Le azioni cap 14 Flashcards
Quali sono i 3 caratteri tipizzanti delle azioni?
Sono indivisibilità, uguaglianza di valore di diritti ed autonomia.
-L’azione è indivisibile, infatti è considerabile unità minima di partecipazione al capitale sociale, e allo stesso tempo è unita di misura dei diritti sociali.
Dato che è indivisibile, se più soggetti diventano comproprietari di un’unica azione devono nominare un rappresentante comune per l’esercizio dei diritti verso la società.
- Le azioni devono essere tutte di uguale valore, cioè sono un’identica frazione di capitale sociale nominale.
- Ogni azione attribuisce al suo titolare un complesso unitario di diritti e poteri di natura amministrativa e patrimoniale; le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
E’ un’ugualianza relativa e oggettiva, NON soggettiva=>
relativa= perchè è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi (si avranno quindi azioni ordinarie e azioni speciali)
oggettiva e non soggettiva= perché attribuisce uguali diritti ma non soggettiva perché ogni azionista non aha esattamente gli stessi diritti dato che ognuno ha un diverso numero di azioni.
Alcuni diritti sono indipendenti dal numero di azioni possedute, mentre i diritti più significativi spettano in proporzione al numero di azioni possedute (es. il diritto di voto.
La disuguaglianza soggettiva degli azionisti è legittima e giusta poiché su di essa si fonda il funzionamento ordinato di un organismo economico a base capitalistica. (chi più ha conferito e più rischia ha più potere e può imporre, nel rispetto della legalità, la propria volontà alla minoranza = principio capitalistico). Ma nel caso in cui entrino in gioco interessi pubblici di particolare rilievo, sono introdotte delle deroghe al principio capitalistico, che riconoscono allo Stato o ad altri enti pubblici dei poteri societari svincolati dall’ammontare della partecipazione azionaria, o anche svincolati proprio dalla qualità di azionista.
es. potere di veto all’adozione di certi provvedimenti di rilievo.
- Le azioni sono distinte tra di loro e autonome, anche quando fanno capo alla stessa persona, che potrà disporre separatamente di ognuna di essere.
Cos’è il valore nominale delle azioni?
Il valore nominale delle azioni è la parte del capitale sociale rappresentata da ciascuna azione ed espressa in cifra monetaria (euro). Nella disciplina moderna possono anche essere emesse azioni senza indicazione del valore nominale, ma NON si possono emettere contemporaneamente azioni con e senza valore nominale.
Nelle azioni con valore nominale-> lo statuto e il titolo azionario devono specificare oltre al capitale sottoscritto e al numero complessivo di azioni, anche il valore nominale di ciascuna azione.
Il valore nominale delle azioni può essere modicato solo attraverso una modifica dell’atto costitutivo.
Nelle azioni senza valore nominale-> lo statuto ed il titolo azionario devono indicare solo il valore del capitale sottoscritto e il numero delle azioni emesse.
La partecipazione del singolo azionista è espressa in termini percentuali del numero complessivo delle azioni emesse e il loro valore varia a seconda delle vicende patrimoniali della società.
Per tutte le azioni, con o senza valore nominale, il valore complessivo dei conferimenti può essere inferiore all’ammontare globale del capitale sociale in modo da evitare che il capitale realmente conferito sia inferiore a quello dichiarato. Quindi le azioni non possono essere complessivamente emesse per somma inferiore al valore nominale.
Le azioni possono essere emesse per somma superiore al valore nominale (con sovrapprezzo), il che è anche obbligatorio quando si vuole escludere o limitare il diritto di opzione degli azionissti sulle azioni di nuova emissione o quando il valore reale delle azioni sia superiore a quello nominale.
Che cos’è il valore di mercato e come si calcola?
E’ calcolabile solo per azioni quotate in mercati regolamentati. Il valore di mercato risulta giornalmente dai listini ufficiali ed indica il prezzo di scambio delle azioni in quel determinato giorno, prezzo che solo tendenzialmente coinciderà con il valore patrimoniale attuale, dato che su tale valore incidono le prospettive economiche future della società e l’andamento generale dell’economia.
Che cos’è il valore reale delle azioni?
E’ quel valore che si ottiene dividendo il patrimonio netto della società per il numero di azioni.
Tale valore varia nel tempo in funzione delle vicende economiche della società e può essere accertato contabilmente attraverso il bilancio d’esercizio. E’ anche chiamato valore di bilancio.
Cosa sono le azioni?
Le azioni sono quote di partecipazione die soci nelle spa, omogenee e standardizzate, liberamente trasferibili e di regola rappresentate da titoli azionari.
Ciascuna azione attribuisce diritti identici nella società e verso la società.
Cosa intendiamo per categorie speciali di azioni? Esempi?
Sono categorie speciali di azioni quelle fornite di diritti diversi da quelli tipici previsti dalla disciplina legale. Le azioni speciali si contrappongono alle ordinarie; possono essere create con lo statuto o con una successiva modifica dello stesso.
La loro presenza comporta una modifica nell’organizzazione interna della società per la contemporanea presenza di diversi gruppi di azionisti con interessi diversi.
Infatti, se esistono diverse categorie di azioni i provvedimenti dell’assemblea che pregiudicano i diritti di una delle categorie di azionisti speciali, devono essere approvate anche dall’assemnblea speciale della categoria interessata.
All’assemblea speciale si applica la disciplina delle assemblee straordinarie, se le azioni speciali NON sono quotate; se invece sono quotate si applica la disciplina dell’organizzazione degli azionisti di risparmio.
I diritti speciali di categoria sono diritti di gruppo, non diritti individuali.
La società ha ampia autonomia nel modellare il contenuto della partecipazione azionaria, anche se deve osservare i limiti disposti dalla legge.
Le azioni speciali non devono superare complessivamente il 50% del valore del capitale sociale in modo da evitare una eccessiva concentrazione di potere nelle mani degli azionisti a voto pieno.
l’attuale disciplina ha mantenuto il divieto di emettere azioni con voto plurimo, ovvero azioni che attribuiscono ciascuna più di un voto.
Cosa sono le azioni privilegiate?
Sono azioni che attribuiscono ai loro titolari un diritto di preferenza nella distribuzione degli utili e/o nel rimborso del capitale al momento dello scioglimento della società. La società è libera di articolare come preferisce il contenuto patrimoniale di queste azioni; l’unico limite è il dieto di patto leonino. Possono essere emesse anche senza limitazione dei diritti amministrativi.
[ Il divieto di patto leonino, disciplinato ai sensi dell’art. 2265 c.c., dispone che è nullo qualsiasi patto che escluda uno o più soci dalla partecipazione agli utili o alle perdite della società.]
Cosa sono le azioni correlate?
Sono azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell’attività sociale
di un determinato settore, anche quando non si danno vita a patrimoni separati destinati ad uno
specifico affare. Lo statuto deve stabilire i criteri di individuazione dei costi e dei ricavi imputabili
al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni e le eventuali condizioni e
modalità di conversione in azioni di altra categoria. In ogni caso, ai possessori di azioni correlate
non possono essere corrisposti dividendi in misura superiore agli utili risultanti dal bilancio
generale della società.
Cosa sono le azioni di risparmio? che diritti hanno?
Le azioni di risparmio hanno il compieto di incentivare l’investimento in azioni offrendi ai risparmiatori titoli che rispondono meglio ai loro specifici interessi.
-Possono essere messe solo da società quotate
-Non possono superare la metà del capitale sociale.
Le azioni di risparmio sono prive del diritto di voto ma si differenziano dalle azioni senza voto emesse dalle società non quotate per il fatto che devono essere dotate di privilegi di natura patrimoniale. Possono anche essere emese al portatore, assicurano quindi l’anonimato e ciò costituisce un forte incentivo alla loro sottoscrizione, perché può essere previsto il diritto di conversione in azioni ordinarie dopo un certo periodo di tempo.
Esse hanno diritti amministrativi e patrimoniali:
- diritti amministrativi; sono prive del diritto di voto, sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie, e di esse NON si tiene conto nei quorum costitutivi e deliberativi. Deve escludersi il diritto di intervento in assemblea e il diritto di impugnare le delibere assembleari invalide, poiché l’esercizio di tali diritti è stato riservato agli azionisti con diritto di voto.
-diritti patrimoniali, indicati nell’atto costitutivo dov’è determinato il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini per il suo esercizio.
La disciplina delle azioni di risparmio è completata da un’organizzazione di gruppo per la tutela degli interessi comuni.
L’organizzazione si articolare in un’assemblea speciale e un rappresentante comune:
- L’assemblea speciale; delibera sugli oggetti d’interesse comune e sull’approvazione delle delibere dell’assemblea della società che pregiudicano i diritti degli azionisti di risparmio e sulla transazione delle controversie delle società.
-Il rappresentante comune, nominato dall’assemblea di categoria, provvede all’esecuzione delle deliberazioni e tutela gli interessi comuni degli azionisti di risparmio nei confronti della società.
Può assistere alle assemblee generali e impugnarne le deliberazioni (diritto precluso al singolo azionista di risparmio).
Cosa sono le azioni a favore dei prestatori di lavoro?
L’art 2349 consente l’assegnazione straordinaria di utili ai dipendenti delle società o di società controllate, da attuarsi mediante un procedimento articolato che prevede che gli utili siano imputati a capitale sociale e che per l’importo corrispondente la società emetta azioni speciali assegnate gratuitamente ai prestatori di lavoro.
Per tali azioni la società può stabilire norme particolari riguardo a forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti,fermo restando che esse devono essere assegnate individualmente
ai dipendenti.
La società può escludere o limitare il diritto di opzione degli azionisti sulle azioni a pagamento di nuova emissione, per offrire le stesse in sottoscrizione ai suoi dipendenti o a quelli di società controllate o controllanti.
Inoltre, con la delibera dell’assemblea straordinaria, la società può assegnare ai propri dipendenti o ai dipendenti di società controllate strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni.
Sono poi imposti speciali obblighi di trasparenza alle società quotate o a quelle con strumenti finanziari diffusi in maniera rilevante, qualora le stesse intendano porre in essere un piano di compensi basati su azioni o strumenti finanziari a favore di dipendenti, amministratori o collaboratori autonomi della società.
Tali piani devono essere approvati dall’assemblea ordinaria e devono essere messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob.
Cosa sono gli strumenti finanziari partecipativi?
Gli strumenti finanziari partecipativi non fanno parte del capitale sociale e non attribuiscono la qualità di azionista. Presentano ampia elasticità per quanto riguarda i diritti che possono essere loro riconosciuti.
Possono essere forniti sia di diritti patrimoniali che amministrativi.
Possono essere dotati di diritto di voto su argomenti specificatamente indicati.
Agli strumenti finanziari che riconoscono al titolare il diritto al rimborso del capitale si applica la disciplina delle obbligazioni.
Sono a quelli che conferiscono diritti amministrativi si applicherà la disicplina delle assemblee speciali.
Per il resto sono disciplinati dallo statuto.
Circolazione delle azioni
La circolazione delle azioni avviene per mezzo dei titoli azionari, che sono i documenti che rappresentano le quote di partecipazione nella società per azioni e ne consentono il trasferimento secondo le regole proprie dei titoli di credito.
La loro emissione è normale nelle società con azioni non quotate in borsa, ma non essenziale, in quanto lo statuto può escluderne l’emissione.
La qualità di socio è provata dall’iscrizione nel libro dei soci e il trasferimento delle azioni resta assoggettato alla disciplina della cessione del contratto ed ha effetto nei confronti della società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci.
Nelle società quotate in mercati regolamentati e per quelle con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le azioni non possono essere rappresentate dai titoli azionari; in quel caso la circolazione di azioni o obbligazioni è basata su registrazioni contabili con la soppressione materiale dei titoli al fine di semplificare e rende più sicuro il mercato.
Ai titoli azionari deve essere riconosciuta la natura di titoli di credito causali; il loro trasferimento avviene secondo le regole dei titoli di credito, che possono essere emessi solo in base ad un determinato rapporto causale e che si caratterizzano per la parziale sensibilità del rapporto documentato dal titolo (rapporto cartolare), alle eccesioni desumibili dalla disciplina legale del rapporto societario.
Le azioni possono essere sia nominative sia al portatore, a scelta dell’azionista; si può concedere il beneficio dell’anonimato.
Tale scelta è rimasta solo nelle pagine del cc perché in realtà il sistema vigente prevede che tutte le azioni devono essere nominative; savlo quelle di risparmio e quelle emesse dalle sicav (società di investimento a capitale variabile).
Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo, mentre per le azioni nominative è dettata una specifica disciplina.
Quali possono essere i vincoli sulle azioni?
Le azioni possono essere costituite in usufrutto o in pegno e possono anche formare oggetto di misure cautelari ed esecutive (sequestro giudiziario, pignoramento).
Il diritto di voto, nel caso di azioni costituite in usufrutto o in pegno, compete al creditore pignoratizio o all’usufruttuario, salvo convenzione contraria. Inoltre essi dovranno esercitarlo in modo da non ledere gli interessi del socio, pena il risarcimento del danno nei suoi confronti. Nel caso di sequestro il voto è esercitato dal custode.
Gli altri diritti amministrativi spettano disgiuntamente sia al socio che al creditore pignoratizio o all’usufruttuario, salvo che dal titolo costitutivo del vincolo non risulta diversamente.
In caso di sequestro, invece, gli stessi sono esercitati dal custode salvo che dal provvedimento del giudice non risulti diversamente.
Il diritto di opzione (Diritto spettante agli azionisti che prevede la prelazione per la sottoscrizione di nuove azioni in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale.), spetta al socio e solo ad esso possono essere attribuite le nuove azioni sottoscritte.
Il socio deve provvedere almeno 3 giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per esercitare il diritto e, in mancanza, gli altri soci possono offrirsi di acquistarlo, altrimenti il diritto di opzione deve essere alineato per suo conto per mezzo di una banca o di un altro intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.
In caso di aumento gratuito del capitale, il pegno l’usufrutto e il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.
Nel caso di versamento delle somme dovute sulle azioni non liberate, per il pegno e l’usufrutto è regolamentato che:
-in caso di pegno è il socio che deve provvedere al versamento; in mancanza di ciò, il creditore pignoratizio può far vendere le azioni tramite una banca o altro intermediario autorizzato con trasferimento del pegno sul ricavato.
-In caso di usufrutto è l’usufruttuario che deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione di tale somma al termine dell’usufrutto.
Quali sono i limiti alla circolazione delle azioni?
Le azioni sono generalmente liberamente trasferibili, ma non lo sono oppure lo sono in modo limitato in alcune occasioni. Abbiamo:
- limiti legali, ad esempio le azioni liberate con conferimenti diversi dal denaro non sono trasferibili prima del controllo della valutazione, o altro esempio le azioni con prestazioni accessorie non sono trasferibili senza il consenso del consiglio di amministrazione.
-limiti convenzionali, determinati d’accordo tra i soci. I limiti convenzionali vanno distinti a seconda che risultino dall’atto costitutivo della società (limiti statutari) o da accordi non consacrati nell’atto costitutivo ma da patti parasociali (sindacati di blocco).
I limiti alla circolazione delle azioni risultanti da patti parasociali vengono definiti sindacati di blocco, e hanno lo scopo di evitare l’ingresso in società di terzi non graditi.
I sindacati di blocco vincolato solo le parti contraenti e la loro violazione comporterà solo il risarcimento dei danni nei confronti degli altri consociati.
I limiti statutari risultano dall’atto costitutivo; hanno efficacia reale ovvero vincolano tutti i soci, anche futuri, e possono essere fatti valere dalla società nei confronti del terzo acquirente delle azioni.
La disciplina consente che l’atto costitutivo vieti del tutto la circolazione delle azioni per un periodo non superiore ai 5 anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto.
Quali sono i limiti statutari più diffusi?
Consistono in 3 clausole;
- Clausola di prelazione:
Impone al socio che intende vendere le azioni di offrirle preventivamente agli altri soci e di preferirli ai terzi, a parità di condizioni. Consente di impedire l’ingresso in società di soci non graditi, senza precludere all’azionista che ne voglia uscire di avere indietro il valore economico della sua prestazione.
La violazione di questo patto di preferenza comporta l’inefficacia del trasferimento sia nei confronti della società -che potrà rifiutare l’iscrizione dell’acquirente- sia nei confronti dei soci beneficiari del diritto di prelazione -che potranno esercitare il diritto di riscatto delle azioni verso il terzo acquirente-.
-Clausola di gradimento: Può essere distinta in 2 sottocategorie:
a) clausole che richiedono il possesso di determinati requisiti soggettivi da parte dell’acquirente (es. avere la cittadinanza italiana)
b) clausole di mero godimento che subordinano il trasferimento al consenso di un organo sociale, di solito il consiglio di amministrazione. Queste ultime possono costituire uno strumento d’abuso a danno dei soci estranei al gruppo di comando rendendoli prigionieri della società. In caso di rifiuto
-Clausola di riscatto; prevedono un potere di riscatto delle azioni da parte dei soci o della società al verificarsi di determinati eventi (es. in caso di morte di un’azionista al fine di evitare che subentrino gli eredi).
Il valore di rimborso di tali azioni è determinato applicando le corrispondenti disposizioni in tema di diritto di recesso dell’azionista e troverà applicazione anche il relativo procedimento di liquidazione (dal punto di vista dell’azionista). In caso di riscatto a favore della società si applica la disciplina dell’acquisto delle azioni proprie.
Queste clausole statutarie limitative della circolazione possono essere introdotte o rimosse nel corso della vita della società con delibera dell’assemblea straordinaria. In tal caso, salvo che lo statuto non disponga diversamente, è riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non hanno partecipato all’approvazione della delibera.