detto lo Stato interviene direttamente nell’esercizio di attività impresa e lo fa secondo diversa forme:
- Società a partecipazione pubblica: sono delle vere e proprie imprese societarie che laddove svolgono attività commerciale sono soggette sia allo statuto generale dell’imprenditore, sia allo statuto dell’imprenditore commerciale. Lo Stato o altro ente pubblico (es. Regioni, Comuni, città metropolitane) costituisce una società oppure acquista una partecipazione di controllo in una società già esistente, quindi esso diventa azionista della società in questione. Solitamente queste sono società per azioni, ma potrebbe trattarsi anche di una società a responsabilità limitata. Quindi le società a partecipazione pubblica sono regolate dallo statuto dell’imprenditore e dallo statuto dell’imprenditore commerciale se l’attività è appunto commerciale e di conseguenza sono anche soggetti al fallimento (se sussistono i presupposti), questo è il motivo per il quale le società a partecipazione pubblica non possono essere società di persone.
- Enti pubblici economici:sono degli enti pubblici che svolgono attività di impresa come oggetto principale o esclusivo. Gli enti pubblici economici sono ad esempio (Ferrovie dello Stato, Eni, Enel, ecc.) e non si presentano formalmente come società però possono svolgere attività d’impresa; si tratta quindi, di enti pubblici che sono soggetti allo statuto dell’imprenditore; non sono assoggettati al fallimento ma alla liquidazione coatta amministrativa.
- Società imprese-organo: Sono delle società dove lo Stato o l’ente pubblico esercita l’attività di impresa servendosi di una struttura organizzativa propria dotata di autonomia decisionale e contabile. Gli enti titolari di imprese-organo sono esonerati dall’iscrizione nel registro delle imprese

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8
Q

ATTIVITA’ COMMERCIALI SVOLTE DA ASSOCIAZIONI

A

Anche un’ associazione o una fondazione può svolgere attività imprenditoriale, e di conseguenza può anche essere assoggettata al fallimento. In particolare per quanto riguarda le associazioni, si distingue tra:
- Associazioni che svolgono attività di impresa in via principale.
- Associazioni che svolgono attività di impresa in via accessoria. Sia che svolga un’attività di impresa in via principale, sia che lo faccia in via accessoria, è comunque qualificabile come attività imprenditoriale e se essa è commerciale è anche soggetta al fallimento in caso di insolvenza.
C’è da fare una considerazione: è possibile che un’associazione svolga un’attività di impresa commerciale in via soltanto accessoria; in questo caso si potrebbe pensare che l’associazione non sia soggetta al fallimento, perché appunto svolge attività solamente accessoria; questo potrebbe far pensare alle cosiddette attività connesse dell’imprenditore agricolo. Nell’ambito dell’associazione però cioè non è possibile, perché il fatto che le attività connesse non siano considerate commerciali è previsto da una norma speciale, e laddove invece ci sia il silenzio della legge, come avviene in tema di associazioni, non è possibile estendere per analogia una norma speciale che è prevista in tema di impresa agricola e che non è valida per le associazioni. Questo per dire che l’associazione che svolge attività di impresa commerciale in via solamente accessoria è comunque considerata attività imprenditoriale e può essere soggetta al fallimento.

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9
Q

L’IMPRESA SOCIALE

A

Un’impresa è definita sociale quando risponde essenzialmente a tre requisiti:
1) Lo svolgimento in via stabile e continuativa dell’attività di produzione di beni e servizi di interesse generale, laddove per interesse generale si intendono i settori dell’istruzione, dell’assistenza sociale, assistenza agli anziani, ecc.
2) Assenza di scopo di lucro.
3) Avere finalità civiche e altruistiche.
Gli utili e gli avanzi di gestione NON possono essere ripartiti liberamente tra i soci ma devono essere destinati o all’incremento del patrimonio dell’impresa sociale o devono essere devoluti ad altri enti che appartengono al terzo settore. In caso di cessazione dell’impresa il patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni NON lucrative come società di volontariato, comitati, ecc. Può essere impiegato qualsiasi tipo societario e più imprese insieme possono formare un gruppo di imprese. Non sono considerate imprese sociali quelle che erogano beni e servizi esclusivamente a favore dei propri soci. Un privilegio concesso alle imprese sociali è la possibilità di limitare la responsabilità patrimoniale dei partecipanti. Più precisamente: se l’impresa è dotata di un patrimonio di almeno 20.000 euro, delle obbligazioni assunte risponde solamente la società col suo patrimonio; mentre se il patrimonio scende al di sotto dei 13.333 euro, delle obbligazioni assunte rispondono anche coloro che hanno agito per nome e per conto dell’impresa. Le imprese sociali sono soggette a regole speciali:
- Devono iscriversi in un’apposita sezione del registro delle imprese.
- Devono redigere le scritture contabili.
- In caso di insolvenza sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa e non al fallimento.
Inoltre, le organizzazioni che intendono assumere la qualifica di impresa sociale devono costituirsi per atto pubblico e tale atto deve contenere l’oggetto sociale, deve enunciare l’assenza dello scopo di lucro, deve indicare la denominazione dell’ente e disciplinare le modalità di ammissione/esclusione dei soci. L’impresa sociale è soggetta a dei controlli sia interni che esterni, in particolare, per quanto riguarda il controllo esterno, è soggetta alla vigilanza del Ministero del lavoro; per quanto riguarda il controllo interno, invece, esso è affidato ad uno o più revisori che si occupano del controllo contabile, e ad uno o più sindaci che si occupano del controllo sulla gestione. Inoltre il Ministero del lavoro può disporre la perdita della qualifica se riscontra violazioni della disciplina come ad esempio lo scopo di lucro, e ne consegue la cancellazione dal registro delle imprese e l’obbligo di devolvere il patrimonio ad enti NON lucrativi.

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