2 - Introduzione Al Diritto Flashcards

1
Q

1 - L’ordinamento Giuridico

A

DEFINIZIONE ORDINAMENTO GIURIDICO=
L’insieme di norme scritte e non scritte vigenti in uno Stato

Tale ordinamento giuridico costituisce il diritto positivo ovvero il diritto vigente emanato o riconosciuto dallo stato.

Quando si parla di diritto naturale ci si riferisce al complesso di norme che “vivono nella coscienza dei popoli e dei singoli”, che scaturiscono dalla natura stessa dell’uomo.

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2
Q

2 - Diritto OGGETTIVO e diritto SOGGETTIVO

A

1)Diritto oggettivo o norma agendi
Complesso di norme imposte o fatte valere dallo Stato al fine di garantire ai singoli e alla collettività il raggiungimento dei propri scopi

2)Diritto soggettivo o facultas
Inteso come facoltà, pretesa. Deriva da quello oggettivo, consiste nel potere di far valere diritti riconosciuti e tutelati dal diritto oggettivo
>Diritti assoluti
-diritti personali (diritto al nome, all’immagine ecc..)
-diritti reali (diritto di proprietà, di godimento, di garanzia)
>Diritti relativi o di credito
-si possono far valere solo nei confronti di determinati soggetti creando un Obbligazione nei confronti di un altro soggetto attivo.

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3
Q

3 - Diversi TIPI di Diritto

A

-DIRITTO PUBBLICO
Organizzazione dello stato e degli altri enti pubblici minori.

-DIRITTO PRIVATO
Regola l’attività e gli interessi dei singoli tra loro e i rapporti tra singoli ed enti pubblici.

-DIRITTO INTERNAZIONALE
Regola i rapporti tra stati diversi o tra cittadini di diversi Stati.

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4
Q

-DIRITTO PUBBLICO

A

Complesso di norme che regola l’organizzazione dello stato e degli altri enti pubblici minori.
I rami PIU IMPORTANTI sono:

> il diritto costituzionale
il diritto amministrativo
il diritto penale
il diritto processuale
il diritto finanziario
il diritto tributario
il diritto ecclesiastico

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5
Q

-DIRITTO PRIVATO

A

Complesso di norme che regola l’attività e gli interessi dei singoli tra loro e i rapporti tra singoli ed enti pubblici.
I rami PIU IMPORTANTI:

> il diritto civile
il diritto commerciale
il diritto della navigazione

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6
Q

-DIRITTO INTERNAZIONALE

A

Regola i rapporti tra stati diversi o tra cittadini di diversi Stati,
si divide in:

-diritto internazionale pubblico: regola relazioni degli stati tra loro

-diritto internazionale privato:
regola i rapporti tra i cittadini di diversi stati o atti compiuti all’estero

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7
Q

4 - Le fonti del DIRITTO

A

Le FONTI del diritto sono quegli atti o fatti diretti a produrre norme giuridiche.

Si dividono in:
-FONTI-ATTO -> di regola fonti scritte, come la Costituzione, le leggi e gli atti aventi forza di legge.
-FONTI-FATTO -> fonti non scritte, comportamenti oggettivi riconosciuti come giuridicamente vincolante, come USI e CONSUETUDINI.

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8
Q

4.1 - FONTI del diritto classificate in ordine GERARCHICO

A

-Costituzione e leggi costituzionali e di revisione costituzionale
-Fonti dell’UE
trattati istitutivi,regolamenti, direttive e decisioni
-Fonti internazionali
norme recepite dall’ordinamento costituzionale in ragione dell’appartenenza dell’italia alla comunità internazionale
-Fonti dell’ordinamento statale
leggi ordinarie e atti aventi forza di legge, referendum abrogativi e i regolamenti interni degli orgnani costituzionali, subito sotto regolamenti dell’esecutivo
-Fonti regionali
Statuti regionali, leggi regionali e regolamenti regionali
-Fonti locali
Statuti e regolamenti approvati dagli stessi enti

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9
Q

5 - Gli oggetti del diritto: I BENI

A

Distinzione tra termine BENE e COSA

dall’art. 810 c.c. definisce i beni come
«Le cose che possono formare oggetto di diritti»
I beni quindi in senso giuridico, sono le cose utili o utilizzabili delle quali l’uomo può appropriarsi

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10
Q

Differenze tra beni IMMOBILI e MOBILI:

A

Mobili / Immobili
-Forma degli atti
Libertà della FORMA / Atto scritto
-Pubblicità
Sufficente il possesso / Vicende giuridiche scritte in pubblici registri
-Forme di garanzia
Oggetto di Pegno / Oggetto di Ipoteca

Da ricordare che i beni mobili possono non appartenere a nessuno
(Nullius)
I beni immobili che non sono proprietà di nessuno diventano automaticamente proprietà dello stato

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10
Q

Classificazione BENI: MOBILI ed IMMOBILI

A

Beni IMMOBILI:
Beni che non possono essere spostati normalmente senza che ne venga alterata la struttura o la destinazione, in genere tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo
BENI IMMOBILI PER DETERMINAZIONE DI LEGGE:
quei beni che per se stessi non sarebbero da considerarsi immobili ma che tali sono reputati dalla legge, es edifici galleggianti.

BENI MOBILI:
per esclusione, tutti gli altri beni.
Si considerano in oltre beni mobili le energie naturali che hanno valore economico come l’energia elettrica

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10
Q

Beni MATERIALI ed IMMATERIALI

A

MATERIALI:
Beni dotati di materialità corporea, che occupano uno spazio e percepiti dai sensi

IMMATERIALI:
Consistono in un idea, frutto di un processo creativo (Es.Invenzioni)

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10
Q

Beni FUNGIBILI ed INFUNGIBILI

A

FUNGIBILI:
Beni identici gli uni agli altri o che possono considerarsi di equivalente utilità o valore (Es.Stoffa, Grano)

INFUNGIBILI:
Beni che non possono essere indifferentemente sostituite con altre

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10
Q

Beni CONSUMABILI ed INCONSUMABILI

A

CONSUMABILI:
Beni che non possono essere utilizzati senza essere consumati fisicamente o economicamente, anche detti ad utilità semplice

INCONSUMABILI:
Beni che si prestano ad un utilizzazione continuata ed indipendentemente dal fatto che con l’uso si deteriorino

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10
Q

Beni DIVISIBILI ed INDIVISIBILI

A

DIVISIBILI:
Possono essere frazionati in modo omogeneo, senza che se ne alteri la destinazione economica ed in modo che ciascuna delle parti rappresenti una porzione del tutto

INDIVISIBILI:
tutti gli altri beni

L’indivisibilità del bene può derivare dalla natura dello stesso, dalla volontà delle parti o dalla legge

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11
Q

5.3 - Rapporti tra BENI

A

-Cose SEMPLICI
Beni unici dotati di propria autonoma utilità
-Cose COMPOSTE
Formate da più cose semplici, unite in modo tale da perdere la propria autonomia e in modo che non possano più essere godute separatamente (es.Casa)
-Cose CONNESSE
Quando due o più cose vengono messe in relazione tra loro, distinguendo una cosa principale da una accessoria

Figure di CONNESSIONE sono l’incorporazione e la pertinenza.

12
Q

Rapporti tra beni CONNESSI:

A

-INCORPORAZIONE
Quando una cosa mobile è naturamente o artificialmente compenetrata in un altra (immobile), in un processo di “immobilizzazione”, le cose incorporate perdono la propria indivualità economica e giuridica e seguono il regime giuridico del bene cui sono incorporate.

-PERTINENZE
Cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento di un altra cosa.

13
Q

Elementi che caratterizzano la PERTINENZA

A

-OGGETTIVO
Dato dalla destinazione della cosa al servizio ed ornamento di un’altra cosa
-SOGGETTIVO
dato dalla volonta di operare questa destinazione

*La pertinenza forma, con la cosa principale, un’unità in senso economico, sottoposta allo stesso regime giuridico della cosa principale, ma potendo formare autonomi rapporti.

Pertanto, la conpravendita di un bene si riferisce anche alle pertinenze

14
Q

5.4 - Il PATRIMONIO

A

E’ costituito da un insieme di rapporti giuridici attivi e passivi (diritti ed obblighi) facenti a capo di una persona (titolare) e valutabili economicamente.

in senso giuridico è titolare di un patrimonio anche colui che ha solo debiti

15
Q

5.5 - I FRUTTI

A

I beni produttivi, danno vita a nuove cose che vengono definite frutti

Si distinuono FRUTTI:

-NATURALI
Provengono direttamente dalla cosa (es.legna, parti animali)
Essi diventano beni autonomi solo dal momento di semparazione dalla cosa madre.

-CIVILI
Derivano dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri soggetti ottengono dalla cosa stessa (es.interessi, canoni)
DEBBONO presentare il carattere della periodicità, essi si acquistano nel decorso del tempo in proporzione alla durata del diritto.

16
Q

6 - I SOGGETTI di Diritto

A

-PERSONA FISICA
Qualsiasi essere umano nato Vivo pertanto soggetto di diritto
-PERSONA GIURIDICA
Complesso organizzato di persone e di beni, rivolto ad uno scopo al quale la legge riconosce la personalità giuridica
-ENTI SENZA PERSONALITA’
Complesso organizzato di persone e di beni ai quali la legge pur riconoscendoli come soggetti di diritto, non attribuisce la personalità giuridica.

17
Q

6.1 - LA CAPACITA’ GIURIDICA

A

E’ l’attitudine di un soggetto ad essere titolare di rapporti giuridici, cioè di diritti ed obblighi.

Si acquista al momento della nascita con la separazione del Feto dal corpo materno e cessa solo a seguito dell’evento della morte.

18
Q

CAPACITA’ GIURIDICA configurabile in INCAPACITA’ SPECIALE

A

indica la PRECLUSIONE del soggetto rispetto a determinati rapporti
ESSA PUO RIGUARDARE:

-ETA’:
per alcuni rapporti la capacità non decorre alla nascita, es. 18 anni per fare testamento.
-SESSO:
es.donna esclusa da alcune prestazioni di lavoro, come in miniera
-SALUTE:
es.interdetto per infermità mentale non può contrarre matrimonio
-CONDANNE PENALI:
es. perdita o sosp. responsabilità genitoriale

19
Q

6.2 - CAPACITA’ DI AGIRE

A

Attitudine del soggetto a compiere atti idonei a costruire, modificare o estinguere la propria situazione giuridica