I soggetti Flashcards
I soggetti del diritto privato
I soggetti costituiscono uno degli elementi essenziali del rapporto giuridico.
I soggetti del diritto privato sono le persone fisiche, le persone giuridiche e le organizzazioni non riconosciute.
Gli atti di ordinaria amministrazione
Sono quei atti che non vanno ad intaccare il patrimonio di chi compie l’atto.
Gli atti di straordinaria amministrazione
Sono quei atti che vanno ad intaccare il patrimonio di chi compie l’atto come l’acquisto o la vendita di una casa.
La capacità giuridica
La capacità giuridica è la capacità di essere titolari di diritti e di doveri.
Questa potenziale titolarità di diritti spetta in generale a tutti gli individui dal momento della nascita a quello della morte.
La capacità giuridica compete non solo a persone fisiche, ma anche a società, associazioni ecc. Per distinguerle esse sono dette persone giuridiche
La capacità di agire
Consiste nella capacità di disporre i propri diritti attraverso manifestazioni di volontà.
Non è detto che chi è titolare di un diritto possa sempre disporne validamente.
La capacità di agire si acquista con il raggiungimento della maggiore età.
L’incapacità legale
Viene definito incapace quel soggetto che non ha la capacità di agire.
Si distingue in proposito l’incapacità legale da quella naturale.
La minore età
Ogni essere umano dal momento della nascita al compimento del diciottesimo anno d’età si trova privo della capacità di agire. Gli atti giuridici eventualmente compiuti dai minori potranno dunque essere annullati.
Questi atti possono essere validamente compiuti soltanto dai legali rappresentanti del minore che sono di regola i genitori o un tutore in caso non ci sia nessuno dei due genitori.
Gli atti di straordinaria amministrazione sul patrimonio del minore possono essere compiti dai genitori o tutore solo su autorizzazione del giudice, mentre quelli di ordinaria possono essere compiuti normalmente dai genitori.
L’interdizione
Per coloro che si trovano abitualmente in uno stato di infermità mentale così grave da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi, la legge prevede che si debba procedere all’interdizione come con i minori.
Il tutore provvede all’amministrazione del patrimonio come con il tutore del minore, dal momento che l’interdetto non può compiere validamente alcun atto giuridico.
Gli atti di natura strettamente personale che non potranno essere compiuti né dal tutore né dall’interdetto: si pensi al matrimonio.
Interdizione legale
Chi è stato condannato alla pena della reclusione per un periodo non inferiore a cinque anni, oppure alla pena dell’ergastolo, si trova, durante la pena, in stato di interdizione.
L’inabilitazione
I minori e gli interdetti si trovano in uno stato che la legge definisce di incapacità assoluta. Altri soggetti, invece, a causa di situazioni meno gravi, sono considerati incapaci relativi: si tratta degli inabilitati e dei minori emancipati.
L’inabilitato, può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione e di carattere strettamente personale, ma deve compiere con l’assistenza di un curatore gli atti di straordinaria amministrazione.
L’amministrazione di sostegno
L’amministrazione di sostegno ha come finalità quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nel compimento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
L’amministrazione di sostegno ha anche la funzione di consentire alla persona di eseguire alcuni atti come andare a fare la spesa ecc.
L’incapacità naturale
È possibile che un soggetto, maggiorenne e non interdetto, si venga a trovare di fatto in una situazione di incapacità di intendere e di volere. Si parla in questi casi, di incapacità naturale.
È prevista quindi l’annullabilità degli atti compiuti, anche solo temporaneamente, in stato di incapacità di intendere e di volere nel momento in cui gli atti sono stati compiuti.
Diritti della personalità
Sono quei diritti che la legge attribuisce a ogni soggetto, che sia persona fisica, sin dalla nascita e fino al momento della morte.
Caratteri dei diritti della personalità
Non patrimoniali, cioè privi di un contenuto economico;
Assoluti, cioè tutelati dall’ordinamento contro chiunque si renda responsabile della loro violazione.
l diritto alla vita e all’integrità fisica
Il diritto alla vita, più in generale alla salute dell’individuo, è tutelato da una serie di norme Alcune di esse puniscono penalmente chiunque causi la morte di una persona (omicidio), o gli provochi delle lesioni personali.
l diritto all’onore e alla reputazione
Per onore si intende la consapevolezza che una persona ha della propria dignità, mentre la reputazione è la considerazione sociale di cui la persona gode nella cerchia dei propri conoscenti. Chi viola questi diritti commette i reati di ingiuria odi diffamazione.
Ingiuria
Si parla di ingiuria quando una persona rivolge direttamente a un’altra (soggetto leso) espressioni offensive
Diffamazione
Si ha invece diffamazione quando tali espressioni sono comunicate a più persone e il soggetto leso non è presente.
diritto di cronaca
In proposito la giurisprudenza ritiene lecita la diffusione di notizie lesive della reputazione altrui a tre condizioni:
quando queste notizie siano vere;
purché vengano espresse in maniera “civile”;
purché sussista un interesse della collettività a conoscerle.
l diritto alla riservatezza
Un tempo la riservatezza delle persone era tutelata esclusivamente nei limiti della normativa dell’inviolabilità del domicilio e della corrispondenza.
Domicilio, residenza e dimora
Domicilio, residenza e dimora sono i luoghi in cui le persone fisiche svolgono normalmente la propria vita e la propria attività. Per il diritto, in varie situazioni, è importante determinarli con precisione.
Il domicilio
Per domicilio si intende il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
La residenza
La residenza è invece il luogo di abituale abitazione di una persona. Essa è dunque una situazione di fatto, corrispondente al posto in cui un soggetto abita stabilmente.
La dimora
La dimora è il luogo in cui il soggetto si trova soltanto temporaneamente.
Le persone giuridiche
Per il diritto civile non sono soggetti soltanto gli esseri umani: esistono infatti alcune entità cui l’ordinamento riconosce la capacità giuridica e che pertanto considera come veri e propri soggetti.
Si tratta in particolare di alcuni tipi di organizzazioni collettive che vengono definite come persone giuridiche.
Persona giuridica è quindi qualsiasi entità diversa dalla persona fisica alla quale l’ordinamento attribuisce capacità giuridica.
Le organizzazioni collettive
Le organizzazioni collettive sono gli strumenti attraverso cui più persone fisiche riuniscono le proprie energie per perseguire scopi che, come nel caso degli esempi fatti, superano gli interessi e le capacità dei singoli. Esse possono essere fondamentalmente di due tipi:
A struttura associativa.
A struttura istituzionale.
A struttura associativa
si tratta delle società e delle associazioni. In esse lo scopo comune viene perseguito essenzialmente attraverso la partecipazione all’ente delle persone che lo compongono;
A struttura istituzionale
si tratta delle fondazioni e dei comitati. In esse lo scopo di interesse generale viene perseguito essenzialmente destinando a certi fini un determinato patrimonio.
L’autonomia patrimoniale
La legge tuttavia non riconosce la capacità giuridica a tutte le organizzazioni collettive.
Ora, il problema fondamentale è quello di stabilire se il patrimonio dell’organizzazione sia o meno autonomo rispetto a quello dei singoli partecipanti.
Autonomia patrimoniale perfetta
Vi è invece autonomia patrimoniale perfetta quando la legge stabilisce che il patrimonio dell’ente collettivo (società o associazione) è autonomo rispetto ai patrimoni dei singoli socio associati, nel senso che questi non rispondono in proprio dei debiti dell’ente.
Autonomia patrimoniale imperfetta
Si immagini che per i debiti contratti da una certa società siano responsabili anche i singoli soci: in tal caso i creditori della società possono far valere i loro crediti anche sul patrimonio dei singoli soci.