INVALIDITA' Flashcards
definizione di Invalidità dei negozi giuridici
L’invalidità dei negozi giuridici indica l’esistenza di un difetto originario dell’atto, e cioè la mancanza o il vizio di un elemento. Ciò però non significa che non produce effetti giuridici, infatti li produce finché non viene annullato. Si possono distinguere due tipi di invalidità: la NULLITA’ e l’ANNULLABILITA’
Invalidità del contratto: nullità
è radicale in quanto presenta un vizio molto grave, ha fondamento generale, dunque non sta alle parti decidere se mantenere in vita il contratto, chiunque può annullarlo e non produce effetti.
Invalidità del contratto: Annullabilità
in questo caso è potenzialmente annullabile, dunque il negozio possiede i requisiti ma c’è un vizio meno grave dell’atto; La causa di annullabilità è stabilita per tutelare una delle due parti e il rimedio è disponibile dalla parte di chi ha subito un pregiudizio
Cause di nullità(1418)
Queste cause sono essenzialmente due:
-Mancanza di elementi essenziali del contratto; Manca:
l’accordo tra le parti, l’oggetto perché impossibile, la causa ovvero la ragione, la forma scritta ad substantiam.
-Per illiceità di elementi essenziali del contratto: La causa è illecita, l’oggetto è illecito, è illecito il motivo.
Occorre precisare che il termine “Illeceità” significa contrarietà a norme imperative
Cause di Annullabilità
Sono tre e sono:
-Incapacità legale: caso dell’interdetto o del minore quando l’amministratore di sostegno non è presente negli atti di straordinaria amm.
-Incapacità naturale
-Vizi del volere, che sono: Errore, violenza e Dolo
Operatività nullità e annullità
La nullità può farla valere chiunque vi abbia interesse in quanto c’è un vizio grave e si può far valere senza limiti di tempo
L’Annullabilità può farla valere solo la parte nel cui interesse è stabilita la causa di annullabilità, si può far valere entro 5 anni da quando il soggetto diventa capace