V. Il Documento Informatico e il Protocollo Informatico Flashcards
Stefano D'Ancona
Come si rapportano le nozioni di documento, atto e fatto
Il documento, che non va confuso con l’atto o il fatto, è la res-entità capace di rappresentare in maniera duratura un fatto o un atto attraverso la percezione di segni, suoni e immagini incorporati in essa.
Il documento è la veste formale dell’atto, mentre, seppure un fatto può essere riprodotto sotto forma di documento, il fatto non necessita del documento per produrre i suoi effetti.
Pronunce giurisprudenziali sulla necessaria documentazione di ogni operazione svolta/decisione adottata nella PA
Nel diritto amministrativo, non esiste un obbligo generale a che gli atti o i provvedimenti amministrativi siano contenuti in documenti (= rappresentati in forma scritta) amministrativi.
Tuttavia, alcune pronunce del giudice amministrativo hanno evidenziato che alcuni atti possano avere forma orale quando la legge o altra fonte lo stabilisca (TAR Puglia).
Assieme alla forma scritta, anche la sottoscrizione si è ritenuta fondamentale requisito del documento amministrativo (TAR Sicilia), anche se la Corte Costituzionale ha affermato tale principio solo nei casi previsti dalla legge e le successive pronunce hanno posto tale requisito solo allorquando dal complesso dei documenti che accompagnano l’atto emergano altri elementi che permettono di individuare la provenienza dell’ufficio preposto.
Questo processo di de-formalizzazione trova la sua ratio anche nel caso di informatizzazione della PA, per cui nell’emanazione di atti/provvedimenti amministrativi telematici, la firma autografa è sostituita dall’indicazione stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile (TAR Piemonte)
Che funzione ha la sottoscrizione dell’atto amministrativo?
La sottoscrizione ha la funzione fondamentale di individuare con certezza l’Autorità emanante.
Che sia nel documento cartaceo o informatico, essa ha da una parte funzione indicativa di individuazione dell’autore del documento, e dall’altra ha funzione dichiarativa, ossia idonea all’assunzione di paternità del documento da parte di chi lo sottoscrive.
Quando si inizia a parlare di teleamministrazione?
Dal momento che, dopo lo sviluppo dei sistemi automatici e informatici partito dagli anni ‘70, si inizia a dare valore all’atto giuridico mediante l’attribuibilità del documento informatico al suo autore
Con teleamministrazione, ci si riferisce al metodo più evoluto e particolare che permette di sottoscrivere, ossia firmare e crittografare, i documenti informatici.
A tal proposito, fondamentale è la tecnologia RSA della Firma digitale.
D. lgs. 39/1993
Il Governo, in tale provvedimento legislativo, prescrisse che gli atti amministrativi fossero predisposti da tutte le PA “tramite sistemi informativi automatizzati”
Anche qui però, per la validità degli atti emessi fu prevista l’apposizione di firma autografa. Oggetto della disposizione era l’atto di elaborazione elettronica, che predisposto dal computer, viene stampato e firmato. È evidente la differenza tra firma elettronica e sottoscrizione autografa del documento analogico prodotto da automazione.
Legge 59/1997 “Legge Bassanini”
Con la Legge Bassanini, si stabilisce che gli atti, dati e documenti formati dalla PA e dai privati con strumenti informatici e telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.
Il Regolamento del Governo in materia (DPR 513/1997) definisce il documento amministrativo come “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, scardinandolo finalmente dalla materialità e portandolo nella dimensione della virtualità.
Sempre nel Regolamento, si prevedeva che con DPCM sarebbero state introdotte regole tecniche per la formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione dei documenti informatici, richiamando per quest’ultimo punto all’utilizzo della firma digitale (stabilendo la medesima efficacia della scrittura privata ex 2702
-> PARIFICAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO AL DOCUMENTO CARTACEO SOTTOSCRITTO CON FIRMA AUTOGRAFA
Cos’è la firma digitale per il DPR 513/1997?
Art. 1 lett. b
Consiste in una procedura informatica e conferisce al documento informatico validità ed efficacia in termini probatori.
Mentre nel documento cartaceo la firma è incorporata nello stesso supporto del testo, nel documento informatico il nesso tra la firma e il testo è indipendente dal supporto e interno al contenuto del documento.
Direttiva 1999/93/CE
A seguito del DPR 513/1997, a livello europeo fu adottata la Direttiva 1999/93/CE sulle firme elettroniche.
Il legislatore comunitario introdusse diversi modelli di firma elettronica, senza mai individuare, al contrario della disciplina italiana, una species unica di firma digitale, codificando solo i livelli minimi di garanzia.
Si creò così un contrasto tra la firma digitale nazionale, unico strumento contemplato, e il ventaglio di firme elettroniche europeo, investito da un’ideale di neutralità tecnologica.
Solo successivamente, con un DPR nel 2003, si accolsero affianco alla firma digitale:
- la firma elettronica (“semplice”)
- la firma elettronica avanzata
- la firma elettronica qualificata
Infine, nel 2014 viene adottata la Direttiva 2014/910/UE eIDAS (“electronic IDentification, Authentication and trust Services”) recepita in Italia nel CAD.
L’attuale disciplina del documento informatico: Documento elettronico, Documento informatico e Documento analogico
Con la legge delega 229/2003 il Parlamento delegava il Governo ad adottare norme di riassetto in materia di società dell’informazione. In attuazione dell’art. 10, veniva adottato il d. lgs. 82/2005, ossia il Codice dell’Amministrazione Digitale.
Il CAD si pone come superamento delle disposizioni in materia di firme elettroniche, e contiene le relative norme essenziali in tema di validità ed efficacia probatoria.
Il CAD definisce documento informatico come il
documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
Con il D.lgs. 235/2010, il legislatore ha introdotto anche la nozione di documento analogico, che è la “rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.
Inoltre, sempre nel CAD, si fa rinvio al Regolamento UE eIDAS, che introduce nella definizione di documento informatico anche quella europea, ossia “qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva”.
Cos’è la società dell’informazione?
[Wikipedia]
Il termine società dell’informazione è usato da alcuni sociologi per indicare l’attuale società post-industriale, spesso a seguito della terza rivoluzione industriale: ciò che più spiccatamente la caratterizza è il prevalere di un bene immateriale come l’informazione rispetto all’industria, il settore dell’economia che è stato trainante per tutto il XX secolo, e più in generale dei servizi o terziario; oggi l’informatica (apparecchi digitali e programmi software) e le telecomunicazioni (le reti telematiche) sono i due pilastri su cui si regge la “società dell’informazione” nell’Era dell’informazione, attraverso la rivoluzione digitale.
L’attuale disciplina del documento informatico: La firma dei documenti e la forma scritta
Il CAD ha ricevuto numerosi modifiche.
Prima del d.lgs. 179/2016, all’art. 20 CAD si prevedeva che il documento informatico, nonché la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, fossero validi e rilevanti agli effetti di legge.
A seguito del d.lgs.179/2016, la norma è coinfluita poi nell’art. 21, nella quale si era previsto che il documento informatico cui è apposta la firma elettronica soddisfa il requistio della forma scritta
Ad oggi, l’art. 20 del CAD disciplina la validità e l’efficacia probatoria dei documenti informatici. Secondo la norma, il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 del cc quando vi è apposta la firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo atore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID
Secondo un’autorevole dottrina, il rinvio del CAD al Codice Civile poteva essere evitatio, in quanto in relazione al documento informatico l’onere probatorio riferito alla sottoscrizione è invertito: se per il 2702, è il terzo che voglia avvalersi della scrittura disconosciuta a dover richiederne e provarne la verificazione, nell’art. 21 del CAD si dispone che “l’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria”
In pratica, vi è presunzione della firma in quanto colui che vuole ottenerne il disconoscimento deve provare che altri ha utilizzato la propria firma digitale contro la sua volontà.
Secondo una nuova interessante dottrina, l’onere probatorio dovrebbe essere ripartito tra colui che produce la scrittura privata (che dovrebbe provare meramente la titolarità della firma in capo al secondo soggetto) e il presunto titolare (che invece dovrebbe provare, per il disconoscimento, di aver smarrito o non essere stato in prima persona ad apporre la firma).
Allo stato attuale, l’art. 20 CAD revede che l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, affidandosi cosi al giudice un ampio potere discrezionale sull’affidabilità del documento.
AgID: Agenzia Italiana per il Digitale
2702 cc - Efficacia della scrittura privata
La scrittura privata fa piena prova(1), fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione(2), ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta
ART. 20 1-bis CAD
… In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.
Art. 32 CAD
Nel dibattito tra abuso o falsificazione della firma elettronica, l’art. 32 CAD pone chiarezza affermando che il titolare è tenuto ad assicurare la custodia e ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma. In generale quindi, sarebbe impossibile il verificarsi di un abuso, anche perché si richiederebbe, oltre alla sottrazione/abuso del dispositivo di firma dal titolare, anche la conoscenza delle relative chiavi di accesso (PIN o altro codice).
ART. 32 CAD - Obblighi del titolare di firma elettronica qualificata e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata
Quale firma digitale richiedono gli atti a forma scritta vincolata?
ART. 21 CAD 2-bis
Salvo il caso di sottoscrizione autenticata (ART. 25 CAD, quella da pubblico ufficiale o notaio), le scritture private di cui all’articolo 1350 cc (Atti che richiedono la forma scritta), se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale.
[Con gli atti al n.13 del 1350cc si è più permissivi, prevedendo che essi siano validi se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualficata o digitale
[3.3] Dematerializzazione dei documenti analogici e copie digitali [172]
Disciplina delle copie informatiche di documenti analogici
Negli artt. 22 ss, il CAD regola le regole per garantire l’attendibilità di ogni processo di dematerializzazione di documenti analogici già esistenti. In secondo luogo, mirano a garantire l’immutabilità del documento informatico originato dal processo di dematerializzazione in forma elettronica.
ART. 22 CAD - Copie informatiche di documenti analogici
I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali hanno piena efficacia ai sensi degli artt. 2714 e 2715 cc.
Al secondo comma: le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee Guida
Al terzo comma: le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta
In generale, ciò significa che le copie informatiche, conformemente a tali disposizioni, potranno sostituire ad ogni effetto di legge gli originali formati in supporto analogico.
Tuttavia, in certi casi permane l’obbligo di conservare il documento analogico per esigenze di natura pubblicistica
2714 CC - Copie di atti pubblici
Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l’originale 2716.
La stessa fede fanno le copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati
2715 CC - Copie di scritture private originali depositate
Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte
Disciplina delle copie analogiche di documenti informatici
ART. 23 CAD - Copie analogiche di documenti informatici
Fine pagina 173