2 - Introduzione Al Diritto Flashcards
1 - L’ordinamento Giuridico
DEFINIZIONE ORDINAMENTO GIURIDICO=
L’insieme di norme scritte e non scritte vigenti in uno Stato
Tale ordinamento giuridico costituisce il diritto positivo ovvero il diritto vigente emanato o riconosciuto dallo stato.
Quando si parla di diritto naturale ci si riferisce al complesso di norme che “vivono nella coscienza dei popoli e dei singoli”, che scaturiscono dalla natura stessa dell’uomo.
2 - Diritto OGGETTIVO e diritto SOGGETTIVO
1)Diritto oggettivo o norma agendi
Complesso di norme imposte o fatte valere dallo Stato al fine di garantire ai singoli e alla collettività il raggiungimento dei propri scopi
2)Diritto soggettivo o facultas
Inteso come facoltà, pretesa. Deriva da quello oggettivo, consiste nel potere di far valere diritti riconosciuti e tutelati dal diritto oggettivo
>Diritti assoluti
-diritti personali (diritto al nome, all’immagine ecc..)
-diritti reali (diritto di proprietà, di godimento, di garanzia)
>Diritti relativi o di credito
-si possono far valere solo nei confronti di determinati soggetti creando un Obbligazione nei confronti di un altro soggetto attivo.
3 - Diversi TIPI di Diritto
-DIRITTO PUBBLICO
Organizzazione dello stato e degli altri enti pubblici minori.
-DIRITTO PRIVATO
Regola l’attività e gli interessi dei singoli tra loro e i rapporti tra singoli ed enti pubblici.
-DIRITTO INTERNAZIONALE
Regola i rapporti tra stati diversi o tra cittadini di diversi Stati.
-DIRITTO PUBBLICO
Complesso di norme che regola l’organizzazione dello stato e degli altri enti pubblici minori.
I rami PIU IMPORTANTI sono:
> il diritto costituzionale
il diritto amministrativo
il diritto penale
il diritto processuale
il diritto finanziario
il diritto tributario
il diritto ecclesiastico
-DIRITTO PRIVATO
Complesso di norme che regola l’attività e gli interessi dei singoli tra loro e i rapporti tra singoli ed enti pubblici.
I rami PIU IMPORTANTI:
> il diritto civile
il diritto commerciale
il diritto della navigazione
-DIRITTO INTERNAZIONALE
Regola i rapporti tra stati diversi o tra cittadini di diversi Stati,
si divide in:
-diritto internazionale pubblico: regola relazioni degli stati tra loro
-diritto internazionale privato:
regola i rapporti tra i cittadini di diversi stati o atti compiuti all’estero
4 - Le fonti del DIRITTO
Le FONTI del diritto sono quegli atti o fatti diretti a produrre norme giuridiche.
Si dividono in:
-FONTI-ATTO -> di regola fonti scritte, come la Costituzione, le leggi e gli atti aventi forza di legge.
-FONTI-FATTO -> fonti non scritte, comportamenti oggettivi riconosciuti come giuridicamente vincolante, come USI e CONSUETUDINI.
4.1 - FONTI del diritto classificate in ordine GERARCHICO
-Costituzione e leggi costituzionali e di revisione costituzionale
-Fonti dell’UE
trattati istitutivi,regolamenti, direttive e decisioni
-Fonti internazionali
norme recepite dall’ordinamento costituzionale in ragione dell’appartenenza dell’italia alla comunità internazionale
-Fonti dell’ordinamento statale
leggi ordinarie e atti aventi forza di legge, referendum abrogativi e i regolamenti interni degli orgnani costituzionali, subito sotto regolamenti dell’esecutivo
-Fonti regionali
Statuti regionali, leggi regionali e regolamenti regionali
-Fonti locali
Statuti e regolamenti approvati dagli stessi enti
5 - Gli oggetti del diritto: I BENI
Distinzione tra termine BENE e COSA
dall’art. 810 c.c. definisce i beni come
«Le cose che possono formare oggetto di diritti»
I beni quindi in senso giuridico, sono le cose utili o utilizzabili delle quali l’uomo può appropriarsi
Differenze tra beni IMMOBILI e MOBILI:
Mobili / Immobili
-Forma degli atti
Libertà della FORMA / Atto scritto
-Pubblicità
Sufficente il possesso / Vicende giuridiche scritte in pubblici registri
-Forme di garanzia
Oggetto di Pegno / Oggetto di Ipoteca
Da ricordare che i beni mobili possono non appartenere a nessuno
(Nullius)
I beni immobili che non sono proprietà di nessuno diventano automaticamente proprietà dello stato
Classificazione BENI: MOBILI ed IMMOBILI
Beni IMMOBILI:
Beni che non possono essere spostati normalmente senza che ne venga alterata la struttura o la destinazione, in genere tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo
BENI IMMOBILI PER DETERMINAZIONE DI LEGGE:
quei beni che per se stessi non sarebbero da considerarsi immobili ma che tali sono reputati dalla legge, es edifici galleggianti.
BENI MOBILI:
per esclusione, tutti gli altri beni.
Si considerano in oltre beni mobili le energie naturali che hanno valore economico come l’energia elettrica
Beni MATERIALI ed IMMATERIALI
MATERIALI:
Beni dotati di materialità corporea, che occupano uno spazio e percepiti dai sensi
IMMATERIALI:
Consistono in un idea, frutto di un processo creativo (Es.Invenzioni)
Beni FUNGIBILI ed INFUNGIBILI
FUNGIBILI:
Beni identici gli uni agli altri o che possono considerarsi di equivalente utilità o valore (Es.Stoffa, Grano)
INFUNGIBILI:
Beni che non possono essere indifferentemente sostituite con altre
Beni CONSUMABILI ed INCONSUMABILI
CONSUMABILI:
Beni che non possono essere utilizzati senza essere consumati fisicamente o economicamente, anche detti ad utilità semplice
INCONSUMABILI:
Beni che si prestano ad un utilizzazione continuata ed indipendentemente dal fatto che con l’uso si deteriorino
Beni DIVISIBILI ed INDIVISIBILI
DIVISIBILI:
Possono essere frazionati in modo omogeneo, senza che se ne alteri la destinazione economica ed in modo che ciascuna delle parti rappresenti una porzione del tutto
INDIVISIBILI:
tutti gli altri beni
L’indivisibilità del bene può derivare dalla natura dello stesso, dalla volontà delle parti o dalla legge