EFFICACIA DEL CONTRATTO Flashcards
Regola fondamentale sull’ efficacia del contratto(1372):
è sancita dell’art.1372, il quale dice che “Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause previste dalla legge. Non produce effetti rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”. Il contratto una volta concluso deve cioè essere rispettato come se fosse una legge.
Casi previsti dalla legge che permettono di sciogliere un contratto:
i casi sono:
-Mutuo consenso: nuovo accordo uguale e contrario
-Recesso Unilaterale: può essere: legale, Es. lavoratore, Contrattuale: dietro corrispettivo.
-Altre cause ammesse dalla legge;
Il contratto produce effetto verso i terzi?
No, tranne nei casi di contratto per persona da nominare e contratto a favore di terzo
Interpretazione del contratto(1366):
Si intende attribuire un significato alla manifestazione di volontà delle parti. La regola generale stabilita dall’art.1366 è quella di interpretare il contratto secondo buona fede.
I due tipi di criteri di interpretazione del contratto:
- Criteri di interpretazione soggettiva: occorre ricercare la comune intenzione delle parti, ovvero il significato che i contraenti volevano in effetti attribuire alle loro espressioni
- Criteri di interpretazione oggettiva: se non è possibile ricavare quale fosse la comune intenzione delle parti, si ricorre a questi criteri.
Integrazione del contratto:
è quell’operazione con la quale si completa il contenuto e si determinano compiutamente gli effetti del contratto, preliminare all’integrazione è l’interpretazione. Si possono integrare il contenuto del contratto, tramite clausole che possono essere: a carattere imperativo e a carattere dispositivo.
Integrazione del contratto, clausole a carattere imperativo:
ovvero che non possono essere derogate dalla volontà delle parti, anche in presenza di diverso accordo
Integrazione del contratto, clausole a carattere dispositivo
qualora non sia previsto diversamente dalle parti e allora si applica ciò che è previsto dal legislatore
Efficacia del contratto rispetto a terzi:
CONTRATTO A FAVORE DI TERZI
Questo tipo di contratto è il contratto con il quale una parte si obbliga nei confronti della controparte ad eseguire una prestazione a favore di un terzo(art.1411)
Efficacia del contratto rispetto a terzi:
CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE
è il contratto con il quale una parte si riserva di nominare successivamente la persona che subentra nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto stesso(art.1401). In questo caso è necessaria l’esplicita manifestazione della volontà del terzo
Efficacia del contratto rispetto a terzi:
CESSIONE DEL CONTRATTO
è il contratto con il quale una parte cede all’altra la propria posizione contrattuale in un determinato contratto a prestazioni corrispettive, purché le prestazioni non siano ancora state eseguite. In questo caso è necessario il consenso del contraente ceduto