Inclusione Scolastica Flashcards
L'evoluzione della coscienza nella normativa sull'inclusione scolastica
Legge 170/2010
DSA (Dislessia, Disgrafia, Discalculia, Disortografia): IL DSA si manifesta in presenza di adeguate capacita’ cognitive, in assenza di patologie neurologiche e deficit sensoriali
Finalita’:
Garantire il diritto all’istruzione
Assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale
Favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, promuovere lo sviluppo delle potenzialita’ , garantire una formazione adeguata (misure didattiche ed educative di supporto: Didattica individualizzata e personalizzata
Strumenti compensativi, Misure dispensative)
Favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi
Ridurre i disagi relazionali e emozionali
Adottare adeguate forme di verifica e di valutazione
Incrementare la comunicazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e formazione
Preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori
Legge Casati (1859)
Atto di nascita del sistema di istruzione nazionale
Sistema di istruzione classista (dopo le scuole elementari i più agiati proseguono col ginnasio, i meno con le scuole tecniche)
Scuola elementare obbligatoria
Maria Montessori
Prima donna medico in Italia, laureata in Neuropsichiatria
Case dei bambini (dai 3 ai 6 anni)
Principi del metodo Montessoriano:
a) possibilità di educazione degli esclusi
b) principio di autodeterminazione (servire piuttosto che aiutare lede la dignità
Legge 1859/1962
Scuola media unificata e obbligatoria
Art. 9: contributi, libri di testo, refezioni e servizi di trasporto gratis per gli studenti da famiglie disagiate
Art. 12: ancora “classi differenziali” per “disadattati scolastici”
Legge 118/1971
Art. 28 (provvedimenti per la frequenza scolastica):
- per i mutilati e per gli invalidi civili l’istruzione deve avvenire nelle classi comuni della scuola pubblica)
- eccezione: esclusi i soggetti affetti da gravi deficienze intellettive, e da menomazioni fisiche gravi
Art. 28/Comma 3: Lo Stato assicura per gli studenti mutilati/invalidi civili (non autosufficienti):
il trasporto gratuito per e dalla scuola
eliminazione barriere architettoniche
assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi
facilitazione frequenza scuole medie superiori e universitarie (facilitazione non assicurazione)
D.P.R. 970/1975
Specializzazione del personale direttivo e docente delle scuole speciali
Documento Falcucci (Relazione Commissione Falcucci concernente i problemi scolastici degli alunni handicappati- 1975)
Graduale superamento delle strutture scolastiche specializzate
Presupposto: si è protagonisti della propria crescita (le potenzialità delle persone con disabilità sono numerose, ma risultano bloccate dagli schemi della cultura corrente)
Come :
- un concetto di apprendimento più articolato (intelligenza pratica, sensorio-motrice, i processi relazionali affiancati alla più tradizionale intelligenza logico-astratta)
- attuazione “tempo pieno” (insieme di attività strutturate e integrate)
- attività dei docenti integrata dall’azione di operatori con competenze specifiche
Legge 517/1977
Abolizione delle classi differenziali
A tutti gli alunni in condizione di disabilità è consentito l’accesso alle scuole elementari e medie inferiori comuni (la scuola secondaria di secondo grado è più lento)
Insegnanti di sostegno specializzati
Non più di 20 alunni per classe
Interventi specialistici dello Stato e degli Enti Locali (servizi socio-psico-pedagogico, servizio assistenziale ecc.)
Art. 10: gli studenti “sordomuti” possono scegliere di frequentare sia le classi comuni delle scuole pubbliche sia le scuole speciali
Sentenza Corte Costituzionale 215/1987
C.M. 262/1988
Dichiara illegittimo l’art. 3 della Legge 118/1971
C.M. 262/1988:
sostituisce la dicitura “facilitata” con “assicurata” riguardo alla frequenza delle scuole medie superiori e universitarie degli studenti mutilati/invalidi civili
Legge 104/1992
Art.3, c.1
È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Interpretazione:
L’handicap non è più considerata una caratteristica della persona con disabilità, bensì viene interpretato in chiave contestuale, in quanto risultante dalla relazione tra una persona con disabilità e il contesto in cui è inserita.
Legge 104/1992
Art.3, c.3
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Legge 104/1992
Art.12, c. 3
L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni, e nella socializzazione.
Nota bene : “lo sviluppo delle potenzialità” (Documento Falcucci)
Legge 104/1992
Art 12, c.4
L’esercizio del diritto all’educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento, né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità.
Legge 104/1992
Artt. 12-16
Acquisizione documenti diagnosi funzionale (12, c.5)
Profilo dinamico-funzionale e PEI (12, c.5)
Realizzazione interventi educativi e, in raccordo, specialistici
Valutazione strettamente legata al PEI (art. 16)
Legge 104/1992
Art 13, c.1
Programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio
Dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni Altra forma di ausilio tecnico
Programmazione da parte delle università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale
Attribuzione di incarichi professionali a interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l’apprendimento di studenti non udenti
Sperimentazione e ricerca educativa nelle classi frequentate da alunni handicappati
Legge 104/1992
Art. 13, c.5 e c.6
C. 5. Attività didattiche di sostegno con docenti di sostegno specializzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado
C.6 Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano , partecipano alla programmazione educativa e didattica
Legge 104/1992
Art.14
Modalità di attuazione dell’integrazione scolastica:
Formazione e aggiornamento del personale scolastico
Forme sistematiche di orientamento
Organizzazione flessibile dell’attività educativa e didattica
Continuità educativa fra i diversi gradi di scuola
NOTA MIUR 2519/2017
Obiettivi: promuovere azioni di prevenzione e contrasto al cyberbullismo
Idee:
- sensibilizzare rispetto al fenomeno del cyberbullismo (che può avere una portata potenzialmente molto più devastante del bullismo)
- diffondere la norme di buon comportamento in rete ( uso corretto dei servizi, netiquette, privacy)
- implementare e potenziare un Sistema di supporto efficace che offra formazione, consulenza, ricerca, informazioni e aiuto alle vittime e non solo (vedi CTS)
- tutti (insegnanti, famiglie, scuole, agenzie del terzo settore ecc.) devono essere coinvolti, ma in particular modo sono i ragazzi stessi I protagonisti, I “primi attori di ogni azione di contrasto e di prevenzione…affinché le azioni previste … possano risultare realmente efficaci.”
D.Lgs. 66/2017
Riguarda l’inclusione scolastica degli alunni con disabilita’ certificata ai sensi dell’articolo 3 della legge 104 / 1992
Strumento : PEI (parte integrate del Progetto Individuale di cui all’art. 14 Della Legge 328/2000)
L’inclusione e’ compito dell’intera comunita’ : Stato, Enti locali
Lo Stato assicura l’assegnazione di docenti di sostegno, la definizione del personale ATA, dei collaboratori scolastici anche per I compiti assistenziali, un contributo economico
Gli enti locali assicurano gli interventi assistenziali per l’autonomia e la comunicazione, servizi di trasporto, l’accessibilita’ e la fruibilita’ degli spazi fisici.
La valutazione della qualita’ dell’inclusione scolastica e’ parte integrante della valutazione dell’istituzione ai sensi del D.P.R. 80/2013.
GLI, GLIR, GIT
Istruzione domiciliare
Vedi modifiche Legge 96/2019 (PEI redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione)
Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica
Decreto MIUR 5669/2011
Linee Guida per il Diritto allo Studio degli alunni e degli studenti con DSA:
Modalita’ di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative e didattiche di supporto per sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento, nonche’ le forme di verifica e valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di DSA
Art.5: La scuola garantisce interventi didattici e personalizzati, anche attraverso un PDP, con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate
Art.6: La valutazione deve essere coerente con gli interventi pedagogici-didattici di cui ai precedenti articoli
Agli Esami di Stato (anche alle prove di ammissione all’universita’ e agli esami universitari) si tiene conto delle situazioni soggettive (tempi più lunghi, strumenti compensativi, criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti)
Si possono dispensare gli alunni dalle prove scritte di lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato (vedi condizioni)
NOTA MIUR 4233/2014
Approccio interculturale ( e non assimilazione o separazione)
Particolari situazioni (alunni con cittadinanza non italiana, alunni da famiglie non italofone, alunni da famiglie straniere italofone, alunni adottati, alunni da coppie miste, minori stranieri non accompagnati, alunni sinti,ROM,camminanti studenti universitari con cittadinanza straniera)
Accoglienza: articolo 45 del D.P.R. 349/1999
Circolare ministeriale 2 /2010: tetto massimo 30% per il numero degli alunni stranieri in ciascuna classe
Attenzione al fenomeno di “segregazione formativa”
NOTA 7443/2014
Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati
Specificita’ fenomeno dell’adozione e differenza tra alunni immigrati e alunni adottati
Possibili maggiori difficolta’ (difficolta’ psicoemotivi, difficolta’ di apprendimento, bambini segnalati con bisogni speciali/particolari, scolarizzazione nel Paese di orogine, eta’ presunta, adolescenza / preadolescenza, italiano come L2, identita’ etnica)
Procedure di iscrizione (telematiche, anche in corso d’anno, attenzione ai dati sensibili soprattutto nel caso delle adozioni nazionali)
Attenzione alla fase accoglienza (e’ auspicabile che ogni istituzione si avvalga di un docente referente )
Formazione obbligatoria per accrescere il livello di consapevolezza dei docenti