Società per azioni cap 13 Flashcards
Condizioni per la costituzione della SPA
La SPA deve costituirsi con un capitale minimo di 120.000 euro salvo leggi speciali (in ogni caso il capitale non può essere palesemente inadeguato rispetto all’oggetto sociale da realizzare). Le altre condizioni sono previste dall’articolo 2329 e sono:
1) Che sia sottoscritto per intero il capitale sociale
2) Che siano rispettate le disposizioni sui conferimenti in sede di costituzione (che sia versato presso una banca il 25% dei conferimenti in denaro, o tutti i conferimenti in caso di spa unipersonale)
3) Che sussistano autorizzazioni governative e le altre condizioni di leggi speciali.
Queste condizioni devono preesistere alla redazione dell’atto costitutivo da parte del notaio. Fanno eccezione quelle autorizzazioni che devono essere per legge rilasciate successivamente alla stipula dell’atto (“ difetto di autorizzazione”)
Quali sono gli effetti della stipulazione dell’atto costitutivo?
La stipulazione dell’atto costitutivo non è sufficente per la costituzione della spa, ma produce degli effetti preliminari:
- I contraenti restano vincolati alla dichiarazione di costituire la società e non possono ritirare il loro consenso, le quote versate alla banca (il 25%) restano vincolate fino al completamento del procedimento di costituzione. Hanno però diritto ad averle indietro se la società non è iscritta nel registro delle imprese entro 90 giorni dalla stipula dell’atto.
- Il notaio ha l’obbligo di depositarlo, entro 20 giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della società allegando all’atto i documenti che provano l’osservanza delle condizioni richieste.
Se il notaio non provvede, l’obbligo cade sugli amministratori nominati nell’atto.
Se neanche gli amminsitratori provvedono, ogni socio può farlo a spese della società.
Quali sono i caratteri essenziali della SPA?
Sono:
- è dotata di personalità giuridica, quindi è trattata come soggetto di diritto distinto dalle persone dei soci e gode di un’autonomia patrimoniale perfetta.
-Nella SPA vi è responsabilità limitata dei soci, infatti tutti i soci non assumono alcuna responsabilità personale, neanche suddiaria, per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio. I soci sono solo obbligati a eseguire i conferimenti promessi e possono pretederminare così quanta della loro ricchezza esporre all’attività sociale. I creditori della spa possono fare affidamento solo sul patrimonio sociale.
- ha un’organizzazione corporativa, ovvero basata sulla presenza di tre distinti organi;
1. Assemblea, che funziona col principio maggioritario ed il peso di ogni socio in essa è proporzionato alla quota di capitale sottoscritto ed al numero di azioni possedute, quindi il potere decisionale in assemblea è maggiore per coloro che rischiano di più.
L’assemblea ha il compito di prendere le decisioni di maggior rilievo, mentre per la gestione societaria si fa riferimento agli amministratori.
2.Un organo di gestione
3. Un organo di controllo
-Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate dalle azioni, ovvero quote di partecipazioni di tipo omogenee e standardizzate. Le azioni hanno egual valore e conferiscono uguali diritti ai loro possessori, sono liberamente trasferibili tramite documenti che hanno la stessa disciplina dei titoli di credito.
Esistono spa piccole e grandi, non tutte hanno un elevato numero di soci.
Che tipologie di azionisti partecipano alla SPA?
Gli azionisti risparmatori, che sono la gran massa di piccoli azionisti animati dal solo intento di investire il proprio risparmio e trarne qualcosa, e gli azionisti imprenditori, che rappresentano un ristretto numero di soci che assumono l’iniziativa economica e sono animati da spirito imprenditoriale.
Qual è l’evoluzione della disciplina delle spa?
La disciplina delle SPA ha subito numerosi interventi legislativi, sotto la spinta di 2 esigenze:
1. dare risposta ai problemi che il codice del 1942 non ha saputo risolvere, ovvero garantire il corretto funzionamento del mercato azionario e tutelare il pubblico dei potenziali investitori
2. dare attuazione alle direttive emanate dall’UE e finalizzata all’armonizzazione della disciplina nazionale delle società di capitali.
Tra gli intervento più importanti sono:
- è stato posto un freno al proliferare di mini-società imponendo un capitale minimo di 120mila euro
- è stata dettata una specifica disciplina per le spa quotate in borsa
-la riforma del 1974, con la quale il legislatore cerca di tutelare la massa disorganizzata degli azionisti risparmatori; da quel momento in poi ci fu
. la possibilità di emettere azioni di risparmio
.più trasparenza della proprietà azionaria e più ampia informazione del mercato
.certificazione dei bilanci da una società di revisione
.istituzione della CONSOB (commissione nazionale x la società e la borsa)
-La riforma del 1998 che ebbe l’obiettivo di incentivare l’afflusso di risparmio gestito dagli operatori professionali (fondi comuni d’investimento e fondi pensione) verso le società in borsa.
-Con la riforma del 2003 si è cercato di modernizzare la disciplina delle SPA non quotate e anche quella delle altre società di capitali, sostituendo le disposizioni del cc. L’obiettivo della riforma era semplificare la disciplina e ampliare lo spazio riconosciuto all’autonomia statuaria, per favorire la crescita e la competitività delle imprese italiane anche sui mercati internazionali. Tra le novità:
. introduzione spa unipersonale
.disciplina dei conferimenti più flessibile con anche patrimoni autonomi destinati a singolo affare
.previsione di nuove categorie speciali di azioni
.previsione di nuovi modelli di amministrazione e controllo della società.
Qual è il procedimento della costituzione della SPA?
La SPA si costituisce in 2 fasi:
1. Stipulazione dell’atto costitutivo, che può avvenire in 2 modi:
- stipulazione simultanea, nella quale l’atto costitutivo è stipulato immediatamente da coloro che assumono l’iniziativa per la costituzione della società (soci fondatori) tali soggetti provvedono alla sottoscrizione del capitale iniziale.
- stipulazione per pubblica sottoscrizione; si stipula l’atto costitutivo al termine di un procedimento complesso che prevede la raccolta fra il pubblico del capitale iniziale, sulla base di un programma predisposto da coloro che assumono l’iniziativa (i promotori)
2) Iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese. Con quest’atto la società per azioni acquista personalità giuridica.
Che forma e contenuto ha l’atto costitutivo della SPA?
La SPA può essere costituita per contratto o per atto unilaterale (se c’è un solo fondatore). In entrambi i casi l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico a pena di nullità della società.
L’atto costitutivo deve indicare:
1. dati dei soci e dei promotori e le azioni di ognuno di essi
2. denominazione e comune dov’è posta la società e le eventuali altre sedi ;
- la denominazione sociale può essere formata liberamente ma deve contenere l’indicazione di spa, e non possono essere usate denominazioni uguali o simili ad altre spa concorrenti.
- la sede sociale, ovvero dove risiede l’organo amministrativo e gli uffici della societ
- le sedi secondarie dove vi è una rappresentanza stabile
3) l’oggetto sociale ovvero il tipo di attività economica che la società si propone di svolgere.
4) l’ammontare del capitale sottoscritto e versato
5) il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione
6) Il valore attribuito ai crediti ed ai beni conferiti in natura
7) norme secondo cui gli utili dovranno essere ripartitit
8) i benefici eventualmente accordati a promotori o a soci fondatori.
Per i promotori l’unico beneficio può essere una partecipazione agli utili che non può superare il 10% degli utili netti risultanti dal bilancio e che NON può avere durata superiore a 5 anni, stesso vale per i fondatori.
9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i relativi poteri.
10) numero componenti collegio sindacale
11) nomina dei primi amministratori e sindaci
12) l’importo delle spese per la costituzione posto a carico della società
13) la durata della società, che può anche essere a tempo indeterminato, e in questo caso se le azioni non sono quotate i soci possono recedere decorso un periodo di tempo fissato dall’atto che non può essere superiore ad 1 anno. Il socio deve comunque dare un preavviso di almeno 180 giorni (lo statuto può prevedere fino a 1 anno)
L’omissione di una o più indicazioni legittima il rifiuto del notaio di stipulare l’atto costitutivo. Spesso comunque si preferisce redigere due documenti, l’atto costitutivo e lo statuto
Iscrizione nel registro delle imprese delle SPA; quando va fatta? Da chi?
Una volta stipulato l’atto costitutivo, il notaio entro 20 giorni dovrà depositarlo presso l’ufficio del registro delle imprese della circoscrizione in cui è stabilita la sede della società, allegando tutti i documenti che comprovano l’osservanza delle condizioni richieste.
Se il notaio non provvede, lo dovranno fare gli amministratori nominati nell’atto costitutivo. Altrimenti, ogni socio può provvedervi a spese della società.
L’omissione di qualche termine è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria.
Inoltre, il notaio deve effettuare il controllo notarile, ovvero un controllo di legalità volto ad accertare che la società sia conforme alla legge, se chiede la registrazione e mancano le condizioni si prevede una sanzione amministrativa.
Se invece il controllo ha esito positivo il notaio riceve l’atto costitutivo e durante il suo deposito richiederà l’iscrizione.
L’ufficio del registro delle imprese dovrà verificare la regolarità formale della documentazione ricevuta.
Una volta che la società è iscritta acquista personalità giuridica e viene ad esistenza, diventando un soggetto di diritto autonomo e distinto dalle persone dei soci.
NON è possibile una spa irregolare.
Che succede se tra la stipulazione dell’atto costitutivo e l’iscrizione della società al registro delle imprese vengono compiute operazioni in nome della società?
Per tali operazioni sono illimitatamente e solidalmente responsabili coloro che hanno agito (i futuri amministratori).
Dal 2003 sono responsabili anche il socio unico fondatore, e in caso di pluralità di soci fondatori, quelli che hanno autorizzato o consentito il compimento dell’operazione. NON vi è responsabilità della società dato che non è ancora venuta ad esistenza.
Una volta terminato il procedimento di costituzione, la società è automaticamente vincolata SOLO se le operazioni erano necessarie alla costituzione.
La società è libera di accollarsi o meno le obbligazioni che derivano da operazioni non necessarie per la costituzione, e pure che si accolla i soggetti agenti restano comunque responsabili.
Prima dell’iscrizione è VIETATA l’emissione di azioni che NON possono formare oggetto di offert al pubblico, ad eccezione del caso in cui la costituzione della società avvenga per pubblica sottoscrizione.
Quando una SPA è nulla? Ci sono differenze tra nullità prima o dopo la costituzione? Quali sono gli effetti della nullità?
Una SPA è nulla quando vi sono anomalie nel procedimento di costituzione o nell’atto costitutivo.
PRIMA dell’iscrizione esiste solo un contratto di società che ha valore solo tra le parti contraenti, tale contratto può essere chiarato nullo e annullato nei casi e con gli effetti previsti dalla disciplina generale dei contratti.
DOPO l’iscrizione si viene a creare una società che risulta così invalidamente costituita. La sanzione deve colpire la società-organizzazione.
La sanzione dopo l’iscrizione può anche consistere solo nello scioglimento della società ma il legislatore deve tutelare anche i terzi, consentendo quando possibile la conservazione della società.
Dalla riforma del 2003, intervenuta la registrazione nel registro, la spa può dichiararsi nulla solo in 3 casi che vengono indicati tassativamente:
1 Se l’atto costitutivo non viene stipulato nella forma dell’atto pubblico
2. Se l’oggetto sociale è illecito
3. Se nell’atto costitutivo o nello statuto manca ogni indicazione riguardo la denominazione della società, i fongerimenti, l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale.
NON constituiscono cause di nullità della società:
- La mancanza dell’atto costitutivo (intesa come inesistenza materiale del documento)
-Incapacità di tutti i soci fondatori
-La mancanza della pluralità dei soci fondatori
-Mancato versamento dei conferimenti iniziali in denaro
-mancanza di omologazione da parte del tribunale
Gli effetti della nullità sono:
1. La dichiarazione di nullità di un contratto ha effetto retroattivo e travolge tutti gli effetti prodotti
2. La dichiarazione di nullità delle spa iscritte nel registro delle imprese NON pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione del registro delle imprese, e ciò vale per tutti gli atti sia nei confronti dei terzi sia nei confronti dei soci.
3.I soci NON sono liberati dall’obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali, nè hanno diritto ad avere indietro i conferimenti già versati.
4. La nullità non tocca l’attività già svolta, ma opera per il futuro ed è solo causa di scioglimento della società.
5. il dispositivo della sentenza (sarebbe la parte finale nella quale è riportata la decisione) che dichiara la nullità deve essere iscritto nel registro delle imprese.
L’azione di nullità è imprescrittibile e può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse, anche di ufficio dal giudice.
Società per azioni unipersonale
Dalla riforma del 2003 è possibile costituire una società per azioni con atto unilaterale di un socio unico fondatore. Nelle spa unipersonali per le obbligazioni sociali risponde solo la società col proprio patrimonio, ma vi sono introdotte delle cautele per i pericolo a cui sono esposti i terzi che entrano in contatto con una società individuale;
- l’unico socio risponde in solido con coloro che hanno agito in nome della società prima dell’iscrizione nel registro delle imprese.
= la limitazione di responsabilità dell’unico socio opera solo per le obbligazioni sorte dopo l’acquisto di personalità giuridica da parte della società.
- sia in sede di costituzione della società, sia in caso di aumento di capitale sociale l’unico socio è tenuto a versare integralmente al momento della sottoscrizione i conferimenti in denaro (non solo il 25%).
- Negli atti e nella corrispondenza della società deve essere indicato che questa ha un unico socio, per farlo sapere ai terzi.
- I dati anagrafici dell’unico socio vanno iscritti nel registro delle imprese! Ciò va fatto dagli amministratori, se non provvedono lo può fare anche in singolo socio stesso. Se non vi è iscrizione = perde il beneficio della responsabilità limitata.
- le operazioni a favore del singolo socio sono opponibili ai creditori delle società solo se risultano dal libro dlele adunanze e delle deliberazioni, avente data certa anteriore al pignoramento.
A cosa servono i patrimoni destinati? Che modelli ne esistono?
Sono stati introdotti dalla riforma del 2003 e consentono di limitare il rischio di imprese, evitando la moltiplicazione formale dellle società e i relativi costi; la società resta unica ma nel suo ambito vi sono più patrimoni separati che rispondono solo delle obbligazioni relative solo a certe operazioni economiche.
Vi sono 2 modelli di patrimoni destinati
1. Patrimonio destinato operativo; la s.p.a. può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad un
unico specifico affare, entro il limite del 10% del proprio patrimonio netto e purché non si tratti di
affari attinenti ad attività riservate in base a leggi speciali.
La società risponde delle obbligazioni contratte per realizzare lo specifico affare solo nei limiti del patrimonio destinato. Per le obbligazioni derivanti da fatto illecito resta la responsabilità illimitata della società.
2.Finanziamento destinato; La s.p.a. può stipulare con terzi un contratto di finanziamento di uno specifico affare, pattuendo
che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati i proventi dell’affare o parte di
essi
Conferimenti in denaro nelle SPA
Nelle SPA i conferimenti vanno fatti in denaro se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente.
E’ previsto l’obbligo del versamento immediato presso una banca del 25% dei conferimenti in denaro o del 100% nel caso di spa unipersonale.
Queste somme restano vincolate alla banca fino a completamento della costituzione, e saranno consegnate agli amministratori solo dopo che avranno provato l’avvenuta iscrizione.
Se la società non viene iscritta entro 90 gg dalla stipulazione dell’atto costitutivo i sottoscrittori hanno diritto di rientrare in possesso delle somme versate; dopo questi 90 gg il contratto sociale perde efficacia.
Quando viene costituita la società, gli amministratori sono liberi di chiedere in ogni momento ai soci i versamenti ancora dovuti.
Dal titolo azionario devono risultare i versamenti ancora dovuti e in caso di trasferimento delle azioni l’obbligo di versamento dei conferimenti residui grava sia sul socio attuale sia sul socio alienante.
La responsabilità dell’alienante è limitata nel tempo ed ha carattere sussidiario. (risponde solo entro 3 anni dall’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci).
Se il socio NON esegue il pagamento delle quote dovute, non può esercitare diritto di voto.
La società può avvalersi di una procedura di vendita coattiva delle azioni del socio moroso = è tenuta ad offrire la azioni agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione e per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti.
Oppure la società può far vendere la azioni a una banca o un intermediario autorizzato.
Se la vendita coattiva non ha esito gli amministratori possono dichiarare
decaduto il socio trattenendo i conferimenti già versati. Le azioni del socio escluso entrano nel
patrimonio della società, che può tentare di rimetterle in circolazione entro l’esercizio. Decorso
inutilmente tale periodo di tempo le azioni devono essere annullate dalla società riducendo il
capitale sociale per ammontare corrispondente.
Conferimenti diversi dal denaro nelle SPA, quali possono essere?
Diversamente dalle società di persone, nelle SPA NON tutte le entità economiche diverse dal denaro possono formare oggetto di conferimento.
NON possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi, le quali a favore della società possono formare oggetto solo di prestazioni accessorie distinte dai conferimenti (quindi non imputabili a capitale).
Sono state introdotte delle limitazioni per i conferimenti dei beni in natura e dei crediti ai quali si applicano i principi delle società di persone a riguardo della garanzia a cui è tenuto il ocio conferente ed al passaggio dei rischi.
Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere liberate integralmente al momento della sottoscrizione; non è possibile conferire cose generiche, future o altrui, e neanche prestazioni periodiche di beni.
Questo perché in questi casi il consenso del conferente NON determina l’immediato acquisto della proprietà dalla società o neanche l’immediata messa a disposizione dell’oggetto.
E’ invece ammissibile il conferimento di diritti di godimento, in quanto con il consenso del conferente, la società ha effettiva disponibilità del bene e ne può trarne le utilità.
E’ anche ok conferire le prestazioni di dare suscettibili di valutazione economica oggettiva e di immediata messa a disposizione della società (es brevetti per marchi).
Prestazioni accessorie nelle SPA
L’atto costitutivo può prevedere l’obbligo per i soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro.
Queste permettono di vincolare stabilmente i soci ad effettuare a favore delle società delle prestazioni.
Le azioni con prestazioni accessorie devono essere nominative e possono essere trasferite solo con
il consenso degli amministratori, dato che il trasferimento delle azioni comporta anche il
trasferimento in testa all’acquirente dell’obbligo di esecuzione delle prestazioni accessorie.
Possono essere modificate solo con il consenso di tutti i soci.