Bioetica Flashcards
confort care
accompagnare feto vs parto naturale con morte attesa
neonato terminale
grave patologia di base o età gestazionale con prevedibile impossibilità a continuare a vivere
feto terminale
grave malformazione, incompatibile con la vita, diagnosticata in utero (es. anencefalia, gemelli siamesi estremi …)
embrione terminale
patologia diagnosticata pre-impianto, posizione anomala di impianto in utero, plurigemellarità iatrogena
concetto di terminalità
ambiguità -> no criteri univoci identificazione
negativismo
passività
Documento Condiviso di Orientamento Etico Assistenziale nella realtà dell’Hospice Perinatale e della Neonatologia
interdisciplinarietà (metodologia diagnostica/terapeutica + bioetica clinica)
metodologia relazionale
impatto positivo
linee guida astensione accanimento terapeutico nella pratica neonatologica
diagnosi prenatale certa di patologia incompatibile con vita -> no intubazione e ventilazione anche se x prelievo organi
prognosi infausta -> evitare inutili sofferenze, cure palliative (analgesia, rimozione interventi straordinari, astensione controlli invasivi, limitazione stimolazioni d’ambiente)
genitori devono essere informati immediatamente e seguiti
linee guida astensione accanimento terapeutico - rischi
interpretazione legalistica
valutazione = giudizio prudenziale
rischio eccesso terapeutico se trattamenti
sproporzionati vs risultati
gravosi x la situazione
aumentano penosità della situazione clinica
intervento medico
un trattamento di beneficio dovrebbe essere iniziato e non può essere sospeso
un trattamento non di beneficio non dovrebbe essere iniziato ma può essere sospeso, senza che ciò significhi eutanasia
QL
QL = numero errori congeniti x (costi famiglia H + costi società S)
protocollo groningen 2005
se non si può alleviare dolore/sofferenza e prognosi è grave la morte è più umana che continuare a vivere
Assenza di chance di sopravvivenza
Prognosi estremamente infausta in regime di terapia intensiva (anche se sopravvive poi bassa QL)
Presenza di sofferenze, a giudizio di genitori e medici, insopportabili
principio terapeutico (beneficità/non maleficienza)
1) Intervento sulla parte malata o causa attiva di malattia
2) Ragionevole possibilità di beneficio
3) Mancanza di valide alternative
4) Il consenso della paziente o dell’avente diritto
principio duplice effetto
E’ eticamente giustificato compiere un’azione (o ometterla deliberatamente) anche quando questa scelta comporta anche un effetto cattivo alle seguenti condizioni:
- che l’effetto diretto dell’intervento sia quello positivo;
- che l’intenzione di chi agisce sia diretta alla finalità positiva
- che l’effetto positivo sia proporzionalmente superiore o almeno equivalente all’effetto negativo;
- che non vi siano altri rimedi esenti da effetti negativi
obbiettivi cec
ottimizzare cura
migliorare clima organizzativo
diminuire contenziosi
confronto e riflessione su temi etici
Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
Legge 19 febbraio 2004, n. 40
figlio diritto o dono -> bioetica personalista
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE IL RISPETTO DELLA VITA UMANA NASCENTE E LA DIGNITÀ DELLA PROCREAZIONE (22 FEBBRAIO 1987)
procreazione artificiale/MA da valutare in riferimento a dignità, vocazione al dono dell’amore e della vita
valori connessi con tecniche di procreazione
vita dell’essere umano chiamato all’esistenza
originalità trasmissione nel matrimonio
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE IL RISPETTO DELLA VITA UMANA NASCENTE E LA DIGNITÀ DELLA PROCREAZIONE - parti
1> il rispetto degli embrioni umani (dall’inizio, anche la scienza conferma)
2> interventi sulla procreazione umana (distruzione embrioni, iperovulazione, uomo donatore di vita/morte su comando)
prospettiva liberal della bioetica
scelta non dipende da fattori oggettivi ma soggettivi (interesse/desiderio) -> desiderio del figlio diventa un diritto
legge 40/1 - art.1 / ricorso a PMA se:
no altri metodi terapeutici efficaci x ridurre sterilità/infertilità
coppie fertili ma portatrici di malattie genetiche (new)
legge 40/1 - art.4
(solo) quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive / solo x sterilità/infertilità inspiegate o da causa accertata
principi: gradualità/consenso informato
non più vietata PMA eterologa
legge 40/1 - art.6
consenso informato:
metodi problemi bioetici eff. collaterali successo vs rischi adozione/affidamento invasività costi
volontà x iscritto + attesa 7 gg prima di applicazione
modificazioni giurisprudenziali art 6 legge 40/1
tribunale firenze 2012 -> sollevata questione di legittimità costituzionale del divieto assoluto di revoca del consenso alla PMA dopo l’avvenuta fecondazione dell’ovulo per contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 31, 32, 33 Cost
corte cost 2016 -> inammissibilità costituzionali sollevata nel 2012 relativa all’utilizzo di embrioni soprannumerari per ricerca
legge 40/1 - art. 9
Divieto del disconoscimento della paternità e dell’anonimato della madre
no relazione con donatore di gameti
vuoto legislativo: diritto conoscenza delle origini da parte di bambini nati da eterologa
legge 40/1 - art. 13
vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano
ricerca solo x finalità terapeutiche o diagnostiche x tutela salute/sviluppo embrione
vietati: produzione embrioni x ricerca, selezione eugenetica, clonazione, chimere
legge 40/1 - art. 14
Limiti all’applicazione delle tecniche sugli embrioni
vietata crioconservazione e soppressione embrioni ma corte cost 2009 no se impianto incompatibile con salute donna
no numero embrioni superiore al necessario e non sup a 3 (illegittimità costituzionale maggio 2009)
qualora trasferimento impossibilitato, crioconservazione possibile (maggio 2009 illegittimo non prevedere che il trasferimento debba essere fatto solo se senza pregiudizio per la salute della donna)
legge 40/1 divieti rimasti
- VIETATA la produzione di embrioni a fini di ricerca o di sperimentazione, o comunque diversi dai fini previsti dalla legge
- VIETATA la procreazione per single o coppie dello stesso sesso
- VIETATO l’accesso nel caso uno dei componenti della coppia sia deceduto
- VIETATA la commercializzazione di gameti o embrioni
- VIETATA la maternità surrogata
- VIETATA la clonazione
legge 40/1 divieti aboliti
- ABOLITO DIVIETO alla diagnosi genetica preimpiantatoria (sentenza 229/2015)
- ABOLITO DIVIETO di fecondazione eterologa, cioè di donazione di gameti (sentenza 162/2014)
- ABOLITO DIVIETO di produzione di più di tre embrioni (sentenza 151/2009)
- ABOLITO obbligo di contemporaneo impianto di tutti gli embrioni prodotti (sentenza 151/2009)
- ABOLITA LIMITAZIONE DELLA DEROGA al divieto di crioconservazione degli embrioni per i soli casi di grave e documentata causa di forza maggiore relativo allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione (sentenza 151/2009)
freq difetti normale struttura/forma/grandezza organi tali da richiedere intervento
3-6%