parlamento Flashcards
bicameralismo perfetto
il parlamento si compone della camera dei deputati e del senato della Repubblica.
entrambi esercitano i medesimi poteri.
camera dei deputati
da 630 a 400 (di cui 8 dall’estero)
sede: Montecitorio
in carica: 5 anni
senato
da 315 a 200 (di cui 4 dall’estero)
sede: palazzo Madama
in carica: per 5 anni
+ senatori a vita
senatori a vita
- di diritto: ex presidenti della repubblica
- di nomina presidenziale: sulla base di altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
- art. 59: il presidente può nominare senatori a vita 5 cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti….
requisiti per essere eletto deputato
- aver compito il 25° anno di età entro il giorno delle elezioni
- essere cittadino italiano
- avere pieno godimento dei diritti civili e politici
requisiti per essere elettore dei deputati
- aver compiuto il 18° anno di età entro il giorno delle elezioni
- essere cittadino italiano
- avere pieno godimento dei diritti civili e politici
requisiti per essere eletto senatore
- aver compiuto il 40° anno di età
- essere cittadino italiano
- avere pieno godimento dei diritti civili e politici
requisiti per gli elettori dei senatori
- aver compiuto il 25° anno di età
- essere cittadino italiano
- avere pieno godimento dei diritti civili e politici
come avviene l’elezione del presidente?
avviene a scrutinio segreto. Per i primi due scrutini è richiesta una maggioranza qualificata (due terzi dei componenti l’assemblea alla Camera, la maggioranza assoluta al Senato), passando poi alla maggioranza assoluta alla Camera e alla maggioranza semplice al Senato.
commissioni parlamentari
sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari
iter legislativo: fase iniziativa
consiste nell’esercizio da parte di determinati soggetti del potere di sottoporre progetti di legge al Parlamento. La Costituzione riconosce tale potere al Governo. I disegni di legge governativi vengono deliberati dal Consiglio dei Ministri e presentati indifferentemente (nel rispetto del principio del bicameralismo perfetto) a una delle due Camere. L’iniziativa legislativa spetta anche ai membri del Parlamento, i quali possono esercitarla o individualmente oppure cumulativamente, sottoscrivendo una proposta di legge.
iter legislativo: fase dell’esame, della discussione e della votazione
si svolge all’interno del Parlamento. Quindi dopo la presentazione della proposta di legge si passa alla discussione, che consiste nel potere di ciascun parlamentare di esprimere le sue ragioni di voler approvare o respingere tale proposta. Poi si procede con la votazione. Quando la proposta di legge ha superato tutte le fasi presso una Camera, viene trasmessa all’altra, la quale procede al suo esame, discussione e approvazione. Se la seconda Camera approva la legge nello stesso testo approvato dalla prima, la legge viene trasmessa al Presidente della Repubblica per la promulgazione. Se, viceversa, la seconda Camera apporta delle modifiche al testo, la proposta torna alla prima Camera e questo passaggio dall’una all’altra Camera continua fino a quando entrambe non approvano l’identico testo o la proposta viene integralmente respinta da una delle Camere.
iter legislativo: fase della promulgazione
deve avvenire entro trenta giorni dall’approvazione parlamentare o in un termine minore se entrambe le Camere ne dichiarano l’urgenza; spetta al Presidente della Repubblica. La promulgazione rappresenta l’esercizio di un potere di controllo affidato al Capo dello Stato circa la conformità alla Costituzione della legge votata dal Parlamento. Si tratta quindi di un controllo di tipo preventivo rispetto all’entrata in vigore della legge e che non esclude il controllo successivo da parte della Corte Costituzionale. Il controllo esercitato dal Presidente della Repubblica in sede di promulgazione della legge può avere esito positivo e, in questo caso, la legge verrà sottoscritta dal Capo dello Stato, oppure esito negativo e, in questo caso, essa tornerà per un riesame alle Camere, accompagnata da un messaggio presidenziale, nel quale saranno esposte le ragioni che hanno spinto il Quirinale a negare la promulgazione. Ove le Camere, operato il riesame, riapprovino la legge nel medesimo testo, il Presidente della Repubblica è però obbligato a procedere alla promulgazione.
iter legislativo: fase della pubblicazione
vede l’intervento del Ministro di Grazia e Giustizia, depositario del sigillo dello Stato e perciò detto anche guardasigilli. Quest’ultimo, una volta apposto il sigillo alla legge, provvede alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e alla sua ripubblicazione nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.
parlamento in seduta comune
organo distinto che si costituisce quando le due camere si riuniscono il seduta, per assolvere a determinate funzioni riportate nella Costituzione.
è presieduto dal presidente della camera dei deputati e si riunisce presso la sede della camera.
il regolamento che si applica è quello della camera dei deputati.
funzioni:
-eleggere presidente della Repubblica
-eleggere 5 giudici della corte costituzionale
-eleggere 10 membri del consiglio superiore della magistratura
-nomina dei giudici aggregati alla corte costituzionale in sede penale
-messa in atto di accusa del presidente della repubblica.