Tecniche contrattuali di polverizzazione del rischio Flashcards
cosa si intende per tecniche contrattuali di polverizzazione del rischio
Per evitare la concentrazione dei rischi che costituisce l’antitesi dei principi fondamentali della tecnica attuariale, l’ordinamento preordina 3 forme contrattuali:
1- Coassicurazione(art.1911 cc): con un documento contrattuale il rischio viene assunto pro quota da più assicuratori
2- la riassicurazione, è lo strumento contrattuale attraverso il quale l’assicuratore di primo livello cede una parte del rischio o dei danni ad un altro assicuratore , detto appunto riassicuratore
3-la retrocessione, è la riassicurazione cui accedono i riassicuratori
cosa è la riassicurazione
mentre nella coassicurazione il rischio viene assunto pro quota dai coassicuratori al momento della stipula del contratto, nella riassicurazione il rischio è assunto dall’assicuratore (di 1 livello) ,che provvede alla sua ripartizione mediante stipulazione di un successivo contratto con un altro assicuratore (2 livello).
A differenza della coassicurazione, la riassicurazione è un contratto che non crea rapporti tra l’assicurato e il riassicuratore (art.1929 cc).
La riassicurazione può avvenire in 2 modi:
-Singola: l’assicuratore si assume singoli rischi.
-per Trattati: si fa un accordo tra imprese. Vengono stipulati accordi che hanno per oggetto la riassicurazione in automatico di determinati tipi di rischi con condizioni prestabilite.
I trattati di riassicurazione sono di 2 tipi:
1-trattati proporzionali: che hanno per oggetto la cessione dei rischi. 2 tipi:
-per quota, in cui viene riassicurata una parte dei rischi.
-per eccedenza, in cui l’assicuratore di primo livello
conserva i rischi fino a un certo importo e riassicura
l’eccedenza.
2-trattati non proporzionali: che hanno per oggetto la cessione dei danni. 2 tipi:
-excess loss, la copertura riassicurativa riguarda le somme dovute per ciascun sinistro che superano un certo importo
-stop loss, il riassicuratore si impegna a rimborsare le perdite della gestione assicurativa che superano un certo rapporto, indicato nel trattato, tra gli indennizzi pagati nell’esercizio e i premi lordi incassati
la disciplina convenzionale dei contratti di riassicurazione
è spiegata negli articoli 1928 e 1931 del cc, ma trova la disciplina contrattuale nella prassi internazionale, che ha portato alla tipizzazione di alcune clausole:
1-il diritto del riassicuratore di intervenire sulle politiche ssunte dall’assicuratore di 1 livello
2-i contratti hanno durata annuale, in caso di durata indeterminata prevedono il diritto delle parti di recedere.
3-è frequente la partecipazione del riassicurato agli utili tecnici del riassicuratore e il contributo del riassicuratore alle spese sostenute dell’assicuratore in occasione del sinistro
4-il riassicuratore costituisce le proprie riserve in modo analogo a quello dell’assicuratore di primo livello
5-il riassicuratore ha il diritto di intervenire nella gestione di sinistri rilevanti sostituendosi all’assicuratore di 1 livello
6-la clausola che esclude dalla riassicurazione di alcuni rischi che non possono essere riassicurati dai riassicuratori
7- la clausola di reciprocità, che impone la riassicurazione reciproca di parte dei rispettivi portafogli
8-le clausole di estinzione del rapporto:
a-scadenza della durata
b-il recesso ad nutum di una delle parti nei trattati a tempo
indeterminato
c-il recesso per giusta causa (inadempimento, mutamenti ecc)