1.5 - Gli ARTICOLI del Cod.Civile sul Mandato Flashcards
Cos’è il MANDATO
Il mandato è un contratto con il quale una parte, detta il mandante, conferisce all’altra detta mandatario il potere di compiere determinati atti giuridici per conto dell’altra.
Contratto CONSENSUALE ad effetto obbligatorio, non essendo previsti trasferimenti di beni o proprietà.
Mandato con rappresentanza e senza rappresentanza
Il mandato puo’ conferire al mandatario la rappresentanza diretta o la rappresentanza indiretta.
-Mandato con rappresentanza = rappresentanza diretta
il mandante tramite procura conferisce al mandatario il potere di agire in nome e per conto proprio (NON CONFONDERE CON MANDATO)
-Mandato senza rappresentanza = rappresentanza indiretta
il mandatario agisce in nome proprio ma per conto del mandante, acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi
Acquisti del MANDATARIO
Nel mandato senza rappresentanza, il mandante puo’ rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario.
Se gli acquisti riguardano beni immobili, il mandatario ha l’obbligo di ritrasferire gli effetti degli atti da lui compiuti, con un successivo atto, al mandante.
Contenuto del Mandato
Il mandato comprende gli atti per il quale è stato conferito, ma anche gli atti necessari al suo compimento
Presunzione di Onerosità
Salvo diversa pattuazione tra le parti, il mandato si presume a titolo oneroso, il compenso se non è stabilito dalle parti vienedeterminato in base alle tariffe professionali, o in mancanza è determinato dal giudice.
OBBLIGHI del mandatario
1) Diligenza del Mandatario
2) Limiti del Mandato
3) Comunicazione del mandato eseguito e obbligo del rendiconto
4) Interessi sulle somme ricevute
5) Responsabilità del mandatario per le obbligazioni di terzi
6) Pluralità dei mandatari
7) Sostituto del mandatario
8) Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante
Obblighi del Mandatario
1)Diligenza del Mandatario
Il mandatario è tenuto ad usare la diligienza del padre di famiglia, ovvero evitare di cagionare danno a sè e ad altri, in oltre è tenuto a rendere note al mandante tutte le circostanze sopravvenute che possono comportare revoca o modificazione del mandato.
Se il mandato è a titolo gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.
Obblighi del Mandatario
2)Limiti del Mandato
Il mandatario NON PUO’ eccedere i limiti fissati dal mandato.
L’eventuale atto compiuto, resta a suo carico a meno che il mandante non lo ratifichi.
->in casi eccezzionali, sussistano circostanze ignote al mandante, tali da non poter essere comunicati in tempo, è consentito al mandatario discostarsi dalle istruzioni, qualora fosse ragionevole presumere che il mandante avrebbe approvato.
Obblighi del Mandatario
3)Comunicazione del mandato eseguito e obbligo del rendiconto
Il mandatario ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al mandante, senza ritardo, l’esecuzione del mandato.
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art.1712
SE IL MANDANTE NON RISPONDE, il suo silenzio è da intendersi come approvazione del mandato ANCHE SE IL MANDATARIO SI E’ DISCOSTATO DALLE ISTRUZIONI RICEVUTE O HA ECCEDUTO I LIMITI DEL MANDATO
Il mandatario è sempre obbligato a rendere conto al mandante del suo operato.
Obblighi del Mandatario
4)Interessi sulle somme ricevute
Il mandatario è tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante.
Obblighi del Mandatario
5)Responsabilità del mandatario per le obbligazioni di terzi
Se non è diversamente stabilito dalle parti, il mandatario che agisce in proprio nome, non risponde verso il mandante dell’adempimento delle persone con le quali ha concluso affari.
Obblighi del Mandatario
6)Pluralità dei mandatari
Il mandato conferito a piu’ persone che devono operare congiuntamente, non ha effetto se non è accettato da tutte.
Se non vi è nel mandato la previsione che i mandatari debbano operare congiuntamente, ciascuno di essi puo’ concludere l’affare.
Il mandante, appena ricevuta la comunicazione della conclusione dell’affare, deve darne notizia agli altri mandatari e se non provvede a ciò, risponde dei danni derivanti dall’omissione o dal ritardo.
Se i mandatari hanno operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido verso il mandante.
Obblighi del Mandatario
7)Sostituto del mandatario
Se il mandatario sostituisce altri a se stesso, senza autorizzazione o necessità, risponde dell’operato della persona sostituita.
Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione, senza indicare la persona, il mandatario risponde se vi sia colpa per la scelta effettuata
Il mandatario risponde anche delle istruzioni impartite al sostituto.
Il mandante può agire anche direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.
Obblighi del Mandatario
8)Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante
Il mandatario è tenuto a custodire tutte le cose che gli sono state consegnate o inviate per conto del mandante.
OBBLIGHI del mandante
1) Mezzi necessari per l’esecuzione del mandato
2) Spese e compenso del mandatario
3) Diritto del mandatario sui crediti
OBBLIGHI del mandante
1)Mezzi necessari per l’esecuzione del mandato
Il MANDANTE è tenuto a fornire al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per adempiere alle eventuali obbligazioni che, a tal fine, il mandatario ha contratto a proprio nome.
OBBLIGHI del mandante
2)Spese e compenso del mandatario
Se il mandatario anticipa somme di denaro per il mandante, quest’ultimo deve rimborsargli le stesse somme comprensive degli interessi legali dal giorno in cui sono state tenute.
OBBLIGHI del mandante
3)Diritto del mandatario sui crediti
Il mandatario ha un diritto di prelazione sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha concluso rispetto al mandante e ai creditori di questo.
ESTINZIONE DEL MANDATO (Cause di estinzione)
-Per la scadenza del termine o per il compimento da parte del mandatario degli atti per i quali è stato conferito
-Per revoca da parte del mandante
-Per rinunzia del mandatario
-Per la morte, interdizione, inabilitazione del mandante o del mandatario.
(se il mandato ha come oggetto il compimento di atti relativi ad un impresa, il mandato non si estingue se l’esercizio dell’impresa è continuato)
Revocabilità del MANDATO
Il mandante puo’ revocare il mandato, nel caso in cui fosse stata pattuita l’irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra ad una giusta causa.
REVOCA TACITA
La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del mandante, importano revoca del mandato e producono effetto dal giorno in cui sono stati comunicati all mandatario
Revoca del mandato ONEROSO
La revoca del mandato oneroso, OBBLIGA il mandante al risarcimento del danno, se è fatto prima della scadenza del termine o del compimento dell’affare.
Revoca del mandato COLLETTIVO
Se il mandato è stato conferito da più mandanti con un unico atto e per un interesse di affare comune, la revoca non ha effetto se non è fatta da tutti i mandanti.
Rinunzia del MANDATARIO
Il mandatario che rinuncia al compimento degli atti previsti nel mandato, senza giusta causa, deve risarcire i danni al mandante.
Se il mandato è a tempo indeterminato, il mandante non è tenuto al risarcimento ma deve dare un congruo preavviso.
la rinunzia deve essere fatta in modo da dare al mandante il tempo di provvedervi, salvo in caso di gravi impedimenti da parte del mandatario.
Morte o incapacità del mandante o del mandatario
Qualora il mandato si estingua per morte o sopravvenuta incapacità del mandante e il mandatario avesse già iniziato il compimento degli atti previsti nel mandato, egli deve continuarli se ritiene che il ritardo o la mancata esecuzione possa creare danni o pericolo a terzi.
Se si estingua per morte o sopravvenuta incapacità del mandatario, i suoi eredi o colui che lo rappresenta, se hanno conoscenza del mandato, devono tempestivamente avvertire il mandante e intanto compiere quegli atti che si rendano necessari date le circostanze.
Mancata conoscenza della causa di estinzione
GLI ATTI che il mandatario ha compiuto prima di essere a conoscienza dell’estinzione del mandato sono validi e producono quindi i loro effetti giuridici nei confronti del mandante o dei suoi eredi.
Estinzione mandato conferito a più mandatari
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più mandatari designati ad operare congiuntamente si estingue anche se la causa di estinzione riguarda uno solo di essi.