Titolo 5 (percorso formativo e conseguimento titolo) Flashcards

1
Q

Cosa fanno i dottorandi all’inizio dell’anno di corso?

Articolo 9 comma 1

A

All’inizio di ogni anno di corso i dottorandi devono presentare regolare domanda d’iscrizione e provvedere all’eventuale pagamento delle tasse. In questa occasione i dottorandi, a partire dal secondo anno, devono compilare i questionari per la valutazione dei corsi di Dottorato e per la raccolta dei dati
per il progetto di promozione e valorizzazione della figura del dottore di ricerca

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Q

Cosa succede ai dottorandi alla fine di ogni anno?

Articolo 9 comma 2

A

Alla fine di ciascun anno di corso i dottorandi sono tenuti a sottoporsi ad una valutazione presentando una relazione particolareggiata sulle attività formative e di ricerca svolte al Collegio dei Docenti il quale, previa valutazione della frequenza ai corsi e alle attività formative, dell’impegno e del profitto, delibera il passaggio all’anno successivo oppure all’esame finale, a seconda che si tratti di dottorandi del primo, secondo o terzo anno.
Un’eventuale valutazione negativa da parte del Collegio dei Docenti comporta in alternativa:
- la ripetizione dell’anno con sospensione della borsa di studio ove concessa, e con il pagamento
delle tasse. Per ciascun anno di corso la ripetizione è ammessa 1 sola volta;
- l’esclusione dal corso di Dottorato, con perdita della borsa di studio ove concessa. Tale esclusione è disposta con decreto rettorale, e impedisce l’immatricolazione allo stesso corso di Dottorato per i successivi 5 anni.
Nel caso in cui il Collegio dei Docenti ritenga opportuno assegnare direttamente una valutazione di esclusione senza precedente anno di ripetizione, la richiesta dovrà essere adeguatamente motivata, e convalidata dalla Scuola di Dottorato. In caso di gravi e immotivate inadempienze, il Collegio può indire una valutazione intermendia per
valutare l’esclusione dal Corso di Dottorato, prima della scadenza annuale. Anche in questo caso la richiesta deve essere adeguatamente motivata e convalidata dalla Scuola di Dottorato.
Dopo l’ultimo anno, i candidati che hanno conseguito risultati sufficienti ma necessitano di più tempo per la stesura della tesi, possono ottenere una proroga fino a 12 mesi con le medesime implicazioni per ciò che riguarda la sospensione della borsa di studio e il pagamento delle tasse specificate nel D.M. 14.12.2021, n. 226 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

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3
Q

Relatore e tutor. Chi li nomina e che ruolo hanno?

Articolo 9 commi 4 e 5

A

Il Collegio dei Docenti nomina, con l’assenso del dottorando, un Supervisore (Relatore) che lo supporta nell’impostazione e nelle attività di sviluppo della ricerca e della tesi. Il Supervisore, che può anche non essere componente del Collegio dei Docenti e non appartenere al Politecnico di Milano, si impegna a rispettare le indicazioni del Collegio dei Docenti e del Progetto Formativo del Dottorato. Il Collegio dei Docenti può nominare oltre al Supervisore (Relatore), che è referente per gli aspetti amministrativi, anche altri supervisori che collaboreranno nella supervisione scientifica del dottorando.
Il Collegio dei Docenti assegna ad ogni dottorando un tutor (co-supervisore), scelto tra i docenti componenti il Collegio medesimo. Il tutor (co-supervisore) supporta il dottorando nel percorso formativo complessivo.

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4
Q

Rinuncia, sospensione, genitorialità, esclusione. Come funzionano?

Articolo 9 commi 7, 8, 9, 10

A
  • In caso di rinuncia a proseguire il corso, i dottorandi sono tenuti a darne comunicazione al Rettore e/o al Coordinatore del Dottorato; da tale data verrà interrotta l’erogazione dell’eventuale borsa di studio.
  • I dottorandi, per comprovati motivi previsti dalla legge, possono chiedere la sospensione dagli studi per un periodo minimo di 1 mese e massimo di 6 mesi, eventualmente rinnovabile. La richiesta di sospensione è sottoposta all’approvazione del Collegio dei Docenti. Il periodo di sospensione sarà recuperato successivamente alla scadenza ufficiale del corso. Durante il periodo di sospensione viene sospesa l’erogazione della borsa, che sarà nuovamente pagata alla ripresa dell’attività e durante il periodo di recupero della sospensione fino all’esaurimento delle mensilità previste.
  • Ai dottorandi si applicano le vigenti disposizioni a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12.07.2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 247 del 23.10.2007 e successive modificazioni o integrazioni. Nel caso di maternità, la frequenza alle attività del dottorato è interrotta obbligatoriamente come da normativa vigente per un periodo di 5 mesi. Le modalità di fruizione del congedo obbligatorio possono godere di flessibilità, in linea con la normativa vigente e previa autorizzazione del medico specialista del SSN. In materia di astensione obbligatoria per
    maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS è integrata dal Politecnico di Milano sino alla concorrenza dell’intero importo della borsa didottorato.
  • I dottorandi che per 1 anno senza giustificato motivo non svolgano le attività previste sono esclusi dal
    corso di Dottorato
    previa delibera del Collegio dei Docenti, a meno che nel frattempo non sia stato accordato un periodo di sospensione dagli studi. L’esclusione è disposta con decreto rettorale.
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5
Q

Titolo di dottore di ricerca e tesi. Caratteristiche.

Articolo 10 commi 1, 2, 6, 9

A

Il titolo di dottore di ricerca viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all’avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.

Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue all’atto del superamento dell’esame finale, ed è rilasciato dal
Rettore del Politecnico di Milano. Successivamente al conseguimento del titolo, il Politecnico di Milano provvede ad inviare copia di ciascuna tesi di Dottorato alle Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze. I Collegi dei Docenti dei corsi di Dottorato si fanno promotori della diffusione dei risultati delle tesi, organizzando al termine del percorso formativo seminari pubblici in cui i Dottori di Ricerca illustrano i risultati della ricerca a interlocutori del contesto scientifico, economico e sociale. Previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all’utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia.

La Scuola di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Milano riconosce il titolo aggiuntivo di Dottorato Europeo ai dottori di ricerca che abbiano completato il loro percorso formativo soddisfacendo i requisiti definiti negli atti del 45° Congresso della confederazione dei Rettori delle Università Europee del novembre 1991.
Tali requisiti sono:
* che la tesi di Dottorato sia anche il risultato di un periodo di ricerca all’estero di almeno tre mesi in uno o più Stati che aderiscono al Processo di Bologna;
* il dottorando presenta una relazione favorevole, redatta da almeno due professori appartenenti a Università istituite in Stati che aderiscono al Processo di Bologna, diversi da quello di discussione della tesi;
* la Commissione di esame finale comprende almeno un componente di un’istituzione universitaria di uno Stato che aderisca al Processo di Bologna, diverso da quello di discussione della tesi.

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6
Q

Ammissione alla valutazione finale dei dottorandi. Iter e casistiche

Articolo 10 commi 3, 4, 5, 7, 8

A

L’ammissione dei dottorandi alle procedure di valutazione finale viene effettuata dal Collegio dei Docenti, di norma nella seconda metà del terzo anno, o secondo da quanto previsto da convenzioni e accordi specifici. In caso di proroga, l’ammissione alle procedure di valutazione finale potrà essere deliberata a partire dalla fine del sesto mese dell’ulteriore anno.
Il Collegio dei Docenti, valutato positivamente lo stato di avanzamento dei lavori e in considerazione dello specifico percorso intrapreso dal dottorando, può concedere al dottorando di iscriversi ad un ulteriore anno di corso. In tal caso l’ammissione alle procedure di valutazione finale potrà essere deliberata a partire dalla fine del sesto mese dell’ulteriore anno.
Il Collegio dei Docenti, qualora venga accertato che la tesi sia stata copiata in modo sostanziale da lavori di altri autori, può deliberare l’esclusione del dottorando sia dall’esame finale che dal corso di dottorato.
L’esclusione è disposta con decreto rettorale. L’autenticità della tesi può essere verificata anche tramite applicativi informatici.
La tesi di dottorato, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da una Commissione Giudicatrice. Il Collegio dei Docenti fissa la scadenza per l’invio della tesi ai valutatori esterni. I valutatori, entro la scadenza indicata dal Collegio dei Docenti, esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l’ammissione
alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
Il dottorando, per potere essere ammesso alla discussione della tesi, deve iscriversi all’esame finale e procedere al deposito della tesi secondo modalità e scadenze indicate sul sito della Scuola di dottorato.
Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. Se la tesi è giudicata insufficiente, l’esame finale non può più essere ripetuto e il
dottorando è escluso dal corso di dottorato
. L’esclusione è disposta con decreto rettorale.

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