13. VALIDITÀ E INVALIDITÀ DEL CONTRATTO Flashcards
contratto invalido
quando è in contrasto con una norma imperativa di legge (= norme non derogabili per volontà delle parti)
norme imperative
norme non derogabili per volontà delle parti
- norme nazionali
- norme UE
- norme penali
si puo dichiarare nullità del contratto per violazione di norme imperative straniere
invalidità puo essere di 2 specie
- contratto nullo: di portata generale
- contratto annullabile: carattere speciale, ricorre quando sia stata prevista dalla legge come conseguenza della violazione di una norma imperativa
cause di nullità del contratto
- art. 1418
- contrarietà a norme imperative
- mancanza di uno dei requisiti essenziali del contratto (accordo delle parti, causa, oggetto, forma)
- illiceità di causa, oggetto, motivi
- altri casi previsti da legge
nullità parziale
- contrarietà a norme imperative di 1 o piu clausole
- nullità di clausole (≠contratto) se:
1. non erano clausole essenziali
2. clausole nulle sostituite di diritto da norme imperative di legge
-nullità di contratto –> se interessa parte essenziale del medesimo
inesistenza del contratto
- lo è il contratto non identificabile come tale
- privo del minimo essenziale
- no effetti limitati che il contratto nullo produce
illiceità del contratto
illiceità di oggetto, causa e motivi sono illeciti quando sono contrari a norme imperative, ordine pubblico, buon costume
illiceità di oggetto
- la cosa dedotta in contratto è il prodotto o strumento di attività contrarie a norme imperative, ordine pubblico, buon costume
- prestazione dedotta in contratto è attività vietata
illiceità di causa
- investe la funzione del contratto –> puo avere oggetto lecito e tuttavia una causa illecita (contratto di prostituzione)
- impossibilità dell’oggetto
illiceità di motivo
- irrilevante per il diritto –> tuttavia diventa rilevante quando è illecito (contrario a norme imperative, ordine pubblico, buon costume)
- motivo illecito, per rendere nullo il contratto, deve presentare 2 requisiti:
1. essere il motivo esclusivo del contratto
2. motivo comune a entrambe le parti
cause di annullabilità
- incapacità di 1 delle parti
2. vizi del consenso (errore, dolo, violenza morale)
incapacità di contrattare di una delle 2 parti
(causa di annullabilità del contratto)
-incapacità legale: di contrattare –> 1. minori di 18 e 2. chi ha perduto la capacità di agire (infermi totali di mente che siano stati interdetti)
-incapacità naturale: incapacità di intendere e di volere del 18enne affetto da infermità mentale (ma non interdetto ne inabilitato)
vizi del consenso
(causa di annullabilità del contratto)
- contratto annullabile se la volontà di una delle parti è stata:
1. dichiarata per errore
2. carpita con dolo
3. estorta con violenza
Errore
- errore motivo: che insorge nella formazione della volontà, prima che questa venga dichiarata all’esterno
- errore ostativo: errore che cade (≠ anziché su formazione di volontà) sulla sua esterna dichiarazione. errore di persona/ ufficio incaricato a trasmettere dichiarazione
errore motivo deve essere:
- determinante e riconoscibile
- errore essenziale –> determinante del volere, tale per cui il contraente, se non fosse incorso in errore non avrebbe concluso il contratto
errore motivo puo cadere su:
- natura/ oggetto del contratto
- identità dell’oggetto
- identità o qualità personali dell’altro contraente
- motivi del contratto, se si tratta di errore di diritto
dolo
- “inganno”
- contraente indotto in errore dai raggiri usati dall’altro contraente
- raggiro che induce a:
1. concludere il contratto (dolo determinante) - annullabile
2. concludere contratto a condizioni diverse (dolo incidente) - valido e contraente deve risarcire il danno
violenza morale
-contratto che viene concluso sotto la minaccia di un male ingiusto e notevole al contraente, ai suoi beni, ai familiari del contraenti o ai loro beni
azione di nullità
- proposta da chiunque dimostri di avervi interesse
- puo essere rilevata d’ufficio dal giudice
- azione imprescrittibile
conseguenze di nullità
- sentenza di nullità opera retroattivamente sia fra le parti che rispetto a terzi
- inefficacia del contratto opponibile a terzi
- contratto nullo - suscettibile di conversione (applicazione di principio della conservazione del contratto
azione di annullabilità
- esercitata solo dalla parte incapace o parte vittima del vizio del consenso
- prescrittibile entro 5 anni
- contratto annullabile suscettibile di convalida (espressa o tacita)
conseguenze di annullabilità
- sentenza opera retroattivamente tra le parti (solo rispetto a terzi che hanno acquistato a titolo gratuito/mala fede)
- inefficacia del contratto tra le parti e restituzione di prestazioni eseguite