L'Assemblea Flashcards
Quali sono gli organi della SPA? Quali sono le loro funzioni?
La Spa si caratterizza per la presenza necessaria di 3 organi, ognuno dei quali ha specifiche funzioni e competenze;
- Assemblea dei soci; l’organo con funzioni esclusivamente deliberative le cui competenze per legge riguardano le decisioni di maggior rilievo della vita sociale.
-Organo amministrativo: è l’organo a cui è affidata la gestione dell’impresa sociale e nello svolgimento di tale gestione ha ampi poteri decisionali.
-Organo di controllo interno; è l’organo con funzioni di controllo sull’amminstraizone della società
Quali sono i 3 sistemi alternativi per l’amministrazione e il controllo?
Sono:
1. Sistema tradizionale: con il quale l’amministrazione e controllo sono esercitati da due organi di nomina assembleare:
- organo amministrativo: che è costituito o da un’amministratore unico oppure dal consiglio di amministrazione
-collegio sindacale, che vigila sulla gestione sociale al fine di assicurare il rispetto della legge.
2. Sistema dualistico: con il quale l’amministrazione e il controllo sono esercitati da:
- consiglio di sorveglianza, nominato dall’Assemblea e investito anche di competenze che nel sistema tradizionale sono di competenza assembleare (ad esempio approva il bilancio)
-consiglio di gestione, nominato dal consiglio di sorveglianza
3. Sistema monistico, con il quale l’amministrazione e il controllo sono esercitati da;
- consiglio di amministrazione, nominato dall’Assemblea
-Comitato per il controllo sulla gestione, che è costituito all’interno del consiglio di amministrazione e i cui componenti devono essere professionali e indipendenti.
In ogni caso è sempre previsto un controllo contabile esterno.
Che cos’è l’assemblea? Come può essere?
L’Assemblea è l’organo composto dalle persone dei soci. La sua funzione è quella di formare la volontà della società nelle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dall’atto costitutivo.
Decide secondo il principio maggioritario, calcolato in base alle aliquote di capitale possedute. Le sue decisioni vincolano tutti i soci.
A seconda dell’oggetto delle deliberazioni l’Assemblea si distingue:
A) Assemblea ordinaria:
Le competenze di tale assemblea variano a seconda del sistema di amministrazione e controllo adattato.
Nelle società che adottano il sistema tradizionale o monistico, l’assemblea:
- approva il bilancio
-nomina e revoca gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, anche il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei cotni:
-determina il compenso di amministratori e sindaci
-delibera sulla responsabilità di amm- e sindaci
-delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, e anche sulle autorizzazioni richieste dallo statuto per il complimento di atti degli amministratori
-approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari
Mentre la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori. Nelle società che adottano il sistema dualistico invece le competenze dell’assemblea ordinaria si restringono.
B) Assemblea straordinaria; delibera su:
-modificazioni dello statuto
-nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori
-ogni altra materia che le è espressamente attribuita dalla legge
I quorum sono diversi per l’assmeblea straordinaria e quella ordinaria. Per evitare che l’assenteismo degli azionisti impedisca di deliberare, in seconda convocazione vi sono quorum inferiori. Lo statuto può anche prevedere delle altre convocazioni se alla seconda non si presenta nessuno.
Inoltre, se l’assemblea ha emesso solo azioni orinarie l’assemblea è unica e generale; mentre se la società ha emesso diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, all’assemblea generale si affinacano le asssemblee speciali di categoria.
In mancanza di disciplina specifica, alle assemblee speciali si applicano le norme di quella Straordinaria se le azioni speciali non sono quotate. Se invece sono quotate-> disciplina dell’assemblea degli azionisti di risparmio.
Che cosa prevede il procedimento assembleare?
La convocazione dell’assemblea è decisa solitamente dall’organo amministrativo o dal consiglio di gestione ogni volta ritengono sia opportuno. In altri casi la convocazione è obbligatoria, in particolare quando gli amministratori:
1. devono convocare l’assemblea almeno una volta l’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio! Lo statuto può stabilire un termine maggiore ma non superiore a 180 giorni nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando vi sono particolari esigenze relative a struttura o oggetto della società.
2. Gli amministratori devono convocare l’assemblea quando ne sia fatta richiesta dai soci che rappresentino almeno 1/10 del capitale sociale (o 1/20 in caso di società quotate) o la minore percentuale prevista dallo statuto.
Nella domanda andranno indicati gli argomenti da trattare; se gli amministratori non provvedono e neanche i sindaci, la convocazione dell’assemblea è ordinata con decreto del tribunale che ne designa il presidente.
Il tribunale dovrà prima sentire l’organo amministrativo e convocherà l’assemblea se il rifiuto degli amministratori risulti senza motivo.
Nelle società quotate i soci che rappresentano almeno 1/40 del capitale possono chiedere l’integrazione dell’ordine del giorno di un’assemblea già convocata con domanda scritta entro 0 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione.
La convocazione dell’assemblea va disposta dal collegio sindacale quando è obbligatoria e non vi abbiano provveduto gli amministratori.
Nelle società quotate possono convocare l’assemblea anche solo 2 membri del collegio sindacale.
L’assemblea viene convocata (seguendo tutta la procedura) e non appena è costituita è presieduta dalla persona indicata nello statuto o da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Inoltre il presidente è assistito da un segretario, designato allo stesso modo, anche se non è necessario che ci sia quando il verbale dell’assemblea è redatto da un notaio.
I compiti del presidente sono:
-assicurare che l’assemblea si svolga in modo ordinato e nel rispetto delle norme;
-verificare la regolarità della costituzione dell’assemblea;
-accertare l’identità e la legittimazione dei presenti;
-accertare i risultati delle votazioni.
Gli esiti degli accertamenti saranno riportati nel verbale.
Le delibere dell’assemblea devono essere riportate in un verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.
Se si tratta di assemblea straordinaria è obbligatorio che il verbale venga redatto da un notaio. I verbali poi vanno trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea.
Tale verbale dovrà:
-indicare la data dell’assemblea, l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
-indicare le modalità ed il risultato delle votazioni;
-consentire l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
-riassumere, su richieste dei soci, le loro dichiarazioni relative all’ordine del giorno;
-essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per l’esecuzione degli obblighi di deposito o di
pubblicazione.
Come avviene la procedura della convocazione dell’Assemblea?
Tale procedura prevede che l’assemblea sia convocata nel comune in cui ha sede la società, a patto che lo statuto non disponga diversamente.
- Nelle società NON quotate la convocazione è effettuata mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta della Repubblica, oppure in un quotidiano indicato dallo statuto, almeno 15 giorni prima dell’incontro. Altrimenti lo statuto può consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci almeno 8 giorni prima con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento (es. tipo raccomandata).
-Nelle società quotate l’avviso di convocazione deve essere pubblicano almeno 30 giorni prima dell’assemblea sul sito internet della società e con le altre modalità fissate dalla Consob. L’avviso deve contenere l’indicazione di giorno, ora e luogo dell’adunanza, l’ordine del giorno, e nello stesso può essere anche stabilito il giorno della seconda convocazione.
In caso di assenza di convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale e quando partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tal caso si parla di assemblea totalitaria, perchè pur non avendo fatto nessuna convocazione l’assemblea si riunisce ugualmente.
Agli assenti va data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte. Ogni partecipante ha diritto di opporsi alla discussione impedendo la deliberazione a riguardo.
Per quanto riguarda il rinvio dell’assemblea, ai soci intervenuti che raggiungono 1/3 del capitale sociale è consentito di ottenere il rinvio dell’assemblea di non oltre 5 giorni, dichiarando di non essere informati abbastanza sugli argomenti in discussione.
Il diritto di rinvio può essere esercitato solo una volta per lo stesso oggetto.
Cosa sono il quorum costitutivo e quello deliberativo? Come cambiano per l’assemblea ordinaria e quella straordinaria?
Quorum costitutivo = è la parte del capitale sociale che deve essere rappresentata in assemblea affinché questa sia regolarmente costituita e possa iniziare i lavori
Quorum deliberativo= è la parte del capitale sociale che si deve esprimere a favore di una determinata deliberazione affinché questa sia approvata.
La disciplina di questi 2 quorum è diversa per l’assemblea ordinaria e straordinaria.
- L’assemblea ordinaria in 1a convocazione è costituita regolarmente quando è rappresentata da almeno la metà del capitale sociale con diritto di voto. (quorum costitutivo)
Delibera con il voto favorevole della metà più una [maggioranza assoluta] delle azioni che hanno preso parte alla votazione pr quella determinata delibera.
In 2a convocazione non è richiesto alcun quorum costitutivo, e le delibere sono approvate se riportano il voto favorevole della maggioranza delle azioni che hanno preso parte alla votazione.
-Per quanto riguarda l’assemblea straordinaria la disciplina dei quorum cambia in base se la la società è quotata o meno.
a) assemblea straordinaria di società NON quotate;
-in 1a convocazione non si prevede espressamente un quorum costitutivo, ma risulta indirettamente dal fatto che ilq quorum deliberativo è rappresentato dal voto favorevole dei tanti soci che rappresentano più della metà dell’intero capitale sociale con diritto di voto e non solo del capitale intervenuto in assemblea. Quindi quorum costitutivo= quorum deliberativo.
-per la 2a convocazione è necessario un quorum costitutivo di oltre 1/3 del capitale sociale e delibera con voto favorevole di almeno 2/3 del capitale rappresentato in assemblea.
b) assemblea straordinaria di società quotate:
-1a convocazione è previsto un quorum costitutivo minimo pari ad almeno la metà del capitale sociale, in 2a convocazione più di 1/3.
per il quorum deliberativo è previsto sia in 1a che in 2a convocazione un quorum pari ad almeno 2/3 del capitale rappresentato in assemblea.
Le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria di prima convocazione e per le assemblee straodinarie possono essere modificate solo in aumento dallo statuto; la maggioranza dell’assemblea ordinaria di seconda convocazione può esser emodificata solo in aumento, tranne che per l’approvazione del bilancio e per la nomina e revoca delle cariche sociali.
E’ consentito anche che lo statuto preveda convocazioni successive (terza, quarta..) sia dell’assemblea ordinaria che di quella straordinaria, a cui si applica la disciplina della seconda convocazione.
Ma si prevede che nelle società quotate x le convocazioni successive alla seconda il quorum sia ridotto ad almeno un quinto del capitale sociale, fermo restando il quorum deliberativo di 2/3 del capitale rappresentato in assemblea.
Infine nelle società quotate, per evitare di attende che le convocazioni iniziali vadano deserte per applicare regole che facilitino il funzionamento dell’assemblea si possa celebrare in un’unica convocazione alla quale si applicano direttamente le maggioranze più basse; si risparmiano così tempo e costi.
Che cosa legittima l’intervento in assemblea?
Hanno diritto ad intervenire in assemblea tutti coloro a cui spetta il diritto di voto (art 2370cc); quindi tutti gli azionisti con diritto di voto, l’usufruttuario e il creditore pignoratizio.
Il d.lgs n27/2010 ha previsto un meccanismo di accertamento del diritto di intervento dei soci, e vi è una distinzione tra:
A) Società non quotate;
La condizione che legittima l’intervento in assemblea è che la titolarità del diritto di voto deve sussistere nel giorno stesso dell’incontro. Lo statuto però può imporre il preventivo deposito delle azioni entro un termine prefissato presso la sede della società o presso le banche indicate nell’avviso di convocazione ed anche il divieto di ritiro anticipato delle stesse.
B) Società con azioni negoziate nei mercati di strumenti finanziari:
La condizione che legittima l’intervento in assemblea è che la titolarità del diritto di voto deve sussistere già dal termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente l’incontro.
Quindi l’alienazione delle azioni dopo il termine di riferimento sarà comunque possibile, ma non legittimerà l’esercizio del diritto di voto in assemblea.
Lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o voto per corrispondenza, nelle società quotate le modalità di esercizio del voto per corrispondenza sono determinate con regolamento Consob.
Cosa intendiamo per rappresentanza in assemblea? Cosa è necessario per essere rappresentati?
Gli azionisti possono partecipare all’Assemblea personalmente o per mezzo di rappresentante. La partecipazione per mezzo di rappresentante è regolata dall’art 2372 e da alcune norme speciali del TUF per le sole società quotate.
L’istituto della rappresentanza consente la partecipazione indiretta dei piccoli azionisti e agevola il raggiungimento delle maggioranze assembleari.
E’ necessaria una delega e i documenti relativi vanno conservati nella società. La delega deve contenere il nome del rappresentante, che si può fare sostituire solo da chi è previsto nella delega. La delega è in ogni caso sempre revocabile.
Ci sono delle limitazioni per le società quotate e non quotate riguardo la rappresentanza in Assemblea?
Per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (società di persone) lo statuto può escludere o limitare la facoltà di farsi rappresentare
Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; la limitazione è che la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblea. Non ha effetto peròl se si tratta di procura generale.
Per le società non quotate;
-la rappresentanza non può essere conferita ad una serie di soggetti (ci sono dei divieti soggettivi) come membri degli organi amministrativi e di controllo.
- si limita il numero di soci che la stessa persona può rappresentare in assemblea:
->se la società non fa ricorso al mercato del capitale del rischio non più di 20 persone
- se la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio:
non più di 50 se il capitale è minore o uguale di 5 milioni
non più di 100 se il capitale è tra i 5 e i 25 milioni
non più di 200 se il capitale è oltre i 25 milioni.
Per le società quotate:
- non vi è un limite quantitativo al cumulo delle deleghe
- il rappresentante deve comunicare per iscritto al socio le circostanze da cui deriva una sua condizione di conglitto di interessi
Quali sono gli istituti volti ad agevolare la raccolta delle deleghe?
Sono due e sono:
- la sollecitazione; è la richiesta di conferimento delle deleghe di voto rivolta da uno o più soggetti a più di 200 azionisti su specifiche proposte di voto.
Il promotore effettua la sollecitazione mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega che devono contenere le informazioni idonee a consentire all’azionist di assumere una decisione consapevole.
- la raccolta delle deleghe è la richiesta di conferimento di deleghe di voto effettuata dalle associazioni di azionisti esclusivamente nei confronti dei propri associati. Agevola l’esercizio indiretto del voto da parte dei piccoli azionisti già organizzati in associazione per la difesa dei comuni interessi.
Ci sono dei limiti all’esercizio del voto in assemblea?
Che cosa sono i sindacati di voto?
Deliberazioni assembleari invalide