17. RISOLUZIONE E RESCISSIONE DEL CONTRATTO Flashcards
risoluzione
- scioglimento del contratto
- vicenda del rapporto contrattuale
- contratto in se resta valido, ma il rapporto contrattuale si scioglie con effetto retroattivo tra le parti
azione di risoluzione
- puo essere esercitata dalla parte adempiente
- dalla data della domanda di risoluzione –> inadempiente non puo piu adempiere la propria obbligazione
effetti della risoluzione (art. 1458)
- contratto perde effetto tra le parti fin dall’inizio (effetto RETROATTIVO) ≠ salvo che non si tratti di contratti ad esecuzione continuata o periodica
- risoluzione non pregiudica mai i diritti acquistati dai terzi (salvo effetti di trascrizione della domanda di risoluzione)
- risoluzione nei contratti plurilaterali = no scioglimento dell’intero contratto
3 cause di risoluzione
- per inadempimento
- per impossibilità sopravvenuta della prestazione
- per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione
conseguenze della risoluzione
- restituzione delle prestazioni eseguite
- risarcimento danni (danno emergente e lucro cessante)
- clausola penale (in cui sono stati preventivamente quantificati i danni)
risoluzione per inadempimento
- inadempimento di non scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte
- 2 forme:
1. risoluzione giudiziale
2. risoluzione stragiudiziale
risoluzione giudiziale
se 1 delle 2 parti non adempie, l’altra:
- puo agire in giudizio per L’INADEMPIMENTO (chiedendo al giudice di condannare l’inadempiente ad eseguire la prestazione mancata
- puo agire in giudizio per la RISOLUZIONE (chiedendo al giudice di sciogliere il contratto)
risoluzione stragiudiziale
- senza ricorrere al giudice
- consente di risolvere rapidamente il contratto (chi ricorre lo fa però a proprio rischio)
- 3 forme:
1. diffida ad adempiere (art. 1454)
2. clausola risolutiva espressa (art. 1456)
3. termine essenziale (art. 1457)
diffida ad adempiere
- risoluzione stragiudiziale
- art. 1454
- parte adempiente puo intimare per iscritto all’altra parte di adempiere entro un dato termine
- non inferiore a 15 gg
- altrimenti contratto si intenderà risolto di diritto
clausola risolutiva espressa
- art. 1456
- parti possono convenire che, se una di esse sarà inadempiente, il contratto si risolverà di diritto –> senza necessità di rivolgersi al giudice
- occorre che parte adempiente dichiari all’altra che intende valersi della clausola risolutiva
termine essenziale
-art. 1457
-altra parte puo richiedere la prestazione entro 3 gg dalla scadenza del termine
in mancanza di richiesta –> contratto risolto di diritto
eccezione di inadempimento
-rapporto di corrispettività legittima ciascuna parte al rifiuto di adempiere la propria prestazione
SE l’altra parte non adempie o non offra di adempiere contemporaneamente la propria
risarcimento dei danni
- conseguenza di risoluzione
- parte inadempiente tenuta a risarcire il danno cagionato alla controparte
- danno emergente e lucro cessante
clausola penale
- conseguenza della risoluzione
- parti possono convenire che in caso di inadempimento o di ritardo la parte è tenuta ad una determinata prestazione
duplice effetto:
- effetto di limitare il risarcimento alla prestazione pattuita (se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore
- penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno (puo essere diminuita equamente dal giudice se il suo importo è manifestamente eccessivo
risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione
- comporta estinzione di obbligazione
- rende priva di ogni giustificazione la controprestazione (parte liberata non puo chiedere la controprestazione e se l’ha ricevuta, deve resistuirla
- risoluzione del contratto opera di diritto