ch4 pag 8 a 12 Flashcards

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Q

IL REGISTRO DELLE IMPRESE

A

Il registro delle imprese è uno strumento di pubblicità legale che è entrato in vigore nel 1993. Prima di allora tale istituto è rimasto inoperante per oltre 50 anni, periodo nel quale ha trovato applicazione il regime transitorio che prevedeva l’iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale, ed era caratterizzato dall’esonero temporaneo dall’iscrizione per gli imprenditori commerciali individuali. Dunque, il registro delle imprese entra in vigore nel 1993. Si tratta di uno strumento che corrisponde ad una duplice finalità:
1) Serve ad offrire informazioni veritiere agli imprenditori quando entrano in contatto con le altre imprese operanti sul mercato.
2) Ha effetti di Pubblicità legale, cioè, significa che gli atti iscritti sono opponibili a terzi, ovvero i terzi non possono dichiarare l’ignoranza dell’atto iscritto, cioè non possono dichiarare di non esserne a conoscenza. Il registro delle imprese è composto da due sezioni, una sezione ordinaria e varie sezioni speciali.
Nella SEZIONE ORDINARIA si iscrivono tendenzialmente:
- Tutti gli imprenditori commerciali medio-grandi, cioè, tutti quegli imprenditori che superano le soglie dimensionali previste dall’art. 1 della Legge fallimentare.
- Tutte le società commerciali tranne quella semplice indipendentemente dal tipo di attività esercitata. Quindi la società per azioni che svolge attività agricola si iscrive nella sezione ordinaria e non in quella speciale. In quella speciale si iscrive l’imprenditore agricolo (persona fisica), così come la società semplice che svolge attività agricola.
- I gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE).
- I consorzi con attività esterna.
- Società estere con sede in Italia.
Nelle SEZIONI SPECIALI si iscrivono:
- Gli Imprenditori agricoli individuali.
- I Piccoli imprenditori.
- Le imprese sociali.
- Le società tra professionisti (società tra avvocati, società di ingegneria ecc.).
- Le società di capitali in lingua straniera.

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Q

PUBBLICITA’ LEGALE

A

Per quanto riguarda gli effetti dell’iscrizione bisogna distinguere fra iscrizione nella sezione ordinaria o speciale. L’iscrizione nella sezione ordinaria ha funzione di pubblicità legale. Cioè, significa che gli atti iscritti sono opponibili a terzi, ovvero i terzi non possono dichiarare l’ignoranza dell’atto iscritto, cioè non possono dichiarare di non esserne a conoscenza, e in questo senso abbiamo tre forme di efficacia:
- Efficacia dichiarativa.
- Efficacia costitutiva.
- Efficacia normativa.
Per quanto riguarda l’Efficacia Dichiarativa diciamo che di regola l’iscrizione ha solo efficacia dichiarativa, ovvero gli atti e i fatti iscritti sono opponibili a chiunque e lo sono dal momento stesso della registrazione, quindi i terzi non potranno contestare l’ignoranza dell’atto o del fatto iscritto. Un’eccezione a tale regola è prevista per le società di capitali, in quanto l’opponibilità diventa piena dopo 15 giorni dall’ iscrizione.
Per Efficacia Costitutiva invece si dice che l’iscrizione dell’atto o fatto nel registro delle imprese è condizione di esistenza dell’atto stesso; pertanto, quell’atto o fatto, prima dell’iscrizione non esiste. Ad esempio, l’iscrizione dell’atto costitutivo di una s.p.a. che viene ad esistenza solo dopo l’iscrizione, in quanto prima abbiamo solo un contratto che è retto dai principi generali del diritto privato. Si parla inoltre di efficacia costitutiva totale o parziale:
Totale, è quando l’iscrizione di quell‘ atto o fatto è condizione di esistenza erga omnes (cioè, verso tutti);
Parziale, quando è condizione di esistenza solo verso terzi. Pertanto, quell’atto o fatto esiste tra le parti ma non esiste per i terzi. Se una delle parti viola un determinato obbligo o una determinata clausola, sarà poi eventualmente esposto al risarcimento dei danni alla controparte.
Per Efficacia Normativa invece, si intende che l’iscrizione di quell’ atto o fatto è presupposto per l’applicazione di un determinato regime giuridico. La società in nome collettivo iscritta nel registro delle imprese è definita società in nome collettivo regolare e godrà di norme autonome (beneficio di escussione). La società in nome collettivo non iscritta nel registro soffre invece del regime più sfavorevole previsto per la società semplice e verrà definita società in nome collettivo irregolare; la società è comunque esistente. Analogo discorso vale per la società in accomandita semplice.
L’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese ha solo funzione di pubblicità notizia e certificazione anagrafica, vale a dire che l’iscrizione consente di prendere conoscenza dell’atto o del fatto iscritto ma non lo rende opponibile ai terzi.

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Q

Cosa è soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese?

A

I fatti e gli atti da registrare sono diversi a seconda delle norme e della struttura dell’impresa. In generale vanno iscritti tutti i fatti che riguardano i profili organizzativi, strutturali e di governance della società, come ad esempio la ditta, l’oggetto, la sede, l’inizio e fine dell’attività, l’atto costitutivo e le relative modificazioni di esso, ecc. Per gli imprenditori individuali vanno iscritte le loro generalità anagrafiche, l’eventuale esistenza di ausiliari dell’imprenditore, come ad esempio l’institore, ecc. L’iscrizione è eseguita su domanda dell’interessato ma può avvenire anche di UFFICIO se essa è obbligatoria e l’interessato non vi provvede. Di UFFICIO può avvenire anche la cancellazione se non esistono le condizioni richieste dalla legge. Prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio del registro deve controllare che la documentazione è formalmente regolare. L’iscrizione avviene mediante l’inserimento dei dati nella memoria dell’elaboratore elettronico e questi dati sono messi a disposizione del pubblico. L’inosservanza dell’obbligo di registrazione è punita con sanzioni pecuniarie amministrative.

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4
Q

LE SCRITTURE CONTABILI

A

Esse rappresentano uno strumento chiave della vita di tutte le imprese e oltre a rappresentare un obbligo per gli imprenditori commerciali, esse contribuiscono a rendere efficiente la gestione dell’impresa. Le scritture contabili sono tenute da ogni imprenditore. La norma stabilisce che devono essere tenuti determinati libri contabili, ovvero il libro giornale e il libro degli inventari.
IL LIBRO GIORNALE è un registro dove vengono indicate giorno per giorno cronologicamente le operazioni relative all’esercizio d’impresa. Ci sarebbe anche una terza scrittura contabile obbligatoria secondo parte della dottrina, cioè il LIBRO MASTRO che è un registro della contabilità in cui sono riuniti tutti i conti (mastrini) che compongono il sistema contabile.
IL LIBRO DEGLI INVENTARI: è invece un registro che deve essere redatto all’inizio dell’esercizio d’impresa e successivamente ogni anno. L’inventario ha la funzione di fornire il quadro della situazione patrimoniale dell’imprenditore. L’inventario si chiude con il bilancio comprensivo dello STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO.
Dove lo Stato Patrimoniale indica la situazione del patrimonio alla fine di ogni anno. Mentre il Conto Economico indica gli utili conseguiti o le perdite sofferte nello stesso anno. Esistono poi altri tipi di scritture contabili come, ad esempio, IL LIBRO CASSA che registra le entrate e le uscite di denaro e il LIBRO MAGAZZINO che registra le entrate e le uscite di merci.

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5
Q

PERSONALITA’ DELL’OBBLIGO

A

Come detto l’imprenditore commerciale è soggetto all’obbligo di tenuta delle scritture contabili e a tal proposito si parla anche di personalità dell’obbligo che sta a significare che in ogni tipo di impresa, l’obbligo della tenuta delle scritture ricade su determinate persone; nel caso di imprenditore individuale l’obbligo ricade sull’imprenditore, però laddove ci sia l’institore anche quest’ultimo è soggetto all’obbligo di tenere le scritture contabili, sono cioè solidalmente obbligati. Nel caso di impresa familiare l’obbligo ricade solo sul capofamiglia poiché resta un’impresa individuale. Se si tratta di impresa societaria l’obbligo ricade sugli amministratori.

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6
Q

TENUTA DELLLE SCRITTURE CONTABILI

A

Per garantire la veridicità delle scritture contabili e impedire che esse siano alterate è imposta l’osservanza di determinate regole formali e sostanziali. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere solo numerati pagina per pagina. Tutte le scritture devono essere tenute senza spazi bianchi ed in modo che le cancellature siano comunque leggibili. L’inosservanza di tali regole rende le scritture irregolari e quindi giuridicamente irrilevanti. Le scritture contabili devono essere conservate per 10 anni e lo si può fare anche su supporti informatici.

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7
Q

EFFICACIA PROBATORIA DELLE SCRITTURE CONTABILI

A

Le scritture contabili costituiscono dei mezzi di prova che possono essere utilizzati in tal senso. Il principio generale è che esse fanno sempre prova contro l’imprenditore e infatti una dottrina diceva che esse equivalgono ad una confessione dell’imprenditore, poiché, nel momento in cui l’imprenditore scrive qualcosa nelle scritture contabili, ciò che scrive può essere utilizzato contro di lui. È importante specificare che nel caso in cui le scritture contabili siano state tenute in maniera irregolare, non impedisce ai terzi di utilizzarle contro l’imprenditore ugualmente. Ovviamente i terzi che vogliono utilizzarle come mezzi di prova contro l’imprenditore non possono scinderne il contenuto; quindi, non potranno avvalersi soltanto di parte del contenuto a loro favorevole ma dovranno far valere tutte le scritture contabili inerenti. Le scritture contabili possono fare prova anche a favore dell’imprenditore purché ricorrano determinate condizioni:
- Che siano state regolarmente tenute.
- Che la controversia riguardi l’attività d’impresa.
- Che la controparte sia un imprenditore commerciale in modo tale che anch’egli sia tenuto alle scritture contabili e che quindi che si possa fare un raffronto tra le due scritture. A tal proposito ci sono stati dei precedenti in giurisprudenza; ovvero il caso in cui la controparte è un imprenditore non soggetto all’obbligo di tenuta delle scritture contabili, ma le tiene spontaneamente. Ci si chiede se l’imprenditore possa utilizzare le scritture contro il convenuto. Tale caso ha fatto discutere ma si è preferita la risposta affermativa.

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8
Q
A
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9
Q

DIFFERENZA TRA ESIBIZIONE E COMUNICAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

A

Le scritture contabili in una controversia vengono mostrate in due diversi modi: con l’esibizione o con la comunicazione.
L’esibizione è la forma più semplice di dimostrarle ed essa è ordinata dal giudice, che le consulta.
La comunicazione è una forma molto più grave; essa non è ordinata dal giudice, ma direttamente dalla controparte e non riguarda solo le scritture contabili rilevanti ma riguarda tutte le scritture contabili tenute dall’imprenditore. La comunicazione può essere fatta solo in alcuni casi previsti dalla legge, ad esempio in caso di scioglimento della società.

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10
Q

RAPPRESENTANZA COMMERCIALE DELL’IMPRENDITORE

A

L’imprenditore nell’ esercizio della sua attività d’impresa si avvale della collaborazione di tanti soggetti investiti di determinate cariche, ed essi sono inseriti all’interno del sistema d’impresa. Tali soggetti sono gli ausiliari subordinati e gli ausiliari autonomi. Gli ausiliari subordinati sono quelli che si collocano in una posizione subordinata rispetto all’imprenditore e sono inseriti stabilmente, e non in maniera occasionale, all’interno della gestione dell’impresa. Essi prendono il nome di institori, procuratori e commessi ed hanno un rilevante elemento in comune , ovvero la rappresentanza commerciale dell’imprenditore; vale a dire che queste tre figure, seppur con mansioni diverse, hanno il potere dispendere il nome dell’imprenditore agendo per lui.

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11
Q

INSTITORE

A

E’ quel soggetto nominato dall’imprenditore e posto a capo dell’impresa, di una filiale o di un settore produttivo. Lo si può trovare al vertice assoluto laddove sia messo a capo dell’impresa, o al vertice relativo laddove sia preposto solo ad una sede della stessa. All’interno di un’impresa ci possono essere contemporaneamente più institori; 1) si pensi ad un’impresa con più sedi, o 2) più institori all’interno della stessa sede. In questo caso, essi collaborano tra di loro a seconda che la procura institoria li abbia investiti in maniera disgiunta o congiunta. La procura institoria è l’atto con cui tali soggetti sono investiti dell’ufficio di institore ed essa deve essere iscritta nel registro delle imprese. Nel silenzio della procura institoria più institori operano disgiuntamente, cioè, ciascuno di essi avrà il potere di compiere un determinato atto senza dover richiedere il consenso degli altri institori. Se l’imprenditore vuole invece che gli institori operino congiuntamente lo deve indicare all’interno della procura institoria fermo restando che ciò che è scritto in tale atto potrà essere sempre modificato, ovvero l’imprenditore ha la facoltà di limitare o ampliare i poteri dell’institore anche in un secondo momento purché se ne dia pubblicità all’interno del registro delle imprese. L’institore ha il potere-dovere di gestione e inoltre ha alcuni obblighi specifici come quello della tenuta delle scritture contabili, di eseguire le esibizioni richieste. Ogni qualvolta l’imprenditore sia tenuto a compiere determinate iscrizioni nel registro delle imprese, ci sarà la responsabilità solidale dell’institore, ed in caso di fallimento dell’imprenditore, le sanzioni penali troveranno applicazione anche nei confronti dell’institore. Dunque, l’institore non è soggetto a fallimento perché a fallire è solo l’imprenditore ma è assoggettabile alle sanzioni penali previste dalla legge. La mancata o errata tenuta delle scritture contabili nel caso di fallimento ha come effetto la condanna per bancarotta semplice o fraudolenta. In realtà ci sarebbe un caso in cui l’institore potrebbe fallire, ovvero quando viene provata l’esistenza di un vincolo societario tra un imprenditore palese e un imprenditore occulto. Si poterebbe infatti applicare l’art. 147 della legge fallimentare ed avere il fallimento della società occulta e il fallimento dei soci occulti; potrebbe avvenire che in realtà imprenditore ed institore siano soci occulti di una società di fatto occulta e abbiano mascherato questa società dando la nomina degli institori. Tutto ciò è sempre soggetto a prove che devono essere inconfutabili. L’institore può compiere sia gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione ma con dei limiti perché per esempio non può alienare o ipotecare i beni dell’ impresa e non può vendere o affittare l’azienda ;tuttavia anche ciò può essere derogato se vi è una procura speciale, cioè ci deve essere un atto del notaio che si aggiunge a quella che è la procura institoria e che deve menzionare espressamente il potere di quell’institore di ipotecare determinati beni o precedere all’affitto dell’azienda. L’institore ha anche la rappresentanza processuale, cioè egli può stare in giudizio in nome e per conto dell’imprenditore sia come attore che come convenuto. La rappresentanza processuale può essere limitata purché sia indicato all’interno della procura institoria e purché di ciò ne sia data pubblicità nel registro delle imprese. Eventuali limitazioni della rappresentanza processuale non iscritte potranno essere opposte se viene provato che i terzi ne erano a conoscenza. Solo la rappresentanza processuale attiva può essere esclusa mentre la rappresentanza processuale passiva no. L’institore quando agisce nei confronti dei terzi deve comunicare ad essi la sua veste di institore; se non lo fa potrà essere personalmente obbligato nei confronti dei terzi, ma se l’atto che lui ha compiuto è pertinente all’esercizio dell’impresa, ci sarà una responsabilità in solido dell’institore e dell’imprenditore.

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12
Q

PROCURATORE

A

È quel soggetto di grado inferiore all’institore in quanto non è posto a capo dell’impresa, ma ha il potere di compiere tutti gli atti di gestione pertinenti al settore in cui opera. Il procuratore è investito di rappresentanza commerciale, ma solo sostanziale e non processuale. Dunque, mentre l’institore è a capo di un’impresa, una sede o un ramo dell’azienda, il procuratore è posto a capo di un settore (direttore acquisti, direttore delle risorse umane, ecc.). Inoltre, essi non hanno obblighi di tenuta delle scritture contabili.

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13
Q

COMMESSI

A

Essi sono ausiliari a cui sono affidate mansioni esecutive o materiali. Esempio: l’impiegato di banca, l’addetto agli sportelli, ecc. I commessi non possono esigere il prezzo delle merci, nè concedere dilazioni di pagamento o sconti, in base alla propria mansione. L’imprenditore inoltre può limitare o ampliare i suoi poteri. L’atto di nomina del commesso non è soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese, fermo restando che la qualità di commesso potrà essere, in un’eventuale controversia, portata a conoscenza dei terzi.

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